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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32347 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 22/10/1969), con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti DI GRAZIA SALVATORE, DI GRAZIA ANDREA, MICALI
FABIO, AVERSANO ETTORE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BOLOGNA (BO), 31/12/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BULTRINI NICOLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/04/2004 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(14/09/2006) e (03/04/2009), ha dedotto che con decreto del Per_2
19/11/2019 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma Via Ferdinando di
Savoia n. 3, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro
2.200,00 da novembre 2019 per i due figli oltre al 100% delle spese extra,
obbligo dell'istante di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 1.100,00 da novembre 2019, oltre alle spese di condominio, utenze,
colf, assicurazione salute e noleggio autovettura;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e,
segnatamente, con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori,
residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare,
riduzione dell'assegno perequativo per i due figli ad euro 1.000,00 mensili 3
(euro 500,00 ciascuno), onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, elisione dell'assegno di mantenimento per la e dell'obbligo dell'istante di provvedere al CP_1
pagamento delle spese di gestione della casa familiare e del noleggio dell'autovettura.
Premesso che la separazione era conseguita ad una crisi che lo aveva fatto sentire un estraneo in famiglia, considerato dalla moglie alla stregua di un “bancomat”, tanto da accettare onerose condizioni economiche non più
sostenibili dallo stesso, il ha dedotto quanto segue in ordine al Pt_1
complessivo assetto economico-patrimoniale delle parti, coniugate in regime di comunione dei beni.
Dal 1992 al 2014 il medesimo ha avuto la proprietà di un appartamento di circa 50 mq in Roma zona Trastevere, a lui donato dai genitori, successivamente venduto con utilizzazione del ricavato per la restituzione di un prestito alla società Deco srl;
nel 1999, cioè prima del matrimonio, insieme ad altri soci, ha fondato la società , essendo CP_2
titolare inizialmente del 7,5% del capitale e le cui quote gli erano state attribuite gratuitamente a fronte del lavoro svolto come socio lavoratore;
nel corso degli anni ha rilevato il restante 90% dai soci uscenti con fondi pervenuti in parte da Deco srl come prestiti infruttiferi, in parte da liquidità
dell'eredità di tale nel 2003 l'esponente ha acquistato la Persona_3
proprietà di un immobile sito nel Comune di Mondaino, ove risiede, di circa
200 mq, con annesso terreno di circa 10 ettari, immobile gravato da un muto residuo di € 170.000,00 con scadenza nel 2034; nel 2012 ha acquistato un terreno confinante con la proprietà di Mondaino, di circa un ettaro, del valore di 12.500 €, acquisto quest'ultimo, al pari del primo, effettuato senza 4
alcun contributo da parte della moglie;
nel 2005, dall'eredità di Per_3
il ricorrente ha ricevuto in comproprietà con la sorella un
[...]
immobile sito a Napoli, che gli ha reso una rendita di circa euro 1.100,00
mensili lordi, alienato nel 2018 per volere della sorella, il cui ricavato è stato utilizzato per investimenti aziendali e per i lavori di ristrutturazione della casa di Mondaino oltre che per pagare parte di alcuni debiti. A seguito della morte della madre, avvenuta nel 2020, il è Persona_4 Pt_1
diventato coerede con beneficio di inventario delle proprietà della madre senza però procedere alla divisione delle quote in quanto la sorella ha intrapreso alcune azioni legali contro il padre e il fratello;
lo stesso esponente è, inoltre, titolare di alcuni terreni agricoli nel comune di Genova
e detiene le seguenti partecipazioni societarie:
• Deco Srl fondata nel 1979, pari al 45,5%;
• fondata da atto di scissione di Deco Srl del 2016, pari al CP_3
45%;
• fondata nel 2016 pari al 90%; Controparte_4
• eXtrapola srl fondata nel 1999;
• ditta individuale aperta nel 2005; Parte_1
• P.Review srl fondata nel 1998.
