Sentenza 31 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 11 gennaio 2024
Parere interlocutorio 14 gennaio 2025
Parere definitivo 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00900/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1556 del 2019, proposto da:
- GI IO, rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune Ugento, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Quinto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 19224 del 3 settembre 2019 del Comune di Ugento - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e Assetto del Territorio avente a oggetto: ‘Istanza variazione concessione demaniale Modello D3 prot. n. 8991 del 24.04.2019. Diniego definitivo ’, con il quale l’Amministrazione Comunale ha respinto la domanda presentata dal ricorrente finalizzata ad una ri-sagomazione dell’area demaniale in concessione senza aumento di superficie;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Ugento.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 18 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- il sig. IO è titolare della concessione demaniale marittima n. 1158 del 27 giugno 2007, rilasciata dal Comune di Ugento per l’occupazione di un’area della superficie complessiva di mq. 2.377 in località ‘Paduli’.
- all’interno di tale area insiste lo stabilimento balneare nella titolarità del ricorrente, denominato ‘Lido Bora Bora’, costituito da un’area coperta con strutture precarie di 90,99 mq ( chiosco vendita cibi preconfezionati, deposito, bar, bagno e cabine spogliatoio ) e da un’area scoperta di 2.286,01 mq ( zona d’ombra, posa ombrelloni e sdraio e area interclusa ).
- in data 4 marzo 2009 il sig. IO presentava un primo progetto di adeguamento dell’area posa ombrelloni, cui seguivano il provvedimento di diniego del Comune, il ricorso n. 676/2013 e la sentenza di rigetto di questo T.a.r. n. 1007 del 2014.
- in data 24 aprile 2019 il sig. IO presentava quindi una seconda istanza di variazione della c.d.m., cui seguivano la nota prot. 17870 dell’8 agosto 2019, di preavviso ex art. 10- bis l. n. 241/90, e la nota prot. n. 19224 del 3 settembre 2019, di definitivo diniego.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) eccesso di potere per carente istruttoria, motivazione errata, eccesso di potere per irrazionalità ed erroneità dei presupposti, sviamento; errata applicazione dell’art. 8 l.r. Puglia n. 17/2015; b) motivazione errata.
2.- Considerato che l’impugnato provvedimento era motivato come segue: « (…) si rende noto, innanzitutto, che l’istanza presentata risulta carente della seguente documentazione: 1. Copia documento di identità del richiedente …; 2. Estratto di mappa catastale; 3. Relazione tecnica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi e di progetto …; 4. Attestazione di conformità urbanistico-edilizia degli interventi da realizzare e di compatibilità paesaggistica…; 5. Documentazione fotografica dei luoghi; 6. Autocertificazione antimafia …; 7. Pagamento delle spese di istruttoria …; 8. Polizza fidejussoria (…).
Si rileva, inoltre, che non risultano agli atti di questo Ufficio le attestazioni di pagamento del canone demaniale annuale e delle relative quote regionali riferiti alla concessione vigente, per gli anni 2013-2014-2015-2016-2017, attestazioni che si invita il concessionario a trasmettere quanto prima all’Ufficio Demanio comunale.
Si rileva, inoltre, che non risultano rappresentate graficamente le fasce ortogonali FO e parallele FP/1, FP/2 e FP/3, prescritte dall’art. 8.1 delle NTA del PRC.
(…)
Si rende noto, ad ogni buon conto, che l’istanza in oggetto prevede un consistente aumento del fronte mare e che, pertanto, la concessione di tale ampliamento non può essere rilasciata in assenza di espletamento di una procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.17/2015, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza (...) ».
3.- Ritenuto che:
- come di recente osservato da questa Sezione, « non è conferente, nella particolare fattispecie concreta in esame, il richiamo alla distinzione tra il comma primo (“1. Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia”) e il comma secondo (“2. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza”) dell’art. 8 della legge regionale pugliese 10 aprile 2015, n. 17 e alla sentenza … n. 575 del 24 gennaio 2020 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con cui il Giudice di appello ha ritenuto, essenzialmente, la necessità della procedura a evidenza pubblica solo per il rilascio di nuova concessione demaniale e non già per gli ampliamenti delle concessioni demaniali in corso (…) Ed invero, osserva al riguardo il Collegio che, nella richiamata pronuncia (n. 575/2020), il Consiglio di Stato ha precisato pure che “l’interpretazione fornita dal primo giudice (sulla necessità della gara, ndr) può essere condivisa solo nella misura in cui sia stato accertato in concreto che la richiesta di ampliamento per le specifiche sue modalità ed estensione, anche con riferimento agli strumenti regionali e comunali di pianificazione, sia tale da integrare effettivamente una nuova concessione” » (T.a.r. Puglia Lecce, I, 9 maggio 2022, n. 737).
- se è vero che nel caso in esame il ricorrente non chiedeva di incrementare l’ampiezza dell’area oggetto della concessione ma di variarne la sagoma, è altresì vero che ‘passare’ dalla forma attuale, pressoché quadrata, a una rettangolare con il lato lungo corrispondente all’arenile, comportava un « consistente aumento » di quest’ultimo, da circa 50 a circa 100 metri, e com’è notorio il pregio, il valore economico, l’effettiva fruibilità di un’area balneare sono direttamente proporzionali all’ampiezza, appunto, del suo fronte mare molto più che alla sua profondità verso l’entroterra.
- ottenere un’ulteriore area in concessione lungo la linea di costa, dunque, pur se contemporaneamente rinunciando a una porzione di quella già oggetto di concessione sul lato opposto, determinava una modifica dei contenuti del rapporto di concessione così significativa da rendere lo stesso, in concreto, un rapporto nuovo e diverso, insuscettibile di una sua costituzione in via diretta e senza il previo esperimento di una gara pubblica ( v., tra le ultime, T.a.r. Puglia Lecce, I, 12 aprile 2022, n. 596; 14 febbraio 2022, n. 257; T.a.r. Puglia Lecce, I, 10 dicembre 2021, n. 1807 ).
3.1 Ritenuto, inoltre, che:
- quello in parola era un provvedimento plurimotivato, relativamente al quale va richiamato « il chiaro insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 27 aprile 2015, n. 5), secondo cui, ‘nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze’ » (T.a.r. Puglia Lecce, I, sent. n. 737/2022 cit.).
- il motivo di diniego incentrato sulla necessità della gara posto dall’impugnata determinazione è quindi « idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità », potendo pertanto respingersi « il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento » (v. T.a.r. Puglia Lecce, sent. n. 737/2022 cit.).
4.- Ritenuto, sulla base di quanto fin qui esposto, che il ricorso dev’essere respinto e che tuttavia, attesa la particolarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1556 del 2019 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO