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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5510/2024
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, con l'avvocato Santoro Claudia
[...]
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso Persona_1
della vita in Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “ acque Persona_1
26/01/1890 a AR VA (CR), Italia, il 18/10/1913 a Sertaozinho/SP sposò Persona_2
, morì il 10/01/1953 a San Paolo/SP, senza mai naturalizzarsi, come da certificazioni in atti
[...]
(all.1). Dall'unione nacquero (I); (II) I. (i cui discendenti richiedono il Parte_12
riconoscimento per c.d. via ) nacque il 06/10/1914 a Sertaozinho/SP, che il 22/09/1934 sposò CP_2
a Poloni/SP e morì il 06/02/2004 a San Paolo/SP (all.2). Dall'unione nacquero (A) e Persona_3
(B): A. il 21/06/1943 a Neves Paulista/SP, che sposò da Persona_4 Persona_5
il 18/04/1963 a San Paolo/SP dove morì l'08/07/2020 (all.
2.a). Dall'unione nascevano, Pt_1
ricorrenti nel processo, (a) e (b): a) il 09/03/1964 a San Paolo/SP Parte_1 dove il 20/05/1989 sposò (all.
2. a.1). Dall'unione nascevano, ricorrenti Persona_6
nel processo, (1) e (2):
1. il 03/02/1992 a San Paolo/SP dove il Controparte_3
23/09/2017 sposò (all.
2. a.1.a).
2. il Persona_7 Parte_4
15/09/1998 a San Paolo/SP, che il 13/06/2009 a São Carlos/MG sposò Persona_8
(all.
2. a.1.b). b) nata il [...] a [...]/SP dove il 06/01/1994 sposò Parte_5
dal quale divorziò (all.
2. a.2). nato il Persona_9 Controparte_4 20/07/1946 a Igapira/SP, che sposò l'11/01/1976 a Tabapua/SP Persona_10
(all.
2.b). Dall'unione nascevano, ricorrenti nel processo, (a) e (b): a) il Parte_6
29/12/1976 a San Paolo/SP dove il 21/09/2002 sposò dal quale divorziò (all.
2. Persona_11
b.1). Dall'unione coniugale nasceva, ricorrente nel processo, minore rappresentato dal genitore,
il 22/06/2006 a San Paolo/SP (all.
2. b.1.a). b) Parte_7 [...]
nato il [...] a [...]/SP dove il 17/12/2011 sposò Parte_8 Persona_12
(all.
2. b.2). II. (i cui discendenti richiedono il riconoscimento per c.d. via Controparte_5
) nata il [...] a [...]é do Rio Preto/SP, che il 30/10/1937 sposò CP_6 Persona_13
a Neves Paulista/SP, che morì il 26/06/2002 a Jales/SP (all.3). Dall'unione coniugale
[...]
nasceva il 18/02/1945 a Fernadopolis/SP che, il 02/02/1965 a Jales/SP Persona_14 sposò (all.
3.a). Dall'unione nasceva, ricorrente nel processo, Persona_15 [...]
il 24/06/1968 a Jales/SP dove il 09/10/1993 sposò in prime nozze Parte_13 [...]
ed in seconde nozze il 17/08/2009 dalla quale Controparte_7 Persona_16
divorziò (all.
3. a.1). Dalle prime nozze nascevano, ricorrenti nel processo, (A) e (B): A.
[...]
il 12/06/1996 a Jales/SP (all.
3. a.1.a). Parte_11 Persona_17
il 03/03/2000 a Jales/SP (all.
3. a.1.b). Le su riportate vicende genealogiche, che provano
[...]
la sono documentate dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti, in uno all'albero genealogico familiare richiedente (all.4)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); − la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...]_1
il 26.1.1890 (doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 1 fasc. ric.). La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_14 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, sono cittadini Parte_9 Parte_10 Parte_11
italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 16.1.2025
Il giudice
Christian Colombo