Costituitasi in giudizio ha aderito Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le avverse deduzioni e istanze e chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, l'aumento dell'assegno di mantenimento per gli stessi posto a carico del padre, il riconoscimento del diritto a percepire dal l'assegno divorzile. Pt_1
Con particolare riferimento alla situazione economico patrimoniale, la 5
ha dedotto che: il non ha mai adeguato gli assegni di CP_1 Pt_1
mantenimento agli indici Istat come previsto in sentenza di separazione,
tanto che la stessa gli ha notificato un atto di precetto;
alcuni versamenti sono stati fatti sul conto cointestato presso Banca Desio n. 233200, ma non dal bensì dalla società (più raramente dalle Pt_1 CP_4
società e DECO Srl) e non recano mai come causale il CP_3
mantenimento dovuto per moglie e figli, essendo piuttosto relativi alla qualità di soci dei coniugi e hanno causali afferenti le dinamiche societarie;
avverso tale precetto il ha proposto opposizione dinanzi al Pt_1
Tribunale di Rimini;
contestualmente il stesso ha citato la Pt_1 CP_1
per la divisione del patrimonio comune e ha confermato esplicitamente nell'atto introduttivo del giudizio che i versamenti fatti negli anni hanno a che fare solo con dinamiche societarie.
Relativamente alle proprietà immobiliari e societarie, la resistente ha dedotto quanto segue:
la è stata costituita il 13/06/2016, il ne CP_4 Pt_1
risulta proprietario con capitale versato di 56.842,00 euro su capitale sociale di 60.000,00 euro (circa 91%);
la è stata costituita il 17/11/2016, il ne risulta CP_3 Pt_1
proprietario con capitale versato di 4.656,00 euro su capitale sociale di
10.000,00 euro (circa 46%);
la DECO Srl è stata costituita nel 2016, derivando da scissione (ma con nuova costituzione) da altra società cancellata il 07/07/2016 con previsione di scissione in il ne risulta proprietario con CP_3 Pt_1
capitale versato di 42.374,00 euro su 91.000,00 euro (circa 46%);
della EXTRAPOLA Srl il ha acquisito le quote in costanza di Pt_1 6
matrimonio e ne è proprietario per il 100%;
la P. REVIEW S.r.l ha acquistato un ramo d'azienda dalla Extrapola
Srl il 30/04/08;
la ditta individuale (attività agricola) del è stata costituita nel Pt_1
2005 e varie proprietà sono state acquistate durante il matrimonio e alcune conferite nella ditta individuale, quali l'immobile in Mondaino, in via
Belvedere Fogliense 586, i campi e gli uliveti;
la medesima non ha proprietà immobiliari né altri diritti reali a CP_1
lei intestati.
Alla prima udienza del 19/12/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative, eccezione fatta per quelle frutto di un accordo tra le parti ed esulanti dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale, ammetteva le prove orali e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo.
Con sentenza non definitiva n. 236/2024 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 21/01/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza del ricorrente di sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della definizione di quello di divisione pendente tra le parti dinanzi al
Tribunale di Bologna non sussistendo affatto un rapporto di pregiudizialità
necessaria tra i due giudizi e, dunque, la necessità di evitare la formazione di 7
giudicati contrastanti, essendo chiamato il giudice del divorzio a decidere le domande sottopostegli alla attualità e formandosi il giudicato in siffatta materia rebus sic stantibus.
Ciò premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio deve pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di assegno divorzile spiegata dalla resistente CP_1
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di 8
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il 9
giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente 10
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso di specie dalle allegazioni svolte da ambo le parti e dalle prove orali espletate è emerso che la si è dedicata alla famiglia CP_1
e alla crescita dei figli, soprattutto dopo la nascita del primogenito. In
particolare dopo aver lavorato per un periodo nella società del coniuge percependo un esiguo stipendio allorché il ne era socio di CP_2 Pt_1
minoranza, successivamente, quando il marito divenne socio unico, non percepì alcunché perché tutto era reinvestito nella società, come dichiarato dalla ex cognata la quale ha precisato che la Persona_5 CP_1
prima del trasferimento della famiglia a Roma lavorò anche nell'azienda agricola fondata dai coniugi in costanza di matrimonio in Mondaino, per poi essere allontanata da tutte le società. Tali circostanze sono state almeno in parte confermate anche dal fratello della CP_1
Entrambi i testi hanno affermato che la stessa era spesso sola e unico genitore ad accudire e crescere i figli, essendo il marito fuori per lavoro o per partecipare alle regate.
