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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18865/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CAVALLI, Parte_1 C.F._1
30 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO SONIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi ed ivi emettere, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i seguenti provvedimenti provvisori: -autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
Con vittoria di compensi e spese di procedura. Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il contributo unificato della presente causa è pari ad € 98,00, dal cui versamento il ricorrente ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato è esentato.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 CP_1
28/04/2018. pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n 16 parte II serie C anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rispettivamente si sono allontanati dalla casa coniugale, dimorando altrove.
, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 7.5.2025 parte ricorrente veniva sentita e il difensore precisava le conclusioni come da ricorso. All'esito, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati da tempo e la convenuta è oggi finanche irreperibile.
Spese di lite
Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18865/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA CAVALLI, Parte_1 C.F._1
30 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. PAPPALARDO SONIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi ed ivi emettere, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i seguenti provvedimenti provvisori: -autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
Con vittoria di compensi e spese di procedura. Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il contributo unificato della presente causa è pari ad € 98,00, dal cui versamento il ricorrente ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato è esentato.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BEINASCO il Parte_1 CP_1
28/04/2018. pagina 1 di 2 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BEINASCO (atto n 16 parte II serie C anno 2018).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 28/10/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rispettivamente si sono allontanati dalla casa coniugale, dimorando altrove.
, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 7.5.2025 parte ricorrente veniva sentita e il difensore precisava le conclusioni come da ricorso. All'esito, il giudice relatore si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati da tempo e la convenuta è oggi finanche irreperibile.
Spese di lite
Nulla sulle spese attesa la natura necessaria del giudizio e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BEINASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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