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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto: l'appello avverso la sentenza n. 16870/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 20.11.2023, proposto da:
(C.F. n. C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Luigi Pelaggi (C.F.: ) e Luigi Capo, come da procura alle C.F._2
liti in atti.
Appellante
Contro
in persona del Sindaco pro tempore (C.F. n. ), rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Pietro Bonanni (c.f. ) e Nicola Sabato (c.f. C.F._3
), come da procura alle liti in atti. C.F._4
Appellata
All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti hanno discusso la causa come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO §1-Va dato atto, anzitutto, che per mero errore materiale nell'ordinanza resa in data18.04.2025, all'esito dell'udienza cartolare del 17.04.2025, fissata per la discussione della causa, è stata indicata, quale componente del collegio, la cons. dott.ssa Maria Grazia
Serafin, invece quel giorno legittimamente assente, poiché in ferie, piuttosto che quello della cons. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori, che per previsione tabellare la sostituiva all'udienza. Ne deriva che la composizione del collegio deve intendersi e leggersi corrispondente a quella in epigrafe indicata.
Venendo quindi alla disamina dell'impugnativa, va premesso che in primo grado Pt_1
ha convenuto in giudizio perché nei suoi confronti fossero accolte
[...] CP_1
le seguenti richieste: “a)accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il
sinistro occorso all'attrice il 2 settembre 2021 e per l'effetto, b)condannare la convenuta
al pagamento a favore dell'attrice ✓ del risarcimento del danno subito nella misura,
salvo miglior conteggio, di almeno € 26.831,50; ✓ di ulteriori € 3.736,51 per spese
mediche sostenute e non rimborsabili dai Fondi di assistenza e previdenza a cui aderisce
l'istante, ✓ delle spese di Perizia stragiudiziale del Dottor pari ad € 610,00. Per_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della procedura di negoziazione
a favore dei Procuratori antistatari e rimborso delle “spese di giustizia” (contributo
unificato e bolli, eventuali spese di Consulenza tecnica)”.
L'attrice ha dedotto a fondamento di tale domanda: -di essere caduta il 2 settembre 2021,
alle ore 21,00, circa, mentre rincasava, davanti al portone del proprio stabile, sito in
Viale Europa n. 331, a causa di un avvallamento ubicato tra il marciapiede CP_1
costituente suolo pubblico e il lucernario in vetrocemento destinato alla copertura dell'autorimessa condominiale, riportando gravi lesioni personali;
-l'avvallamento che aveva provocato la caduta non era presente in precedenza, e aveva di fatto creato, anche a causa dell'oscurità e della non visibilità, un vero e proprio “trabocchetto” al transito dei pedoni;
-aveva denunziato il sinistro in data 27.09.2021 e la sussistenza dell'avvallamento era verificata anche da una pattuglia del Gruppo GPIT – Corpo di Polizia di – che CP_1
aveva richiesto l'intervento urgente di una Pattuglia del Corpo di Polizia Municipale di
Capitale, U.O. IX “Gruppo Eur”, il quale recatosi sul luogo del sinistro, in data CP_1
16.9.2021, aveva richiesto l'intervento della società appaltatrice incaricata della manutenzione della strada pubblica, la che in pari data metteva in sicurezza CP_2
i luoghi del sinistro, per mezzo di transennamento e il giorno successivo ripristinava l'asfalto; -in conseguenza della caduta aveva riportato lesioni fisiche e, precisamente, la
“Frattura scomposta comminuta base del l° metatarso del piede sinistro”, che rendeva necessaria l'esecuzione di operazione chirurgica;
-vani erano stati i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della controversia.
1.1- Si è costituita eccependo, in via preliminare, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, in quanto la sorveglianza e manutenzione della sede stradale nella quale si era verificato il dedotto sinistro erano state affidate in appalto alla società CP_2
della quale ha chiesto la chiamata in causa, per essere estromessa dal giudizio.
[...]
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata nonché di tenere in debito conto della condotta colposa della stessa danneggiata, da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c..
1.2- La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova testimoniale. Successivamente, rigettata l'istanza di ammissione della CTU medico legale, il primo giudice ha rinviato la causa per discussione orale, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. e all'esito l'ha decisa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui ha rigettato la domanda, ritenendo, dopo aver ricondotto la fattispecie prospettata dall'attrice nell'ambito dell'art. 2051 c.c., che: “Nel caso di specie, attesa la perfetta
conoscenza dei luoghi da parte della , la piena visibilità dell'insidia, e trattandosi Pt_1
dunque di un evento dannoso astrattamente riconducibile ad una pluralità di ipotetici fattori eziologici (colpevole disattenzione, condotta imperita o imprudente, andatura
incerta, altra autonoma condotta negligente della vittima dell'infortunio), tutti ascrivibili
alla sola condotta mantenuta dalla danneggiata, il nesso causale tra la cosa custodita e
il danno deve considerarsi interrotto, con conseguente liberazione del custode dalla
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”.
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, sulla scorta di motivi rubricati e in sintesi individuabili come segue: “A.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO – OMESSO E/O ERRONEO ESAME DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE SULLA DEPOSIZIONE DEL TESTE SIG. Tes_1
. Il primo giudice ha errato nella lettura della deposizione del teste di parte attrice,
[...]
dando rilievo decisivo esclusivamente all'affermazione dello stesso relativamente alla presunta presenza “da tempo” dell'avvallamento causa del sinistro.
“B. SECONDO PRIMO MOTIVO DI APPELLO – OMESSO E/O ERRONEO ESAME
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SULLA RESPONSABILITA' DELLA
CONVENUTA EX ART. 2043 E 2051 SS. COD. CIV.”. Il tribunale ha travisato le risultanze istruttorie, dalle quali è emersa la sussistenza dell'avvallamento sul manto stradale ove si è verificato il dedotto sinistro. Condizione questa della cosa in custodia che, secondo la richiamata giurisprudenza, è pericolosa in sé e importa comunque la sussistenza di responsabilità in capo al custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In particolare, il primo giudice non ha considerato che in tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire il solo riscontro dell'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito ovvero da un evento imprevedibile.
“C. TERZO MOTIVO DI APPELLO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL RIGETTO
DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI PARTE ATTRICE”. Il Giudice di prime cure ha rigettato, senza alcuna motivazione, le istanze dell'attrice afferenti alla richiesta di
Consulenza Tecnica sulle dinamiche del sinistro e sulle relative conseguenze medico-
legali.
“D. OMESSA PRONUNZIA SULLE CONSEGUENZE MEDICO LEGALI DELLA
RESPONSABILITA' DELLA CONVENUTA NEL SINISTRO”. L'erroneo rigetto delle domande attoree ha comportato l'inevitabile omissione della pronunzia sulle conseguenze risarcitorie del sinistro.
L'appellante ha quindi così concluso: “Si chiede che l'Ill.mo Collegio, previa la
riapertura della fase istruttoria e l'escussione dei testimoni indicati dall'appellante e
previa la ricostruzione dei “Fatti” ex art. 342 c.p.c, in riforma dell'appellata sentenza,
Voglia: a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso
all'attrice il 2 settembre 2021 e per l'effetto, b) condannare la convenuta al pagamento
a favore dell'attrice, con interessi e rivalutazione di legge: ✓ del risarcimento del danno
subito nella misura, salvo miglior conteggio, di almeno € 26.831,50, oltre accessori di
legge; ✓ di ulteriori € 3.736,51 per spese mediche sostenute e non rimborsabili dai Fondi
di assistenza e previdenza a cui aderisce l'istante, ✓ delle spese di Perizia stragiudiziale
del Dottor pari ad € 610,00. Con vittoria di spese ed onorari di tutte le fasi del Per_1
giudizio a favore dei Procuratori antistatari e rimborso delle “spese di giustizia”
(contributo unificato e bolli, registrazione sentenze, eventuali spese di Consulenza
tecnica)”
§2.1-Si è costituita e ha contestato nel merito ciascuno dei moivi di appello CP_1
innanzi indicati;
quindi, ha così concluso: “1) in via principale: rigettare l'appello perché
infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
2) in via subordinata: nella non
creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello, ridurre la somma richiesta
dall'attrice tenuto conto della condotta colposa del danneggiato da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
accessori come per legge”.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.04.2025, all'esito della quale, ha riservato il deposito della decisione, come previsto dall'ultimo comma della citata norma.
§3- L'appello è infondato e, pertanto, non merita condivisione.
L'appellante con i motivi di appello di cui si è detto, non è riuscito a scalfire e superare la congrua valutazione del primo giudice, il quale, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ha condivisibilmente ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'istante, ai fini del riconoscimento del chiesto risarcimento del danno.
Va anzitutto esaminato il motivo di appello di cui al punto “B”, con il quale l'appellante contesta la sentenza gravata per aver ritenuto non provata la responsabilità di
[...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_1
La doglianza è infondata in quanto, sulla scorta della documentazione allegata, ed in particolare della documentazione fotografica prodotta dalla stessa appellante, risulta evidente che le irregolarità del manto stradale, esistenti nel punto di raccordo fra la pubblica strada e il marciapiede con mattoni in vetrocemento sito davanti al portone del palazzo ove la medesima istante abita, era perfettamente visibile, conoscibile e dunque evitabile nelle descritte circostanze di tempo e di luogo.
In effetti, come condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza impugnata, la res
descritta come foriera di danno non ha caratteristiche tali che la rendano di per se pericolosa e, pertanto, la verifica del comportamento dell'infortunata deve essere condotta con particolare rigore, ben potendo porsi come elemento determinante della caduta. Ed è proprio questo quello che emerge dalla disamina della documentazione fotografica allegata all'atto di appello, siccome dalla disamina della stessa non si evince nessuna buca o avvallamento, oggettivamente qualificabile come tale, bensì una non uniformità del manto di asfalto posto sulla sede stradale che, tuttavia, non solo non determina nessun dislivello qualificabile nei sensi innanzi indicati ovvero quale avvallamento o buca, ma appare perfettamente visibile, anche in orario serale per l'illuminazione che esiste suoi luoghi. Inoltre, ed è quello che maggiormente conta, la segnalata disomogeneità del manto di asfalto è presente proprio in corrispondenza dell'innesto della strada con il gradino del marciapiede;
e, dunque, già questo avrebbe dovuto allertare la parte istante nell'accingersi alla salita, siccome, non è eliminabile il dislivello fra la strada e il marciapiede alla stessa sovrapposto (cfr. documentazione fotografica in atti).
Meglio volendo chiarire, la diversa altezza marciapiede antistante il portone d'ingresso del palazzo ove risiede l'appellante rispetto alla sede stradale è ciò che rende il luogo degno di cautela ed attenzione, sebbene non eliminabile e del tutto indipendente dalla non uniformità del manto stradale, piuttosto essendo determinata dalla pendenza ascendente
della strada stessa. E, difatti, nelle foto che ritraggono la strada in questione dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto è parimenti dato notare la predetta diversa altezza del gradino,
evidentemente dovuta alla diversa pendenza del sito stradale.
Ne deriva che ben sapendo di tale caratteristica della strada, siccome vi Parte_1
abita, avrebbe dovuto prestare quell'attenzione e adottare quelle cautele che ordinariamente è lecito attendersi da soggetto di media diligenza, secondo i medesimi criteri ermeneutici di forgia giurisprudenziale da ella citati nell'atto di appello.
Ancora con riguardo alla consapevolezza dello stato dei luoghi, va detto che non merita condivisione neppure il primo motivo di appello, volto a censurare la lettura data dal primo giudice alla testimonianza resa dal teste di parte attrice. Dall'esame delle dichiarazioni del teste infatti, non emerge alcuna Tes_1
possibilità di equivocare quanto dallo stesso affermato: “E' vero quanto mi si chiede. Il 2
settembre 2021, alle ore 21,30 circa, mi trovavo in compagnia di e suo Parte_1
marito sul marciapiede di viale Europa, all'altezza del numero civico 331, ovvero dinanzi allo stabile dove risiede la dovendoci recare a casa di quest'ultima; mentre la Pt_1
si dirigeva verso l'ingresso dello stabile, è caduta a terra. Io e il marito l'abbiamo Pt_1
immediatamente soccorsa, e ho constatato che, dove era caduta, c'era un avvallamento significativo che presumo fosse già lì da tempo”.
Il testimone ha dunque dato conferma delle circostanze di tempo e di luogo relative al sinistro dedotte dall'attrice/appellante, aggiungendo che presumeva l'avvallamento vi fosse da tempo.
In verità tale presunzione del teste appare irrilevante ai fini del decidere, poiché ciò che più rileva è che quello che l'appellante chiama avvallamento non solo tale non appare,
ma si trovava davanti al portone dell'abitazione di quest'ultima, che quindi era ben a conoscenza del dedotto pericolo, perfettamente visibile e quindi evitabile.
Sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “questa Corte, con
ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del
2018) ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose
in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione
che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”” (cfr. Cassazione
civile sez. III, 24/05/2024, n.14566; vedi anche Cass. 1/02/2018 n. 2481; Cass. 1/02/18
n. 2477; Cass. n. 17443 del 2019). Tale orientamento, più volte ribadito, induce senz'altro
ad affermare che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita
così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso
causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso
eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque,
ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione
dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa
abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso
eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi
astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque
secondo uno “standard” oggettivo…….(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del
20/07/2023; Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943).
Merita dunque integrale condivisione la valutazione del primo giudice allorché ha evidenziato che: “Le immagini prodotte mostrano inoltre come il dissesto fosse facilmente
individuabile, e non soltanto in orario diurno (cfr. foto n.
1.1 allegata all'atto di
citazione), ma anche in orario serale, grazie all'illuminazione artificiale dell'ingresso
del palazzo (cfr. foto n.
1.2 allegata all'atto di citazione)”. Rimangono assorbiti i motivi di appello di cui ai punti “C” e “D”, e ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite.
Le spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di
[...]
. CP_1
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.04.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
ha pronunciato e dato lettura della seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto: l'appello avverso la sentenza n. 16870/2023 del
Tribunale di Roma, pubblicata il 20.11.2023, proposto da:
(C.F. n. C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Luigi Pelaggi (C.F.: ) e Luigi Capo, come da procura alle C.F._2
liti in atti.
Appellante
Contro
in persona del Sindaco pro tempore (C.F. n. ), rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dagli avv. Pietro Bonanni (c.f. ) e Nicola Sabato (c.f. C.F._3
), come da procura alle liti in atti. C.F._4
Appellata
All'udienza cartolare del 17.04.2025 le parti hanno discusso la causa come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO §1-Va dato atto, anzitutto, che per mero errore materiale nell'ordinanza resa in data18.04.2025, all'esito dell'udienza cartolare del 17.04.2025, fissata per la discussione della causa, è stata indicata, quale componente del collegio, la cons. dott.ssa Maria Grazia
Serafin, invece quel giorno legittimamente assente, poiché in ferie, piuttosto che quello della cons. dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori, che per previsione tabellare la sostituiva all'udienza. Ne deriva che la composizione del collegio deve intendersi e leggersi corrispondente a quella in epigrafe indicata.
Venendo quindi alla disamina dell'impugnativa, va premesso che in primo grado Pt_1
ha convenuto in giudizio perché nei suoi confronti fossero accolte
[...] CP_1
le seguenti richieste: “a)accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il
sinistro occorso all'attrice il 2 settembre 2021 e per l'effetto, b)condannare la convenuta
al pagamento a favore dell'attrice ✓ del risarcimento del danno subito nella misura,
salvo miglior conteggio, di almeno € 26.831,50; ✓ di ulteriori € 3.736,51 per spese
mediche sostenute e non rimborsabili dai Fondi di assistenza e previdenza a cui aderisce
l'istante, ✓ delle spese di Perizia stragiudiziale del Dottor pari ad € 610,00. Per_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della procedura di negoziazione
a favore dei Procuratori antistatari e rimborso delle “spese di giustizia” (contributo
unificato e bolli, eventuali spese di Consulenza tecnica)”.
L'attrice ha dedotto a fondamento di tale domanda: -di essere caduta il 2 settembre 2021,
alle ore 21,00, circa, mentre rincasava, davanti al portone del proprio stabile, sito in
Viale Europa n. 331, a causa di un avvallamento ubicato tra il marciapiede CP_1
costituente suolo pubblico e il lucernario in vetrocemento destinato alla copertura dell'autorimessa condominiale, riportando gravi lesioni personali;
-l'avvallamento che aveva provocato la caduta non era presente in precedenza, e aveva di fatto creato, anche a causa dell'oscurità e della non visibilità, un vero e proprio “trabocchetto” al transito dei pedoni;
-aveva denunziato il sinistro in data 27.09.2021 e la sussistenza dell'avvallamento era verificata anche da una pattuglia del Gruppo GPIT – Corpo di Polizia di – che CP_1
aveva richiesto l'intervento urgente di una Pattuglia del Corpo di Polizia Municipale di
Capitale, U.O. IX “Gruppo Eur”, il quale recatosi sul luogo del sinistro, in data CP_1
16.9.2021, aveva richiesto l'intervento della società appaltatrice incaricata della manutenzione della strada pubblica, la che in pari data metteva in sicurezza CP_2
i luoghi del sinistro, per mezzo di transennamento e il giorno successivo ripristinava l'asfalto; -in conseguenza della caduta aveva riportato lesioni fisiche e, precisamente, la
“Frattura scomposta comminuta base del l° metatarso del piede sinistro”, che rendeva necessaria l'esecuzione di operazione chirurgica;
-vani erano stati i numerosi tentativi di addivenire ad una composizione bonaria della controversia.
1.1- Si è costituita eccependo, in via preliminare, la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva, in quanto la sorveglianza e manutenzione della sede stradale nella quale si era verificato il dedotto sinistro erano state affidate in appalto alla società CP_2
della quale ha chiesto la chiamata in causa, per essere estromessa dal giudizio.
[...]
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata nonché di tenere in debito conto della condotta colposa della stessa danneggiata, da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c..
1.2- La causa è stata istruita oltre che con i documenti prodotti dalle parti, con prova testimoniale. Successivamente, rigettata l'istanza di ammissione della CTU medico legale, il primo giudice ha rinviato la causa per discussione orale, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. e all'esito l'ha decisa con la sentenza della cui impugnativa si discute, con cui ha rigettato la domanda, ritenendo, dopo aver ricondotto la fattispecie prospettata dall'attrice nell'ambito dell'art. 2051 c.c., che: “Nel caso di specie, attesa la perfetta
conoscenza dei luoghi da parte della , la piena visibilità dell'insidia, e trattandosi Pt_1
dunque di un evento dannoso astrattamente riconducibile ad una pluralità di ipotetici fattori eziologici (colpevole disattenzione, condotta imperita o imprudente, andatura
incerta, altra autonoma condotta negligente della vittima dell'infortunio), tutti ascrivibili
alla sola condotta mantenuta dalla danneggiata, il nesso causale tra la cosa custodita e
il danno deve considerarsi interrotto, con conseguente liberazione del custode dalla
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”.
§2-Siffatta decisione è stata in questa sede impugnata con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia, sulla scorta di motivi rubricati e in sintesi individuabili come segue: “A.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO – OMESSO E/O ERRONEO ESAME DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE SULLA DEPOSIZIONE DEL TESTE SIG. Tes_1
. Il primo giudice ha errato nella lettura della deposizione del teste di parte attrice,
[...]
dando rilievo decisivo esclusivamente all'affermazione dello stesso relativamente alla presunta presenza “da tempo” dell'avvallamento causa del sinistro.
“B. SECONDO PRIMO MOTIVO DI APPELLO – OMESSO E/O ERRONEO ESAME
DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SULLA RESPONSABILITA' DELLA
CONVENUTA EX ART. 2043 E 2051 SS. COD. CIV.”. Il tribunale ha travisato le risultanze istruttorie, dalle quali è emersa la sussistenza dell'avvallamento sul manto stradale ove si è verificato il dedotto sinistro. Condizione questa della cosa in custodia che, secondo la richiamata giurisprudenza, è pericolosa in sé e importa comunque la sussistenza di responsabilità in capo al custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
In particolare, il primo giudice non ha considerato che in tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire il solo riscontro dell'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito ovvero da un evento imprevedibile.
