CASS
Ordinanza 25 luglio 2022
Ordinanza 25 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 25/07/2022, n. 23080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23080 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
Testo completo
CONDOMINIO - QUESTIONE PROCESSUALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8921/'17) proposto da: NE AR AN (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mirella Cicciò e Giuseppe Pizzonia in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via della Scrofa, n. 57;
- ricorrente -
contro TT RA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti ND Carlo OM e PA AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Celimontana, n. 38;
- controricorrente -
e AVV. BELLOLI AN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Guancioli, in Roma, via Bertoloni, n. 41; - altro controricorrente - nonché PRIMA FONDIARIA S.R.L., UNICREDIT LEASING S.P.A., IN RENATO, OV AN, NI RA, NI TA, US IS, TA AR TI, ESTUDIANTINA Civile Ord. Sez. 2 Num. 23080 Anno 2022 Presidente: BERTUZZI MA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 25/07/2022 S.R.L., EREDI EN ZA, GALLARATE AR AR, ZA RI, ZA CE, ZA AN IL, AL VI, OL AN, OL AN PAROLARI, TO AN IU AR, TO RI, CONDOMINIO DI V. BELLINI 10 di MILANO (in persona dell'amministratore pro-tempore) e NE EL MA;
- intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 836/2017 (pubblicata il 27 febbraio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c., dai difensori della ricorrente e della controricorrente TA RA. RITENUTO IN FATTO 1. RI CA NA, nella qualità di proprietaria di unità immobiliari all'interno dell'edificio condominiale sito in Milano, alla v. Bellini n. 10, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i proprietari di altre unità immobiliari (meglio indicati nell'intestazione) nonché il Condominio di detto edificio, per sentir accertare la non rispondenza allo stato di fatto e dei luoghi delle tabelle millesimali vigenti, nonché per l'adozione di ogni provvedimento idoneo a sostituire dette tabelle con altre rappresentative dell'effettivo stato dei luoghi dello stabile condominiale. Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 13 giugno 2014, a seguito del decesso della parte DE IC, avvocato costituitosi anche in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il Tribunale adito dichiarava l'interruzione del processo. A seguito della successiva riassunzione operata dall'attrice con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria il 24 ottobre 2014, si costituivano in giudizio DE AR CA, LL ND e TA RA, i quali eccepivano la tardività della riassunzione, per essere stata 2 l'attrice-riassumente a conoscenza della morte dell'avvocato DE IC già a far tempo dal 6 giugno 2004. Decidendo su tale eccezione, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 febbraio 2015, dichiarava l'estinzione del giudizio. A sostegno dell'emanato provvedimento il citato Tribunale riteneva che l'evento interruttivo, da ricondurre alla morte dell'avvocato DE IC, doveva considerarsi verificato, ai sensi dell'art. 300, comma 3, c.p.c., nel momento del decesso della parte costituita in proprio, ragion per cui, decorrendo il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dal momento della verificazione del citato evento interruttivo in data 23 maggio 2014, il ricorso per la riassunzione del processo, in quanto depositato il 24 ottobre 2014, si sarebbe dovuto considerare tardivo in ordine all'osservanza del citato prescritto termine (ivi computato il periodo di sospensione feriale). 2. Decidendo sull'appello proposto dalla RI avverso la suddetta ordinanza e nella costituzione dei soli appellati DE AR CA (in qualità di erede di DE IC), LL ND e TA RA (la quale formulava anche appello incidentale), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 836/2017 (pubblicata il 27 febbraio 2017), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale della TA, condannando la RI a rifonderle le spese della fase di riassunzione del giudizio di primo grado. La Corte milanese condannava, inoltre, l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado di appello in favore di tutte le parti appellate costituite. Premessa l'ammissibilità dell'appello della RI (dovendo riconoscersi al provvedimento impugnato natura di sentenza), la Corte territoriale confermava l'impugnata decisione sul presupposto che, avuto riguardo alle vicende di altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Brescia tra la stessa RI e l'avv. DE IC, durante la quale era sopravvenuta la morte di quest'ultimo in data 23 maggio 2014, e sulla scorta della relativa produzione documentale, si sarebbe dovuto ritenere che l'appellante aveva avuto notizia della suddetta morte dell'avv. DE IC in epoca non posteriore al 6 giugno 2014, con la conseguenza che il deposito dell'istanza 3 di riassunzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, avvenuto il 24 ottobre 2014, era da considerare tardivo, dovendosi individuare il termine ultimo di scadenza dei tre mesi dalla data di conoscenza legale dell'evento interruttivo, di cui all'art. 305 c.p.c., nel giorno 22 ottobre 2014, scomputato il periodo di sospensione feriale dei termini. Di contro la Corte di appello ravvisava la fondatezza dell'appello incidentale della TA RA con riferimento alla mancata condanna, in suo favore, della RI al pagamento delle spese relative alla fase di riassunzione del giudizio di primo grado. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la RI CA NA, resistito con distinti controricorsi da TA RA e LL ND, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Occorre dare atto che, in data 31 marzo 2022, la difesa della ricorrente ha depositato copia di due scritture private contenenti atti di transazione intervenuti tra la stessa RI e il controricorrente LL ND, nonché con l'intimata DE AR AR CA GI (non costituitasi, tuttavia, nel giudizio di cassazione), con i quali, rispettivamente, il LL ha dichiarato - mediante la pattuizione economica intervenuta tra le parti - di non aver null'altra a pretendere dalla RI con riferimento sia alla sentenza della Corte di appello che al giudizio pendente in cassazione, mentre la citata DE ha dichiarato di rinunciare a costituirsi nel giudizio di cassazione oltre che nella procedura di sospensione dell'esecutività della sentenza di secondo grado. Nessuna sopravvenienza di carattere transattivo o conciliativo risulta essere intervenuta con riguardo al rapporto processuale tra la ricorrente RI CA NA e la controricorrente TA RA. In prossimità della fissata adunanza camerale le difese di queste due ultime parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c., sul presupposto che, avuto riguardo alle complessive vicende processuali che avevano interessato la stessa ricorrente e l'avvocato DE IC, non era stato considerato l'elemento determinante che il difensore di essa RI (avv. Fiore, patrocinatore della stessa in altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Brescia) avesse avuto conoscenza dell'evento interruttivo (la sopravvenuta morte dello stesso avvocato DE IC) in data precedente all'il. giugno 2014 o, in via del tutto presuntiva, al 9 giugno 2014, come si poteva desumere dalla documentazione prodotta dalla medesima ricorrente ed in difetto dell'assolvimento di una prova contraria ad opera delle parti costituite in primo grado. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. in relazione all'art. 305 c.p.c., prospettando l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui si sarebbe dovuto ritenere che la data nella quale uno dei difensori della RI (per l'appunto, l'avv. Fiore), che la rappresentavano in un giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, avesse avuto conoscenza dell'evento interruttivo (la morte dell'avvocato DE IC), poteva considerarsi riferibile - agli effetti della sua conoscibilità - anche agli altri, diversi, patrocinatori legali della RI del foro di Milano, che la difendevano nel giudizio pendente oggetto della causa cui si riferisce il presente ricorso. 3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato il vizio di erronea determinazione delle spese giudiziali per effetto della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 91 e segg. e 310 c.p.c. Al riguardo la RI ha dedotto che, per quanto attinente al rapporto processuale tra la stessa e il LL, si era indubbiamente verificata soccombenza reciproca, sia in primo che in secondo grado, con la conseguenza che le spese di lite avrebbero dovuto essere quantomeno compensate. 5 Per quanto concernente il rapporto tra la medesima ricorrente e la TA, essendo stato adottato il provvedimento di primo grado nella forma dell'ordinanza ed applicandosi l'art. 310 c.p.c., alla TA non avrebbe potuto essere riconosciuto il favore delle spese. Infine, con riferimento alle spese giudiziali liquidate all'avv. LL, si sarebbero dovute espungere espressamente dagli accessori le voci attinenti al rimborso del contributo previdenziale e dell'iva, poiché egli si era difeso in proprio e, inoltre, non si sarebbero potute ritenere sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012. 4. Bisogna, in via preliminare, ribadire - come già anticipato - che, con scrittura privata prodotta il 31 marzo 2022, è intervenuta una transazione tra la ricorrente RI ed il controricorrente LL ND, con la quale le stesse parti hanno reciprocamente manifestato la volontà di non aver null'altro a pretendere in relazione all'impugnata sentenza della Corte di appello di Milano, al procedimento di sospensione di cui all'art. 373 c.p.c. e allo stesso giudizio di cassazione pendente. 5. Ciò premesso, va rilevato che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente siccome connessi, investendo la stessa questione processuale. Essi sono fondati per le ragioni che seguono. Occorre osservare che, sulla base della complessiva ricostruzione operata nell'impugnata sentenza di appello ed in considerazione degli elementi documentali ammissibilmente acquisiti in giudizio, la cui valutazione è stata finalizzata all'applicazione dell'art. 305 c.p.c. (la portata della quale - come è noto - è risultata manipolata per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1967 e 159/1971 dichiarative della sua parziale illegittimità costituzionale, dovendosi ricondurre la decorrenza del termine di riassunzione al momento della data in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'evento interruttivo: cfr., ad es., sul punto, Cass. n. 3085/2010 e Cass. n. 3782/2015), la Corte di appello, sulla base dell'incontestata circostanza che la morte dell'avv. DE IC era avvenuta il 23 maggio 2014, ha 6 ritenuto che la conoscenza effettiva, da parte della difesa della RI, di tale evento interruttivo si sarebbe dovuta far risalire ad una data non successiva al 6 giugno 2014. Da ciò ha desunto la tardività della intervenuta riassunzione, essendo risultato depositato il relativo ricorso il 24 ottobre 2014, mentre, ai fini della sua tempestività (nel rispetto dei tre mesi previsto dal citato art. 305 c.p.c.), avrebbe dovuto essere depositato entro il termine ultimo del 22 ottobre 2014 (con il prescritto computo del periodo di sospensione feriale dei termini). Per giungere a tale conclusione, la Corte milanese ha accertato in fatto - senza che tale circostanza sia risultata confutata, siccome conclamata in appositi documenti offerti in produzione dalla difesa della stessa RI - che tra quest'ultima e lo stesso avv. IC DE era pendente un'altra causa civile dinanzi al Tribunale di Brescia e che, in virtù della sopravvenuta morte dell'avv. DE, i difensori della RI avevano depositato in data 26 giugno 2014 istanza di riassunzione del giudizio, corredata dalle copie del certificato di morte e dell'estratto per riassunto dell'atto di morte del suddetto DE IC, entrambe riportanti la data del 6 giugno 2014. Questa circostanza, quindi, ha rappresentato - nel ragionamento motivazionale espresso nella sentenza di appello - la prova documentale determinante in base alla quale si sarebbe dovuto evincere che l'appellante RI aveva avuto conoscenza di tale evento in epoca antecedente o coincidente con la predetta data del 6 giugno 2014, dalla quale, quindi, computare la decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione dell'altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, il quale aveva dichiarato la sua estinzione, per effetto - appunto - della tardività nell'osservanza di tale termine (poiché - come già ricordato - la riassunzione sarebbe dovuta avvenire al massimo entro il 22 ottobre 2014 ed invece era intervenuta il 24 ottobre 2014). La Corte di appello - nello svolgimento del percorso logico-giuridico seguito a sostegno della sua decisione - ha, tuttavia, ritenuto irrilevante (v. pag. 8 della sentenza qui impugnata) la circostanza riconducibile alla diversità dei 7 difensori patrocinatori della RI nei distinti, ancorché contemporanei, giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Brescia e a quello di Milano, in cui l'avv. IC DE era una delle controparti dell'odierna ricorrente. La circostanza fattuale è stata univocamente accertata sul piano documentale, essendo risultato che la RI, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (dichiarato estinto con ordinanza impugnata avanti alla Corte di appello che ha definito il secondo grado con la sentenza qui impugnata) era difesa dagli avv.ti Maniaci e Burana, mentre nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Brescia (che è quello in cui era stato prodotto il certificato di morte dell'avv. IC DE) era difesa dall'avv. Fiore. Dal verbale dell'udienza del 13 giugno 2014 celebratasi dinanzi al Tribunale di Milano (così come specificamente desumibile dall'estratto copia incorporato a pag. 11 del ricorso), emerge che l'avv. DE (deceduto il 23 maggio 2014), oltre a difendersi in proprio quale parte della causa, era rappresentato anche dall'avv. Simone Gargano e che quest'ultimo, in detta udienza, ebbe a produrre il certificato di morte dell'avv. DE recante la data del 6 giugno 2014, chiedendo l'interruzione del giudizio stesso. Orbene, alla stregua di tale complessa ricostruzione e delle circostanze fattuali acquisite, occorre osservare che, in punto di diritto (e al relativo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), la giurisprudenza ha statuito che solo l'identità dei difensori in più processi può legittimare una conoscenza legale che esplichi valenza in più giudizi tra le stesse parti (cfr. Cass. n. 20744/2012 e Cass. n. 13900/2017), nel mentre - nel caso sottoposto all'esame della Corte di appello di Milano - erano incontestatamente diversi, ragion per cui, a tal fine, non l'identità della parte sostanziale rappresentata, bensì solo quella del difensore tecnico avrebbe potuto produrre la decorrenza del termine per riassumere la diversa causa (ovvero, nello specifico, quella pendente dinanzi al Tribunale di Milano). In altre parole, solo l'identicità dei difensori in più processi può legittimare una conoscenza legale - cristallizzabile nel medesimo momento temporale - dell'evento interruttivo che esplichi valenza in più giudizi tra le stesse parti, 8 con la conseguente trasferibilità di tale cognizione legale da un procedimento ad un altro, anche ai fini della decorrenza del "dies a quo" per la riassunzione nell'uno o nell'altro giudizio. Pertanto, il contrario ragionamento sviluppato e l'esito giuridico raggiunto nell'impugnata sentenza (pagg. 8-9) sono errati in punto di diritto (da cui la fondatezza della violazione di legge denunciata con il secondo motivo dalla ricorrente), ragion per cui la circostanza dell'avvenuta produzione del certificato di morte - datato 6 maggio 2014 - nel giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia non avrebbe potuto avere rilevanza ai fini della determinazione della conoscenza, in capo alla RI, nella citata data, ma (in considerazione della diversità dei difensori) avrebbero dovuto avere rilievo le circostanze fattuali da verificare al riguardo nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, alla cui udienza del 13 giugno 2014 era stata attestato, con la produzione del certificato recante la stessa data, la sopravvenuta morte dell'avv. DE. Quindi, la Corte di appello - anche con riferimento ai relativi documenti, attestati dalla difesa della RI come ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado (v. pagg. 15 e 16 del ricorso), e, in particolare con riguardo all'addotta circostanza che la conoscenza della morte dell'avv. DE era stato conosciuta in effetti dalla difesa della stessa solo in data 9 giugno 2014, allorquando le era stata trasmessa il fax contenente detto certificato (per come evincibile dal riferimento temporale della sua trasmissione) - avrebbe dovuto specificamente prendere in esame le relative circostanze (potenzialmente decisive per una diversa soluzione della controversia, ai fini della identificazione certa del giorno di decorrenza per procedere alla riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., in tal senso essendosi venuto a configurare il vizio, di cui al primo motivo, ricondotto al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.), nonché le vicende che avevano interessato il solo giudizio (relativo all'impugnazione delle tabelle millesimali) pendente dinanzi al Tribunale di Milano per spiegare, univocamente e con sicurezza, che la difesa della RI avesse avuto o meno effettiva conoscenza dell'evento interruttivo proprio il giorno 6 giugno 2014 o in un altro giorno successivo, ancorché 9 prima del 13 giugno 2014, in cui fu tenuta l'udienza (ovvero non prima del 9 giugno 2014, come sostenuto dalla ricorrente). 6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo;
da ciò consegue la cassazione dell'impugnata sentenza ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi all'enunciato principio di diritto ad esaminare le circostanze decisive nei sensi in precedenza delineati, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 27 aprile 2022.
- ricorrente -
contro TT RA (C.F.: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti ND Carlo OM e PA AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Celimontana, n. 38;
- controricorrente -
e AVV. BELLOLI AN (C.F.: [...]), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Guancioli, in Roma, via Bertoloni, n. 41; - altro controricorrente - nonché PRIMA FONDIARIA S.R.L., UNICREDIT LEASING S.P.A., IN RENATO, OV AN, NI RA, NI TA, US IS, TA AR TI, ESTUDIANTINA Civile Ord. Sez. 2 Num. 23080 Anno 2022 Presidente: BERTUZZI MA Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 25/07/2022 S.R.L., EREDI EN ZA, GALLARATE AR AR, ZA RI, ZA CE, ZA AN IL, AL VI, OL AN, OL AN PAROLARI, TO AN IU AR, TO RI, CONDOMINIO DI V. BELLINI 10 di MILANO (in persona dell'amministratore pro-tempore) e NE EL MA;
- intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 836/2017 (pubblicata il 27 febbraio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c., dai difensori della ricorrente e della controricorrente TA RA. RITENUTO IN FATTO 1. RI CA NA, nella qualità di proprietaria di unità immobiliari all'interno dell'edificio condominiale sito in Milano, alla v. Bellini n. 10, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i proprietari di altre unità immobiliari (meglio indicati nell'intestazione) nonché il Condominio di detto edificio, per sentir accertare la non rispondenza allo stato di fatto e dei luoghi delle tabelle millesimali vigenti, nonché per l'adozione di ogni provvedimento idoneo a sostituire dette tabelle con altre rappresentative dell'effettivo stato dei luoghi dello stabile condominiale. Nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 13 giugno 2014, a seguito del decesso della parte DE IC, avvocato costituitosi anche in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il Tribunale adito dichiarava l'interruzione del processo. A seguito della successiva riassunzione operata dall'attrice con ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria il 24 ottobre 2014, si costituivano in giudizio DE AR CA, LL ND e TA RA, i quali eccepivano la tardività della riassunzione, per essere stata 2 l'attrice-riassumente a conoscenza della morte dell'avvocato DE IC già a far tempo dal 6 giugno 2004. Decidendo su tale eccezione, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 febbraio 2015, dichiarava l'estinzione del giudizio. A sostegno dell'emanato provvedimento il citato Tribunale riteneva che l'evento interruttivo, da ricondurre alla morte dell'avvocato DE IC, doveva considerarsi verificato, ai sensi dell'art. 300, comma 3, c.p.c., nel momento del decesso della parte costituita in proprio, ragion per cui, decorrendo il termine di tre mesi per la riassunzione del processo dal momento della verificazione del citato evento interruttivo in data 23 maggio 2014, il ricorso per la riassunzione del processo, in quanto depositato il 24 ottobre 2014, si sarebbe dovuto considerare tardivo in ordine all'osservanza del citato prescritto termine (ivi computato il periodo di sospensione feriale). 2. Decidendo sull'appello proposto dalla RI avverso la suddetta ordinanza e nella costituzione dei soli appellati DE AR CA (in qualità di erede di DE IC), LL ND e TA RA (la quale formulava anche appello incidentale), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 836/2017 (pubblicata il 27 febbraio 2017), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale della TA, condannando la RI a rifonderle le spese della fase di riassunzione del giudizio di primo grado. La Corte milanese condannava, inoltre, l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado di appello in favore di tutte le parti appellate costituite. Premessa l'ammissibilità dell'appello della RI (dovendo riconoscersi al provvedimento impugnato natura di sentenza), la Corte territoriale confermava l'impugnata decisione sul presupposto che, avuto riguardo alle vicende di altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Brescia tra la stessa RI e l'avv. DE IC, durante la quale era sopravvenuta la morte di quest'ultimo in data 23 maggio 2014, e sulla scorta della relativa produzione documentale, si sarebbe dovuto ritenere che l'appellante aveva avuto notizia della suddetta morte dell'avv. DE IC in epoca non posteriore al 6 giugno 2014, con la conseguenza che il deposito dell'istanza 3 di riassunzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, avvenuto il 24 ottobre 2014, era da considerare tardivo, dovendosi individuare il termine ultimo di scadenza dei tre mesi dalla data di conoscenza legale dell'evento interruttivo, di cui all'art. 305 c.p.c., nel giorno 22 ottobre 2014, scomputato il periodo di sospensione feriale dei termini. Di contro la Corte di appello ravvisava la fondatezza dell'appello incidentale della TA RA con riferimento alla mancata condanna, in suo favore, della RI al pagamento delle spese relative alla fase di riassunzione del giudizio di primo grado. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, la RI CA NA, resistito con distinti controricorsi da TA RA e LL ND, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Occorre dare atto che, in data 31 marzo 2022, la difesa della ricorrente ha depositato copia di due scritture private contenenti atti di transazione intervenuti tra la stessa RI e il controricorrente LL ND, nonché con l'intimata DE AR AR CA GI (non costituitasi, tuttavia, nel giudizio di cassazione), con i quali, rispettivamente, il LL ha dichiarato - mediante la pattuizione economica intervenuta tra le parti - di non aver null'altra a pretendere dalla RI con riferimento sia alla sentenza della Corte di appello che al giudizio pendente in cassazione, mentre la citata DE ha dichiarato di rinunciare a costituirsi nel giudizio di cassazione oltre che nella procedura di sospensione dell'esecutività della sentenza di secondo grado. Nessuna sopravvenienza di carattere transattivo o conciliativo risulta essere intervenuta con riguardo al rapporto processuale tra la ricorrente RI CA NA e la controricorrente TA RA. In prossimità della fissata adunanza camerale le difese di queste due ultime parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.
1. c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO 4 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c., sul presupposto che, avuto riguardo alle complessive vicende processuali che avevano interessato la stessa ricorrente e l'avvocato DE IC, non era stato considerato l'elemento determinante che il difensore di essa RI (avv. Fiore, patrocinatore della stessa in altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Brescia) avesse avuto conoscenza dell'evento interruttivo (la sopravvenuta morte dello stesso avvocato DE IC) in data precedente all'il. giugno 2014 o, in via del tutto presuntiva, al 9 giugno 2014, come si poteva desumere dalla documentazione prodotta dalla medesima ricorrente ed in difetto dell'assolvimento di una prova contraria ad opera delle parti costituite in primo grado. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. in relazione all'art. 305 c.p.c., prospettando l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui si sarebbe dovuto ritenere che la data nella quale uno dei difensori della RI (per l'appunto, l'avv. Fiore), che la rappresentavano in un giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia, avesse avuto conoscenza dell'evento interruttivo (la morte dell'avvocato DE IC), poteva considerarsi riferibile - agli effetti della sua conoscibilità - anche agli altri, diversi, patrocinatori legali della RI del foro di Milano, che la difendevano nel giudizio pendente oggetto della causa cui si riferisce il presente ricorso. 3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato il vizio di erronea determinazione delle spese giudiziali per effetto della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 91 e segg. e 310 c.p.c. Al riguardo la RI ha dedotto che, per quanto attinente al rapporto processuale tra la stessa e il LL, si era indubbiamente verificata soccombenza reciproca, sia in primo che in secondo grado, con la conseguenza che le spese di lite avrebbero dovuto essere quantomeno compensate. 5 Per quanto concernente il rapporto tra la medesima ricorrente e la TA, essendo stato adottato il provvedimento di primo grado nella forma dell'ordinanza ed applicandosi l'art. 310 c.p.c., alla TA non avrebbe potuto essere riconosciuto il favore delle spese. Infine, con riferimento alle spese giudiziali liquidate all'avv. LL, si sarebbero dovute espungere espressamente dagli accessori le voci attinenti al rimborso del contributo previdenziale e dell'iva, poiché egli si era difeso in proprio e, inoltre, non si sarebbero potute ritenere sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012. 4. Bisogna, in via preliminare, ribadire - come già anticipato - che, con scrittura privata prodotta il 31 marzo 2022, è intervenuta una transazione tra la ricorrente RI ed il controricorrente LL ND, con la quale le stesse parti hanno reciprocamente manifestato la volontà di non aver null'altro a pretendere in relazione all'impugnata sentenza della Corte di appello di Milano, al procedimento di sospensione di cui all'art. 373 c.p.c. e allo stesso giudizio di cassazione pendente. 5. Ciò premesso, va rilevato che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente siccome connessi, investendo la stessa questione processuale. Essi sono fondati per le ragioni che seguono. Occorre osservare che, sulla base della complessiva ricostruzione operata nell'impugnata sentenza di appello ed in considerazione degli elementi documentali ammissibilmente acquisiti in giudizio, la cui valutazione è stata finalizzata all'applicazione dell'art. 305 c.p.c. (la portata della quale - come è noto - è risultata manipolata per effetto delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1967 e 159/1971 dichiarative della sua parziale illegittimità costituzionale, dovendosi ricondurre la decorrenza del termine di riassunzione al momento della data in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'evento interruttivo: cfr., ad es., sul punto, Cass. n. 3085/2010 e Cass. n. 3782/2015), la Corte di appello, sulla base dell'incontestata circostanza che la morte dell'avv. DE IC era avvenuta il 23 maggio 2014, ha 6 ritenuto che la conoscenza effettiva, da parte della difesa della RI, di tale evento interruttivo si sarebbe dovuta far risalire ad una data non successiva al 6 giugno 2014. Da ciò ha desunto la tardività della intervenuta riassunzione, essendo risultato depositato il relativo ricorso il 24 ottobre 2014, mentre, ai fini della sua tempestività (nel rispetto dei tre mesi previsto dal citato art. 305 c.p.c.), avrebbe dovuto essere depositato entro il termine ultimo del 22 ottobre 2014 (con il prescritto computo del periodo di sospensione feriale dei termini). Per giungere a tale conclusione, la Corte milanese ha accertato in fatto - senza che tale circostanza sia risultata confutata, siccome conclamata in appositi documenti offerti in produzione dalla difesa della stessa RI - che tra quest'ultima e lo stesso avv. IC DE era pendente un'altra causa civile dinanzi al Tribunale di Brescia e che, in virtù della sopravvenuta morte dell'avv. DE, i difensori della RI avevano depositato in data 26 giugno 2014 istanza di riassunzione del giudizio, corredata dalle copie del certificato di morte e dell'estratto per riassunto dell'atto di morte del suddetto DE IC, entrambe riportanti la data del 6 giugno 2014. Questa circostanza, quindi, ha rappresentato - nel ragionamento motivazionale espresso nella sentenza di appello - la prova documentale determinante in base alla quale si sarebbe dovuto evincere che l'appellante RI aveva avuto conoscenza di tale evento in epoca antecedente o coincidente con la predetta data del 6 giugno 2014, dalla quale, quindi, computare la decorrenza del termine trimestrale per la riassunzione dell'altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, il quale aveva dichiarato la sua estinzione, per effetto - appunto - della tardività nell'osservanza di tale termine (poiché - come già ricordato - la riassunzione sarebbe dovuta avvenire al massimo entro il 22 ottobre 2014 ed invece era intervenuta il 24 ottobre 2014). La Corte di appello - nello svolgimento del percorso logico-giuridico seguito a sostegno della sua decisione - ha, tuttavia, ritenuto irrilevante (v. pag. 8 della sentenza qui impugnata) la circostanza riconducibile alla diversità dei 7 difensori patrocinatori della RI nei distinti, ancorché contemporanei, giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Brescia e a quello di Milano, in cui l'avv. IC DE era una delle controparti dell'odierna ricorrente. La circostanza fattuale è stata univocamente accertata sul piano documentale, essendo risultato che la RI, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (dichiarato estinto con ordinanza impugnata avanti alla Corte di appello che ha definito il secondo grado con la sentenza qui impugnata) era difesa dagli avv.ti Maniaci e Burana, mentre nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Brescia (che è quello in cui era stato prodotto il certificato di morte dell'avv. IC DE) era difesa dall'avv. Fiore. Dal verbale dell'udienza del 13 giugno 2014 celebratasi dinanzi al Tribunale di Milano (così come specificamente desumibile dall'estratto copia incorporato a pag. 11 del ricorso), emerge che l'avv. DE (deceduto il 23 maggio 2014), oltre a difendersi in proprio quale parte della causa, era rappresentato anche dall'avv. Simone Gargano e che quest'ultimo, in detta udienza, ebbe a produrre il certificato di morte dell'avv. DE recante la data del 6 giugno 2014, chiedendo l'interruzione del giudizio stesso. Orbene, alla stregua di tale complessa ricostruzione e delle circostanze fattuali acquisite, occorre osservare che, in punto di diritto (e al relativo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio), la giurisprudenza ha statuito che solo l'identità dei difensori in più processi può legittimare una conoscenza legale che esplichi valenza in più giudizi tra le stesse parti (cfr. Cass. n. 20744/2012 e Cass. n. 13900/2017), nel mentre - nel caso sottoposto all'esame della Corte di appello di Milano - erano incontestatamente diversi, ragion per cui, a tal fine, non l'identità della parte sostanziale rappresentata, bensì solo quella del difensore tecnico avrebbe potuto produrre la decorrenza del termine per riassumere la diversa causa (ovvero, nello specifico, quella pendente dinanzi al Tribunale di Milano). In altre parole, solo l'identicità dei difensori in più processi può legittimare una conoscenza legale - cristallizzabile nel medesimo momento temporale - dell'evento interruttivo che esplichi valenza in più giudizi tra le stesse parti, 8 con la conseguente trasferibilità di tale cognizione legale da un procedimento ad un altro, anche ai fini della decorrenza del "dies a quo" per la riassunzione nell'uno o nell'altro giudizio. Pertanto, il contrario ragionamento sviluppato e l'esito giuridico raggiunto nell'impugnata sentenza (pagg. 8-9) sono errati in punto di diritto (da cui la fondatezza della violazione di legge denunciata con il secondo motivo dalla ricorrente), ragion per cui la circostanza dell'avvenuta produzione del certificato di morte - datato 6 maggio 2014 - nel giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia non avrebbe potuto avere rilevanza ai fini della determinazione della conoscenza, in capo alla RI, nella citata data, ma (in considerazione della diversità dei difensori) avrebbero dovuto avere rilievo le circostanze fattuali da verificare al riguardo nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, alla cui udienza del 13 giugno 2014 era stata attestato, con la produzione del certificato recante la stessa data, la sopravvenuta morte dell'avv. DE. Quindi, la Corte di appello - anche con riferimento ai relativi documenti, attestati dalla difesa della RI come ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado (v. pagg. 15 e 16 del ricorso), e, in particolare con riguardo all'addotta circostanza che la conoscenza della morte dell'avv. DE era stato conosciuta in effetti dalla difesa della stessa solo in data 9 giugno 2014, allorquando le era stata trasmessa il fax contenente detto certificato (per come evincibile dal riferimento temporale della sua trasmissione) - avrebbe dovuto specificamente prendere in esame le relative circostanze (potenzialmente decisive per una diversa soluzione della controversia, ai fini della identificazione certa del giorno di decorrenza per procedere alla riassunzione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., in tal senso essendosi venuto a configurare il vizio, di cui al primo motivo, ricondotto al n. 5) dell'art. 360 c.p.c.), nonché le vicende che avevano interessato il solo giudizio (relativo all'impugnazione delle tabelle millesimali) pendente dinanzi al Tribunale di Milano per spiegare, univocamente e con sicurezza, che la difesa della RI avesse avuto o meno effettiva conoscenza dell'evento interruttivo proprio il giorno 6 giugno 2014 o in un altro giorno successivo, ancorché 9 prima del 13 giugno 2014, in cui fu tenuta l'udienza (ovvero non prima del 9 giugno 2014, come sostenuto dalla ricorrente). 6. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo;
da ciò consegue la cassazione dell'impugnata sentenza ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi all'enunciato principio di diritto ad esaminare le circostanze decisive nei sensi in precedenza delineati, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 27 aprile 2022.