A ciò aggiungasi che sebbene la non titolare di alcun bene CP_1
immobile, sia in possesso di un elevato titolo di studio quale la laurea in giurisprudenza, è innegabile che in mancanza di specifiche e recenti esperienze lavorative e professionali difficilmente potrà reinserirsi nel mondo lavorativo e procurarsi mezzi adeguati, essendo altrettanto innegabile che dapprima con il lavoro svolto all'interno delle società di famiglia e successivamente con il lavoro casalingo e l'accudimento dei figli ella abbia di fatto consentito al coniuge di dedicarsi a tempo pieno al lavoro,
di accrescere ed espandere la sua attività imprenditoriale, come, peraltro, 11
emerge univocamente dalle dichiarazioni fiscali in atti.
Al riguardo, premesso che il è stato poco limpido e Pt_1
trasparente nel rappresentare la sua complessiva situazione economico-
patrimoniale non avendo prodotto tutta la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. né tutta quella richiesta dal giudice delegato in vista della decisione della causa (manca del tutto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), mette conto evidenziare che dai modelli fiscali dal medesimo allegati risultano i seguenti dati: reddito regime forfetario di euro 40.300,00
nel 2019, giusta Modello Persone Fisiche 2020; reddito regime forfetario di euro 64.716,00 nel 2020, giusta Modello Persone Fisiche 2021; reddito complessivo di euro 83.693,00 nel 2021, giusta Modello Persone Fisiche
2022; reddito complessivo di euro 175.957,00 nel 2023, giusta Modello
Persone Fisiche 2024, equivalente ad un reddito netto mensile pari a circa euro 10.000,00 su dodici mensilità.
In mancanza di idonea documentazione non è dato comprendere quali siano le disponibilità economico-finanziarie-mobiliari del Pt_1
La dal canto suo, oltre a percepire l'assegno di mantenimento CP_1
corrispostole dal nel 2023 ha conseguito euro 1.575,00 lordi annui Pt_1
da attività occasionale.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, pari a circa venti anni, nonché dell'importo dell'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione oltre che della titolarità di quote sociali e immobiliari che le parti non sono state in grado di quantificare e stimare e che sono oggetto del giudizio di divisione pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di Pt_1 CP_1 12
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Meritano, inoltre, di essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'affidamento della figlia , essendo il primogenito divenuto Per_2 Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio, ed il mantenimento dei due figli,
atteso che non vi sono ragioni per derogare all'ordinario regime di affidamento, essendo rimaste prive di riscontro le generiche allegazioni svolte al riguardo dalla cui, in ragione della coabitazione con i due CP_1
figli, deve essere assegnata la casa familiare, immobile di vaste dimensioni sito nel centro storico di Roma.
Considerata l'età di , prossima al compimento del sedicesimo Per_2
anno e la distanza tra le abitazioni dei genitori, l'uno residente a [...]e l'altra a Roma, il padre potrà vedere e tenere con sé previo accordo Per_2
diretto con la ragazza e avviso alla madre.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per e il collegio reputa equo Per_1 Per_2
confermare i provvedimenti provvisori, non potendo trovare accoglimento la domanda di riduzione formulata dal padre che ha visto migliorare la sua redditività successivamente alla separazione, né quello di aumento formulata dalla madre, assegnataria della casa familiare per la quale non sostiene alcun onere alloggiativo, essendo l'attuale importo, pari a circa euro 1.292,00 mensili per ciascun figlio, tenuto conto della rivalutazione
Istat, congruo per due ragazzi di 18 anni e 16 (circa) anni, fermo l'onere del di provvedere integralmente al pagamento delle spese extra con Pt_1
tutte le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto 13
dall'intestato Tribunale il 17/12/2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32347/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida la figlia minore (03/04/2009) in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto limitatamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre vedrà e terrà con sé previo accordo diretto con la Per_2
ragazza e avviso alla madre;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di (2006) e (2009), la somma mensile di Per_1 Per_2
euro 2.200,00 (euro 1.100,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre 2019, e lo condanna al versamento in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi, CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone integralmente a carico del padre (100%) il pagamento delle spese 14
extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
fermi per il pregresso i provvedimenti separativi, dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, il corrisponda alla a titolo di assegno divorzile ed entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 1.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e lo condanna al versamento dei relativi importi;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Ferdinando di Savoia n. 3
alla resistente Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32347 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(NAPOLI (NA), 22/10/1969), con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti DI GRAZIA SALVATORE, DI GRAZIA ANDREA, MICALI
FABIO, AVERSANO ETTORE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BOLOGNA (BO), 31/12/1971), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. BULTRINI NICOLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/04/2004 contraeva matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(14/09/2006) e (03/04/2009), ha dedotto che con decreto del Per_2
19/11/2019 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale,
alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre,
assegnazione a costei della casa familiare sita in Roma Via Ferdinando di
Savoia n. 3, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro
2.200,00 da novembre 2019 per i due figli oltre al 100% delle spese extra,
obbligo dell'istante di corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento di euro 1.100,00 da novembre 2019, oltre alle spese di condominio, utenze,
colf, assicurazione salute e noleggio autovettura;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e,
segnatamente, con affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori,
residenza presso la madre, assegnazione a costei della casa familiare,
riduzione dell'assegno perequativo per i due figli ad euro 1.000,00 mensili 3
(euro 500,00 ciascuno), onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, elisione dell'assegno di mantenimento per la e dell'obbligo dell'istante di provvedere al CP_1
pagamento delle spese di gestione della casa familiare e del noleggio dell'autovettura.
Premesso che la separazione era conseguita ad una crisi che lo aveva fatto sentire un estraneo in famiglia, considerato dalla moglie alla stregua di un “bancomat”, tanto da accettare onerose condizioni economiche non più
sostenibili dallo stesso, il ha dedotto quanto segue in ordine al Pt_1
complessivo assetto economico-patrimoniale delle parti, coniugate in regime di comunione dei beni.
Dal 1992 al 2014 il medesimo ha avuto la proprietà di un appartamento di circa 50 mq in Roma zona Trastevere, a lui donato dai genitori, successivamente venduto con utilizzazione del ricavato per la restituzione di un prestito alla società Deco srl;
nel 1999, cioè prima del matrimonio, insieme ad altri soci, ha fondato la società , essendo CP_2
titolare inizialmente del 7,5% del capitale e le cui quote gli erano state attribuite gratuitamente a fronte del lavoro svolto come socio lavoratore;
nel corso degli anni ha rilevato il restante 90% dai soci uscenti con fondi pervenuti in parte da Deco srl come prestiti infruttiferi, in parte da liquidità
dell'eredità di tale nel 2003 l'esponente ha acquistato la Persona_3
proprietà di un immobile sito nel Comune di Mondaino, ove risiede, di circa
200 mq, con annesso terreno di circa 10 ettari, immobile gravato da un muto residuo di € 170.000,00 con scadenza nel 2034; nel 2012 ha acquistato un terreno confinante con la proprietà di Mondaino, di circa un ettaro, del valore di 12.500 €, acquisto quest'ultimo, al pari del primo, effettuato senza 4
alcun contributo da parte della moglie;
nel 2005, dall'eredità di Per_3
il ricorrente ha ricevuto in comproprietà con la sorella un
[...]
immobile sito a Napoli, che gli ha reso una rendita di circa euro 1.100,00
mensili lordi, alienato nel 2018 per volere della sorella, il cui ricavato è stato utilizzato per investimenti aziendali e per i lavori di ristrutturazione della casa di Mondaino oltre che per pagare parte di alcuni debiti. A seguito della morte della madre, avvenuta nel 2020, il è Persona_4 Pt_1
diventato coerede con beneficio di inventario delle proprietà della madre senza però procedere alla divisione delle quote in quanto la sorella ha intrapreso alcune azioni legali contro il padre e il fratello;
lo stesso esponente è, inoltre, titolare di alcuni terreni agricoli nel comune di Genova
e detiene le seguenti partecipazioni societarie:
• Deco Srl fondata nel 1979, pari al 45,5%;
• fondata da atto di scissione di Deco Srl del 2016, pari al CP_3
45%;
• fondata nel 2016 pari al 90%; Controparte_4
• eXtrapola srl fondata nel 1999;
• ditta individuale aperta nel 2005; Parte_1
• P.Review srl fondata nel 1998.
Costituitasi in giudizio ha aderito Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le avverse deduzioni e istanze e chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, l'aumento dell'assegno di mantenimento per gli stessi posto a carico del padre, il riconoscimento del diritto a percepire dal l'assegno divorzile. Pt_1
Con particolare riferimento alla situazione economico patrimoniale, la 5
ha dedotto che: il non ha mai adeguato gli assegni di CP_1 Pt_1
mantenimento agli indici Istat come previsto in sentenza di separazione,
tanto che la stessa gli ha notificato un atto di precetto;
alcuni versamenti sono stati fatti sul conto cointestato presso Banca Desio n. 233200, ma non dal bensì dalla società (più raramente dalle Pt_1 CP_4
società e DECO Srl) e non recano mai come causale il CP_3
mantenimento dovuto per moglie e figli, essendo piuttosto relativi alla qualità di soci dei coniugi e hanno causali afferenti le dinamiche societarie;
avverso tale precetto il ha proposto opposizione dinanzi al Pt_1
Tribunale di Rimini;
contestualmente il stesso ha citato la Pt_1 CP_1
per la divisione del patrimonio comune e ha confermato esplicitamente nell'atto introduttivo del giudizio che i versamenti fatti negli anni hanno a che fare solo con dinamiche societarie.
Relativamente alle proprietà immobiliari e societarie, la resistente ha dedotto quanto segue:
la è stata costituita il 13/06/2016, il ne CP_4 Pt_1
risulta proprietario con capitale versato di 56.842,00 euro su capitale sociale di 60.000,00 euro (circa 91%);
la è stata costituita il 17/11/2016, il ne risulta CP_3 Pt_1
proprietario con capitale versato di 4.656,00 euro su capitale sociale di
10.000,00 euro (circa 46%);
la DECO Srl è stata costituita nel 2016, derivando da scissione (ma con nuova costituzione) da altra società cancellata il 07/07/2016 con previsione di scissione in il ne risulta proprietario con CP_3 Pt_1
capitale versato di 42.374,00 euro su 91.000,00 euro (circa 46%);
della EXTRAPOLA Srl il ha acquisito le quote in costanza di Pt_1 6
matrimonio e ne è proprietario per il 100%;
la P. REVIEW S.r.l ha acquistato un ramo d'azienda dalla Extrapola
Srl il 30/04/08;
la ditta individuale (attività agricola) del è stata costituita nel Pt_1
2005 e varie proprietà sono state acquistate durante il matrimonio e alcune conferite nella ditta individuale, quali l'immobile in Mondaino, in via
Belvedere Fogliense 586, i campi e gli uliveti;
la medesima non ha proprietà immobiliari né altri diritti reali a CP_1
lei intestati.
Alla prima udienza del 19/12/2023 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative, eccezione fatta per quelle frutto di un accordo tra le parti ed esulanti dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale, ammetteva le prove orali e, quindi, rinviava la causa per il prosieguo.
Con sentenza non definitiva n. 236/2024 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Espletate le prove orali e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza del 21/01/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza del ricorrente di sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della definizione di quello di divisione pendente tra le parti dinanzi al
Tribunale di Bologna non sussistendo affatto un rapporto di pregiudizialità
necessaria tra i due giudizi e, dunque, la necessità di evitare la formazione di 7
giudicati contrastanti, essendo chiamato il giudice del divorzio a decidere le domande sottopostegli alla attualità e formandosi il giudicato in siffatta materia rebus sic stantibus.
Ciò premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio deve pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di assegno divorzile spiegata dalla resistente CP_1
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di 8
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il 9
giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente 10
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021).
Orbene nel caso di specie dalle allegazioni svolte da ambo le parti e dalle prove orali espletate è emerso che la si è dedicata alla famiglia CP_1
e alla crescita dei figli, soprattutto dopo la nascita del primogenito. In
particolare dopo aver lavorato per un periodo nella società del coniuge percependo un esiguo stipendio allorché il ne era socio di CP_2 Pt_1
minoranza, successivamente, quando il marito divenne socio unico, non percepì alcunché perché tutto era reinvestito nella società, come dichiarato dalla ex cognata la quale ha precisato che la Persona_5 CP_1
prima del trasferimento della famiglia a Roma lavorò anche nell'azienda agricola fondata dai coniugi in costanza di matrimonio in Mondaino, per poi essere allontanata da tutte le società. Tali circostanze sono state almeno in parte confermate anche dal fratello della CP_1
Entrambi i testi hanno affermato che la stessa era spesso sola e unico genitore ad accudire e crescere i figli, essendo il marito fuori per lavoro o per partecipare alle regate.
