Sentenza 1 giugno 1968
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 21 della legge 23 maggio 1950, n.253, si presume la esistenza della sublocazione se l'immobile risulti occupato da persone che non siano ne al servizio del conduttore ne legate ad esso da vincoli di parentela o di affinita entro il quarto grado. Allorquando la sublocazione non e presunta,ad escluderla e sufficiente la semplice dimostrazione del vincolo di parentela o di affinita entro il quarto grado ovvero del rapporto di servizio, senza che sia necessaria alcuna altra precisazione in proposito mentre, nei casi in cui e operante la praesumptio iuris, la prova a carico del conduttore deve assumere un contenuto piu ampio e concreto, attraverso la specifica indicazione dei motivi intesi ad escludere la sublocazione.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/1968, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1968 |
Testo completo
Ai sensi dell'art. 21 della legge 23 maggio 1950, n.253, si presume la esistenza della sublocazione se l'immobile risulti occupato da persone che non siano ne al servizio del conduttore ne legate ad esso da vincoli di parentela o di affinita entro il quarto grado. Allorquando la sublocazione non e presunta,ad escluderla e sufficiente la semplice dimostrazione del vincolo di parentela o di affinita entro il quarto grado ovvero del rapporto di servizio, senza che sia necessaria alcuna altra precisazione in proposito mentre, nei casi in cui e operante la praesumptio iuris, la prova a carico del conduttore deve assumere un contenuto piu ampio e concreto, attraverso la specifica indicazione dei motivi intesi ad escludere la sublocazione.*