“C. TERZO MOTIVO DI APPELLO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL RIGETTO
DELLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI PARTE ATTRICE”. Il Giudice di prime cure ha rigettato, senza alcuna motivazione, le istanze dell'attrice afferenti alla richiesta di
Consulenza Tecnica sulle dinamiche del sinistro e sulle relative conseguenze medico-
legali.
“D. OMESSA PRONUNZIA SULLE CONSEGUENZE MEDICO LEGALI DELLA
RESPONSABILITA' DELLA CONVENUTA NEL SINISTRO”. L'erroneo rigetto delle domande attoree ha comportato l'inevitabile omissione della pronunzia sulle conseguenze risarcitorie del sinistro.
L'appellante ha quindi così concluso: “Si chiede che l'Ill.mo Collegio, previa la
riapertura della fase istruttoria e l'escussione dei testimoni indicati dall'appellante e
previa la ricostruzione dei “Fatti” ex art. 342 c.p.c, in riforma dell'appellata sentenza,
Voglia: a) accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso
all'attrice il 2 settembre 2021 e per l'effetto, b) condannare la convenuta al pagamento
a favore dell'attrice, con interessi e rivalutazione di legge: ✓ del risarcimento del danno
subito nella misura, salvo miglior conteggio, di almeno € 26.831,50, oltre accessori di
legge; ✓ di ulteriori € 3.736,51 per spese mediche sostenute e non rimborsabili dai Fondi
di assistenza e previdenza a cui aderisce l'istante, ✓ delle spese di Perizia stragiudiziale
del Dottor pari ad € 610,00. Con vittoria di spese ed onorari di tutte le fasi del Per_1
giudizio a favore dei Procuratori antistatari e rimborso delle “spese di giustizia”
(contributo unificato e bolli, registrazione sentenze, eventuali spese di Consulenza
tecnica)”
§2.1-Si è costituita e ha contestato nel merito ciascuno dei moivi di appello CP_1
innanzi indicati;
quindi, ha così concluso: “1) in via principale: rigettare l'appello perché
infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
2) in via subordinata: nella non
creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'appello, ridurre la somma richiesta
dall'attrice tenuto conto della condotta colposa del danneggiato da valutarsi ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre
accessori come per legge”.
§2.2- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la discussione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17.04.2025, all'esito della quale, ha riservato il deposito della decisione, come previsto dall'ultimo comma della citata norma.
§3- L'appello è infondato e, pertanto, non merita condivisione.
L'appellante con i motivi di appello di cui si è detto, non è riuscito a scalfire e superare la congrua valutazione del primo giudice, il quale, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., ha condivisibilmente ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'istante, ai fini del riconoscimento del chiesto risarcimento del danno.
Va anzitutto esaminato il motivo di appello di cui al punto “B”, con il quale l'appellante contesta la sentenza gravata per aver ritenuto non provata la responsabilità di
[...]
, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_1
La doglianza è infondata in quanto, sulla scorta della documentazione allegata, ed in particolare della documentazione fotografica prodotta dalla stessa appellante, risulta evidente che le irregolarità del manto stradale, esistenti nel punto di raccordo fra la pubblica strada e il marciapiede con mattoni in vetrocemento sito davanti al portone del palazzo ove la medesima istante abita, era perfettamente visibile, conoscibile e dunque evitabile nelle descritte circostanze di tempo e di luogo.
In effetti, come condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza impugnata, la res
descritta come foriera di danno non ha caratteristiche tali che la rendano di per se pericolosa e, pertanto, la verifica del comportamento dell'infortunata deve essere condotta con particolare rigore, ben potendo porsi come elemento determinante della caduta. Ed è proprio questo quello che emerge dalla disamina della documentazione fotografica allegata all'atto di appello, siccome dalla disamina della stessa non si evince nessuna buca o avvallamento, oggettivamente qualificabile come tale, bensì una non uniformità del manto di asfalto posto sulla sede stradale che, tuttavia, non solo non determina nessun dislivello qualificabile nei sensi innanzi indicati ovvero quale avvallamento o buca, ma appare perfettamente visibile, anche in orario serale per l'illuminazione che esiste suoi luoghi. Inoltre, ed è quello che maggiormente conta, la segnalata disomogeneità del manto di asfalto è presente proprio in corrispondenza dell'innesto della strada con il gradino del marciapiede;
e, dunque, già questo avrebbe dovuto allertare la parte istante nell'accingersi alla salita, siccome, non è eliminabile il dislivello fra la strada e il marciapiede alla stessa sovrapposto (cfr. documentazione fotografica in atti).
Meglio volendo chiarire, la diversa altezza marciapiede antistante il portone d'ingresso del palazzo ove risiede l'appellante rispetto alla sede stradale è ciò che rende il luogo degno di cautela ed attenzione, sebbene non eliminabile e del tutto indipendente dalla non uniformità del manto stradale, piuttosto essendo determinata dalla pendenza ascendente
della strada stessa. E, difatti, nelle foto che ritraggono la strada in questione dopo i lavori di rifacimento dell'asfalto è parimenti dato notare la predetta diversa altezza del gradino,
evidentemente dovuta alla diversa pendenza del sito stradale.
Ne deriva che ben sapendo di tale caratteristica della strada, siccome vi Parte_1
abita, avrebbe dovuto prestare quell'attenzione e adottare quelle cautele che ordinariamente è lecito attendersi da soggetto di media diligenza, secondo i medesimi criteri ermeneutici di forgia giurisprudenziale da ella citati nell'atto di appello.
Ancora con riguardo alla consapevolezza dello stato dei luoghi, va detto che non merita condivisione neppure il primo motivo di appello, volto a censurare la lettura data dal primo giudice alla testimonianza resa dal teste di parte attrice. Dall'esame delle dichiarazioni del teste infatti, non emerge alcuna Tes_1
possibilità di equivocare quanto dallo stesso affermato: “E' vero quanto mi si chiede. Il 2
settembre 2021, alle ore 21,30 circa, mi trovavo in compagnia di e suo Parte_1
marito sul marciapiede di viale Europa, all'altezza del numero civico 331, ovvero dinanzi allo stabile dove risiede la dovendoci recare a casa di quest'ultima; mentre la Pt_1
si dirigeva verso l'ingresso dello stabile, è caduta a terra. Io e il marito l'abbiamo Pt_1
immediatamente soccorsa, e ho constatato che, dove era caduta, c'era un avvallamento significativo che presumo fosse già lì da tempo”.
Il testimone ha dunque dato conferma delle circostanze di tempo e di luogo relative al sinistro dedotte dall'attrice/appellante, aggiungendo che presumeva l'avvallamento vi fosse da tempo.
In verità tale presunzione del teste appare irrilevante ai fini del decidere, poiché ciò che più rileva è che quello che l'appellante chiama avvallamento non solo tale non appare,
ma si trovava davanti al portone dell'abitazione di quest'ultima, che quindi era ben a conoscenza del dedotto pericolo, perfettamente visibile e quindi evitabile.
Sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “questa Corte, con
ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del
2018) ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose
in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia
diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in
applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione
che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”” (cfr. Cassazione
civile sez. III, 24/05/2024, n.14566; vedi anche Cass. 1/02/2018 n. 2481; Cass. 1/02/18
n. 2477; Cass. n. 17443 del 2019). Tale orientamento, più volte ribadito, induce senz'altro
ad affermare che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come
ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita
così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso
causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso
eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque,
ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione
dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa
abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso
eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi
astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque
secondo uno “standard” oggettivo…….(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del
20/07/2023; Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943).
Merita dunque integrale condivisione la valutazione del primo giudice allorché ha evidenziato che: “Le immagini prodotte mostrano inoltre come il dissesto fosse facilmente
individuabile, e non soltanto in orario diurno (cfr. foto n.
1.1 allegata all'atto di
citazione), ma anche in orario serale, grazie all'illuminazione artificiale dell'ingresso
del palazzo (cfr. foto n.
1.2 allegata all'atto di citazione)”. Rimangono assorbiti i motivi di appello di cui ai punti “C” e “D”, e ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite.
Le spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, data la decisione in tempi rapidi, subito dopo la prima udienza e secondo le forme semplificate della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, in favore di
[...]
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3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.04.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino