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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1595/2024 R.G. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F.; Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Patti Via N.G. C.F._1
Ceraolo, 53 presso e nello studio dell'Avv. Lucia Di Santo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/05/2024 l' esponeva che Pt_1
aveva presentato in data 29/04/22 istanza di ATP per Controparte_1 l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/1984; che, effettuata la CTU medico legale, era stata accertata una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa, con diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da 01/01/2024; che era stata depositata dichiarazione di dissenso da parte dell' ; che l'insieme delle patologie da cui era Pt_1
affetto non erano tali da comportare la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini personali;
che il c.t.u. aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
L' chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che CP_2
la IG.ra non versava in uno stato di minorazione tale da CP_1 renderla meritevole dell'assegno ordinario di invalidità, con vittoria di spese e compensi.
La IG.ra si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e CP_1
l'infondatezza nel merito per provata sussistenza del requisito sanitario della prestazione di assegno ordinario di invalidità sin da Gennaio 2024.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentatamente, veniva decisa mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma
VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dalla IG.ra al fine di verificare la sussistenza del requisito CP_1 sanitario per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. RG 697/23, fascicolo acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la periziata fosse affetta da patologie tali da renderla meritevole della provvidenza richiesta, fissando la decorrenza del beneficio a partire dal 01.01.2024.
2 Veniva dunque assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e depositava l'atto in questione. Pt_1
Con il presente giudizio, la parte ricorrente chiede accertarsi che non avesse diritto al riconoscimento dell'assegno Controparte_1
ordinario di invalidità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha ritenuto che affetta da “ARTRITE PSORIASICA CON IMPEGNO Controparte_1
PLURIARTICOLARE E VISTOSE INVALIDANTI LIMITAZIONI
FUNZIONALI. RETTILINEIZZAZIONE CERVICALE E
ROTOSCOLIOSI DORSOLOMBARE AD S CON SERRAMENTO L5-S1
IN SOGGETTO CON CEDIMENTO OSTEOPOROTICO DELLE
VERTEBRE DORSALI ( RX DEL 22/3/2022 IOMI) E LIMITAZIONI
FUNZIONALI. SEGNI DI INTERSTIZIOPATIA POLMONARE CON
ADDENSAMENTO ATELETTASICO AI LOBI INFERIORI E SEGNI
DI ENFISEMA BOLLOSO CON FACILE DISPNEA E BRONCOPATIA
CRONICA OSTRUTTIVA. TIROIDITE DI HASHIMOTO IN RIFERITO
MONITORAGGIO CLINICO.” Concludeva, pertanto, il CTU: “esse riducono ed hanno ridotto nel tempo le capacità di lavoro e di guadagno a meno di un terzo della ricorrente nella sua attività di operaia generica. Per tutto quanto dedotto ed argomentato, a parere del sottoscritto, la IGnora può essere dichiarata Controparte_1
invalida in onore alla legge 222/84 dal giorno 01/01/2024; data presunta in base alla visita medica, agli accertamenti sanitari presenti
e alla natura progressiva e irreversibile delle patologie presenti”
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
3 Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' con Pt_1
ricorso depositato in data 25/05/2024 nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie Controparte_1 legittimanti il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 01.01.2024;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di CP_1 delle spese del giudizio, che liquida in € 2800,00 oltre spese
[...]
generali al 15%, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Patti, 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo
Proiti)
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