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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. POLIZZI DOMENICO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ritenuto affermativamente Parte_1 tutto quanto già chiesto, dedotto, eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive depositate, qui, da intendersi richiamate integralmente e ritenuto impugnativamente tutto quanto controparte ha sinora formulato nei rispettivi atti poiché infondati in fatto ed in diritto, con le presenti note si insiste nell'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo, così come accertato dal CTU e ribadito nella comp. conclusionale. Persona_1
Si insiste, altresì, nella condanna dell' , (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della P.IVA_1
Sig.ra alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere Parte_1 dalla data per come accertato dal C.T.U. Dott. , ovvero in quell'altra data ritenuta Persona_1 valida dal Giudice.
Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/01/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Scompenso cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa, s. depressiva in trattamento, poliartrosi ad incidenza funzionale e incontinenza urinaria, vasculopatia sclerotica cerebrale, declino cognitivo.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione..
COMMENTO
La signora anni 94, presenta un quadro clinico psico organico degenerativo ed Parte_1 ingravescente legato alla storia psichiatrica, alla malattia articolare ed all'età (94 anni), caratterizzato da diverse patologie degenerative e fortemente invalidanti: La Poliartrosi: La P.è affetta da severa poliartrosi che coinvolge numerose articolazioni, (spalle, rachide, mani), causando una marcata incidenza funzionale e limitando le sue capacità di movimento, l'ipotonotrofia muscolare già in precedenza segnalata aggrava questa condizione. La Patologia Psichiatrica: la depressione, tale patologia risale al 1984 (all'età di 53) epoca in cui ha cominciato a manifestare disturbi d'ansia, depressione, motivo per cui ha subito numerosi ricoveri presso la clinica Psichiatrica (università di Palermo), le diagnosi poste sono state: distimia, disturbo da conversione e disturbo bipolariforme in fase depressiva. È trattata con complesse terapie psichiatriche. Tali disturbi hanno accompagnato la perizianda nel corso della sua esistenza, in atto aggravati dal declino cognitivo, dalla patologia osteoarticolare, e cardiocircolatoria.
A causa di queste condizioni, la signora ha perso completamente l'autonomia e necessita di assistenza continua per svolgere le normali attività quotidiane. La sua situazione richiede un supporto costante per garantire una adeguata terapia, assolvere ai bisogni elementari del vivere quotidiano e per una qualità di vita dignitosa.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetta la signora nata il [...] è una patologia grave ed altamente Parte_1 invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza: mese di luglio 2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025, essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. POLIZZI DOMENICO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “ritenuto affermativamente Parte_1 tutto quanto già chiesto, dedotto, eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo e nelle note conclusive depositate, qui, da intendersi richiamate integralmente e ritenuto impugnativamente tutto quanto controparte ha sinora formulato nei rispettivi atti poiché infondati in fatto ed in diritto, con le presenti note si insiste nell'accoglimento della domanda formulata nel ricorso introduttivo, così come accertato dal CTU e ribadito nella comp. conclusionale. Persona_1
Si insiste, altresì, nella condanna dell' , (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della P.IVA_1
Sig.ra alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere Parte_1 dalla data per come accertato dal C.T.U. Dott. , ovvero in quell'altra data ritenuta Persona_1 valida dal Giudice.
Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_2 oggetto Indennita di accompagnamento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
08/01/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Scompenso cardiaco congestizio, ipertensione arteriosa, s. depressiva in trattamento, poliartrosi ad incidenza funzionale e incontinenza urinaria, vasculopatia sclerotica cerebrale, declino cognitivo.
QUESITO accertare se il ricorrente si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua. Indicherà eventualmente il C.T.U. la decorrenza della prestazione..
COMMENTO
La signora anni 94, presenta un quadro clinico psico organico degenerativo ed Parte_1 ingravescente legato alla storia psichiatrica, alla malattia articolare ed all'età (94 anni), caratterizzato da diverse patologie degenerative e fortemente invalidanti: La Poliartrosi: La P.è affetta da severa poliartrosi che coinvolge numerose articolazioni, (spalle, rachide, mani), causando una marcata incidenza funzionale e limitando le sue capacità di movimento, l'ipotonotrofia muscolare già in precedenza segnalata aggrava questa condizione. La Patologia Psichiatrica: la depressione, tale patologia risale al 1984 (all'età di 53) epoca in cui ha cominciato a manifestare disturbi d'ansia, depressione, motivo per cui ha subito numerosi ricoveri presso la clinica Psichiatrica (università di Palermo), le diagnosi poste sono state: distimia, disturbo da conversione e disturbo bipolariforme in fase depressiva. È trattata con complesse terapie psichiatriche. Tali disturbi hanno accompagnato la perizianda nel corso della sua esistenza, in atto aggravati dal declino cognitivo, dalla patologia osteoarticolare, e cardiocircolatoria.
A causa di queste condizioni, la signora ha perso completamente l'autonomia e necessita di assistenza continua per svolgere le normali attività quotidiane. La sua situazione richiede un supporto costante per garantire una adeguata terapia, assolvere ai bisogni elementari del vivere quotidiano e per una qualità di vita dignitosa.
Considerazioni medico legali
Ai sensi della legge 18\80 ha diritto all'indennità' di accompagnamento la persona impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Nel caso in esame la patologia di cui
è affetta la signora nata il [...] è una patologia grave ed altamente Parte_1 invalidante, da concretizzare gli estremi sufficienti alla formulazione di un giudizio favorevole alla concessione dell'indennità di accompagnamento. data decorrenza: mese di luglio 2025 “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025, essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_2 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025 Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini