Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di TA, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1300/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese per procura in atti dalle Avv.te Giovanna Saccaro e Stefania
Allia (entrambe del Foro di TA) presso i cui rispettivi indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_3 C.F._3
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alfio Cuzzumbo (del
[...]
Foro di TA) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
e nei confronti di:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_5 C.F._5
), rappresentate e difese per procura in atti dall' Avv. Antonino Guidotto (del
[...]
Foro di TA) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellate – Appellanti incidentali
(nata a [...] il [...], c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_6
contumace,
Appellata
OGGETTO: prelazione agraria.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 27.1.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione introduttiva del giudizio di primo grado del 7.9.2015 – con cui conveniva innanzi al Tribunale di TA i coniugi e Parte_1 Pt_2
- esponeva:
[...] Parte_3
- di essere proprietario del fondo agricolo in tenere di Bronte, c.da
Quattromiglia-Roccatufano, distinto in Catasto Terreni al foglio 133, particelle
17, 18, 119, 187, 188, 211, fondo da lui direttamente coltivato (insieme ad altri di cui era pure proprietario) con l'ausilio di famiglia coltivatrice di cui facevano parte i genitori e la sorella,
- che per atto pubblico in notar del 25 Settembre 2014, Rep. 37491 – Per_1
Racc. 21544 (trascritto il 06.10.2014 al n. 17553 Reg.Gen.), Persona_2
vendeva a detti coniugi , per il prezzo di € 15.000,00, il fondo Persona_3
rustico, adiacente al predetto, distinto in Catasto Terreni al foglio 133, particelle 400 e 401, della superficie di ha 1.51.56.
Ciò premesso, deduceva esso attore che, prima che potesse addivenirsi a detta compravendita non gli fosse stato consentito, mediante apposita denuntiatio, di esercitare il diritto di prelazione agraria di cui, per quanto premesso, egli si affermava titolare siccome dichiaratamente in possesso dei requisiti di legge ex art. 8 L. 590/65 (come novellato dall'art. 7 della L. 817/1971): senza che, per converso, detti acquirenti – non essendo mai stati né affittuari né mezzadri né coloni né compartecipanti del fondo alienato – potessero vantare un diritto di prelazione potiore.
E per l'esposto e per il dedotto esso concludeva chiedendo al Parte_3
Tribunale adito di:”1) accertare e dichiarare la proprietà del terreno agricolo sito in
Bronte, c.da Quattromiglia-Roccatufano, distinto in catasto al foglio 133 particelle
17, 18, 119, 187, 188, 211 in capo al sig. , che da sette anni lo Parte_3
coltiva direttamente ed abitualmente con l'ausilio della sua famiglia;
2) accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato in data 25/09/2014, rogato dal notaio in TA, tra il sig. e i Persona_4 Persona_2
coniugi e avente ad oggetto il terreno agricolo Parte_2 Parte_1
sito in Bronte, c.da Santa Maria Malagà, distinto in catasto al foglio n.133 particelle
400 e 401, confinante con quello dell'odierno appellato senza soluzione di continuità, poiché in contrasto con quanto stabilito dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 così come novellato dagli articoli 7 e 8 della legge 817/1971, e, conseguentemente ordinare la sostituzione ex tunc dell'odierno appellato nella stessa posizione sostanziale degli acquirenti di cui all'atto trascritto alla conservatoria immobiliare in data 6/10/2015 al n. 17553 Reg.Gen., al prezzo di euro 15.000,00 come specificato nell'atto di compravendita. Condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura che il Giudice riterrà equa”.
Costituitisi in contraddittorio i coniugi e Parte_1 Parte_2
contestavano la domanda di controparte, soprattutto negando che il Parte_3
realmente ascrivesse a sé i requisiti di legge il cui possesso costui, invece, vantava in vista di esercitare la pretesa prelazione: in particolare perché – deducevano - doveva escludersi che l'attore, tenuto conto dei fondi agricoli di cui era già proprietario, potesse giungere a garantire anche al fondo per cui era insorta controversia una forza- lavoro, sia pure con l'ausilio della famiglia coltivatrice anzidetta, non inferiore al terzo di quella necessaria alla sua coltivazione. Tuttavia, per la denegata ipotesi di soccombenza, essi convenuti dichiaravano di voler chiamare in causa detto onde, in eventum litis, sentirlo condannare Persona_2
alla restituzione del prezzo della compravendita, ed anche al rimborso delle spese di acquisto e di miglioramento del fondo forfettariamente quantificate in € 20.000,00.
Disposto lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., in seguito a notifica di citazione per chiamata in causa di terzo si costituiva dunque in giudizio anche
: parimenti contestando la domanda di riscatto del per Persona_2 Parte_3
non essere questi, in realtà, in possesso dei requisiti di legge tuttavia vantati.
