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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1ma Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.) nella causa N. 1287/2024 R.G. promossa da
C.F.: - P. IVA: ), con il proc. dom. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Avv.to Ares Aymo MARINGOLO, Via Abbondio Sangiorgio, n. 18, Milano
- parte appellante - contro
(C.F.: ), con il proc. dom. Avv.to Luca Domenico CP_1 C.F._1
CIAVARELLA, Piazzetta Guastalla, n. 15, Milano
- parte appellata -
e contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
- parte contumace -
OGGETTO: appello;
assicurazione contro i danni.
Alla volta della discussione ex art. 281 sexies c.p.c., le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello del 9.2.2024, iscritto a ruolo il 22.2.2024,
[...] nel prosieguo, per brevità, ) ha convenuto in giudizio la sig.ra Parte_1 Pt_1
e il sig. , proponendo appello avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_2
956/23 (cron. n. 7482/23) del 4.7.2023 del Giudice di Pace di Monza (dott.
[...]
con la quale – costituita in giudizio e nella contumacia del sig. Per_1 Pt_1
– è stata accolta la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali di cui al CP_2 sinistro stradale verificatosi in data 13.9.2021 alla via G. Di Vittorio n. 22 in Desio (MB), nonché dei danni accessori per l'attività professionale espletata dal legale della sig.ra er la fase stragiudiziale. CP_1
A sostegno dell'impugnazione proposta la difesa appellante ha lamentato: i) l'errata interpretazione dell'art. 2058 c.c.; ii) l'erronea valutazione e quantificazione delle spese legali poste a carico di . Pt_1 Si è costituita in giudizio la sig.ra che – eccepita, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, comma 1, c.p.c., nonché ex art. 348 bis c.p.c. – ha contestato anche nel merito la fondatezza del gravame, concludendo per il rigetto di esso;
vinte le spese di lite del secondo grado.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, nessuno si è costituito in giudizio per il sig. , con conseguente dichiarazione di contumacia di quest'ultimo (cfr. CP_2 verbale dell'udienza del 13.6.2024).
Assegnato il procedimento ad un primo giudice (dott. Alessandro ROSSATO); riassegnata la causa allo scrivente;
dichiarata la contumacia del sig. (cfr. verbale CP_2 dell'udienza del 13.6.2024); respinte le eccezioni di inammissibilità del gravame ex art. 342, comma 1, c.p.c ed ex art. 348 bis c.p.c., con rinvio per decisione ex art. 281 sexies
c.p.c. (cfr. ordinanza del 31.7.2024 da intendere qui trascritta e confermata); acquisito il fascicolo del primo grado;
il 13.3.2025, il giudizio di appello – su conclusioni rassegnate come a PCT e previa fissazione di termine per il deposito di note autorizzate (cfr. ord. 31.7.2024 cit.) – è deciso, con sentenza ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c..
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Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
In primis, devono essere prese in esame le ragioni di inammissibilità argomentate dalla difesa di parte appellata ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c., anche alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. n. 197/2022 (considerato altresì che il comma 1 dell'art 342 c.p.c. è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 164/2024 [c.d. correttivo della “Riforma Cartabia”, le cui disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023]).
Circa la prima norma del Codice di rito sopra citata (art. 342 c.p.c.), si osserva che, stante il tenore complessivo della citazione in appello, risultano soddisfatti i requisiti di forma-contenuto alla volta dell'ammissibilità del gravame, avendo la difesa di sufficientemente indicato Pt_1 sia le ragioni di contestazione circa le conclusioni alle quali è giunto il Giudice di prime cure relativamente ai profili oggetto dei motivi di impugnazione, sia le parti della sentenza appellata oggetto di gravame, con esplicitazione delle modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto effettuata dal G.d.P.; risultando altresì indicate – in modo sufficiente ai fini dell'ammissibilità dell'appello e ferma ogni valutazione in punto di rilevanza nel merito – le circostanze da cui derivano le lamentate violazioni di legge ed il loro rilievo alla volta dell'invocata riforma della decisione impugnata. Con riferimento, poi, all'art. 348 bis c.p.c., ad un esame sommario, l'impugnazione non appare integrare i presupposti di assoluta e radicale infondatezza immediatamente percepibile, a cui fa riferimento la norma de qua per la dichiarazione di inammissibilità del gravame.
Superate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla difesa della sig.ra nel merito, i motivi di appello articolati da sono infondati e vanno respinti, CP_1 Pt_1 con integrale conferma della sentenza impugnata e ciò nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo motivo di appello investe l'asserita errata interpretazione dell'art. 2058 c.c. da parte del Giudice di prime cure.
Al riguardo, il G.d.P. ha correttamente rilevato che, in materia di assicurazione contro i danni causati da sinistro stradale con pacifica esclusiva responsabilità di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, la tipologia di risarcimento riconoscibile a favore del danneggiato è quella in forma specifica ai sensi dell'art. 2058, comma 1, c.c., consistente, nel caso di specie, nella refusione del costo della riparazione della vettura effettivamente sopportati dall'odierna appellata (vale a dire € 3.748,00, risultanti dalla fattura n. 145/2021 agli atti di causa, da cui va dedotto l'importo di € 1.250,00 già versato da ). Pt_1
Ai sensi del comma 2 dell'art. 2058 c.c., tale forma risarcitoria incontra un limite applicativo laddove risulti eccessivamente onerosa per il debitore, nel qual caso opera il risarcimento per equivalente, che nell'ipotesi oggetto di causa condurrebbe alla corresponsione di un importo pari al valore del bene danneggiato.
L'impostazione difensiva di parte appellante sul punto muove dall'assunto secondo cui, a fronte di un costo della riparazione stimato dal C.T.U. nella relazione peritale in € 4.118,18 rispetto a un altrettanto stimato valore commerciale del veicolo ante sinistro di € 2.000,00, sarebbe qui integrata l'ipotesi dell'eccessiva onerosità di cui all'art. 2058, c. 2, c.c., dovendo così applicare – in tesi – la formula risarcitoria “per equivalente”; ponendosi, altrimenti, a carico di un aggravio economico sproporzionato e incongruo rispetto all'entità del Pt_1 danno effettivo patito dalla sig.ra CP_1
Inoltre, secondo la tesi di il C.T.U. avrebbe quantificato per eccesso il valore del Parte_1 veicolo ante sinistro, non avendo considerato nell'operazione di calcolo né il valore del cd. relitto né le “condizioni specifiche generali dell'auto oggetto del sinistro, al netto delle svalutazioni riconducibili al palinsesto di danni pregressi…” (cfr. pag. 6 atto di citazione in appello); ma trattasi di rilievo infondato solo considerando che il CTU, in replica alle osservazioni delle parti, ha evidenziato che il valore commerciale del veicolo è stato stabilito
“in funzione della reperibilità di un'autovettura di pari condizioni, modello e chilometraggio”; precisato, altresì, nella “Risposta finale al quesito posto”, che il calcolo estimatorio è stato effettuato anche in base allo “stato generale di conservazione” (cfr. doc. 3, pag. 6, fascicolo attoreo).
Ciò posto, pur volendo computare a fini risarcitori il valore di mercato ante sinistro stimato dal CTP di (€ 1.250,00), alla luce delle considerazioni che si leggono alle pagg. 5 Pt_1
e 6 della sentenza impugnata – integralmente condivise dal Tribunale – il costo della riparazione (€ 3.748,00) non potrebbe essere comunque considerato “eccessivamente oneroso” e ciò sia perché non è dato rinvenire alcun vantaggio in capo al danneggiato in termini di aumento di valore del veicolo (sul punto cfr. infra), sia perché il valore nominale del bene è sì uno dei fattori da tenere in considerazione nella prospettiva dell'art. 2058 c.c. ma non l'unico, dovendosi valutare pure l'utilità che il bene ha per il danneggiato e la capacità di sodisfare i bisogni di quest'ultimo (e nel caso di specie è pacifico trattarsi di veicolo circolante, senza che abbia neppure dedotto che con l'importo di € 1.250,00 la Pt_1 sig.ra vrebbe potuto procurarsi un'altra auto equivalente a quella danneggiata). CP_1
Ancora, non è sostenibile che – per effetto della riparazione eseguita – l'autovettura abbia registrato un incremento di valore tale da poter rappresentare un ingiustificato arricchimento per la sig.ra CP_1
Infatti, è vero che con una riparazione meccanica i pezzi del veicolo danneggiati vengono sostituiti da altri di ricambio che possono essere, su richiesta del proprietario e in base alla loro reperibilità, di seconda mano oppure nuovi, ricambi che – specie se nuovi – presentano logicamente una condizione migliore rispetto a quelli rotti/incidentati, ma ciò non integra alcun “arricchimento” del proprietario del veicolo riparato, dal momento che l'intervento si risolve nel rispristino della funzionalità del bene;
dovendosi anche considerare come la circostanza della necessità di riparazione a seguito di un incidente abbia di per sé una incidenza negativa sul valore del veicolo.
In forza delle osservazioni che precedono, in piena sintonia con quanto deciso dal
Giudice di prime cure, si deve ritenere che la lamentata sproporzione di valore tra il costo della riparazione e il valore del veicolo ante sinistro non integra il limite al risarcimento in forma specifica posto dall'art. 2058 comma 2, c.c.; senza che neppure nella prospettiva invocata da parte appellante, possa assumere valore dirimente il fatto che il primo sia pari al doppio del secondo (si veda anche, su tale aspetto, Cass., Sez. III, Ord. n. 10686/23).
La seconda ragione di impugnazione riguarda l'erronea valutazione e quantificazione delle spese legali poste a carico di parte appellante.
Nello specifico, è stata condannata a corrispondere alla sig.ra 'importo Pt_1 CP_1 di € 250,00 a titolo di spese per l'attività svolta in via stragiudiziale.
La doglianza sollevata dalla difesa di parte appellante fa leva sul fatto che il Giudice di prime cure, da un lato, ha riconosciuto che detta attività si sia esaurita nell'invio di una mera raccomandata;
dall'altro, non ha considerato congrua la somma di € 125,00, versata a titolo di spese legali in data 24.2.2022 ed espressione del 10% sull'importo risarcito da
ante giudizio di primo grado, a seguito della perizia di parte cui si è detto sopra. Pt_1
In primo luogo, come la difesa della sig.ra ha avuto modo di chiarire nella CP_1 propria comparsa di costituzione in appello, cui si rimanda (cfr. pagg. 9-10), l'attività ante processo dalla stessa svolta ha riguardato una serie di adempimenti obbligatori e prodromici all'avvio dell'azione giudiziaria, quali ad esempio la diffida ad apertura del sinistro e l'attivazione e predisposizione della fase di negoziazione assistita. Inoltre, il calcolo operato da muove dalla somma versata in sede stragiudiziale (€ Pt_1
1.250,00), ma – ritenuto detto importo insufficienti ai fini risarcitori – è evidente come il calcolo del 10% invocato da parte appellante muova da una base di calcolo del tutto errata per difetto.
Infine, è doveroso evidenziare che il computo da parte del Giudice di prime cure non è stato di tipo discrezionale, ma fondato sui parametri normativo-forensi forniti dal D.M.
127/2022; fermo che le spese in commento rientrano nell'ambito del risarcimento trattandosi di attività funzionale ad integrare la condizione di procedibilità legale della domanda giudiziale rilevatasi fondata (sul punto, cfr. Cass. Sez. III, Sent. n. 997/2010 e
Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 14444/2021).
In conclusione, alla luce di tutte le osservazioni e considerazioni che precedono, la decisione del Giudice di prime cure merita di essere condivisa, con conseguente rigetto dell'appello e integrale conferma della sentenza impugnata. Ex art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione della impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
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Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna di parte appellante a rifonderle alla sig.ra per l'importo liquidato in dispositivo, ex CP_1
D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del fatto che si è tenuta un'unica udienza in presenza e dell'attività svolta per emettere la decisione, con la precisazione che nulla viene attribuito per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (non essendosi né proceduto alla assunzione di mezzi di prova, né essendovi stata “trattazione” in senso stretto) e che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti difensivi conclusivi ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte in quelli introduttivi del presente grado).
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite alla Parte_1 parte appellata liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 1.275,50 CP_1 oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
- ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione proposta dalla parte appellante , si dà atto che quest'ultima è Parte_1 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
Sentenza esecutiva.
Monza, 13 marzo 2025 il Giudice
Nicola GRECO