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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7622/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5556/2019 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 13.03.2019, proposto con atto di appello notificato in data 14.10.2019, da: (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Domenico Casciaro (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Roma, Via Otranto n. 12, presso il suo studio giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Direttore Generale Dott. , rappresentata Controparte_2
e difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Egidio Mammone, (C.F.
, (C.F. e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
1 (C.F. ), ed elettivamente domiciliata come da Controparte_4 C.F._5
mandato alle liti in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
già (C.F./P.I. Controparte_5 CP_6
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avvocati Maria Cristina Tandoi (C.F. e Gabriella Mazzoli (C.F. C.F._6
, ed elettivamente domiciliata come da delega allegata alla C.F._7
costituzione in appello.
Appellata
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_7 C.F._8
Massimiliano Volo Rancati (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._9
presso il suo Studio in Roma, Via Filippo Corridoni n. 23, giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_8 C.F._10
Celletti (C.F. ed elettivamente domiciliato in Roma alla via delle C.F._11
Montagne Rocciose n. 31 presso il suo studio giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato
La (P.I. ), in Controparte_9 P.IVA_3
persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, C.F._12
via Cicerone, 49 come da procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
All'udienza cartolare del 24.10.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Roma l' Parte_1 [...]
e l' nonché i medici e Controparte_1 CP_10 CP_7
operanti, rispettivamente, presso la prima e la seconda delle predette Controparte_8
strutture, per sentire accogliere nei loro confronti le seguenti richieste: “1) accertare e
dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale imputabili all'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t, e al Controparte_1
Dott. Prof. per l'errata indicazione ed errata esecuzione dell'intervento CP_7
chirurgico eseguito il 5.4.2007, per l'insufficiente informazione e genericità del consenso
informato relativo all'intervento chirurgico, per l'insufficienza dei controlli clinici post
operatori, per la mancata diagnosi del blocco atrioventricolare in atto (emergenza
cardiologica) e per il mancato trattamento dello stesso;
2) accertare e dichiarare la
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale imputabili all' Controparte_11
, in persona del suo legale rappresentante p.t., di cui il presidio ospedaliero
[...]
“C.T.O. fa parte, e al Dr. per la mancata diagnosi del CP_12 Controparte_8
blocco atrioventricolare in atto, il mancato ricovero e il mancato trattamento
dell'emergenza cardiologica e per la mancata produzione della certificazione medica
necessaria al corretto inquadramento diagnostico per le successive cure;
3)accertare e
dichiarare il grado di responsabilità delle parti convenute nella causazione dell'evento
dannoso; 4) per l'effetto condannare l' in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t, in via solidale e/o secondo le rispettive
responsabilità il Dott. Prof. , e l' , in CP_7 Controparte_11
persona del suo legale rappresentante p.t., di cui il presidio ospedaliero “C.T.O. CP_12
fa parte, in via solidale e/o secondo le rispettive responsabilità il Dott.
[...] CP_8
al risarcimento in favore dell'attore del danno all'integrità psico-fisica e di tutti
[...]
i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti e subendi, quantificati nella somma che
3 verrà accertata in corso di causa, anche sulla base di quanto dedotti in atti ed in misura
proporzionale al grado di responsabilità accertato in corso di causa”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -di essere stato visitato, in data 28.3.2007, presso l' dal dott. , il quale gli aveva Controparte_13 CP_7
diagnosticato una tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV) e gli aveva consigliato l'intervento di cardioablazione, garantendone un successo terapeutico del 98-
99%; -gli veniva somministrata generica informativa e veniva sottoposto al predetto intervento in data 05.04.2007, praticato mediante la tecnica della radiofrequenza;
-di essere stato dimesso il giorno dopo, nonostante riferisse sintomi quali dispnea e toracodinia, aggravatisi durante la notte tra il 6 e il 7 aprile 2007; -di aver telefonato al reparto presso cui era stato operato per capire se vi fosse la necessità di un trattamento urgente, ma veniva erroneamente rassicurato e non gli veniva suggerito di sottoporsi a controllo;
-di essersi recato presso il pronto soccorso del vicino Ospedale C.T.O.
la mattina del 7.4.2007, dove il dott. lo sottoponeva a ECG, esami CP_12 CP_8
ematoclinici e ad una consulenza cardiologica, con invito a tornare a distanza di qualche ora per ripetere gli esami alterati (tropomina), poi veniva dimesso con consiglio di visita cardiologica dopo 10 giorni;
-di essere stato trasportato la sera stessa in gravissime condizioni di distress respiratorio presso l'Ospedale “S. Giovanni Addolorata” di Roma
ove era ricoverato in terapia intensiva, con diagnosi di “Blocco A.V. Episodio di scompenso acuto”; -di essere divenuto portatore di blocco atrioventricolare di 1° e 2°
grado persistente, con periodici episodi di dispnea, vertigini, acufeni e lipotimie, in trattamento presso il reparto di Cardiologia del PTV dell'Università di “Torvergata” dove gli veniva consigliato l'impianto di un Pacemaker;
-di aver diffidato, in data 15.7.2011,
l' e l' a Controparte_1 Controparte_14
formulare offerta risarcitoria per il danno da responsabilità medica professionale;
-di essersi sottoposto il 7.12.2011 a visita presso il medico fiduciario della compagnia
4 assicurativa dell' Controparte_1 Controparte_9
che non comunicava l'esito della visita stessa né forniva la relativa documentazione,
nonostante l'istanza di accesso agli atti;
-di aver richiesto in data al C.T.O. A. CP_12
23.2.2012 la documentazione medica in loro possesso, tuttavia mai consegnata;
-di aver proposto istanza di mediazione ma le parti invitate non erano comparse.
§1.1-Si è costituita l' e ha contestato la Controparte_1
domanda attorea, sostenendo l'assenza di responsabilità in capo al personale medico dipendente, che aveva prestato le cure opportune, correttamente eseguito l'intervento di cardioablazione e dimesso il paziente conformemente ai tempi indicati dalle linee guida;
per cui, ha chiesto il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice per essere da questa manlevata e Controparte_15
garantita in caso di accoglimento della domanda.
§1.2- Si è costituito in giudizio l'ospedale ha contestato le pretese attoree, perché CP_10
infondate, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'istante,
in ordine al nesso causale tra la pretesa condotta negligente dei sanitari ivi operanti e il lamentato danno. Ha poi sostenuto l'assenza di condotte colpose addebitabili ai medici che lo avevano avuto in cura e confutato quanto sostenuto da parte attrice circa la mancata produzione della documentazione clinica richiesta, allegando sul punto una nota del direttore sanitario.
§1.3- Si è costituito in giudizio anche il dott. il quale, eccepita preliminarmente CP_8
la nullità dell'atto di citazione per carente determinazione del petitum e della causa
petendi, nonché la prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi confronti, ha formulato, nel merito, considerazioni analoghe a quelle esposte dal convenuto C.T.O..
§1.4-Si è costituita in giudizio la che, premessa l'accettazione del Controparte_16
Co contraddittorio unicamente nei confronti dell'assicurata struttura ospedaliera
[...]
ha aderito, nel merito, alle difese spiegate da quest'ultima. Ha poi formulato CP_1
5 precisazioni in ordine alla copertura della polizza, sostenendo che la struttura ospedaliera aveva già superato il massimale garantito e rimarcato la sussistenza del diritto di rivalsa nei confronti dei sanitari operanti presso la struttura, al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza.
§1.5-Il primo giudice, all'esito della prima udienza tenutasi in data 03.07.2014, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia di , ha concesso CP_7
i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c..
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con CTU medico legale.
In data 10.05.2016 si è costituita l' “2” quale soggetto giuridico Parte_2
successore della estinta “C”. Parte_2
Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda attorea, ritenendo innanzitutto la validità del consenso informato prestato dal paziente in ordine all'esecuzione del censurato intervento chirurgico. In
particolare, sul punto, il tribunale ha affermato: “Deve dunque ritenersi comprovato il
corretto adempimento, da parte del personale sanitario dell'ospedale , CP_1
dell'obbligo di porre il paziente nelle condizioni di prestare un consenso informato, atteso
che, alla luce dell'ampio contenuto del modulo, può ritenersi che il paziente abbia
conseguito una piena conoscenza della natura, della portata e dell'estensione
dell'intervento medico-chirurgico, nonché dei relativi rischi, dei risultati conseguibili e
delle eventuali conseguenze negative. E' appena il caso di osservare, peraltro, che la
qualità di medico dello stesso consente di porre ampia presunzione sulla piena Pt_1
capacità dello stesso di comprendere le informazioni acquisite.
Sicché, non sono ravvisabili profili di responsabilità da inesatta informazione del
paziente, addebitabili al personale medico dell'ospedale , non risultando CP_1
integrata alcuna lesione del diritto ad autodeterminarsi del . Pt_1
6 In ordine agli ulteriori profili di responsabilità delle parti convenute, sulla scorta della
CTU espletata, ha ritenuto corretta tanto la diagnosi quanto la scelta terapeutica dei sanitari e l'esecuzione dell'intervento di cardioablazione: “Alla luce delle coordinate
interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, questo giudicante ritiene che il
CTU abbia fondato le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza di responsabilità in
capo al personale medico dell'ospedale unicamente sulla aprioristica CP_1
considerazione secondo cui il verificarsi della complicanza debba essere causalmente
connessa alla imperita o negligente esecuzione dell'intervento. Tale conclusione deve
essere disattesa: dato per pacifico che il verificarsi del blocco atrioventricolare debba
essere qualificato in termini di complicanza dell'intervento eseguito, tale evento avverso
non può ritenersi causalmente connesso a profili di imperizia o negligenza nell'operato
del sanitario convenuto: sulla scorta degli elementi probatori acquisiti nel corso del
giudizio, si deve infatti affermare che nella vicenda in questione la complicanza, sebbene
prevedibile, non sia causalmente ricollegabile secondo il necessario criterio
probabilistico ad una non corretta esecuzione dell'intervento”.
§2-La sentenza è stata impugnata da , con atto di appello alla cui integrale Parte_1
lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, in estrema sintesi individuabile come segue: “Inesatta valutazione delle
circostanze di fatto. Erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c.. Motivazione apparente
in merito all'inimputabilità della causa. Sviamento dai dati obiettivi e medico-
documentali. Mancata valutazione dell'eziologia del danno biologico”. Il primo giudice ha erroneamente ritenuto che il consulente tecnico d'ufficio abbia argomentato la negligenza e l'imperizia degli operatori sanitari del basandosi sul carattere CP_1
rarissimo della complicanza verificatasi.
I sanitari del , come correttamente rilevato dal CTU, hanno invece eseguito CP_1
una manovra errata nel corso dell'intervento chirurgico, provocando un danno totale al
7 nodo atrio ventricolare e alle fibre di collegamento con il nodo seno atriale, determinando il blocco atrio ventricolare (BAV), circostanza aggravata dalla precoce dimissione del nonostante i sintomi di dispnea e cardipalmo, evidenziati subito dopo Pt_1
l'intervento.
Il tribunale ha anche erroneamente ritenuto non sussistere i segnalati profili di responsabilità in capo ai sanitari del C.T.O., che non hanno eseguito gli esami necessari al fine di rilevare il blocco atrio ventricolare in atto, al momento dell'accesso presso il
P.S., divenuto irreversibile proprio a causa della mancata tempestiva diagnosi.
Inoltre, ha errato il CTU nel quantificare il periodo di inabilità assoluta e relativa e nel valutare che i postumi reliquati sarebbero eliminabili attraverso l'impianto di un pace-
maker.
L'appellante ha perciò chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in integrale
riforma della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, n. 5556/2019,
pubblicata Il 13.03.2019 iscritta al n. numero 21290/13 del R.G.. contrariis reiectis: 1)
in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della
sentenza per i motivi meglio dedotti nel presente atto, che ha posto a carico della parte,
comunque, danneggiata il pagamento di Euro 21.000, oltre accessori di legge e le spese
di CTU, sussistendone così il fumus boni iuris ed il periculum in mora atteso che il Sig.
si ripete, oltre ad essere in aspettativa non retribuita ha contratto un mutuo per Pt_1
l'acquisto di una casa pagando una rata mensile di euro 350,00, ha, altresì, una cessione
CP_1 del quinto sul proprio stipendio pari ad euro 800,00 mensili ed, infine, l' ai fini del
riscatto degli anni di laurea, per motivi pensionistici, addebita l'importo di euro 475,00
il cui totale mensile ammonta ad euro 1.625,00 oltre al mantenimento dei due figli a fronte
di uno stipendio mensile di euro 3.500,00 (doc. 1 ai solo fini della sospensiva); 2) in via
principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale imputabili all in persona Controparte_1
8 del suo legale rappresentante p.t, e al Dott. Prof. per l'errata esecuzione CP_7
dell'intervento chirurgico eseguito in data 05.04.2007, nonché per l'insufficienza dei
controlli clinici post operatori, per la mancata diagnosi del blocco atrioventricolare in
atto (emergenza cardiologica) e per il mancato trattamento dello stesso;
3) accertare e
dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale imputabili all
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., di Controparte_18
cui il presidio ospedaliero "C.T.O. fa parte, e al Dott. CP_12 Controparte_8
per l'insufficienza dei controlli clinici, per la mancata diagnosi del blocco
atrioventricolare in atto, il mancato ricovero e il mancato trattamento dell'emergenza
cardiologica; 4) accertare e dichiarare il grado di responsabilità delle parti convenute
nella determinazione dell'evento dannoso;
5) per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. in via Controparte_1
solidale e/o secondo le rispettive responsabilità il Dott. Prof. , l CP_7 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., di Controparte_18
cui il presidio ospedaliero "C.T.O. fa parte, in via solidale e/o secondo CP_12
le rispettive responsabilità il Dott. al risarcimento, in favore del Sig. Controparte_8
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni Parte_1
subite dall'odierno attore, secondo le tabelle del Tribunale di Milano, alla propria
integrità psicofisica ed alla propria capacità di guadagno, che si quantificano in €
260.000,00, ovvero, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia,
comprensivi di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, subiti e
subendi, dei pregiudizi biologici, morali ed esistenziali nonché delle spese mediche
sostenute e future, oltre agli interessi maturati e maturandi dal giorno del fatto fino
all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
9 §2.1-Si è costituita l' e ha contestato Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e la conseguente correttezza della sentenza gravata, supportata dai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di inadempimento nell'azione di responsabilità relativamente alle obbligazioni c.d. di comportamento. Ha
dunque chiesto il rigetto della sospensiva e dell'appello, reiterando la domanda di manleva nei confronti della Controparte_19
§2.1-Si è costituito e ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_8
dell'appello per violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Nel merito, ha reiterato le proprie difese e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità nonché
il rigetto dell'appello.
§2.2-Si è costituito , contestando l'appello, di cui in via principale ha CP_7
chiesto il rigetto e, in subordine, di rigettare ogni richiesta di risarcimento dei danni per mancato guadagno, per gli asseriti pregiudizi biologici, morali ed esistenziali nonché per le spese mediche sostenute e future oltre interessi, in quanto domanda nuova.
§2.3-Si è costituita la e ha Controparte_20
eccepito preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, riportandosi agli atti difensivi del primo grado,
anche in merito alla non operatività della polizza assicurativa.
§2.4- Si è costituita L'azienda , Già e Controparte_5 CP_6
ha contestato ed impugnato in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dall'appellante,
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, corretta in ogni punto della sua motivazione.
§2.5-La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza e condannato l'appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00
ex art. 283, comma 2, c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e
10 l'ha riservata in decisione in diversa composizione. Sciogliendo siffatta riserva, ritenuti necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'ha rimessa sul ruolo, per poter chiamare a chiarimenti il CTU già nominato in primo grado, affinché specificasse quale sia stata la manovra imperita e imprudente cui deve ricollegarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il danno iatrogeno lamentato dall'appellante, . Acquisiti tali Parte_1
chiarimenti, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa è stata ancora riservata in decisione, concessi i termini di gg. 60 per note conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche.
§3-L'appello è parzialmente fondato.
Giova premettere, considerato che il primo giudice ha ritenuto non fondata la domanda proposta dall'appellante in primo grado essenzialmente basandosi sul concetto di
complicanza, che questa, nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria, sotto il profilo squisitamente giuridico, non esclude affatto la responsabilità del medico tratto in lite dal paziente che gli imputi negligenza e imperizia nell'espletamento dell'attività indicata come foriera di danno. Rimane, infatti, da indagare se quella complicanza che si assume essere causa del danno è prevedibile ed evitabile o se, invece, è prevedibile ma non evitabile, in quanto non verificatasi per la condotta negligente e imperita dell'operatore sanitario stesso, ma per caso fortuito (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del
29/11/2022: Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui
all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente
costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere
tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter
terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano
giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo
ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico,
11 ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non
imputabile).
Ancora va precisato che il primo giudice, pur avendo richiamato la pertinente e condivisibile giurisprudenza di legittimità venutasi consolidando intorno ai temi in questa sede dibattuti, non ne ha fatto corretta applicazione, tralasciando di calarli nella concreta fattispecie in esame e, in particolare, di valutare le risultanze probatorie in atti alla luce delle medesime linee ermeneutiche richiamate.
Deve infatti constatarsi il corretto richiamo ai principi che presiedono all'indagine circa la sussistenza del nesso di causalità ove scrive: <
“elastici” criteri che presiedono all'accertamento del nesso di causalità nel processo civile
(rispetto a quelli, più rigidi, richiesti al contrario nel procedimento penale, dove si afferma che la condotta deve costituire la conditio sine qua non dell'evento, con un elevato grado di credibilità razionale), che il giudice civile, applicando il noto criterio del “più probabile che non”, deve verificare la sussistenza del rapporto di causalità tra illecito e danno,
ovvero che sulla base di un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno (così, tra le tante, Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23933). L'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento grava su colui che vanta la pretesa risarcitoria,
dal momento che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare;
ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore (Cass.26.7.2017, n. 18392, Cass. 26824/17 del 4.11.2017, Cass.
ordinanza numero 3693/2018 del 15.2.2018)>>, ma deve poi constatarsi che non ha preso in esame quanto riferito dal CTU proprio in termini di causalità giuridica in ordine ai fatti dannosi oggetto di esame.
12 Difatti, il CTU nominato nella prima fase della lite e in appello riconvocato a rendere i chiesti chiarimenti, ha inequivocabilmente spiegato quale sia stata “la manovra imperita
e imprudente cui deve ricollegarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il danno
iatrogeno lamentato dall'appellante”.
In particolare, l'ausiliario ha chiarito nell'elaborato depositato in questa fase della lite:
“La manovra imperita cui deve ricollegarsi il danno iatrogeno provocato durante la
procedura di ablazione è, secondo il criterio del più probabile che non, nell'avere
eseguito delle erogazioni in una zona pericolosa, contigua al nodo compatto e non in una
zona “sicura” cioè priva di rischio di blocco atrio ventricolare. E' da considerare
imprudente il comportamento dell'operatore durante le erogazioni, è noto infatti che
esistono segni premonitori di blocco cardiaco e che questa complicanza non si verifica
se l'operatore reagisce prontamente interrompendo le erogazioni in caso di chiari ed
evidenti segnali precursori del blocco atrio-ventricolare (ad esempio battiti giunzioni
accelerati o battiti giunzionali non retrocondotti) – segnali precursori del blocco atrio-
ventricolare che nel caso di specie sono chiaramente emersi così come puntualmente
descritti in cartella clinica. Inoltre, il comportamento imprudente è senz'altro stato quello
di dare ulteriori erogazioni in radio-frequenza non necessarie”. In più dovendosi considerare che è stato univocamente affermato da tutte le parti in lite, oltre che dal ridetto ausiliario, che l'intervento di ablazione di cui si controverte non è particolarmente difficoltoso e, già all'epoca della sua esecuzione sulla persona dell'appellante,
ampiamente conosciuto e sperimentato, visto che la relativa prognosi di successo si attestava intorno al 98-99% dei casi, tal che non è revocabile in dubbio la negligenza dell'operatore che, nel praticarlo, non ha dottato quelle migliori tecniche dell'arte medica specifica, idonee e sufficienti a scongiurare la predetta bassissima evenienza di complicanze ed esito infausto.
13 Del resto, depone per la correttezza dell'analisi compiuta dal CTU persino quanto affermato dall'azienda ospedaliera la quale ha scritto nella Controparte_1
comparsa di costituzione in appello: “Per i motivi suesposti, le conclusioni cui è
pervenuto l'ausiliario del Giudicante e da quest'ultimo, correttamente, disattese, appaiono prive di qualsivoglia assennata motivazione medicolegale, poiché non ravvisa alcun errore e/o omissione in nessuna delle seguenti fasi: -errata selezione del paziente per tipologia di aritmia o per tempistica e durata della procedura ablativa;
- inadeguata esperienza dell'operatore e/o del centro aritmologico;
- errata esecuzione della tecnica di cateterizzazione cardiovascolare;
-errata selezione degli strumenti utilizzati;
-errata valutazione elettrofisiologica pre-ablativa, intra-ablativa e post-ablativa; -errata selezione e gestione dell'energia ablativa utilizzata in termini di potenza massima, temperatura massima e durata delle applicazioni di energia.
Se nessuno dei parametri su menzionati risulta dalla relazione peritale inadeguato, il comportamento dell'operatore non appare censurabile, in quanto si insiste nel ritenere che il rischio di blocco atrio-ventricolare, per quanto limitato, risulta connesso alla procedura ablativa censurata”.
Di fatti, contrariamente a quanto dalla medesima azienda ospedaliera affermato, il CTU
ha riscontrato la inadeguatezza dei parametri di cui sopra proprio in relazione alla fase
“errata selezione e gestione dell'energia ablativa utilizzata in termini di potenza massima,
temperatura massima e durata delle applicazioni di energia”, avendo lo stesso ben descritto l'imprudente manovra di selezione della zona da trattare e l'erroneo dosaggio dell'intensità della radio-frequenza, sì come agevolmente desumibile dal passo della relazione di chiarimento più innanzi testualmente riportato.
Ne deriva che deve affermarsi la responsabilità del dott. e dell' CP_7 [...]
ex art. 1228 c.c., che nell'eseguire il censurato intervento Controparte_21
chirurgico di cardioablazione hanno provocato il danno lamentato dall'appellante,
14 Cont derivante dal ” riscontrato subito dopo la sua esecuzione, secondo le scansioni temporali innanzi indicate.
In merito appare anche il caso di precisare che, trattandosi di fatto verificatosi prima dell'entrata in vigore della cd. legge “Gelli-Bianco”, risalente all'anno 2017, la CP_23
risponde non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico
[...]
(servizio alberghiero, attrezzature etc.), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero “ausiliari” (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (così la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata: “L'ospedale
risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218
c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui,
ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale”,
Cassazione civile sez. III, sent. del 03/02/2012, n.1620; sez. III, sent. del 17 gennaio 2019
n. 1043).
Diversamente, per quanto riguarda la responsabilità del dott. e dell'ospedale CP_8
C.T.O., si ritiene condivisibile la decisione del primo giudice, il quale, sulla scorta delle puntuali e congruamente argomentate – dal punto di vista sia logico che scientifico –
valutazioni del CTU, ha ritenuto corrette le cure prestate all'appellante e adeguati gli accertamenti eseguiti presso la predetta struttura, al contempo avendo evidenziato come le risultanze di questi ultimi non potessero indurre i sanitari a prevedere la prossima verificazione del BAV completo;
sì da non poter ipotizzare alcun comportamento erroneo o negligente da parte del medico e della struttura innanzi indicati.
In ordine al quantum debeatur è parimenti da condividere la valutazione del CTU come fatta nella relazione depositata in primo grado, anche perché non efficacemente contestata dalla parte istante.
15 L'ausiliario ha determinato nella misura del 20% la compromissione permanente della integrità psicofisica di in gg. 30 la inabilità assoluta e in gg. 45 quella Parte_1
relativa al 50%, per cui il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidato, all'attualità, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, nella somma di euro 86.347,50, di cui euro 3.450,00 per in validità temporanea assoluta ed euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 50%.
Tale somma, deve essere devalutata alla data del censurato intervento, risalente al
05.04.2007 (risultando a tale epoca pari ad euro 62.752,54) e poi rivalutata con computo degli interessi compensativi al tasso legale sulle somme annualmente via via rivalutate secondo gli indici Istat, sino alla presente pronuncia e poi da questa all'effettivo soddisfo dovranno computarsi i soli interessi corrispettivi al tasso legale, pervenendosi all'importo finale di euro 106.525,36; tal che, in applicazione di detti criteri, tale è la somma attualmente dovuta da e dall' CP_24 Controparte_21
in via solidale, all'appellante.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria avanzata per il risarcimento dei danni patrimoniali, atteso che i lamentati pregiudizi economici non sono stati adeguatamente specificati né tanto meno provati, così come le spese mediche sostenute e da sostenere mai documentante e, invero, neppure allegate nella loro esatta consistenza.
Da ultimo, in ordine alla domanda di manleva avanzata dal nei Controparte_21
confronti di si rileva che quest'ultima non ha dato prova di Controparte_9
quanto asserito in ordine all'esaurimento del massimale della polizza invocata per i sinistri ricadenti nella clausola di retroattività, e pertanto sarà tenuta a garantire e manlevare la struttura sanitaria assicurata;
mentre, quanto alla ulteriore richiesta –
avanzata sempre dalla compagnia assicurativa – di rivalsa, a parte la sua incerta e generica formulazione, presuppone il già avvenuto pagamento per l'intero di somme, che, sino a questa pronuncia, nemmeno erano state liquidate nella loro esatta consistenza
16 §3.1-In ragione del parziale accoglimento dell'appello spiegato dal dovrà essere Pt_1
in parte riformato anche il governo delle spese di lite. E così, in considerazione dell'esito finale del giudizio e in applicazione del principio della soccombenza, deve trovare conferma la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
e di . Controparte_5 Controparte_8
Va invece riformata la decisione del primo giudice quanto al rapporto processuale fra
, , l' e la Parte_1 CP_7 Controparte_1 [...]
che si è difesa anche nel merio Controparte_20
della responsabilità dell'assicurata, con conseguente condanna di questi ultimi alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Analogamente, per quanto attiene alle spese di lite del grado, previa liquidazione in ragione del valore della causa e applicando i minimi tariffari vigenti, in considerazione del corrispondente grado di complessità della controversia, devono porsi a carico dell'appellante le spese di lite sostenute dall e da Controparte_5
; mentre, devono porsi a carico solidale di , dell' Controparte_8 CP_7 [...]
e della Controparte_1 Controparte_25
ora le spese sostenute dall'appellante ,
[...] Controparte_26 Parte_1
compreso quelle di CTU.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, condanna, in solido fra loro, e l CP_7 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_21
di , della somma, determinata all'attualità come specificato in parte motiva, Parte_1
di euro 106.525,36, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo, a titolo di
17 risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'intervento chirurgico del
05.04.2007.
2) Condanna la ora Controparte_20 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a garantire e manlevare l' CP_26 [...]
per tutte le somme al cui pagamento è tenuta in Controparte_21
ragione di questa decisione.
3) Condanna, in solido fra loro, , l CP_7 Controparte_1
e la ora
[...] Controparte_20 [...]
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, in favore di CP_26 Pt_1
e che, quanto al primo grado, liquida in €. 7.052,00 per compensi di avvocato e,
[...]
quanto al secondo, in €. 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
4) Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati Parte_1
e dell' , che liquida, in favore di Controparte_8 Controparte_5
ciascuna parte, nella somma di euro 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP
e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.03.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5556/2019 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 13.03.2019, proposto con atto di appello notificato in data 14.10.2019, da: (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Domenico Casciaro (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Roma, Via Otranto n. 12, presso il suo studio giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Direttore Generale Dott. , rappresentata Controparte_2
e difesa in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Egidio Mammone, (C.F.
, (C.F. e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
1 (C.F. ), ed elettivamente domiciliata come da Controparte_4 C.F._5
mandato alle liti in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
già (C.F./P.I. Controparte_5 CP_6
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avvocati Maria Cristina Tandoi (C.F. e Gabriella Mazzoli (C.F. C.F._6
, ed elettivamente domiciliata come da delega allegata alla C.F._7
costituzione in appello.
Appellata
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_7 C.F._8
Massimiliano Volo Rancati (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._9
presso il suo Studio in Roma, Via Filippo Corridoni n. 23, giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_8 C.F._10
Celletti (C.F. ed elettivamente domiciliato in Roma alla via delle C.F._11
Montagne Rocciose n. 31 presso il suo studio giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato
La (P.I. ), in Controparte_9 P.IVA_3
persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, C.F._12
via Cicerone, 49 come da procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata
All'udienza cartolare del 24.10.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi al Tribunale di Roma l' Parte_1 [...]
e l' nonché i medici e Controparte_1 CP_10 CP_7
operanti, rispettivamente, presso la prima e la seconda delle predette Controparte_8
strutture, per sentire accogliere nei loro confronti le seguenti richieste: “1) accertare e
dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale imputabili all'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t, e al Controparte_1
Dott. Prof. per l'errata indicazione ed errata esecuzione dell'intervento CP_7
chirurgico eseguito il 5.4.2007, per l'insufficiente informazione e genericità del consenso
informato relativo all'intervento chirurgico, per l'insufficienza dei controlli clinici post
operatori, per la mancata diagnosi del blocco atrioventricolare in atto (emergenza
cardiologica) e per il mancato trattamento dello stesso;
2) accertare e dichiarare la
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale imputabili all' Controparte_11
, in persona del suo legale rappresentante p.t., di cui il presidio ospedaliero
[...]
“C.T.O. fa parte, e al Dr. per la mancata diagnosi del CP_12 Controparte_8
blocco atrioventricolare in atto, il mancato ricovero e il mancato trattamento
dell'emergenza cardiologica e per la mancata produzione della certificazione medica
necessaria al corretto inquadramento diagnostico per le successive cure;
3)accertare e
dichiarare il grado di responsabilità delle parti convenute nella causazione dell'evento
dannoso; 4) per l'effetto condannare l' in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t, in via solidale e/o secondo le rispettive
responsabilità il Dott. Prof. , e l' , in CP_7 Controparte_11
persona del suo legale rappresentante p.t., di cui il presidio ospedaliero “C.T.O. CP_12
fa parte, in via solidale e/o secondo le rispettive responsabilità il Dott.
[...] CP_8
al risarcimento in favore dell'attore del danno all'integrità psico-fisica e di tutti
[...]
i danni non patrimoniali e patrimoniali subiti e subendi, quantificati nella somma che
3 verrà accertata in corso di causa, anche sulla base di quanto dedotti in atti ed in misura
proporzionale al grado di responsabilità accertato in corso di causa”.
A tali richieste l'attore ha premesso: -di essere stato visitato, in data 28.3.2007, presso l' dal dott. , il quale gli aveva Controparte_13 CP_7
diagnosticato una tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV) e gli aveva consigliato l'intervento di cardioablazione, garantendone un successo terapeutico del 98-
99%; -gli veniva somministrata generica informativa e veniva sottoposto al predetto intervento in data 05.04.2007, praticato mediante la tecnica della radiofrequenza;
-di essere stato dimesso il giorno dopo, nonostante riferisse sintomi quali dispnea e toracodinia, aggravatisi durante la notte tra il 6 e il 7 aprile 2007; -di aver telefonato al reparto presso cui era stato operato per capire se vi fosse la necessità di un trattamento urgente, ma veniva erroneamente rassicurato e non gli veniva suggerito di sottoporsi a controllo;
-di essersi recato presso il pronto soccorso del vicino Ospedale C.T.O.
la mattina del 7.4.2007, dove il dott. lo sottoponeva a ECG, esami CP_12 CP_8
ematoclinici e ad una consulenza cardiologica, con invito a tornare a distanza di qualche ora per ripetere gli esami alterati (tropomina), poi veniva dimesso con consiglio di visita cardiologica dopo 10 giorni;
-di essere stato trasportato la sera stessa in gravissime condizioni di distress respiratorio presso l'Ospedale “S. Giovanni Addolorata” di Roma
ove era ricoverato in terapia intensiva, con diagnosi di “Blocco A.V. Episodio di scompenso acuto”; -di essere divenuto portatore di blocco atrioventricolare di 1° e 2°
grado persistente, con periodici episodi di dispnea, vertigini, acufeni e lipotimie, in trattamento presso il reparto di Cardiologia del PTV dell'Università di “Torvergata” dove gli veniva consigliato l'impianto di un Pacemaker;
-di aver diffidato, in data 15.7.2011,
l' e l' a Controparte_1 Controparte_14
formulare offerta risarcitoria per il danno da responsabilità medica professionale;
-di essersi sottoposto il 7.12.2011 a visita presso il medico fiduciario della compagnia
4 assicurativa dell' Controparte_1 Controparte_9
che non comunicava l'esito della visita stessa né forniva la relativa documentazione,
nonostante l'istanza di accesso agli atti;
-di aver richiesto in data al C.T.O. A. CP_12
23.2.2012 la documentazione medica in loro possesso, tuttavia mai consegnata;
-di aver proposto istanza di mediazione ma le parti invitate non erano comparse.
§1.1-Si è costituita l' e ha contestato la Controparte_1
domanda attorea, sostenendo l'assenza di responsabilità in capo al personale medico dipendente, che aveva prestato le cure opportune, correttamente eseguito l'intervento di cardioablazione e dimesso il paziente conformemente ai tempi indicati dalle linee guida;
per cui, ha chiesto il rigetto della domanda e l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice per essere da questa manlevata e Controparte_15
garantita in caso di accoglimento della domanda.
§1.2- Si è costituito in giudizio l'ospedale ha contestato le pretese attoree, perché CP_10
infondate, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'istante,
in ordine al nesso causale tra la pretesa condotta negligente dei sanitari ivi operanti e il lamentato danno. Ha poi sostenuto l'assenza di condotte colpose addebitabili ai medici che lo avevano avuto in cura e confutato quanto sostenuto da parte attrice circa la mancata produzione della documentazione clinica richiesta, allegando sul punto una nota del direttore sanitario.
§1.3- Si è costituito in giudizio anche il dott. il quale, eccepita preliminarmente CP_8
la nullità dell'atto di citazione per carente determinazione del petitum e della causa
petendi, nonché la prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi confronti, ha formulato, nel merito, considerazioni analoghe a quelle esposte dal convenuto C.T.O..
§1.4-Si è costituita in giudizio la che, premessa l'accettazione del Controparte_16
Co contraddittorio unicamente nei confronti dell'assicurata struttura ospedaliera
[...]
ha aderito, nel merito, alle difese spiegate da quest'ultima. Ha poi formulato CP_1
5 precisazioni in ordine alla copertura della polizza, sostenendo che la struttura ospedaliera aveva già superato il massimale garantito e rimarcato la sussistenza del diritto di rivalsa nei confronti dei sanitari operanti presso la struttura, al ricorrere delle condizioni previste dalla polizza.
§1.5-Il primo giudice, all'esito della prima udienza tenutasi in data 03.07.2014, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia di , ha concesso CP_7
i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c..
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con CTU medico legale.
In data 10.05.2016 si è costituita l' “2” quale soggetto giuridico Parte_2
successore della estinta “C”. Parte_2
Precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda attorea, ritenendo innanzitutto la validità del consenso informato prestato dal paziente in ordine all'esecuzione del censurato intervento chirurgico. In
particolare, sul punto, il tribunale ha affermato: “Deve dunque ritenersi comprovato il
corretto adempimento, da parte del personale sanitario dell'ospedale , CP_1
dell'obbligo di porre il paziente nelle condizioni di prestare un consenso informato, atteso
che, alla luce dell'ampio contenuto del modulo, può ritenersi che il paziente abbia
conseguito una piena conoscenza della natura, della portata e dell'estensione
dell'intervento medico-chirurgico, nonché dei relativi rischi, dei risultati conseguibili e
delle eventuali conseguenze negative. E' appena il caso di osservare, peraltro, che la
qualità di medico dello stesso consente di porre ampia presunzione sulla piena Pt_1
capacità dello stesso di comprendere le informazioni acquisite.
Sicché, non sono ravvisabili profili di responsabilità da inesatta informazione del
paziente, addebitabili al personale medico dell'ospedale , non risultando CP_1
integrata alcuna lesione del diritto ad autodeterminarsi del . Pt_1
6 In ordine agli ulteriori profili di responsabilità delle parti convenute, sulla scorta della
CTU espletata, ha ritenuto corretta tanto la diagnosi quanto la scelta terapeutica dei sanitari e l'esecuzione dell'intervento di cardioablazione: “Alla luce delle coordinate
interpretative fornite dalla giurisprudenza di legittimità, questo giudicante ritiene che il
CTU abbia fondato le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza di responsabilità in
capo al personale medico dell'ospedale unicamente sulla aprioristica CP_1
considerazione secondo cui il verificarsi della complicanza debba essere causalmente
connessa alla imperita o negligente esecuzione dell'intervento. Tale conclusione deve
essere disattesa: dato per pacifico che il verificarsi del blocco atrioventricolare debba
essere qualificato in termini di complicanza dell'intervento eseguito, tale evento avverso
non può ritenersi causalmente connesso a profili di imperizia o negligenza nell'operato
del sanitario convenuto: sulla scorta degli elementi probatori acquisiti nel corso del
giudizio, si deve infatti affermare che nella vicenda in questione la complicanza, sebbene
prevedibile, non sia causalmente ricollegabile secondo il necessario criterio
probabilistico ad una non corretta esecuzione dell'intervento”.
§2-La sentenza è stata impugnata da , con atto di appello alla cui integrale Parte_1
lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo, in estrema sintesi individuabile come segue: “Inesatta valutazione delle
circostanze di fatto. Erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c.. Motivazione apparente
in merito all'inimputabilità della causa. Sviamento dai dati obiettivi e medico-
documentali. Mancata valutazione dell'eziologia del danno biologico”. Il primo giudice ha erroneamente ritenuto che il consulente tecnico d'ufficio abbia argomentato la negligenza e l'imperizia degli operatori sanitari del basandosi sul carattere CP_1
rarissimo della complicanza verificatasi.
I sanitari del , come correttamente rilevato dal CTU, hanno invece eseguito CP_1
una manovra errata nel corso dell'intervento chirurgico, provocando un danno totale al
7 nodo atrio ventricolare e alle fibre di collegamento con il nodo seno atriale, determinando il blocco atrio ventricolare (BAV), circostanza aggravata dalla precoce dimissione del nonostante i sintomi di dispnea e cardipalmo, evidenziati subito dopo Pt_1
l'intervento.
Il tribunale ha anche erroneamente ritenuto non sussistere i segnalati profili di responsabilità in capo ai sanitari del C.T.O., che non hanno eseguito gli esami necessari al fine di rilevare il blocco atrio ventricolare in atto, al momento dell'accesso presso il
P.S., divenuto irreversibile proprio a causa della mancata tempestiva diagnosi.
Inoltre, ha errato il CTU nel quantificare il periodo di inabilità assoluta e relativa e nel valutare che i postumi reliquati sarebbero eliminabili attraverso l'impianto di un pace-
maker.
L'appellante ha perciò chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in integrale
riforma della Sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, n. 5556/2019,
pubblicata Il 13.03.2019 iscritta al n. numero 21290/13 del R.G.. contrariis reiectis: 1)
in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della
sentenza per i motivi meglio dedotti nel presente atto, che ha posto a carico della parte,
comunque, danneggiata il pagamento di Euro 21.000, oltre accessori di legge e le spese
di CTU, sussistendone così il fumus boni iuris ed il periculum in mora atteso che il Sig.
si ripete, oltre ad essere in aspettativa non retribuita ha contratto un mutuo per Pt_1
l'acquisto di una casa pagando una rata mensile di euro 350,00, ha, altresì, una cessione
CP_1 del quinto sul proprio stipendio pari ad euro 800,00 mensili ed, infine, l' ai fini del
riscatto degli anni di laurea, per motivi pensionistici, addebita l'importo di euro 475,00
il cui totale mensile ammonta ad euro 1.625,00 oltre al mantenimento dei due figli a fronte
di uno stipendio mensile di euro 3.500,00 (doc. 1 ai solo fini della sospensiva); 2) in via
principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale imputabili all in persona Controparte_1
8 del suo legale rappresentante p.t, e al Dott. Prof. per l'errata esecuzione CP_7
dell'intervento chirurgico eseguito in data 05.04.2007, nonché per l'insufficienza dei
controlli clinici post operatori, per la mancata diagnosi del blocco atrioventricolare in
atto (emergenza cardiologica) e per il mancato trattamento dello stesso;
3) accertare e
dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale imputabili all
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., di Controparte_18
cui il presidio ospedaliero "C.T.O. fa parte, e al Dott. CP_12 Controparte_8
per l'insufficienza dei controlli clinici, per la mancata diagnosi del blocco
atrioventricolare in atto, il mancato ricovero e il mancato trattamento dell'emergenza
cardiologica; 4) accertare e dichiarare il grado di responsabilità delle parti convenute
nella determinazione dell'evento dannoso;
5) per l'effetto condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t. in via Controparte_1
solidale e/o secondo le rispettive responsabilità il Dott. Prof. , l CP_7 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., di Controparte_18
cui il presidio ospedaliero "C.T.O. fa parte, in via solidale e/o secondo CP_12
le rispettive responsabilità il Dott. al risarcimento, in favore del Sig. Controparte_8
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni Parte_1
subite dall'odierno attore, secondo le tabelle del Tribunale di Milano, alla propria
integrità psicofisica ed alla propria capacità di guadagno, che si quantificano in €
260.000,00, ovvero, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia,
comprensivi di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, subiti e
subendi, dei pregiudizi biologici, morali ed esistenziali nonché delle spese mediche
sostenute e future, oltre agli interessi maturati e maturandi dal giorno del fatto fino
all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
9 §2.1-Si è costituita l' e ha contestato Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e la conseguente correttezza della sentenza gravata, supportata dai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di inadempimento nell'azione di responsabilità relativamente alle obbligazioni c.d. di comportamento. Ha
dunque chiesto il rigetto della sospensiva e dell'appello, reiterando la domanda di manleva nei confronti della Controparte_19
§2.1-Si è costituito e ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_8
dell'appello per violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., nonché
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Nel merito, ha reiterato le proprie difese e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità nonché
il rigetto dell'appello.
§2.2-Si è costituito , contestando l'appello, di cui in via principale ha CP_7
chiesto il rigetto e, in subordine, di rigettare ogni richiesta di risarcimento dei danni per mancato guadagno, per gli asseriti pregiudizi biologici, morali ed esistenziali nonché per le spese mediche sostenute e future oltre interessi, in quanto domanda nuova.
§2.3-Si è costituita la e ha Controparte_20
eccepito preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, riportandosi agli atti difensivi del primo grado,
anche in merito alla non operatività della polizza assicurativa.
§2.4- Si è costituita L'azienda , Già e Controparte_5 CP_6
ha contestato ed impugnato in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dall'appellante,
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, corretta in ogni punto della sua motivazione.
§2.5-La Corte, dopo aver rigettato l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza e condannato l'appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00
ex art. 283, comma 2, c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e
10 l'ha riservata in decisione in diversa composizione. Sciogliendo siffatta riserva, ritenuti necessari ulteriori approfondimenti istruttori, l'ha rimessa sul ruolo, per poter chiamare a chiarimenti il CTU già nominato in primo grado, affinché specificasse quale sia stata la manovra imperita e imprudente cui deve ricollegarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il danno iatrogeno lamentato dall'appellante, . Acquisiti tali Parte_1
chiarimenti, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa è stata ancora riservata in decisione, concessi i termini di gg. 60 per note conclusionali e di ulteriori gg. 20 per repliche.
§3-L'appello è parzialmente fondato.
Giova premettere, considerato che il primo giudice ha ritenuto non fondata la domanda proposta dall'appellante in primo grado essenzialmente basandosi sul concetto di
complicanza, che questa, nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria, sotto il profilo squisitamente giuridico, non esclude affatto la responsabilità del medico tratto in lite dal paziente che gli imputi negligenza e imperizia nell'espletamento dell'attività indicata come foriera di danno. Rimane, infatti, da indagare se quella complicanza che si assume essere causa del danno è prevedibile ed evitabile o se, invece, è prevedibile ma non evitabile, in quanto non verificatasi per la condotta negligente e imperita dell'operatore sanitario stesso, ma per caso fortuito (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del
29/11/2022: Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui
all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente
costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere
tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter
terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano
giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo
ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico,
11 ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non
imputabile).
Ancora va precisato che il primo giudice, pur avendo richiamato la pertinente e condivisibile giurisprudenza di legittimità venutasi consolidando intorno ai temi in questa sede dibattuti, non ne ha fatto corretta applicazione, tralasciando di calarli nella concreta fattispecie in esame e, in particolare, di valutare le risultanze probatorie in atti alla luce delle medesime linee ermeneutiche richiamate.
Deve infatti constatarsi il corretto richiamo ai principi che presiedono all'indagine circa la sussistenza del nesso di causalità ove scrive: <
“elastici” criteri che presiedono all'accertamento del nesso di causalità nel processo civile
(rispetto a quelli, più rigidi, richiesti al contrario nel procedimento penale, dove si afferma che la condotta deve costituire la conditio sine qua non dell'evento, con un elevato grado di credibilità razionale), che il giudice civile, applicando il noto criterio del “più probabile che non”, deve verificare la sussistenza del rapporto di causalità tra illecito e danno,
ovvero che sulla base di un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno (così, tra le tante, Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2013, n.
23933). L'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento grava su colui che vanta la pretesa risarcitoria,
dal momento che non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare;
ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sull'attore (Cass.26.7.2017, n. 18392, Cass. 26824/17 del 4.11.2017, Cass.
ordinanza numero 3693/2018 del 15.2.2018)>>, ma deve poi constatarsi che non ha preso in esame quanto riferito dal CTU proprio in termini di causalità giuridica in ordine ai fatti dannosi oggetto di esame.
12 Difatti, il CTU nominato nella prima fase della lite e in appello riconvocato a rendere i chiesti chiarimenti, ha inequivocabilmente spiegato quale sia stata “la manovra imperita
e imprudente cui deve ricollegarsi, secondo il criterio del più probabile che non, il danno
iatrogeno lamentato dall'appellante”.
In particolare, l'ausiliario ha chiarito nell'elaborato depositato in questa fase della lite:
“La manovra imperita cui deve ricollegarsi il danno iatrogeno provocato durante la
procedura di ablazione è, secondo il criterio del più probabile che non, nell'avere
eseguito delle erogazioni in una zona pericolosa, contigua al nodo compatto e non in una
zona “sicura” cioè priva di rischio di blocco atrio ventricolare. E' da considerare
imprudente il comportamento dell'operatore durante le erogazioni, è noto infatti che
esistono segni premonitori di blocco cardiaco e che questa complicanza non si verifica
se l'operatore reagisce prontamente interrompendo le erogazioni in caso di chiari ed
evidenti segnali precursori del blocco atrio-ventricolare (ad esempio battiti giunzioni
accelerati o battiti giunzionali non retrocondotti) – segnali precursori del blocco atrio-
ventricolare che nel caso di specie sono chiaramente emersi così come puntualmente
descritti in cartella clinica. Inoltre, il comportamento imprudente è senz'altro stato quello
di dare ulteriori erogazioni in radio-frequenza non necessarie”. In più dovendosi considerare che è stato univocamente affermato da tutte le parti in lite, oltre che dal ridetto ausiliario, che l'intervento di ablazione di cui si controverte non è particolarmente difficoltoso e, già all'epoca della sua esecuzione sulla persona dell'appellante,
ampiamente conosciuto e sperimentato, visto che la relativa prognosi di successo si attestava intorno al 98-99% dei casi, tal che non è revocabile in dubbio la negligenza dell'operatore che, nel praticarlo, non ha dottato quelle migliori tecniche dell'arte medica specifica, idonee e sufficienti a scongiurare la predetta bassissima evenienza di complicanze ed esito infausto.
13 Del resto, depone per la correttezza dell'analisi compiuta dal CTU persino quanto affermato dall'azienda ospedaliera la quale ha scritto nella Controparte_1
comparsa di costituzione in appello: “Per i motivi suesposti, le conclusioni cui è
pervenuto l'ausiliario del Giudicante e da quest'ultimo, correttamente, disattese, appaiono prive di qualsivoglia assennata motivazione medicolegale, poiché non ravvisa alcun errore e/o omissione in nessuna delle seguenti fasi: -errata selezione del paziente per tipologia di aritmia o per tempistica e durata della procedura ablativa;
- inadeguata esperienza dell'operatore e/o del centro aritmologico;
- errata esecuzione della tecnica di cateterizzazione cardiovascolare;
-errata selezione degli strumenti utilizzati;
-errata valutazione elettrofisiologica pre-ablativa, intra-ablativa e post-ablativa; -errata selezione e gestione dell'energia ablativa utilizzata in termini di potenza massima, temperatura massima e durata delle applicazioni di energia.
Se nessuno dei parametri su menzionati risulta dalla relazione peritale inadeguato, il comportamento dell'operatore non appare censurabile, in quanto si insiste nel ritenere che il rischio di blocco atrio-ventricolare, per quanto limitato, risulta connesso alla procedura ablativa censurata”.
Di fatti, contrariamente a quanto dalla medesima azienda ospedaliera affermato, il CTU
ha riscontrato la inadeguatezza dei parametri di cui sopra proprio in relazione alla fase
“errata selezione e gestione dell'energia ablativa utilizzata in termini di potenza massima,
temperatura massima e durata delle applicazioni di energia”, avendo lo stesso ben descritto l'imprudente manovra di selezione della zona da trattare e l'erroneo dosaggio dell'intensità della radio-frequenza, sì come agevolmente desumibile dal passo della relazione di chiarimento più innanzi testualmente riportato.
Ne deriva che deve affermarsi la responsabilità del dott. e dell' CP_7 [...]
ex art. 1228 c.c., che nell'eseguire il censurato intervento Controparte_21
chirurgico di cardioablazione hanno provocato il danno lamentato dall'appellante,
14 Cont derivante dal ” riscontrato subito dopo la sua esecuzione, secondo le scansioni temporali innanzi indicate.
In merito appare anche il caso di precisare che, trattandosi di fatto verificatosi prima dell'entrata in vigore della cd. legge “Gelli-Bianco”, risalente all'anno 2017, la CP_23
risponde non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico
[...]
(servizio alberghiero, attrezzature etc.), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero “ausiliari” (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi (così la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata: “L'ospedale
risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218
c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui,
ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale”,
Cassazione civile sez. III, sent. del 03/02/2012, n.1620; sez. III, sent. del 17 gennaio 2019
n. 1043).
Diversamente, per quanto riguarda la responsabilità del dott. e dell'ospedale CP_8
C.T.O., si ritiene condivisibile la decisione del primo giudice, il quale, sulla scorta delle puntuali e congruamente argomentate – dal punto di vista sia logico che scientifico –
valutazioni del CTU, ha ritenuto corrette le cure prestate all'appellante e adeguati gli accertamenti eseguiti presso la predetta struttura, al contempo avendo evidenziato come le risultanze di questi ultimi non potessero indurre i sanitari a prevedere la prossima verificazione del BAV completo;
sì da non poter ipotizzare alcun comportamento erroneo o negligente da parte del medico e della struttura innanzi indicati.
In ordine al quantum debeatur è parimenti da condividere la valutazione del CTU come fatta nella relazione depositata in primo grado, anche perché non efficacemente contestata dalla parte istante.
15 L'ausiliario ha determinato nella misura del 20% la compromissione permanente della integrità psicofisica di in gg. 30 la inabilità assoluta e in gg. 45 quella Parte_1
relativa al 50%, per cui il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere equitativamente liquidato, all'attualità, applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano aggiornate al 2024, nella somma di euro 86.347,50, di cui euro 3.450,00 per in validità temporanea assoluta ed euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 50%.
Tale somma, deve essere devalutata alla data del censurato intervento, risalente al
05.04.2007 (risultando a tale epoca pari ad euro 62.752,54) e poi rivalutata con computo degli interessi compensativi al tasso legale sulle somme annualmente via via rivalutate secondo gli indici Istat, sino alla presente pronuncia e poi da questa all'effettivo soddisfo dovranno computarsi i soli interessi corrispettivi al tasso legale, pervenendosi all'importo finale di euro 106.525,36; tal che, in applicazione di detti criteri, tale è la somma attualmente dovuta da e dall' CP_24 Controparte_21
in via solidale, all'appellante.
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria avanzata per il risarcimento dei danni patrimoniali, atteso che i lamentati pregiudizi economici non sono stati adeguatamente specificati né tanto meno provati, così come le spese mediche sostenute e da sostenere mai documentante e, invero, neppure allegate nella loro esatta consistenza.
Da ultimo, in ordine alla domanda di manleva avanzata dal nei Controparte_21
confronti di si rileva che quest'ultima non ha dato prova di Controparte_9
quanto asserito in ordine all'esaurimento del massimale della polizza invocata per i sinistri ricadenti nella clausola di retroattività, e pertanto sarà tenuta a garantire e manlevare la struttura sanitaria assicurata;
mentre, quanto alla ulteriore richiesta –
avanzata sempre dalla compagnia assicurativa – di rivalsa, a parte la sua incerta e generica formulazione, presuppone il già avvenuto pagamento per l'intero di somme, che, sino a questa pronuncia, nemmeno erano state liquidate nella loro esatta consistenza
16 §3.1-In ragione del parziale accoglimento dell'appello spiegato dal dovrà essere Pt_1
in parte riformato anche il governo delle spese di lite. E così, in considerazione dell'esito finale del giudizio e in applicazione del principio della soccombenza, deve trovare conferma la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
e di . Controparte_5 Controparte_8
Va invece riformata la decisione del primo giudice quanto al rapporto processuale fra
, , l' e la Parte_1 CP_7 Controparte_1 [...]
che si è difesa anche nel merio Controparte_20
della responsabilità dell'assicurata, con conseguente condanna di questi ultimi alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Analogamente, per quanto attiene alle spese di lite del grado, previa liquidazione in ragione del valore della causa e applicando i minimi tariffari vigenti, in considerazione del corrispondente grado di complessità della controversia, devono porsi a carico dell'appellante le spese di lite sostenute dall e da Controparte_5
; mentre, devono porsi a carico solidale di , dell' Controparte_8 CP_7 [...]
e della Controparte_1 Controparte_25
ora le spese sostenute dall'appellante ,
[...] Controparte_26 Parte_1
compreso quelle di CTU.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, condanna, in solido fra loro, e l CP_7 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_21
di , della somma, determinata all'attualità come specificato in parte motiva, Parte_1
di euro 106.525,36, oltre interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo, a titolo di
17 risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall'intervento chirurgico del
05.04.2007.
2) Condanna la ora Controparte_20 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a garantire e manlevare l' CP_26 [...]
per tutte le somme al cui pagamento è tenuta in Controparte_21
ragione di questa decisione.
3) Condanna, in solido fra loro, , l CP_7 Controparte_1
e la ora
[...] Controparte_20 [...]
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, in favore di CP_26 Pt_1
e che, quanto al primo grado, liquida in €. 7.052,00 per compensi di avvocato e,
[...]
quanto al secondo, in €. 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
4) Condanna alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati Parte_1
e dell' , che liquida, in favore di Controparte_8 Controparte_5
ciascuna parte, nella somma di euro 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP
e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.03.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
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