Ordinanza collegiale 21 dicembre 2021
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/01/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11860/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11860 del 2021, proposto da
RO CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento di esclusione dalla prova orale per mancato superamento della prova selettiva scritta nell'ambito della procedura selettiva “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 251 complessive unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area III posizione economica F1 presso il Ministero della Transizione Ecologica (codice concorso ARC/MATTM)”;
b) dei verbali/giudizi relativi allo svolgimento ed al mancato superamento della prova scritta sostenuta dal ricorrente in data 13 settembre 2021;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata in data 26 novembre 2024, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del gravame;
Ritenuto, in conformità di quanto rappresentato, di dover pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO