Cass. civ., sez. VI, sentenza 07/01/2025, n. 305
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Sentenza 7 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Caltanissetta, il quale ha rigettato la richiesta di riesame presentata da A.A. contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Le parti coinvolte hanno sollevato questioni giuridiche relative alla legittimità del sequestro dell'immobile di proprietà della ricorrente, sostenendo che non vi fosse prova del reimpiego di somme illecite nella costruzione dell'abitazione e che non sussistesse il periculum in mora, dato che l'immobile non apparteneva all'indagato. Il giudice ha argomentato che, per il sequestro preventivo, non è necessaria la dimostrazione che i fondi utilizzati per la costruzione provengano da attività illecita, ma è sufficiente la sproporzione tra redditi dichiarati e tenore di vita. Inoltre, ha ritenuto sussistente il periculum in mora, evidenziando i tentativi di occultamento dei proventi illeciti da parte dei coniugi coinvolti. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, confermando la legittimità del sequestro e imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese processuali.

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Massime1

​​L'esistenza del periculum in mora quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 240 codice penale, può essere desunta alternativamente tanto da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, quanto da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio. Anche i provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca allargata di cui all'art. 240-bis codice penale e alla confisca obbligatoria di cui all'art. 416-bis, comma settimo, codice penale devono contenere una concisa motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nel rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 07/01/2025, n. 305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 305
    Data del deposito : 7 gennaio 2025
    Fonte ufficiale :

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