A ciò aggiungasi che sebbene la non titolare di alcun bene CP_1
immobile, sia in possesso di un elevato titolo di studio quale la laurea in giurisprudenza, è innegabile che in mancanza di specifiche e recenti esperienze lavorative e professionali difficilmente potrà reinserirsi nel mondo lavorativo e procurarsi mezzi adeguati, essendo altrettanto innegabile che dapprima con il lavoro svolto all'interno delle società di famiglia e successivamente con il lavoro casalingo e l'accudimento dei figli ella abbia di fatto consentito al coniuge di dedicarsi a tempo pieno al lavoro,
di accrescere ed espandere la sua attività imprenditoriale, come, peraltro, 11
emerge univocamente dalle dichiarazioni fiscali in atti.
Al riguardo, premesso che il è stato poco limpido e Pt_1
trasparente nel rappresentare la sua complessiva situazione economico-
patrimoniale non avendo prodotto tutta la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c. né tutta quella richiesta dal giudice delegato in vista della decisione della causa (manca del tutto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), mette conto evidenziare che dai modelli fiscali dal medesimo allegati risultano i seguenti dati: reddito regime forfetario di euro 40.300,00
nel 2019, giusta Modello Persone Fisiche 2020; reddito regime forfetario di euro 64.716,00 nel 2020, giusta Modello Persone Fisiche 2021; reddito complessivo di euro 83.693,00 nel 2021, giusta Modello Persone Fisiche
2022; reddito complessivo di euro 175.957,00 nel 2023, giusta Modello
Persone Fisiche 2024, equivalente ad un reddito netto mensile pari a circa euro 10.000,00 su dodici mensilità.
In mancanza di idonea documentazione non è dato comprendere quali siano le disponibilità economico-finanziarie-mobiliari del Pt_1
La dal canto suo, oltre a percepire l'assegno di mantenimento CP_1
corrispostole dal nel 2023 ha conseguito euro 1.575,00 lordi annui Pt_1
da attività occasionale.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, pari a circa venti anni, nonché dell'importo dell'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione oltre che della titolarità di quote sociali e immobiliari che le parti non sono state in grado di quantificare e stimare e che sono oggetto del giudizio di divisione pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, il collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di Pt_1 CP_1 12
assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma mensile di euro 1.000,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Meritano, inoltre, di essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'affidamento della figlia , essendo il primogenito divenuto Per_2 Per_1
maggiorenne nelle more del giudizio, ed il mantenimento dei due figli,
atteso che non vi sono ragioni per derogare all'ordinario regime di affidamento, essendo rimaste prive di riscontro le generiche allegazioni svolte al riguardo dalla cui, in ragione della coabitazione con i due CP_1
figli, deve essere assegnata la casa familiare, immobile di vaste dimensioni sito nel centro storico di Roma.
Considerata l'età di , prossima al compimento del sedicesimo Per_2
anno e la distanza tra le abitazioni dei genitori, l'uno residente a [...]e l'altra a Roma, il padre potrà vedere e tenere con sé previo accordo Per_2
diretto con la ragazza e avviso alla madre.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal padre alla madre per e il collegio reputa equo Per_1 Per_2
confermare i provvedimenti provvisori, non potendo trovare accoglimento la domanda di riduzione formulata dal padre che ha visto migliorare la sua redditività successivamente alla separazione, né quello di aumento formulata dalla madre, assegnataria della casa familiare per la quale non sostiene alcun onere alloggiativo, essendo l'attuale importo, pari a circa euro 1.292,00 mensili per ciascun figlio, tenuto conto della rivalutazione
Istat, congruo per due ragazzi di 18 anni e 16 (circa) anni, fermo l'onere del di provvedere integralmente al pagamento delle spese extra con Pt_1
tutte le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto 13
dall'intestato Tribunale il 17/12/2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 32347/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida la figlia minore (03/04/2009) in modo condiviso ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto limitatamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre vedrà e terrà con sé previo accordo diretto con la Per_2
ragazza e avviso alla madre;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di (2006) e (2009), la somma mensile di Per_1 Per_2
euro 2.200,00 (euro 1.100,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre 2019, e lo condanna al versamento in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese dei relativi importi, CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone integralmente a carico del padre (100%) il pagamento delle spese 14
extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
fermi per il pregresso i provvedimenti separativi, dispone che a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, il corrisponda alla a titolo di assegno divorzile ed entro il Pt_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 1.000,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, e lo condanna al versamento dei relativi importi;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Ferdinando di Savoia n. 3
alla resistente Controparte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/01/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi