Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 364/2024 R.G.L. promossa da:
ED A FAVORE DEI Parte_1 Parte_2 [...]
in persona del presidente pro tempore, elettivamente Parte_3 domiciliata in Torino presso lo studio dell'Avv. E. Onde che la rappresenta e difende, unitamente al Prof. Avv. M. Martone e all'Avv. G. Lucchetti del foro di Roma, per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Rimini presso lo studio degli Avv.ti G. CP_1
Garattoni e F. Tomassoli che lo rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: contributo di solidarietà.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 26/07/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 18/12/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato presso il Tribunale di Novara, CP_1 conveniva in giudizio la e – premesso di essere titolare dal 1°/07/2005 di Pt_3 pensione di vecchiaia erogata dalla convenuta, deduceva l'illegittimità della trattenuta effettuata mensilmente sulla sua pensione a titolo di “contributo di solidarietà”, per il
1
Richiamando anche i numerosi precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli formatisi sulla questione, il ricorrente chiedeva conclusivamente al Tribunale adito di accertare l'illegittimità delle trattenute effettuate a tale titolo e, conseguentemente, di condannare la controparte alla relativa restituzione.
Resisteva la ritualmente costituitasi, deducendo la legittimità delle Pt_3
disposizioni che avevano previsto il contributo di solidarietà (con particolare riferimento art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale) anche alla luce delle previsioni di cui agli artt. 3, co. 12, l. n. 335/95 e 1, co. 488, l. n. 147/13 e chiedendo, conseguentemente, la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
Senza lo svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale di Novara, con sentenza n. 30/24 in data 8/02/2024, in accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità delle trattenute relative al contributo di solidarietà applicato dalla convenuta e condannava Pt_1 quest'ultima a restituire al ricorrente le trattenute mensili effettuate.
Avverso detta sentenza ha proposto rituale appello la chiedendone la riforma, Pt_3
con accoglimento delle originarie conclusioni di reiezione della domanda avversaria.
Si è costituito chiedendo la reiezione del gravame perché infondato. CP_1
All'udienza del 9/01/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda proposta da e ritenuto pertanto CP_1
illegittime le trattenute effettuate sulla sua pensione a titolo di contributo di solidarietà ai sensi delle disposizioni regolamentari della , sulla base dei principi affermati Pt_3
dalla Suprema Corte in varie sentenze pronunciate in subiecta materia, principi in forza dei quali sia la modifica apportata all'art. 3, co. 12, l. n. 335/95 dall'art. 1, co. 763, l. n.
296/06, sia l'interpretazione autentica data dall'art. 1, co. 488, l. n. 147/13 non legittimano interventi di riduzione dell'ammontare delle pensioni che, come nel caso di specie, siano già maturate anteriormente all'entrata in vigore delle suddette norme.
2.1. La ha impugnato la prima sentenza per violazione, in particolare, dell'art. Pt_3
2 d.lgs. n. 509/94 (in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e con le delibere del 28/10/2008, del 27/06/2013 e Pt_3
2 del 29/11/2017), dell'art. 3, co. 12, l. n. 335/95 (come modificato dall'art. 1, co. 763, l. n.
296/06, anche in relazione all'art. 1, co. 488, l. n. 147/13), dell'art. 24, co. 24, d.l. n.
201/11 e degli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo, in estrema sintesi, che la predetta normativa non avrebbe violato il canone di ragionevolezza dell'intervento sul trattamento pensionistico in essere e che il testo novellato dell'art. 3, co. 12, l. n. 335/95 avrebbe attenuato, se non eliminato tout court, il principio del “pro rata”, in forza dei principi di gradualità ed equità fra generazioni, e così ampliato il potere normativo delle
Casse sino a ricomprendervi i provvedimenti – fra i quali rientrerebbe il contributo di solidarietà – di riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione. Si sostiene inoltre che la legittimità del contributo di solidarietà applicato a CP_1
troverebbe ulteriore conferma nella sentenza n. 173/16 della Corte
[...]
Costituzionale.
Le argomentazioni svolte nel ricorso in appello non introducono elementi di novità, neppure nell'ambito della questione della ragionevolezza (da valutarsi, ovviamente, alla luce del complesso normativo di cui in prosieguo), rispetto a quelle svolte in analoghe controversie già esaminate e decise da questa Corte con sentenze tutte sfavorevoli all'appellante, alcune delle quali confermate dalla Suprema Corte, sulla base delle argomentazioni che si percorrono di seguito.
«Si è di recente statuito (Cass. Sez. Lav. n. 31875 del 10.12.2018) che “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, Parte_4 sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”. In tale precedente (che si è occupato del contributo di solidarietà di cui trattasi) al quale questa
Corte intende dare continuità si è, in sintesi, spiegato quanto segue: - Premessa
l'esistenza di una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge (legge delega n.
537/1993) alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa
3 imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale
- concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, e considerato il principio per il quale al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie gli atti di delegificazione adottati dagli enti, entro i limiti della propria autonomia, sono soggetti, altresì, a limiti costituzionali, coerentemente il sindacato giurisdizionale su tali atti di delegificazione ne investe il rispetto, da un lato, dei limiti imposti alla autonomia degli enti - dal quale dipende la loro idoneità a realizzare l'effetto perseguito, di abrogare, appunto, o derogare disposizioni di legge - e, dall'altro, dei limiti costituzionali, in funzione della (eventuale) caducazione degli atti medesimi (art. 1418 e
1324 c.c.), per contrasto con norme imperative. Lo stesso sindacato giurisdizionale - circa il rispetto dei limiti imposti all'autonomia degli enti, appunto, e dei limiti costituzionali - investe (anche) gli atti di delegificazione, posti in essere dagli enti sulla base della legislazione successiva.
Ciò premesso va rilevato che questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa (Cass. 25212/09) che “L'autonomia Parte_4
degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs. n. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto (“variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”).
Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)” - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal
“criterio di determinazione del trattamento pensionistico” – la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, né una
“variazione delle aliquote contributive”, né una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad
4 “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) - incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.
Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta si può giungere attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, L. n.
335/1995 in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre Pt_1
prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 488, della L. n. 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica (secondo cui: “L'ultimo periodo della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai
Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”), va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n.
6702/2016, ord. n. 7568/2017) ha già affermato che “quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente”.
Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, L. 27
5 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Pt_1
Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, L. n. 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
(sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche Pt_1
quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo “sia pur al limite” rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate - in rapporto alle pensioni minime -; presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura “una tantum”) possa incidere sulle conclusioni qui assunte (Cass. n. 9864/19)».
Le ragioni poste a base della suddetta pronuncia, da intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., mantengono pieno valore in relazione al contributo di solidarietà applicato a , evidenziandosi così la totale infondatezza delle CP_1
argomentazioni tutte svolte nel ricorso in appello.
6 I limiti dell'autonomia della in relazione al contenuto dei provvedimenti da Pt_3
adottare, imposti dalla normativa di rango primario esaminata in detta pronuncia, restano infatti immutati anche nel periodo in esame e alla stregua di tali limiti risultano pertanto illegittime (e irragionevoli) le proroghe del contributo di solidarietà per il quinquennio 2019/2023 disposte con la Delibera adottata dall'Assemblea dei Delegati della in data 29/11/2017. Pt_3
2.2. Si osserva, inoltre, che l'argomento della Suprema Corte riferito all'art. 1, co. 488, l.
n. 147/13 – per cui, come si è visto, tale intervento normativo «non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo» – destituisce di fondamento l'ulteriore argomento fondato sull'art. 24, co. 24, d.l. n. 201/11, che, analogamente, è preordinata alla tutela dell'«esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario» della gestione previdenziale.
3. Per tutte le suesposte ragioni – che assorbono ogni altra e residuale censura –
l'appello dev'essere rigettato, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese di lite del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 9.1.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
7