Venuti in udienza, il G.I. rilevava che non fosse stata soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. 28/2010. Si dava dunque luogo a procedimento di mediazione tuttavia esperito senza successo. Tornati in udienza, il processo era interrotto avendo il difensore costituito del dichiarato a verbale il decesso Per_2
(addì 30.10.2018) del proprio assistito.
Processo che era riassunto dal con ricorso ex art. 303 c.p.c. Parte_3
tempestivamente depositato in cancelleria il 28.12.2018. DI si costituivano, quali eredi di , la vedova e le figlie e Persona_2 Controparte_1 Parte_4 [...]
, che insistevano negli assunti del de cuius. Parte_5
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa era istruita con l'assunzione di prova per interpello e per testimoni.
All'esito, raccolte le conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, il primo giudice – previamente rammentato che “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817 (nella loro formulazione ratione temporis applicabile), in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita
(purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti), a parità di condizioni, ha diritto di prelazione a patto che
(a) coltivi il fondo stesso da almeno due anni;
(b) non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, e (c) il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione;
qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa” (ed anche che, ai sensi dell'art. 31 della stessa legge n. 590, “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”) – considerava:
- che l'attore avesse “provato la sussistenza del proprio diritto. In primo luogo, il ha dimostrato di aver coltivato e di coltivare tuttora il terreno Parte_3
limitrofo a quello oggetto di causa. Ai sensi del combinato disposto degli artt.
8 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817 (nella loro formulazione ratione temporis applicabile), il dato della coltivazione del fondo deve sussistere in termini di attualità e per il biennio precedente al momento di esercizio del diritto di prelazione – ciò che il ha provato nel Parte_3
presente giudizio. All'udienza del 25 gennaio 2022 il testimone Testimone_1
(non parente, disinteressato e proprietario sin dal 2003 di un
[...]
terreno confinante con quello del ) ha dichiarato che l'attore, Parte_3
quanto meno dal 2007 e (per quanto a conoscenza del teste) sino al settembre del 2021, ha continuativamente adibito il proprio fondo – confinante con quello di - alla coltivazione di piante di pistacchio, Persona_2
dedicandosi a tale attività almeno tre mesi all'anno, anche con la collaborazione dei genitori e della sorella. All'udienza del 25 ottobre 2022 il testimone (bracciante agricolo già alle dipendenze di Testimone_2 [...]
per circa quindici anni ed ora in pensione) ha confermato quanto Parte_3
riferito dal teste avendo il medesimo collaborato con l'attore Tes_1
alla coltivazione del terreno di quest'ultimo, dai due ai quattro mesi ogni anno, unitamente al padre, alla madre ed alla sorella del , il Parte_3
quale si tratteneva in Sicilia per dedicarsi alla potatura delle piante ed alla raccolta dei frutti “[…] circa tre mesi o anche due mesi […]” ogni anno
(usufruendo anche di periodi di ferie dall'ulteriore occupazione condotta dallo stesso al di fuori della Sicilia); “[…] il lavoro dell'attore e dei suoi familiari, nel complesso, si protraeva per circa otto mesi all'anno […]”. Le dichiarazioni concordanti ed intrinsecamente coerenti rese dai testimoni – da ritenersi più che credibili anche perché ragionevolmente a conoscenza dei fatti di causa, vuoi perché vicini confinanti del (il teste Parte_3 [...]
, vuoi perché direttamente coinvolti nella coltivazione dei di lui Tes_1
fondi (il teste ) – sono altresì confermate dalle produzioni documentali Tes_2
rassegnate dall'attore in allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c., che comprovano i frequenti viaggi da questi intrapresi da e per la Sicilia, nonché i lunghi periodi di ferie ed aspettativa fruiti dallo stesso negli anni
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 – a detta dell'attore, così come del teste
, proprio al fine di dedicarsi alla coltivazione del proprio appezzamento Tes_2
di terreno”,
- che, d'altro canto, “agli effetti dell'art. 31, co. I, della l. 26 maggio 1965, n.
590, la forza lavorativa del nucleo famigliare del non appare Parte_3
essere inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione dei terreni facenti capo all'attore, contrariamente a quanto allegato dalle controparti. Premesso che, secondo i decreti dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana del 5 marzo 2001 e del
28 maggio 2004, il fabbisogno di lavoro occorrente per la coltura di un ettaro di terreno piantato a pistacchi è pari a 43 giornate, è di tutta evidenza che, se
è vero che “[…] il lavoro dell'attore e dei suoi familiari, nel complesso, si protraeva per circa otto mesi all'anno […]” (come riferito dal bracciante all'udienza del 25 ottobre 2022) e che i terreni del Testimone_2
ammontano ad un'estensione di circa dieci ettari (come eccepito Parte_3
da nella propria comparsa di costituzione e risposta e non Persona_2
contestato dallo stesso nelle successive difese), la forza Parte_3
lavorativa annualmente impiegata dall'attore e dai suoi famigliari per la lavorazione dei terreni (almeno 240 giorni) è ben superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione dei suddetti appezzamenti (43 giorni * 10 ettari = 430 giorni / 3 = 143 giorni)”,
- che “la violazione delle norme sulla prelazione agraria non comporta la nullità del contratto di compravendita (Cass. 10761/1999), essendo l'avente diritto alla prelazione tutelato con l'attribuzione del diritto di riscatto del terreno venduto a terzi (Cass. 12934/2007; Cass. 8236/2003): in seguito al(l'accoglimento della domanda giudiziale di) riscatto, infatti, il coltivatore avente diritto a prelazione subentra nella posizione del terzo acquirente (Cass.
12934/2007) ed il versamento del prezzo da parte del retraente vittorioso va eseguito nei confronti dell'acquirente retrattato, in quanto il primo subentra con effetto ex tunc nella posizione del retrattato che non può, quindi, che essere il destinatario del pagamento del corrispettivo di vendita (Cass.
34929/2022). Pertanto, alla luce delle superiori motivazioni, deve dichiararsi il subentro di , nella qualità di acquirente ed in luogo di Parte_3
ed , nel contratto di compravendita Parte_1 Parte_2
stipulato in data 25 settembre 2014 a ministero del notaio Persona_4
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di TA e LT (rep. 37491
– racc. 21544), subordinatamente al versamento, da parte dell'attore ed a favore dei suddetti convenuti, del prezzo di € 15.000,00 come convenuto nel suddetto contratto, entro il termine di mesi tre a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza”,
- che “Deve invece rigettarsi la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti di ed , stante la Parte_1 Parte_2
generica allegazione del pregiudizio asseritamente patito”,
- che “Deve inoltre accogliersi, seppur nei limiti di seguito illustrati, l'azione proposta dai convenuti nei confronti del loro dante causa e volta ad ottenere il risarcimento del danno per effetto dell'evizione subita. La responsabilità per evizione del venditore è l'effetto dell'esercizio di "diritti" del terzo, senz'altra qualificazione, che possano essere fatti valere sulla cosa venduta e va rapportata, quindi, a qualsiasi diritto anche di carattere personale, come il diritto di riscatto agrario (Cass. 24131/2013). Ora, da un punto di vista generale, se il compratore subisce – come accaduto nel caso di specie al ed alla - l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che Pt_1 Pt_2
un terzo ha fatto valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479 c.c., oltre che a corrispondergli il valore dei frutti che l'acquirente sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore. Perché sorga, ai sensi dell'art. 1483 c.c., l'obbligo del venditore di corrispondere le spese di giudizio al compratore evitto, che le abbia rimborsate al terzo evincente, basta il fatto dell'evizione – da intendersi, cioè, come esito della lite favorevole al terzo titolare del diritto - mentre rimane indifferente la posizione assunta dal compratore nella lite di evizione. Ne consegue che , ed Parte_4 Parte_5 [...]
– in qualità di eredi universali del defunto – CP_1 Persona_2
dovranno tenere indenni i convenuti di ogni somma che dette parti dovranno pagare all'attore in forza della presente sentenza ed a titolo di spese processuali. Appurato, poi, che nel caso in esame il versamento del prezzo da parte del retraente vittorioso va eseguito nei confronti dell'acquirente retrattato – vale a dire gli odierni convenuti – questi ultimi non hanno specificamente allegato e provato l'esatto ammontare delle ulteriori voci di danno conseguenti all'evizione, quali le spese sostenute per l'acquisto del fondo, per la sua coltivazione e per non meglio circostanziate migliorie: gli eredi del defunto dante causa non sono pertanto tenuti a tenere indenni i convenuti di ulteriori e (non comprovati) esborsi”.
Pertanto, con sentenza n. 3643/2023 del 12.9.2023 così statuiva finalmente, definitivamente pronunciando, il Tribunale di TA:”
P Q M
[….] 1. dichiara il subentro di , nella qualità di acquirente ed in luogo di Parte_3 Parte_1
ed , nel contratto di compravendita stipulato in data 25
[...] Parte_2
settembre 2014 a ministero del notaio del Collegio Notarile dei Persona_4
Distretti Riuniti di TA e LT (rep. 37491 – racc. 21544), subordinatamente al versamento, da parte dell'attore ed a favore di Parte_1
ed , del prezzo di € 15.000,00 come convenuto nel suddetto
[...] Parte_2
contratto, entro il termine di mesi tre a far tempo dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2. rigetta ogni residua domanda proposta da parte attrice nei confronti di ed;
3. condanna Parte_1 Parte_2 Parte_1
ed , in solido tra loro, a rimborsare a le spese Parte_2 Parte_3
di lite che si liquidano in € 287,30 per anticipazioni e € 6.337,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.; 4. dichiara , Parte_4 Parte_5
ed – in qualità di eredi universali di
[...] Controparte_1 Persona_2
(nato a [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 30 ottobre 2018) – obbligati a tenere indenni ed di ogni somma che Parte_1 Parte_2
dette parti dovranno pagare a in forza della presente sentenza;
Parte_3
5. condanna , ed – in Parte_4 Parte_5 Controparte_1
qualità di eredi universali di - a rimborsare a ed Persona_2 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 11,68 per esborsi e € 6.337,00 Parte_2
per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.”. §§§
Avverso detta sentenza i coniugi ed Parte_1 Parte_2
interponevano, con citazione tempestivamente notificata l'11.10.2023, appello per lamentare in via principale che “La valutazione delle prove testimoniali operata dal primo giudicante risulta .. superficiale ed arbitraria posto che egli avrebbe dovuto indagare maggiormente e non affidarsi sic et simpliciter alle dichiarazioni palesemente contraddittorie dei soli testi e ritenendo così Tes_2 Tes_1
assolto l'onere della prova”, e che – quanto alla documentazione prodotta dal che il primo giudice aveva pure valorizzato – “il Giudice adito non si Parte_3
avvede che dette produzioni documentali, oltre a presentare delle incongruenze con quanto candidamente dichiarato dal in sede di interrogatorio formale Parte_3
[cfr., pag. 4 “Ho vissuto a Milano dal 2005 al 2018...nel periodo in cui abitavo a
Milano mi recavo periodicamente a Bronte…”], non si agganciano con tali dichiarazioni, laddove i biglietti Trenitalia versati in atti riportano destinazioni che nulla hanno a che vedere con quanto oggetto di causa, infatti le destinazioni riportate sono Napoli, Reggio Calabria, Roma Tiburtina, dimostrando come sia del tutto inverosimile che per recarsi a Bronte il si fermasse a Napoli Parte_3
piuttosto che a Reggio Calabria o Roma Tiburtina! Va altresì aggiunto che detti biglietti riportano tutti la data dell'anno 2016 (guarda caso un anno dopo l'incardinamento del giudizio, sic!) risultando pertanto non veritiero quanto assertivamente dichiarato in ordine ai viaggi a far data dal 2012 a seguire. Del pari si dica con i dichiarati periodi di aspettativa dal lavoro. Nessuna altra produzione documentale è stata versata in atti per il richiesto – anche dal Giudice – biennio antecedente alla proposizione della domanda di prelazione. A seguito della evidenziata discrepanza tra i periodi di aspettative richieste e versate in atti, in ordine alle quali non sussiste alcuna concomitanza con i biglietti di viaggio prodotti, ne discende che non risulta provata la presenza del nel periodo Parte_3
dichiarato, avendo egli ben potuto usufruire di periodi di aspettativa ma non risultando provato che, in concomitanza, lo stesso si recasse a Bronte per come dichiarato”.
Sotto diverso e concorrente profilo, detti appellanti addebitavano al primo giudice di non aver sufficientemente “considerato che il sig. non possiede la Parte_3
qualifica di coltivatore diretto, non lo è, essendosi egli stesso dichiarato autotrasportatore, né possiede e comunque non ha provato di possedere alcun mezzo o attrezzo agricolo, né di avere mai acquistato prodotti per l'agricoltura (questa difesa ricorda solo a sé stessa che le piante di pistacchio, cd. “oro verde di Bronte”, hanno bisogno di una buona fertilizzazione a base di azoto, fosforo e potassio, oltre a ottimi diserbanti in quanto particolarmente soggette a parassiti e malattie), e non ha in alcun modo dimostrato, dal punto di vista quantitativo, l'effettiva produzione delle proprie colture cui ha sempre fatto riferimento generico e meramente labiale.
Andava altresì considerato che mai il ha provato l'esistenza di alcuna Parte_3
minima produzione di reddito, seppure non esclusivo o prevalente, derivante dalla produzione del fondo e conseguente all'esercizio dell'attività agricola, dato fattuale questo, che costituisce presupposto necessario dell'invocata qualifica (cfr. Cass. Civ. sez. III del 31.05.2018 n. 13787; conf. Id. n. 10707/1996, n. 4072/1996, n. 5456/1991,
n. 632/1986). In assenza, dunque, di elementi certi ed univoci, idonei a supportare quanto assertivamente dichiarato dal , va certamente escluso che lo Parte_3
stesso possieda i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento”.
Ancora, sotto diverso concorrente ed ulteriore profilo, lamentavano gli appellanti che il Tribunale avesse affrettatamente concluso che il - in relazione ai Parte_3
complessivi dieci ettari circa di terreni agricoli di cui costui aveva riconosciuto di essere proprietario – fosse in grado, in uno con i componenti della sua presunta famiglia coltivatrice, di garantire una forza-lavoro non inferiore al terzo di quella necessaria: senza che tuttavia – onde acquisirsi probate certezze in ordine
“all'estensione degli appezzamenti di terreno in proprietà del sig. , Parte_3
nonché circa le colture impiantate dallo stesso in ognuno di tali appezzamenti ed il fabbisogno di manodopera per tali terreni, nonché alla quantificazione della forza lavorativa del nucleo familiare di parte attrice” – si facesse più che opportuno ricorso all'opera di c.t.u., i cui accertamenti – si deduceva – avrebbero fuor di dubbio condotto a concludere che controparte non soltanto tenesse incolta parte dei suoi fondi ma che anche fosse in grado di assicurare, pure ad ammettersi la collaborazione dei genitori e della sorella, non più che, “essendo, per sua stessa ammissione, proprietario di altri fondi esigenti ingente manodopera trattandosi di pistacchieti, frutteti, uliveti, seminativi, come risulta dalle visure catastali in atti del giudizio di primo grado, una forza lavorativa familiare palesemente di gran lunga inferiore ad un terzo di quella prevista per legge e necessaria per la coltivazione dei fondi che sono già di proprietà del sig. ”. Parte_3
Infine, ed in subordine, censuravano gli appellanti che il primo giudice si fosse limitato a disciplinare gli effetti dell'evizione da loro patita ma avesse poi omesso di rendere reale pronunzia sulla domanda di risarcimento del danno che, per il caso di soccombenza, avevano avanzato nei confronti del (ovvero, Per_2
successivamente alla riassunzione del processo di primo grado, dei suoi eredi).
Di talchè i coniugi ed concludevano chiedendo Parte_1 Parte_2
alla Corte adita di rigettare, in riforma della sentenza impugnata, “la domanda primigenia avanzata dal Sig. in assenza di positiva prova dei Parte_3
requisiti di cui alla Legge n. 817/1971 e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed opponibilità del contratto di compravendita stipulato tra le parti Pt_6
ed il fu in data 25 settembre 2014, a ministero del notaio
[...] Persona_2
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di TA e Persona_4
LT (rep. 37491 – racc. 21544), relativo al fondo contraddistinto al Catasto foglio 133 particelle 400 e 401. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma del capo impugnato e di riconoscimento del diritto di prelazione del Sig. sul fondo di cui è causa, accogliere la domanda di Parte_3
risarcimento del danno esposta dagli odierni appellanti nei confronti delle sig.re
, ed nella qualità, già Parte_4 Parte_5 Controparte_1
formulata nel giudizio di primo grado, con conseguente condanna di quest'ultime al pagamento dell'importo, forfettariamente determinato, pari ad € 20.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia, anche a seguito di CTU”.
§§§
Costituendosi in giudizio anche le germane e (e Parte_4 Parte_5
non anche la di loro genitrice ) spiegavano appello avverso la Controparte_1
sentenza già impugnata dai coniugi . Persona_3
Anch'esse deducendo, in primo luogo, che soltanto a torto il primo giudice avesse attribuito al la qualità di coltivatore diretto senza tenere, infatti, in Parte_3
debito conto che “la L. 9 gennaio 1963 n. 9 dispone, all'art. 2, comma 2, che il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame … si ritiene sussistente quando i soggetti prima indicati si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività. La stessa norma, al comma 3, così dispone: “Per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”. Sotto lo stesso profilo, la giurisprudenza ha precisato che ai fini della qualifica di coltivatore diretto il legislatore richiede che lo stesso si dedichi direttamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia (Cassazione Civile sez. V 13/5/2021 n. 12852). Ebbene, la Suprema Corte in diverse occasioni ha avuto modo di chiarire il rapporto di prevalenza definito dall'art. 2, comma 3, con due criteri congiunti, uno temporale e l'altro reddituale. Il criterio temporale è costituito dal lavoro agricolo per la maggior parte dell'anno, ulteriormente precisato all'art. 3 con il criterio quantitativo delle 104 giornate;
il criterio reddituale, costituito dalla prevalenza del reddito agricolo anche con riferimento al reddito pensionistico, si coniuga con il precedente,
e concorre a definire una attività agricola in sè significativa e preponderante (Cass. sent. n. 13938 del 2006)”.
Per altro verso, e ad ulteriore contestazione di quanto ritenuto dal Tribunale, dette appellanti incidentali pure deducevano che da nulla fosse rimasto provato che “i collaboratori di cui si è avvalso il sig. , parenti in senso lato, risultino Parte_3
fiscalmente a suo carico e/o conviventi, ed anzi è stato dimostrato in atti che il Sig.
vive da solo. Invero, non è giuridicamente rilevante il dato per cui Parte_3
nell'attività lavorativa abbiano partecipato i genitori e la sorella, bisognando invece dimostrare che l'attività lavorativa da questi svolta sia giuridicamente riconosciuta quale svolta da membri del nucleo familiare. Tale fatto ci porta ad un'altra conclusione rispetto a quella riportata in sentenza: risulta assente in capo al Sig.
il dato relativo all'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare Parte_3
non inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo. Infatti, il Giudice di prime cure ha errato nel considerare il lavoro del padre ed il lavoro della sorella e della madre all'interno della quota relativa al lavoro del nucleo familiare del Sig. in quanto questi soggetti non fanno Parte_3
parte del suo nucleo familiare, non essendo gli stessi nello stato di famiglia del Sig.
e non essendo con lo stesso né conviventi, né fiscalmente a carico;
Parte_3
addirittura la sorella è coniugata con certo Sig. il quale è Persona_5
proprietario di circa due ettari di terreno in Adrano, talchè la stessa è assodato che faccia parte del nucleo familiare del marito Sig. e non certo di quello del Persona_5
fratello”.
Quanto, per converso, al motivo di impugnazione subordinatamente rivolto dagli appellanti principali nei loro confronti, deducevano esse che “Il rigetto Per_2
della richiesta di risarcimento del danno è ben motivata a conforme ai principi di diritto, stante la generica allegazione del pregiudizio assertivamente patito e la mancanza di prove”.
§§§
, nel costituirsi in contraddittorio, a contestazione sia Parte_3
dell'appello principale dei coniugi sia di quello incidentale delle due Persona_3
– che chiedeva infine che, l'uno e l'altro, fossero rigettati - teneva a Per_2
ribadire: - che “in punto di coltivazione in via diretta e abituale (che non significa per tutto l'anno agrario) la Suprema Corte ha costantemente predicato e riconosciuto la qualifica di coltivatore diretto, al fine del riconoscimento del diritto di prelazione, anche a chi coltiva il fondo in modo non professionale, purché stabilmente e abitualmente (quindi in modo non occasionale), e quindi anche a chi svolge un'altra attività lavorativa principale da cui tragga un reddito anche superiore a quello derivante dall'attività agricola (si veda per esempio Cass. n. 12374 del 10 ottobre 2001; Cass. n. 759 del 23 gennaio
1995; Cass. n. 632 del 31 gennaio 1986; Cass. n. 245 del 15 gennaio 1982;
Cass. n. 1289 del 7 marzo 1981). La stessa Corte ha considerato coltivatore diretto persino chi si dedica alla coltivazione del fondo per destinarne i frutti al consumo proprio, senza trarne alcun reddito, argomentando che la nozione di coltivatore diretto dettata dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, non coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo di cui all'art. 2083 del codice civile (Cass. n. 6563 del 19 dicembre 1980). Da ciò discende che, secondo la giurisprudenza, la qualifica di coltivatore diretto, al fine del riconoscimento del diritto di prelazione, non richiede l'iscrizione al registro delle imprese, né
l'iscrizione in albi o elenchi, e trattandosi di una circostanza di fatto, come nel caso che ci occupa, la relativa prova può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante prova testimoniale e per presunzioni (si veda per esempio Cass. n.
19748 del 27 settembre 2011; Cass. n. 1020 del 19 gennaio 2006; Cass. n.
2505 del 21 febbraio 2002; Cass. n. 4769 del 1° settembre 1982). E' stato, inoltre, affermato che al fine del riconoscimento del diritto di prelazione non è necessaria neppure l'iscrizione all'INPS nella gestione previdenziale e assistenziale dei coltivatori diretti che, se presente, è considerata solo come elemento indiziario, trattandosi di un dato puramente formale”: e, ciò posto, che “Le prove documentali offerte dall'odierno appellato e relative alle aspettative godute nell'ambito dell'ulteriore rapporto lavorativo hanno provato che lo stesso si dedicasse per lunghi ma intervallati periodi alla coltivazione del proprio fondo, così come confermato dai testimoni escussi e dallo stesso nel rendere l'interrogatorio formale”, Parte_3
- che “Non coglie nel segno neppure il riferimento alla mancanza di prova riguardo alle attrezzature che possiede, che non costituiscono Parte_3
requisito per far valere il diritto di prelazione. Neppure la produzione di reddito costituisce conditio sine qua non del diritto alla prelazione, atteso che la legge non lo indica quale requisito e la giurisprudenza formalmente lo esclude predicando che “come per la legislazione speciale sui contratti agrari, anche ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, e del conseguente diritto di riscatto, di cui all'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590, modificata dalla l.
14 agosto 1971 n. 817, la nozione di coltivatore diretto non coincide con quella di piccolo imprenditore agricolo di cui all'art. 2083 c.c.; pertanto, i diritti citati, presupponendo soltanto la coltivazione diretta (del fondo oggetto del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, o di un fondo confinante) giustificata da un titolo giuridico, sono attribuiti sia a chi coltiva direttamente il fondo al fine di venderne i prodotti sul mercato, ed ha perciò la qualità di piccolo imprenditore agricolo, sia a chi di tale qualità è privo dedicandosi alla coltivazione diretta del fondo per destinarne i prodotti a consumo proprio” (Cassazione civile, sez. III, 19/12/1980, n. 6563)”,
- che - in ordine al reale possesso dell'ulteriore requisito di legge ex art. 8 L.
590/65 in forza del quale si richiede che il fondo per il quale coltivatore diretto intenda esercitare la prelazione non superi “in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi .. il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia” - le deduzioni in proposito delle controparti fossero basate sul falso presupposto che “i dieci ettari di terreno posseduti da abbiano nella loro interezza la destinazione Parte_3
colturale di pistacchieto. Ciò non corrisponde al vero atteso che i dieci ettari di terreno sono ubicati in località diverse, per come emerge dalle visure catastali in atti, e soltanto il terreno confinante a quello da riscattare è coltivato a pistacchieto. Da ciò deriva che la forza lavoro del nucleo famigliare di è superiore a un terzo di quella occorrente per la Parte_3
coltivazione dei dieci ettari di terreni posseduti”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte, con ordinanza del 26.2.2024, accoglieva la formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata: dopo aver succintamente considerato che “anche a privilegiarsi la tesi che, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria (diversamente che ai fini previdenziali), debba considerarsi coltivatore diretto anche il soggetto che non si dedichi alla diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi in modo, se non esclusivo, quantomeno prevalente (e non ricavi dall'attività di coltivazione la maggior parte dei suoi redditi) – detti appelli appaiono tuttavia, manifestamente fondati nella parte in cui (non avendo il contestato che egli sia, al netto del fondo di cui si controverte, già Parte_3
proprietario di una pluralità di terreni agricoli coltivati della complessiva estensione di nove ettari circa) censurano l'affermazione del primo giudice che, nella specie, risulti pure rispettato il requisito ex art. 31 L. 590/65 stante che, a termini delle prodotte risultanze anagrafiche, nessun familiare convivente ha il ”. Parte_3
DI (essendosi pure ritenuta ultronea, in virtù di detta succinta motivazione, la c.t.u. nella quale gli appellanti principali avevano insistito) le parti venivano prontamente rimesse, ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
§§§
Gli appelli dei coniugi e delle eredi debbono dirsi fondati Persona_3 Per_2
per più di un motivo: a ben intendere la cui portata mette previamente conto di rammentare che, secondo indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità cui prestare convinta adesione, “Alla stregua dell'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590, l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dell'affittuario, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi del fondo rustico, richiede, oltre ad un insediamento non precario, ma effettivo e stabile sul fondo, e al requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri cespiti rustici, la condizione positiva che il predio per il quale viene esercitata la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o in enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Attesa la rilevante compressione dell'autonomia privata che comporta l'esercizio di diritto, l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge deve essere condotto con particolare rigore al fine di scongiurare intenti speculativi e di salvaguardare le finalità sociali dell'istituto” (Cass. III 15899/2011).
Detta fondatezza va dunque ravvisata ove si consideri, in primo luogo, che a poco vale invocare l'esegesi secondo cui, ai fini dell'esercizio della prelazione o del riscatto, non occorre che la qualità di coltivatore diretto vada di pari passo con quella di imprenditore agricolo a titolo principale ex artt. 11 e 12 L. 153/75, e neppure con quella di piccolo imprenditore agricolo (che è tale purchè si dedichi ad attività agricola al fine di venderne i prodotti sul mercato anche quando da ciò non ricavi, a differenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, almeno i due terzi del proprio reddito globale), risultando invece sufficiente, di per sé, che l'attività di coltivazione dei fondi e/o di allevamento e governo del bestiame abbia il carattere dell'abitualità: a poco vale se a venire poi in rilievo è la posizione di chi, come il
, abbia la proprietà di circa dieci ettari di terreno adibiti, per stessa Parte_3
ammissione di detto appellato, a pistacchieti, frutteti ed uliveti, oltre che a seminativi.
Dacchè, a tal punto, soltanto risibile può dirsi l'assunto che l'intera produzione di tali fondi possa essere destinata dal , od anche dai genitori e dalla sorella, Parte_3
esclusivamente all'autoconsumo: ed allora, deve infine attribuirsi decisiva rilevanza – come non a torto fatto valere dagli appellanti – anzitutto alla circostanza che il nulla abbia prodotto (fatture commerciali od anche copia di autofatture, Parte_3
od altra documentazione contabile qualsivoglia) che fosse idoneo a riscontrare l'assunto che alla proficua coltivazione di detti dieci ettari circa esso appellato sia dedito con carattere di abitualità, ancorchè non a titolo di attività reddituale prevalente.
Sotto diverso ma concorrente profilo – si passa a considerare - ritiene la Corte di poter dare atto senza che neppure occorra passare per un accertamento peritale ad hoc che - pur dovendosi bensì, ed in linea di principio, consentire con l'appellato che la
“famiglia coltivatrice” non si identifichi con la famiglia nucleare dell'agricoltore
(infatti, “La famiglia del coltivatore diretto o dell'equiparato non va intesa come quella propria di questo derivante dal matrimonio e comprensiva soltanto del capofamiglia e del coniuge e dei figli conviventi, bensì come organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie, formato da tutti quei soggetti legati da vincoli di parentela e di affinità col lavoratore agricolo i quali, pur non avendo con questo comunanza di mensa e di tetto, risultino associati alla conduzione del fondo”, così Cass. 9288/87; v. anche Cass. 4047/95, secondo cui “In tema di diritto di ripresa, ove sussista l'impresa familiare coltivatrice contemplata dall'art. 48 l. 3 maggio 1982 n. 203, l'identificazione del componente della famiglia a beneficio del quale il suddetto diritto può essere esercitato va fatto tenendo presente l'appartenenza del soggetto al medesimo nucleo familiare con la delimitazione di parentela ed affinità fissata dall'art. 230 bis c.c. (il quale nel disciplinare l'impresa familiare indica quali componenti della famiglia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado in quanto collaboratori di detta impresa), restando escluso che in mancanza di un'impresa familiare coltivatrice rilevi il generico rapporto di parentela fra colui che esercita e colui per il quale è esercitato il diritto di ripresa al di là dei limiti della famiglia cd. nucleare formata dai genitori e dai figli”) – alla data suindicata del 25.9.2014 i dieci ettari circa di terreno agricolo de quibus necessitassero, tuttavia, di una forza-lavoro che si può, fuor di dubbio, escludere che potesse essere assicurata per almeno un suo terzo dalle energie lavorative, oltre che del (che, peraltro, dalla suddetta Parte_3
documentazione - relativa ai periodi di aspettativa dal lavoro fruiti dal 2012 in poi - emerge che svolgesse alle dipendenze dell'ATM (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A.
l'attività di autista ancora alla data del 31.12.2015), soltanto dei suoi anziani genitori e della di lei sorella;
senza non aggiungere poi che è stato (come s'è visto) allegato – rimanendo a tal punto incontestato, per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – che quest'ultima faccia in realtà parte della famiglia coltivatrice del coniuge (il succitato
). Persona_5
E tutto quanto così considerato già convince della bontà della conclusione che, alla data ridetta del 25.9.2014, non fosse in realtà in possesso dei Parte_3
requisiti di legge nella sola ricorrenza dei quali l'art. 8 L. 590/65 (come novellato dall'art. 7 della L. 817/1971) accorda il diritto di prelazione reclamato, dunque a torto, dallo stesso . Parte_3
La cui domanda di retratto deve essere conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, infine rigettata. Ciò che spiega valenza assorbente rispetto alla domanda di risarcimento del danno subordinatamente riproposta, come s'è visto, dai coniugi nei confronti delle eredi . Persona_3 Per_2
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza del nei confronti sia degli appellanti principali che delle appellanti Parte_3
incidentali, e si liquidano - fatta esclusiva applicazione (conf. ex pluribus Cass. III
19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M. 147/2022 (al cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, stante il valore della causa, fatto riferimento, e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – negli importi complessivi (dati dalla sommatoria: a) quanto al giudizio di primo grado, di € 919,00
x fase studio + € 777,00 x fase introduttiva + € 1.176,00 x fase di trattazione + €
1.701,00 x fase decisionale;
b) quanto al giudizio d'appello, di € 1.134,00 x fase studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di TA n. 3643/2023 del 12.9.2023 proposto, con citazione dell'11.10.2023, dai coniugi ed nei confronti Parte_1 Parte_2
di e nei confronti di , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (tutte n.q. di eredi di ), nonchè
[...] Controparte_1 Persona_2
sull'appello incidentale di e - così Parte_4 Parte_5
provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- in accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di retratto agrario formulata da
, Parte_3
- condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e Parte_3
difesa sia dei coniugi ed sia di Parte_1 Parte_2 Parte_4
e (ed in precedenza, in seno al giudizio di
[...] Parte_5
primo grado, del loro dante causa ) nel doppio grado di Persona_2
giudizio: spese che si liquidano – nella medesima misura in favore sia dei primi che delle seconde, e per i primi in favore infine dei loro difensori che ex art. 93 c.p.c. hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non avere riscosso compensi - quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 4.573,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e, quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del 3.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)