Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2024, n. 34017
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Sentenza 23 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 13 dicembre 2024, con numero di registro generale 317/2021. Le parti in causa erano una compagnia di assicurazione slovena e un danneggiato, il quale richiedeva il risarcimento per danni derivanti da un incidente stradale avvenuto in Slovenia nel 2008. La compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che dovesse applicarsi la legge slovena, mentre il danneggiato invocava l'applicazione della legge italiana, ritenendo che il danno diretto si fosse verificato in Slovenia.

Il giudice ha accolto il ricorso principale della compagnia assicurativa, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel considerare applicabile la legge italiana. La Corte ha argomentato che, secondo il Regolamento CE 864/2007 (Roma II), la legge applicabile è quella del paese in cui si verifica il danno diretto, che nel caso di un incidente stradale è il luogo in cui si subisce la lesione. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste per un nuovo esame, assorbendo il ricorso incidentale del danneggiato. La decisione sottolinea l'importanza di un'interpretazione uniforme delle norme europee in materia di responsabilità civile e risarcimento danni.

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Massime1

Ai fini dell'individuazione della legge applicabile alla domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale verificatosi in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'art. 4, par. 1, del reg. CE n. 864 del 2007 (cd. Roma II) individua il criterio di collegamento del luogo in cui si verifica il danno, da intendersi riferito al luogo in cui si è determinato l'evento lesivo (nella specie, incidente avvenuto in Slovenia), in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra "danno evento" e "danno conseguenza", frutto di una elaborazione concettuale interna all'ordinamento italiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2024, n. 34017
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34017
    Data del deposito : 23 dicembre 2024

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