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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.11668/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11668/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, P.I. , con sede legale in Catania, Viale Africa 170/C, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Avv. Gabriella Maria Mangiameli, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Torrisi (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 72, è C.F._1 elettivamente domiciliato.
Attore
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Sebastiano Sallemi (C.F. ), presso il cui studio in Ragusa, via C.F._3
Roma n. 200, è elettivamente domiciliata.
Convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24.06.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.10.2020, il - Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato- conveniva in giudizio quale amministratore CP_1 unico della società poi fallita, al fine di ottenere l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta nei di lei confronti. L'attore, invero, nell'atto introduttivo contestava l'operato del prefato amministratore, titolare della quasi totalità del capitale sociale, con una quota del 95%, allegando una serie di atti mala gestio che avevano comportato un depauperamento del patrimonio della società e un pregiudizio per i creditori sociali. In particolare, lamentava l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali della società fallita, contravvenendo all'obbligo posto a suo carico dall'art. 16 L.F., nonché la pagina 1 di 8 sussistenza di due accertamenti dell'Ispettorato del lavoro di Catania e di Messina dell'importo rispettivamente di euro 339.818,11 e di euro 61.296,01 (il primo notificato in data 26.11.2018 e il secondo notificato in data 7.5.2019) con cui si contestava l'“interposizione irregolare di manodopera” avendo impiegato manodopera assunta dalla in violazione del d.lgs. n. Controparte_2 276/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 81/2015, in ragione della mancanza di iscrizione all'albo di cui all'art. 4 e dei requisiti di cui all'art.
5. Il tutto senza che tali passività (per un importo complessivo di euro 401.114,12) fossero iscritte nei bilanci di pertinenza -certamente nell'esercizio
2018- in cui si si era avuta l'ispezione e la notifica del relativo verbale.
Contestava, ancora, alla convenuta di non aver esposto in modo corretto nei bilanci degli esercizi di pertinenza una serie di costi per migliorie eseguite su fondi di proprietà di terzi -tra cui un fondo di proprietà del coniuge dell'amministratrice, tale che se esattamente Persona_1 imputati avrebbero condotto alla riduzione del capitale sociale al di sotto del terzo già nel 2015, in quanto erano stati iscritti tra le attività dello stato patrimoniale con ammortamento nei tre-quattro esercizi successivi, generando così una ricapitalizzazione, piuttosto che nell'esercizio di competenza. Sicché, avendo l'organo amministrativo proseguito l'attività di impresa anche dopo il 2015 senza attivare i rimedi previsti dalla legge, si era prodotto un aggravamento del dissesto dell' Parte_1 essendo passato il patrimonio netto da euro 3.913 al 31.12.2015 al valore negativo di euro 887.406 al
31.12.2018. Deduceva, poi, l'omessa consegna dell'attivo di bilancio al 31.12.2018 per euro 343.102,00 e della documentazione a supporto dei crediti per fatture emesse nel 2019 per euro 372.674,00; l'aver compiuto atti dispositivi e pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento per € 47.929,50 (tra cui uno per l'acquisto di una Audi Q7 non intestata alla società fallita) e l'aver sublocato a terzi (la “Puech Montana Italia S.r.l.” con sede a Ravanusa) il fondo rustico del rimanendo però Per_1 inadempiente -nonostante il versamento all' della prima rata del canone- delle obbligazioni a suo Pt_1 carico, dando così vita a un contenzioso a danno della società amministrata con una richiesta di risarcimento per euro 232.000,00, di cui euro 63.575,74 erano già stati ammessi al passivo.
Sicché, contestava la sussistenza di un nocumento per la società fallita e la massa dei creditori pari a complessivi € 1.655.024,50 o, in subordine, pari alla differenza tra i netti patrimoniali dalla data del fallimento al 31.12.2015, ai sensi dell'art. 378 cod. della crisi, oltre al danno derivato dal non aver presentato istanza di auto-fallimento, ai debiti maturati successivamente, agli interessi sui debiti pregressi, sanzioni tributarie e imposte maturate successivamente, o nella misura maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio.
Precisava, altresì, che su ricorso depositato in data 26.06.2020 e iscritto al n. 7023/2020 R.G. il
Giudice, dott.ssa Chiara Salamone di Codesta Sezione Specializzata, con ordinanza pubblicata e comunicata dalla cancelleria il 06.08.2020, aveva autorizzato il sequestro conservativo ai danni della convenuta per l'importo di euro 939.248,50. Per tali motivi chiedeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e respinta ogni contraria difesa:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per l'irregolarità nella gestione della società fallita, avendo omesso la tenuta delle scritture contabili ed essendo venuta meno ai doveri ed obblighi di derivazione legale e/o pattizia, per i danni tutti subiti dalla società fallita e dalla massa dei creditori in dipendenza delle condotte di mala gestio sopra specificate;
2. per l'effetto condannare la convenuta, in favore della curatela, al risarcimento del danno pari ad euro 1.655.024,50, o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di disponenda consulenza tecnico-contabile, oltre interessi legali dal fallimento sino al soddisfo, con conferma del sequestro conservativo concesso con ordinanza resa in data
pagina 2 di 8 6/8/2020 (all. 22);
3. con vittoria di spese e compensi del giudizio, tenuto conto della ammissione al Pubblico Patrocinio.”. La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 15.02.2021, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e le domande formulate da controparte poiché: non sussistevano i presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare dal momento che la Curatela attrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
l'importo richiesto dall' in sede di insinuazione allo stato passivo sulla scorta dei contestati verbali di accertamento CP_3 unico, non rappresentando un debito certo, non andava inserito nei bilanci di riferimento, men che meno in quello dell'anno 2018, rientrando certamente nel novero delle cosiddette passività “remote”, che non richiedevano alcuna informativa di bilancio;
i costi per le migliorie sui terreni di terzi erano stati sostenuti a fronte di esigui canoni annuali pattuiti per l'affitto di terreni di ampia estensione ed erano stati preventivati ed eseguiti per salvaguardare, garantire e aumentare la produttività e, tali investimenti, al pari di qualsiasi altro investimento finalizzato all'acquisto di beni durevoli (attrezzature, impianti, trattori, ecc…) doveva essere capitalizzato all'attivo del bilancio e spalmato, con la tecnica degli ammortamenti, nei diversi esercizi futuri di attività. Sui pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, invece, argomentava che si trattava di pagamenti effettuati sulla scorta di assegni bancari rilasciati dalla società ai propri fornitori prima della sentenza di fallimento ma che erano stati negoziati successivamente e che la titolarità dell'autovettura Audi Q7 era rimasta in capo alla venditrice . Parte_2
Anche in ordine al giudizio iscritto al n° 1268/19 R.G. innanzi al Tribunale di Caltagirone promosso dalla Puech Montana Italia s.r.l. riteneva non vi fosse stato alcun atto di mala gestio e anzi evidenziava come l' fosse creditrice della stessa Puech in virtù di precedenti rapporti Parte_1 commerciali intercorsi tra le parti avendo per tali motivi anche richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Concludeva, quindi, domandando: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare, siccome infondate per le motivazioni espresse in parte motiva, tutte le domande svolte da parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto alcun acconto.”. Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, la causa veniva istruita a mezzo di TU contabile, affidando al dott. il mandato di “1) verificare le modalità Persona_2 di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;
2) ricostruire, attraverso l'esame dei predetti documenti, la gestione sociale dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento;
3) accertare se gli organi di amministrazione hanno regolarmente adempiuto ai doveri rispettivamente imposti dalla legge (anche sotto il profilo fiscale) e dallo statuto;
segnatamente accertando di seguito il periodo cui può essere fatta risalire la perdita del capitale sociale e se gli amministratori hanno adottato i provvedimenti conseguenti;
4) accertare ogni altra fattispecie di responsabilità degli amministratori nei singoli periodi di riferimento che abbia integrato un danno in concreto alla società e alla massa dei creditori immediatamente riconducibile sotto il profilo causale alla violazione di un dovere sullo stesso incombente;
5) accertare le conseguenze che potrebbero essere derivate e quantificare il danno eventualmente arrecato dall'amministratore e dai sindaci ai creditori sociali;
segnatamente, per come richiesto dall'attrice: accertare la veridicità e correttezza dei dati esposti nel bilancio al 31/12/2018 (all. 19 alla relazione contabile) e nei documenti allegati, alla luce degli addebiti per mala gestio mossi alla convenuta nell'atto introduttivo, delle sanzioni irrogate, delle somme iscritte a ruolo e degli esiti dello stato passivo, rielaborando i relativi saldi di esercizio;
• di verificare la data in cui si è determinata la perdita del capitale sociale della società fallita, ovvero la sua riduzione di oltre un terzo;
• di accertare se il protrarsi dell'attività sociale successivamente alla detta perdita o riduzione
pagina 3 di 8 del capitale sociale abbia aggravato il deficit della società, in particolare quantificando la perdita incrementale d'esercizio verificatasi anche alla luce delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate e dall' delle somme iscritte a ruolo, degli esiti dello stato passivo, dell'erronea appostazione in CP_3 bilancio tra le attività, dei costi sostenuti per le “migliorie” apportate sui terreni di proprietà di terzi;
• quantificare l'entità del danno riconducibile partitamente alla gestione della convenuta”. Di poi, dopo il deposito della TU e di una sua successiva integrazione, ritenendosi la causa matura per la decisione, si rinviava per p.c. al 24.06.2024.
Precisate le conclusioni il 24.06.2024, il giudizio era, quindi, posto in decisione con i termini di legge.
*************************** Ritiene il Collegio che l'azione esercitata dal sia fondata e che le domande attoree Parte_1 meritino, per l'effetto, di essere accolte. In punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998; Cass. n.
15955/2012).
In particolare, con l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., che cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore agisce in forza del duplice titolo di responsabilità contrattuale dell'amm.re verso la società, quanto in forza della responsabilità extracontrattuale che il detto ha nei confronti dei ceto creditorio per il danno provocato (Cfr. Cass. a
S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012). L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto oltre a richiedere che si sia verificato un danno al patrimonio sociale e, per l'effetto, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell'amministratore contrastare gli specifici addebiti, fornendo la prova positiva dell'esatto adempimento e dell'osservanza dei doveri e degli obblighi previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008). Invece, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e, quindi, ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell'amministratore e il pregiudizio. Nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà, pertanto, tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale quanto al primo tipo di azione mentre per il secondo tipo si dovrà valutare se vi sia stata inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone una diminuzione del patrimonio sociale tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.).
Or, nel caso di specie, la curatela ha proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico lamentando l'inosservanza dei doveri a esso imposti dalla legge e, comunque, dei doveri di buona e corretta gestione della società che hanno comportato un pagina 4 di 8 depauperamento del patrimonio della società medesima e un pregiudizio per la massa dei creditori sociali.
Nello specifico:
- la società -costituita con atto del 18.02.2008 e iscritta nel Registro delle imprese Parte_1 di Catania al n. REA CT - 305472- svolgeva prevalentemente l'attività di coltivazione della vite, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti del suolo in contrada Granieri (v. doc. 4);
- il capitale sociale, pari a € 10.000,00, era per il 95% in titolarità di CP_1
- questa ultima amministratava la società dal 15.09.2014 e fino alla data del fallimento (v. visura doc. 4 fasc. attoreo), dichiarato con la Sentenza n. 200/2019 del Tribunale di Catania, pubblicata il 22.11.2019 (v. doc. 1 fascicolo attoreo).
