Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1908, n. 752
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 gennaio 1909
Art. 3.

Gli impiegati del vecchio Comune verranno assegnati agli uffici dei nuovi.

I dritti acquisiti saranno loro rispettati.

Qualora venisse riconosciuta l'utilita' di provvedere a taluni pubblici servizi in modo collettivo e si formasse a tal fine un consorzio fra i vari comuni, potranno esservi adibiti degli impiegati del Comune cessante.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1909