Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 25264/'24 del ruolo generale
T R A
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall' avv. Giulio Pelosi, presso Parte_1 il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA), Corso Garibaldi n. 179, elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 generale alle liti per notar dall'Avv. Anna di Stefano, con la quale Persona_1 elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via A. De Gasperi, CP_1
n.55
Ragioni di fatto e di diritto
Il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere iscritto nel registro della Capitaneria di Porto di Torre del Greco con matricola n. 21981 quale lavoratore marittimo (ultima qualifica di piccolo di camera) nel turno generale;
che, a seguito di sbarco in data 28/09/2023, presso il porto di Livorno il ricorrente è stato affetto da gastroenterite acuta;
di aver denunciato all' la malattia complementare in data 9.10.2023; di CP_1 essere stato dichiarato guarito in data 25.01.2024; che l' Istituto, con provvedimento del 07.03.2024, aveva rigettato la prestazione con decorrenza dal 17.11.2023; di aver proposto ricorso amministrativo in data 17.04.2024; che il ricorso era stato rigettato
“accertare e dichiarare il diritto del sig. all' indennità di malattia Parte_1 complementare ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per il residuo periodo dal 17.11.2023 al 25.01.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in CP_1 suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con riserva di avanzare ulteriori istanze istruttorie anche in ragione delle difese dell' . Voglia altresì emettere ogni conseguenziale CP_2 provvedimento di legge, anche in ordine al carico delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Si costituiva l' che CP_1 deduceva di aver provveduto al pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 17.11.2023 al 25.01.2024 in data 16.1.2025.
In ragione dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, intervenuto in corso di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il pagamento della somma dovuta a titolo di indennità di malattia marittimi per il periodo oggetto di domanda giudiziale, avvenuto successivamente al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In ragione del fatto che il pagamento del dovuto è intervenuto in data anteriore alla udienza di discussione, si compensano per la metà le spese di lite che, per la residua quota, sono liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per la metà le spese di lite e condanna l alla rifusione, in favore del CP_1 ricorrente, della residua quota, che liquida in euro 1.312,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. G. Pelosi, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 6.6.2025
Il Giudice
(dott.ssa M. Fontana)