Ebbene, dalle risultanze del processo è emersa l'esistenza delle condotte di mala gestio lamentate dalla curatela in danno della società fallita e dei creditori sociali, le quali sono state adeguatamente allegate e documentate dall'attrice, oltre che accertate dal consulente d'ufficio incaricato. L'amministratrice non ha provveduto a depositare le scritture contabili violando il preciso obbligo alla stessa imposto ai sensi dell'art. 16 co. 3 L.F., e non ha in corso di giudizio supportato con idonea documentazione quanto sostenuto sul piano assertivo in ordine al corretto adempimento dei propri obblighi.
Inoltre, la consulenza espletata -come meglio integrata e precisata con i chiarimenti del 21.06.2023 resi dal TU ha contribuito ad accertare l'esistenza in capo all'amministratrice Persona_2 convenuta in giudizio delle condotte di mala gestio contestate in questa sede.
Segnatamente, in merito alla doglianza della curatela secondo la quale il patrimonio netto dell' aveva già assunto al 31.12.2015 una riduzione oltre il limite di legge nonché un valore Parte_1 negativo a decorrere dall'esercizio sociale chiuso al 31.12.2016, sino ad arrivare a un valore negativo di
€ 887.406 alla fine dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2018, la stessa si deve ritenere fondata. A sostegno di ciò il ha mosso all'amministratrice -in relazione ai bilanci d'esercizio Parte_1 dell' per gli anni in esame- i seguenti addebiti: Parte_1
- mancato accantonamento delle sanzioni riconducibili agli importi iscritti a ruolo e degli importi iscritti a ruolo a titolo di aggio e interessi di mora;
- errata capitalizzazione delle spese per migliorie su beni di terzi;
- mancato accantonamento a fondo rischi dell'importo riconducibile all'avviso di CP_ accertamento dell' per € 401.114,00 (credito ammesso al passivo del fallimento)
- nonché il mancato accantonamento a fondo rischi dell'importo riguardante il contenzioso sorto tra la odierna società fallita e la " per € 292.000,00 (credito Parte_3 ammesso nelle more del giudizio sostanzialmente per intero al passivo del fallimento come dallo stesso dichiarato con le osservazioni alla TU (v. TU pag. 10 e Osservazioni allegate alla TU pag. 6).
Dunque, circa il mancato accantonamento delle sanzioni riconducibili agli importi iscritti a ruolo, il TU ha potuto, effettivamente, verificare che “atteso il mancato versamento dei contributi e dell'IRAP, l'amministratore pro-tempore avrebbe dovuto contabilizzare, nell'esercizio sociale CP_3 di competenza, l'accantonamento relativamente agli importi per sanzioni, interessi e aggio,” … “che non risultano essere stati contabilizzati” ed ha, pertanto, proceduto a rettificare in tal senso il patrimonio netto dell' (v. TU pag. 3). Pt_1
pagina 5 di 8 Di contro il TU, per quanto attinente gli altri addebiti, ha dato atto che non vi è adeguata documentazione
- per determinare l'esatta natura delle spese per migliorie su beni di terzi
- e per valutare se gli importi di € 292.000,00 per il contenzioso con la Parte_3
[... CP_ e gli importi riconducibili all'avviso di accertamento dell' per € 401.114,00 dovessero o meno essere accantonati a fondo rischi, pur, nondimeno, rilevando che fosse obbligo dell'amministratore depositare le relative scritture contabili (v. TU pag. 9 e Chiarimenti alla TU pag. 3).
Conseguentemente, poste le compiute allegazioni di parte attrice in ordine a tali elementi -tra cui la relazione del consulente contabile del fallimento, la documentazione altrimenti reperita, le istanze di insinuazione al passivo con i relativi provvedimenti- e di converso l'assenza di adeguati concreti riscontri dell'amministratrice per dimostrare la correttezza del proprio modo di operare, si devono adottare le risultanze peritali elaborate -in sede di richiamo- dal TU , laddove il Per_2 consulente ritiene “…possibile sostenere che il patrimonio netto aveva già assunto al 31.12.2015 una riduzione oltre il limite di legge sino ad assurgere ad un valore negativo di €887.405 alla fine dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2018, sicchè la prosecuzione dell'attività d'impresa ha generato un danno pari ad €883.491,00 ossia la differenza dei netti patrimoniale tra il 2015 (€3.914,00) e il 2018 (€887.405,00).” (v. Chiarimenti alla TU del 21.06.2023 pag. 4). Per l'effetto, si deve concludere affermando la responsabilità dell'amministratore unico
[...] che ha proseguito indebitamente l'attività d'impresa dopo il 2015 e ha omesso di adottare i CP_1 provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., nonostante l'intervenuta erosione del capitale sociale aggravando così il dissesto già in atto. Difatti, “in presenza di un patrimonio netto negativo la normale prosecuzione dell'attività sociale costituisce violazione di quanto disposto dall'art. 2486 c.c., che limita espressamente il potere di gestione della società, da parte degli amministratori, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Spetta agli amministratori l'onere di dimostrare che la prosecuzione dell'attività sia avvenuta nel rispetto dell'art. 2486 c.c. e, cioè, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e che non sia invece proseguita la gestione ordinaria e caratteristica dell'attività di impresa con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, in un'ottica di tipo speculativo e compiendo atti di gestione di tipo non liquidatorio” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. R.G. 17269/2015).
Accertata, pertanto, nel caso in specie la sussistenza delle succitate condotte di mala gestio, contrarie ai doveri posti in capo all'amministratrice e idonee a porsi come causa del danno lamentato costituito dalle perdite maturate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, avendo continuato l'attività d'impresa indebitamente, si ritiene corretta anche la quantificazione di € 883.491,00 fattane dal TU utilizzando il criterio dei netti patrimoniali già usato in giurisprudenza e normato dal novellato art. 2486 c.c. (in vigore dal 16 marzo 2019), il quale al terzo comma dispone che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”. Sul punto si richiamano e confermano le valutazioni già espresse in sede cautelare con il provvedimento del 06.08.2020 secondo le quali: “Nel caso in esame, la documentazione contabile
pagina 6 di 8 acquisita e ricostruita dalla curatela, pur affetta dalle irregolarità sopra esposte, consente una determinazione dei netti patrimoniali: la liquidazione del danno, al fine della concessione della cautela, viene operata in via equitativa mediante il criterio differenziale, in quanto, in presenza dello specifico addebito della mancata adozione delle misura previste a fronte della perdita del capitale sociale e della gestione non conservativa, è logicamente plausibile che i danni derivanti dall'agire omissivo e commissivo dell'amministratore sia parametrabili alla differenza tra i netti patrimoniali (e non possono essere detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della perdita del capitale sociale, in assenza di specifiche allegazioni da parte dell'amministratore resistente). Infatti, a causa dell'anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della prosecuzione dell'attività di impresa per un periodo di tempo considerevole, si determina un'estrema difficoltà nel ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e nel collegare alle stesse un danno al netto dell'eventuale ricavo, con la conseguenza che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali diventa l'unica modalità per l'individuazione del danno causalmente riconducibile agli illeciti dell'organo sociale.” Per le ulteriori voci di danno imputate alla e in particolare in relazione all'attivo CP_1 risultante dal bilancio al 31.12.2018, costituito da immobilizzazioni materiali per € 61.826,00, cassa per
€ 1.235,00 e crediti per € 275. 843,00, il consulente ne ha accertato l'esistenza non risultando in atti che l'amministratore abbia consegnato al curatore né le immobilizzazioni materiali né la cassa avendo anche omesso di consegnare la documentazione relativa ai citati crediti indispensabile per consentirne il recupero. Di guisa che il danno risarcibile, per le anzidette causali, è individuabile nell'ammontare delle prefate poste attive per un totale di € 338.904,00 (v. TU pag. 8). Analogamente, deve ritenersi per le fatture di vendita che sono state emesse dall' - nel Parte_1 corso dell'esercizio 2019 per euro 372.674,00 -come risulta dalle acquisizioni dell'Ufficio fallimentare e, in particolare, dal cassetto fiscale dell' medesima (v. doc. 6 n. 20-21 fascicolo attoreo)- per le Pt_1 quali l'organo amministrativo non ha documentato l'eventuale avvenuto incasso dei relativi crediti e/o dato modo alla curatela di azionarne il credito fornendo il corredo probatorio all'uopo necessario. Infine, in ordine ai pagamenti effettuati dopo la sentenza di fallimento del 22.11.2019 e ammontanti a € 47.929,50 si osserva che gli stessi sono documentati dagli estratti conto acquisiti dall'attore presso l'istituto Credem Ag. di Noto (v. doc. 6 n. 22 fasc. attoreo) dai quali si appalesano i citati pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento a mezzo di assegni bancari e bancomat. Tra di essi, vi è peraltro anche un assegno di € 11.500,00 relativo all'acquisto di una Audi Q7 la cui proprietà è tuttavia rimasta in capo alla concessionaria (v. doc. 6 n. 22-23 fattura del Parte_2
3.12.2019 fasc. attoreo), pur essendo l'autovettura nella disponibilità materiale della come CP_1 emerge dal verbale di sequestro dell'1.03.2021 (v. doc.
4-5 depositati dalla convenuta con le seconde memorie 183 c.p.c. co. 6).
Nondimeno la costituendosi, non ha negato la circostanza materiale degli esborsi, CP_1 avendo più che altro allegato che trattasi di assegni post datati;
difesa non significativa, dovendosi ritenere l'uso di tale strumento non conforme alle regole di una corretta e sana amministrazione stante la nullità del patto di garanzia sotteso all'emissione di un assegno senza data o post datato. Ne consegue, quindi, che è comunque imputabile alla condotta dell'amministratrice il depauperamento subito dalla società fallita a seguito dei prefati pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione del fallimento -pur se astrattamente inefficaci- e, per l'effetto, dovrà essere condannata al risarcimento del danno causato pari agli importi pagati indebitamente (47.929,50 €). Per le superiori ragioni, acclarata la responsabilità dell'amministratore unico dell' Parte_1
per non aver adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza CP_1
pagina 7 di 8 richiesta dalla natura dell'incarico ricoperto, rendendosi responsabili dei fatti gestionali di cui sopra, la convenuta è tenuta a risarcire al Fallimento attore un danno pari a € 1.642.998,50, di cui
- € 883.491,00 per avere proseguito illegittimamente l'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale,
- € 338.904,00 in relazione all'attivo risultante dal bilancio al 31.12.2018,
- € 372.674,00 per i crediti portati dalle fatture del 2019
- € 47.929,50 per i pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, il tutto oltre rivalutazione economica e interessi legali, trattandosi comunque di debito di valore (così
Cass., sez. I^, 25 maggio 2005, n. 11018 e v. anche Cass., sez. I^, 4 aprile 1998, n. 3483).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso al patrocinio in favore dello Stato. Le spese di TU sono poste, definitivamente, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata e assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva. CP_1
- Per l'effetto, conferma il sequestro conservativo concesso con ordinanza resa in data 6.8.2020 e condanna al pagamento in favore del della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€ 1.642.998,50, come sopra meglio specificata, oltre rivalutazione e interessi legali.
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Erario in € 9.488,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e alla refusione delle spese di TU sempre in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa sezione civile del tribunale, il 3.1.2025.
IL PRESIDENTE R.
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Mariano Sciacca Presidente r.
dott. Vera Marletta Giudice
dott. Milena Aucelluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11668/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, P.I. , con sede legale in Catania, Viale Africa 170/C, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Avv. Gabriella Maria Mangiameli, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Torrisi (C.F. ), presso il cui studio in Catania, Corso Italia n. 72, è C.F._1 elettivamente domiciliato.
Attore
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Sebastiano Sallemi (C.F. ), presso il cui studio in Ragusa, via C.F._3
Roma n. 200, è elettivamente domiciliata.
Convenuta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24.06.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.10.2020, il - Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato- conveniva in giudizio quale amministratore CP_1 unico della società poi fallita, al fine di ottenere l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta nei di lei confronti. L'attore, invero, nell'atto introduttivo contestava l'operato del prefato amministratore, titolare della quasi totalità del capitale sociale, con una quota del 95%, allegando una serie di atti mala gestio che avevano comportato un depauperamento del patrimonio della società e un pregiudizio per i creditori sociali. In particolare, lamentava l'omesso deposito delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali della società fallita, contravvenendo all'obbligo posto a suo carico dall'art. 16 L.F., nonché la pagina 1 di 8 sussistenza di due accertamenti dell'Ispettorato del lavoro di Catania e di Messina dell'importo rispettivamente di euro 339.818,11 e di euro 61.296,01 (il primo notificato in data 26.11.2018 e il secondo notificato in data 7.5.2019) con cui si contestava l'“interposizione irregolare di manodopera” avendo impiegato manodopera assunta dalla in violazione del d.lgs. n. Controparte_2 276/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 81/2015, in ragione della mancanza di iscrizione all'albo di cui all'art. 4 e dei requisiti di cui all'art.
5. Il tutto senza che tali passività (per un importo complessivo di euro 401.114,12) fossero iscritte nei bilanci di pertinenza -certamente nell'esercizio
2018- in cui si si era avuta l'ispezione e la notifica del relativo verbale.
Contestava, ancora, alla convenuta di non aver esposto in modo corretto nei bilanci degli esercizi di pertinenza una serie di costi per migliorie eseguite su fondi di proprietà di terzi -tra cui un fondo di proprietà del coniuge dell'amministratrice, tale che se esattamente Persona_1 imputati avrebbero condotto alla riduzione del capitale sociale al di sotto del terzo già nel 2015, in quanto erano stati iscritti tra le attività dello stato patrimoniale con ammortamento nei tre-quattro esercizi successivi, generando così una ricapitalizzazione, piuttosto che nell'esercizio di competenza. Sicché, avendo l'organo amministrativo proseguito l'attività di impresa anche dopo il 2015 senza attivare i rimedi previsti dalla legge, si era prodotto un aggravamento del dissesto dell' Parte_1 essendo passato il patrimonio netto da euro 3.913 al 31.12.2015 al valore negativo di euro 887.406 al
31.12.2018. Deduceva, poi, l'omessa consegna dell'attivo di bilancio al 31.12.2018 per euro 343.102,00 e della documentazione a supporto dei crediti per fatture emesse nel 2019 per euro 372.674,00; l'aver compiuto atti dispositivi e pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento per € 47.929,50 (tra cui uno per l'acquisto di una Audi Q7 non intestata alla società fallita) e l'aver sublocato a terzi (la “Puech Montana Italia S.r.l.” con sede a Ravanusa) il fondo rustico del rimanendo però Per_1 inadempiente -nonostante il versamento all' della prima rata del canone- delle obbligazioni a suo Pt_1 carico, dando così vita a un contenzioso a danno della società amministrata con una richiesta di risarcimento per euro 232.000,00, di cui euro 63.575,74 erano già stati ammessi al passivo.
Sicché, contestava la sussistenza di un nocumento per la società fallita e la massa dei creditori pari a complessivi € 1.655.024,50 o, in subordine, pari alla differenza tra i netti patrimoniali dalla data del fallimento al 31.12.2015, ai sensi dell'art. 378 cod. della crisi, oltre al danno derivato dal non aver presentato istanza di auto-fallimento, ai debiti maturati successivamente, agli interessi sui debiti pregressi, sanzioni tributarie e imposte maturate successivamente, o nella misura maggiore o minore che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio.
Precisava, altresì, che su ricorso depositato in data 26.06.2020 e iscritto al n. 7023/2020 R.G. il
Giudice, dott.ssa Chiara Salamone di Codesta Sezione Specializzata, con ordinanza pubblicata e comunicata dalla cancelleria il 06.08.2020, aveva autorizzato il sequestro conservativo ai danni della convenuta per l'importo di euro 939.248,50. Per tali motivi chiedeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e respinta ogni contraria difesa:
1. accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per l'irregolarità nella gestione della società fallita, avendo omesso la tenuta delle scritture contabili ed essendo venuta meno ai doveri ed obblighi di derivazione legale e/o pattizia, per i danni tutti subiti dalla società fallita e dalla massa dei creditori in dipendenza delle condotte di mala gestio sopra specificate;
2. per l'effetto condannare la convenuta, in favore della curatela, al risarcimento del danno pari ad euro 1.655.024,50, o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di disponenda consulenza tecnico-contabile, oltre interessi legali dal fallimento sino al soddisfo, con conferma del sequestro conservativo concesso con ordinanza resa in data
pagina 2 di 8 6/8/2020 (all. 22);
3. con vittoria di spese e compensi del giudizio, tenuto conto della ammissione al Pubblico Patrocinio.”. La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 15.02.2021, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti e le domande formulate da controparte poiché: non sussistevano i presupposti legittimanti l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 Legge Fallimentare dal momento che la Curatela attrice non aveva assolto all'onere probatorio su di essa gravante;
l'importo richiesto dall' in sede di insinuazione allo stato passivo sulla scorta dei contestati verbali di accertamento CP_3 unico, non rappresentando un debito certo, non andava inserito nei bilanci di riferimento, men che meno in quello dell'anno 2018, rientrando certamente nel novero delle cosiddette passività “remote”, che non richiedevano alcuna informativa di bilancio;
i costi per le migliorie sui terreni di terzi erano stati sostenuti a fronte di esigui canoni annuali pattuiti per l'affitto di terreni di ampia estensione ed erano stati preventivati ed eseguiti per salvaguardare, garantire e aumentare la produttività e, tali investimenti, al pari di qualsiasi altro investimento finalizzato all'acquisto di beni durevoli (attrezzature, impianti, trattori, ecc…) doveva essere capitalizzato all'attivo del bilancio e spalmato, con la tecnica degli ammortamenti, nei diversi esercizi futuri di attività. Sui pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, invece, argomentava che si trattava di pagamenti effettuati sulla scorta di assegni bancari rilasciati dalla società ai propri fornitori prima della sentenza di fallimento ma che erano stati negoziati successivamente e che la titolarità dell'autovettura Audi Q7 era rimasta in capo alla venditrice . Parte_2
Anche in ordine al giudizio iscritto al n° 1268/19 R.G. innanzi al Tribunale di Caltagirone promosso dalla Puech Montana Italia s.r.l. riteneva non vi fosse stato alcun atto di mala gestio e anzi evidenziava come l' fosse creditrice della stessa Puech in virtù di precedenti rapporti Parte_1 commerciali intercorsi tra le parti avendo per tali motivi anche richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Concludeva, quindi, domandando: “PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare, siccome infondate per le motivazioni espresse in parte motiva, tutte le domande svolte da parte attrice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto alcun acconto.”. Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, la causa veniva istruita a mezzo di TU contabile, affidando al dott. il mandato di “1) verificare le modalità Persona_2 di tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;
2) ricostruire, attraverso l'esame dei predetti documenti, la gestione sociale dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento;
3) accertare se gli organi di amministrazione hanno regolarmente adempiuto ai doveri rispettivamente imposti dalla legge (anche sotto il profilo fiscale) e dallo statuto;
segnatamente accertando di seguito il periodo cui può essere fatta risalire la perdita del capitale sociale e se gli amministratori hanno adottato i provvedimenti conseguenti;
4) accertare ogni altra fattispecie di responsabilità degli amministratori nei singoli periodi di riferimento che abbia integrato un danno in concreto alla società e alla massa dei creditori immediatamente riconducibile sotto il profilo causale alla violazione di un dovere sullo stesso incombente;
5) accertare le conseguenze che potrebbero essere derivate e quantificare il danno eventualmente arrecato dall'amministratore e dai sindaci ai creditori sociali;
segnatamente, per come richiesto dall'attrice: accertare la veridicità e correttezza dei dati esposti nel bilancio al 31/12/2018 (all. 19 alla relazione contabile) e nei documenti allegati, alla luce degli addebiti per mala gestio mossi alla convenuta nell'atto introduttivo, delle sanzioni irrogate, delle somme iscritte a ruolo e degli esiti dello stato passivo, rielaborando i relativi saldi di esercizio;
• di verificare la data in cui si è determinata la perdita del capitale sociale della società fallita, ovvero la sua riduzione di oltre un terzo;
• di accertare se il protrarsi dell'attività sociale successivamente alla detta perdita o riduzione
pagina 3 di 8 del capitale sociale abbia aggravato il deficit della società, in particolare quantificando la perdita incrementale d'esercizio verificatasi anche alla luce delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate e dall' delle somme iscritte a ruolo, degli esiti dello stato passivo, dell'erronea appostazione in CP_3 bilancio tra le attività, dei costi sostenuti per le “migliorie” apportate sui terreni di proprietà di terzi;
• quantificare l'entità del danno riconducibile partitamente alla gestione della convenuta”. Di poi, dopo il deposito della TU e di una sua successiva integrazione, ritenendosi la causa matura per la decisione, si rinviava per p.c. al 24.06.2024.
Precisate le conclusioni il 24.06.2024, il giudizio era, quindi, posto in decisione con i termini di legge.
*************************** Ritiene il Collegio che l'azione esercitata dal sia fondata e che le domande attoree Parte_1 meritino, per l'effetto, di essere accolte. In punto di diritto va ricordato che l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., proponibile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto riunisce le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta, dunque, un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna (Cfr. Cass. n. 10488/1998; Cass. n.
15955/2012).
In particolare, con l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., che cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, il curatore agisce in forza del duplice titolo di responsabilità contrattuale dell'amm.re verso la società, quanto in forza della responsabilità extracontrattuale che il detto ha nei confronti dei ceto creditorio per il danno provocato (Cfr. Cass. a
S.U. n. 1641/2017; Cass. n. 15955/2012, Cass. n. 10378/2012). L'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori ha natura contrattuale e presuppone la sussistenza di condotte poste in essere in violazione dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto oltre a richiedere che si sia verificato un danno al patrimonio sociale e, per l'effetto, incombe sull'attore l'onere di provare l'inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dell'amministratore contrastare gli specifici addebiti, fornendo la prova positiva dell'esatto adempimento e dell'osservanza dei doveri e degli obblighi previsti dalla legge (Cfr. Cass. n. 22911/2010; Cass. n. 25977/2008). Invece, l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali si fonda su una responsabilità da fatto illecito e, quindi, ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il curatore dovrà dare prova di tutti i fatti costitutivi dell'illecito aquiliano ivi compreso il nesso causale tra le condotte illegittime dell'amministratore e il pregiudizio. Nel valutare l'operato dell'amministratore -che deve essere improntato al rispetto del generale dovere di professionalità e diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle proprie competenze- si dovrà, pertanto, tener presente quello che è il compito di gestione assunto, consistente nell'attività di esecuzione del contratto sociale quanto al primo tipo di azione mentre per il secondo tipo si dovrà valutare se vi sia stata inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone una diminuzione del patrimonio sociale tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740 c.c.).
Or, nel caso di specie, la curatela ha proposto azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico lamentando l'inosservanza dei doveri a esso imposti dalla legge e, comunque, dei doveri di buona e corretta gestione della società che hanno comportato un pagina 4 di 8 depauperamento del patrimonio della società medesima e un pregiudizio per la massa dei creditori sociali.
Nello specifico:
- la società -costituita con atto del 18.02.2008 e iscritta nel Registro delle imprese Parte_1 di Catania al n. REA CT - 305472- svolgeva prevalentemente l'attività di coltivazione della vite, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti del suolo in contrada Granieri (v. doc. 4);
- il capitale sociale, pari a € 10.000,00, era per il 95% in titolarità di CP_1
- questa ultima amministratava la società dal 15.09.2014 e fino alla data del fallimento (v. visura doc. 4 fasc. attoreo), dichiarato con la Sentenza n. 200/2019 del Tribunale di Catania, pubblicata il 22.11.2019 (v. doc. 1 fascicolo attoreo).
Ebbene, dalle risultanze del processo è emersa l'esistenza delle condotte di mala gestio lamentate dalla curatela in danno della società fallita e dei creditori sociali, le quali sono state adeguatamente allegate e documentate dall'attrice, oltre che accertate dal consulente d'ufficio incaricato. L'amministratrice non ha provveduto a depositare le scritture contabili violando il preciso obbligo alla stessa imposto ai sensi dell'art. 16 co. 3 L.F., e non ha in corso di giudizio supportato con idonea documentazione quanto sostenuto sul piano assertivo in ordine al corretto adempimento dei propri obblighi.
Inoltre, la consulenza espletata -come meglio integrata e precisata con i chiarimenti del 21.06.2023 resi dal TU ha contribuito ad accertare l'esistenza in capo all'amministratrice Persona_2 convenuta in giudizio delle condotte di mala gestio contestate in questa sede.
Segnatamente, in merito alla doglianza della curatela secondo la quale il patrimonio netto dell' aveva già assunto al 31.12.2015 una riduzione oltre il limite di legge nonché un valore Parte_1 negativo a decorrere dall'esercizio sociale chiuso al 31.12.2016, sino ad arrivare a un valore negativo di
€ 887.406 alla fine dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2018, la stessa si deve ritenere fondata. A sostegno di ciò il ha mosso all'amministratrice -in relazione ai bilanci d'esercizio Parte_1 dell' per gli anni in esame- i seguenti addebiti: Parte_1
- mancato accantonamento delle sanzioni riconducibili agli importi iscritti a ruolo e degli importi iscritti a ruolo a titolo di aggio e interessi di mora;
- errata capitalizzazione delle spese per migliorie su beni di terzi;
- mancato accantonamento a fondo rischi dell'importo riconducibile all'avviso di CP_ accertamento dell' per € 401.114,00 (credito ammesso al passivo del fallimento)
- nonché il mancato accantonamento a fondo rischi dell'importo riguardante il contenzioso sorto tra la odierna società fallita e la " per € 292.000,00 (credito Parte_3 ammesso nelle more del giudizio sostanzialmente per intero al passivo del fallimento come dallo stesso dichiarato con le osservazioni alla TU (v. TU pag. 10 e Osservazioni allegate alla TU pag. 6).
Dunque, circa il mancato accantonamento delle sanzioni riconducibili agli importi iscritti a ruolo, il TU ha potuto, effettivamente, verificare che “atteso il mancato versamento dei contributi e dell'IRAP, l'amministratore pro-tempore avrebbe dovuto contabilizzare, nell'esercizio sociale CP_3 di competenza, l'accantonamento relativamente agli importi per sanzioni, interessi e aggio,” … “che non risultano essere stati contabilizzati” ed ha, pertanto, proceduto a rettificare in tal senso il patrimonio netto dell' (v. TU pag. 3). Pt_1
pagina 5 di 8 Di contro il TU, per quanto attinente gli altri addebiti, ha dato atto che non vi è adeguata documentazione
- per determinare l'esatta natura delle spese per migliorie su beni di terzi
- e per valutare se gli importi di € 292.000,00 per il contenzioso con la Parte_3
[... CP_ e gli importi riconducibili all'avviso di accertamento dell' per € 401.114,00 dovessero o meno essere accantonati a fondo rischi, pur, nondimeno, rilevando che fosse obbligo dell'amministratore depositare le relative scritture contabili (v. TU pag. 9 e Chiarimenti alla TU pag. 3).
Conseguentemente, poste le compiute allegazioni di parte attrice in ordine a tali elementi -tra cui la relazione del consulente contabile del fallimento, la documentazione altrimenti reperita, le istanze di insinuazione al passivo con i relativi provvedimenti- e di converso l'assenza di adeguati concreti riscontri dell'amministratrice per dimostrare la correttezza del proprio modo di operare, si devono adottare le risultanze peritali elaborate -in sede di richiamo- dal TU , laddove il Per_2 consulente ritiene “…possibile sostenere che il patrimonio netto aveva già assunto al 31.12.2015 una riduzione oltre il limite di legge sino ad assurgere ad un valore negativo di €887.405 alla fine dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2018, sicchè la prosecuzione dell'attività d'impresa ha generato un danno pari ad €883.491,00 ossia la differenza dei netti patrimoniale tra il 2015 (€3.914,00) e il 2018 (€887.405,00).” (v. Chiarimenti alla TU del 21.06.2023 pag. 4). Per l'effetto, si deve concludere affermando la responsabilità dell'amministratore unico
[...] che ha proseguito indebitamente l'attività d'impresa dopo il 2015 e ha omesso di adottare i CP_1 provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., nonostante l'intervenuta erosione del capitale sociale aggravando così il dissesto già in atto. Difatti, “in presenza di un patrimonio netto negativo la normale prosecuzione dell'attività sociale costituisce violazione di quanto disposto dall'art. 2486 c.c., che limita espressamente il potere di gestione della società, da parte degli amministratori, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Spetta agli amministratori l'onere di dimostrare che la prosecuzione dell'attività sia avvenuta nel rispetto dell'art. 2486 c.c. e, cioè, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale e che non sia invece proseguita la gestione ordinaria e caratteristica dell'attività di impresa con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, in un'ottica di tipo speculativo e compiendo atti di gestione di tipo non liquidatorio” (Cfr. Sent. Trib. Catania n. R.G. 17269/2015).
Accertata, pertanto, nel caso in specie la sussistenza delle succitate condotte di mala gestio, contrarie ai doveri posti in capo all'amministratrice e idonee a porsi come causa del danno lamentato costituito dalle perdite maturate dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, avendo continuato l'attività d'impresa indebitamente, si ritiene corretta anche la quantificazione di € 883.491,00 fattane dal TU utilizzando il criterio dei netti patrimoniali già usato in giurisprudenza e normato dal novellato art. 2486 c.c. (in vigore dal 16 marzo 2019), il quale al terzo comma dispone che “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione”. Sul punto si richiamano e confermano le valutazioni già espresse in sede cautelare con il provvedimento del 06.08.2020 secondo le quali: “Nel caso in esame, la documentazione contabile
pagina 6 di 8 acquisita e ricostruita dalla curatela, pur affetta dalle irregolarità sopra esposte, consente una determinazione dei netti patrimoniali: la liquidazione del danno, al fine della concessione della cautela, viene operata in via equitativa mediante il criterio differenziale, in quanto, in presenza dello specifico addebito della mancata adozione delle misura previste a fronte della perdita del capitale sociale e della gestione non conservativa, è logicamente plausibile che i danni derivanti dall'agire omissivo e commissivo dell'amministratore sia parametrabili alla differenza tra i netti patrimoniali (e non possono essere detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della perdita del capitale sociale, in assenza di specifiche allegazioni da parte dell'amministratore resistente). Infatti, a causa dell'anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della prosecuzione dell'attività di impresa per un periodo di tempo considerevole, si determina un'estrema difficoltà nel ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e nel collegare alle stesse un danno al netto dell'eventuale ricavo, con la conseguenza che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali diventa l'unica modalità per l'individuazione del danno causalmente riconducibile agli illeciti dell'organo sociale.” Per le ulteriori voci di danno imputate alla e in particolare in relazione all'attivo CP_1 risultante dal bilancio al 31.12.2018, costituito da immobilizzazioni materiali per € 61.826,00, cassa per
€ 1.235,00 e crediti per € 275. 843,00, il consulente ne ha accertato l'esistenza non risultando in atti che l'amministratore abbia consegnato al curatore né le immobilizzazioni materiali né la cassa avendo anche omesso di consegnare la documentazione relativa ai citati crediti indispensabile per consentirne il recupero. Di guisa che il danno risarcibile, per le anzidette causali, è individuabile nell'ammontare delle prefate poste attive per un totale di € 338.904,00 (v. TU pag. 8). Analogamente, deve ritenersi per le fatture di vendita che sono state emesse dall' - nel Parte_1 corso dell'esercizio 2019 per euro 372.674,00 -come risulta dalle acquisizioni dell'Ufficio fallimentare e, in particolare, dal cassetto fiscale dell' medesima (v. doc. 6 n. 20-21 fascicolo attoreo)- per le Pt_1 quali l'organo amministrativo non ha documentato l'eventuale avvenuto incasso dei relativi crediti e/o dato modo alla curatela di azionarne il credito fornendo il corredo probatorio all'uopo necessario. Infine, in ordine ai pagamenti effettuati dopo la sentenza di fallimento del 22.11.2019 e ammontanti a € 47.929,50 si osserva che gli stessi sono documentati dagli estratti conto acquisiti dall'attore presso l'istituto Credem Ag. di Noto (v. doc. 6 n. 22 fasc. attoreo) dai quali si appalesano i citati pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento a mezzo di assegni bancari e bancomat. Tra di essi, vi è peraltro anche un assegno di € 11.500,00 relativo all'acquisto di una Audi Q7 la cui proprietà è tuttavia rimasta in capo alla concessionaria (v. doc. 6 n. 22-23 fattura del Parte_2
3.12.2019 fasc. attoreo), pur essendo l'autovettura nella disponibilità materiale della come CP_1 emerge dal verbale di sequestro dell'1.03.2021 (v. doc.
4-5 depositati dalla convenuta con le seconde memorie 183 c.p.c. co. 6).
Nondimeno la costituendosi, non ha negato la circostanza materiale degli esborsi, CP_1 avendo più che altro allegato che trattasi di assegni post datati;
difesa non significativa, dovendosi ritenere l'uso di tale strumento non conforme alle regole di una corretta e sana amministrazione stante la nullità del patto di garanzia sotteso all'emissione di un assegno senza data o post datato. Ne consegue, quindi, che è comunque imputabile alla condotta dell'amministratrice il depauperamento subito dalla società fallita a seguito dei prefati pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione del fallimento -pur se astrattamente inefficaci- e, per l'effetto, dovrà essere condannata al risarcimento del danno causato pari agli importi pagati indebitamente (47.929,50 €). Per le superiori ragioni, acclarata la responsabilità dell'amministratore unico dell' Parte_1
per non aver adeguatamente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con la diligenza CP_1
pagina 7 di 8 richiesta dalla natura dell'incarico ricoperto, rendendosi responsabili dei fatti gestionali di cui sopra, la convenuta è tenuta a risarcire al Fallimento attore un danno pari a € 1.642.998,50, di cui
- € 883.491,00 per avere proseguito illegittimamente l'attività di impresa dopo la perdita del capitale sociale,
- € 338.904,00 in relazione all'attivo risultante dal bilancio al 31.12.2018,
- € 372.674,00 per i crediti portati dalle fatture del 2019
- € 47.929,50 per i pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento, il tutto oltre rivalutazione economica e interessi legali, trattandosi comunque di debito di valore (così
Cass., sez. I^, 25 maggio 2005, n. 11018 e v. anche Cass., sez. I^, 4 aprile 1998, n. 3483).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Erario, essendo l'attore ammesso al patrocinio in favore dello Stato. Le spese di TU sono poste, definitivamente, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata e assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la responsabilità di in relazione ai fatti esposti in parte motiva. CP_1
- Per l'effetto, conferma il sequestro conservativo concesso con ordinanza resa in data 6.8.2020 e condanna al pagamento in favore del della complessiva somma di CP_1 Parte_1
€ 1.642.998,50, come sopra meglio specificata, oltre rivalutazione e interessi legali.
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Erario in € 9.488,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e alla refusione delle spese di TU sempre in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa sezione civile del tribunale, il 3.1.2025.
IL PRESIDENTE R.
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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