Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 3414/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Federica Benvenuti Presidente
Anna Battaglia Giudice
Gianluca Brol Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MAGGIOTTO ANTONIO
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 21/02/2024 ha impugnato il diniego di protezione Parte_1 speciale, notificato il 24/01/2024.
Con decreto dd. 12/03/2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 20/05/2025.
1
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Sul fronte abitativo, il ricorrente è stato, dapprima, ospitato da un cittadino ghanese in un immobile sito nel Comune di (cfr. allegato al ricorso, doc. 4 – dichiarazione di CP_1 ospitalità dal 19/02/2024 al 19/02/2025) e, attualmente, è ospitato a tempo indeterminato da una cittadina russa (cfr. allegato alle note di deposito del 06/03/2025, ospitalità a tempo indeterminato nel Comune di Abano Terme (PD), a far data dal 01/03/2025).
Il ricorrente ha partecipato ad un corso di lingua italiana tenuto da (cfr. allegato al CP_2 ricorso, doc. 5 – attestato di partecipazione per un totale di 15 ore – Area accoglienza richiedenti asilo).
Inoltre, egli ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Ha, infatti, lavorato come facchino in cucina per la Società Atesina San Marco, con contratto a tempo determinato stagionale, dal 01/06/2023 al 31/07/2023, prorogato fino al 30/11/2023 (cfr. allegati al ricorso, doc. 3 – contratto e lettera di proroga, buste paga giugno-ottobre 2023, e busta paga novembre 2023). Successivamente, ha lavorato come operaio generico per la ditta Aquis Calidis s.r.l., con contratto a tempo determinato dal 18/09/2024 al 10/01/2025 (cfr. documentazione lavorativa allegata alla nota di deposito del 06/03/2025, contratto a t.d. e buste paga da settembre 2024 a gennaio 2025).
Ha, poi, lavorato come lavoratore a chiamata, con la qualifica di lavapiatti, sempre presso la stessa ditta Aquis Calidis s.r.l., con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato dal
11/01/2025 al 10/07/2025 (cfr. documentazione lavorativa allegata alla nota di deposito del
06/03/2025, contratto e comunicazione UNILAV. + busta paga gennaio 2025).
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr.
Cass. Civ. n. 21240/2020); l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. Parte_1
L'allontanamento dal territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§3 Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
NIGERIA il 03/02/1989, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice est.
Gianluca Brol Il Presidente
Federica Benvenuti
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[Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria UPP Maria Paola
Cosmetico]
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
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