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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13706/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI ELENA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17/12/2024: “1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
(essendo il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente indipendente), con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre, con diritto di visita del padre alle seguenti modalità: a. il mercoledì ed il venerdì di ciascuna settimana, dalle ore 19.00 sino al mattino successivo, quando il marito riaccompagnerà i figli presso la scuola frequentata o l'abitazione materna;
b. due fine settimana alternati al mese, dalle ore 16 del venerdì alle ore 8 del lunedì mattina, orario in cui il marito riaccompagnerà i figli a scuola o presso l'abitazione materna;
c. per quanto riguarda la gestione delle festività natalizie e pasquali: prevedersi che il padre trascorra metà dei periodi medesimi con
i figli, alternando di anno in anno il giorno di Natale o il Capodanno, nonché, il giorno di Pasqua o
1 il Lunedì dell'Angelo; d. festività infrannuali alternate tra ciascun genitore;
e. per quanto concerne le vacanze estive: stabilirsi che il padre trascorra con i minori un periodo di almeno tre settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
3. assegnazione della casa coniugale alla moglie, con relative pertinenze ed i beni mobili ed arredi ivi contenuti;
4. disporsi che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, una somma mensile non inferiore ad euro 600,00 per ciascun figlio, o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.; 5. disporsi che il marito versi il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta: Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2.
Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento. c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre – scuola, e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate. Con refusione delle spese di giudizio, comprese quelle relative all'istanza ex art. 709 ter c.p.c.”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17/12/2024 e da comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare. In via principale: che la SI.ra sia, a causa della violazione Parte_1 dell'obbligo di fedeltà coniugale, dichiarata responsabile della separazione che, in virtù di questo: - i figli con la casa coniugale siano assegnati al convenuto , in quanto la madre è CP_1 inadeguata alla loro educazione (si fa riferimento a quanto in premessa) […]. Si chiede altresì la restituzione del prestito effettuato alla moglie, su richiesta della stessa al marito, di € 30.000,00 per l'acquisto di un garage di cui residuano € 20.000,00. […] Considerando altresì il grave danno morale e non solo che il SI. ha subito, si chiede: - € 5.000,00 di danno morale esistenziale CP_1 all'anno per tutta la durata del matrimonio, pertanto € 85.000,00 in aggiunta a un contributo per i figli di cui ci si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, oltre le spese straordinarie come da tabelle vigenti in questo Foro. - Si chiede altresì, per l'occultamento di reali redditi, alla Pt_1 che ha consentito a come la stessa indica più volte nelle conversazioni e nel ricorso, un livello CP_1 di vita che lo stesso con il suo stipendio non poteva permettersi, € 1.500,00 mensili a favore del marito da parte di oltre rivalutazione annuale ISTAT ove, di fatto, ha un reddito fra ufficiale Pt_1
e in nero, che dovrà, come indicato in istruttoria, essere accertato, ma che varia dai 250/300.000,00 all'anno. In via subordinata: - per la serenità dei figli, l'uso alternato della casa coniugale in caso
2 di assegnazione paritetica ai genitori, in cui gli stessi si alterneranno alle cure dei figli. - Si chiede, se del caso, che il SI. er eliminare tutte le gratuite e false informazioni sollevate dalla moglie CP_1 in merito all'utilizzo di medicinali antidepressivi e per impotenza, sia sottoposto a tutte le analisi che il Tribunale, eventualmente, riterrà necessarie e, sempre se del caso, parimenti lo faccia la SI.ra per quanto riguarda gli stupefacenti. - Si chiede altresì la soccombenza alle spese. - Affido Pt_1 condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento presso la casa Per_2 Per_1 coniugale. I genitori si accorderanno, mensilmente tramite un'agenda comune (che per altro stanno già utilizzando) per i giorni in cui non sono presenti in casa. - Decisioni condivise su ogni aspetto dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/2022, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio l'11/6/2005 con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n. 14/9/2005) e (n. Per_2 Per_1
14/10/2008).
La SI.ra ha allegato che la crisi coniugale era insorta già nell'anno 2013, allorquando il Pt_1 marito aveva iniziato a mostrare atteggiamenti possessivi e controllanti in risposta alla realizzazione professionale della moglie.
Nel corso degli anni i coniugi si sono progressivamente allontanati sino all'interruzione definitiva della convivenza nel settembre 2022.
Il resistente, infatti, ha lasciato la casa coniugale per un paio di mesi, durante i quali ha incontrato i figli sporadicamente senza nulla corrispondere in loro favore, salvo poi farvi rientro.
La ricorrente ha quindi chiesto: i) l'affido condiviso della prole, con collocamento presso di sé, ii) calendario di visite padre-figli come da ricorso, iii) assegnazione della casa coniugale alla madre e iv) contributo mensile a carico del SI. in favore dei figli pari ad € 600,00 (cadauno), oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24/1/2023 parte resistente, contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha rappresentato che il venire meno dell'affectio coniugalis è da imputarsi alla condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio serbata della moglie, la quale avrebbe intrapreso una relazione con tale In merito all'abbandono del tetto coniugale, Persona_3 ha precisato di essersi soltanto allontanato dall'abitazione per un breve periodo facendovi in seguito rientro, come peraltro concordato con la ricorrente (cfr. doc. 11).
Ha quindi dedotto che, una volta ripresa la convivenza, tra le parti non sono insorti particolari conflitti fino agli episodi occorsi in data 23/12/2022 e 24/1/2023 allorché la moglie avrebbe aggredito il SI. sferrandogli dei calci. CP_1
Il resistente ha inoltre allegato che la ricorrente ha iniziato a condurre “una vita dissennata, uscendo fino a tarda notte, trascorrendo con un altro uomo diversi giorni e facendo con lo stesso anche viaggi di piacere, raccontando e partecipando i figli delle loro attività ludiche”, assumendo da ultimo un atteggiamento manipolatorio e permissivo nei riguardi della prole, sminuendo la figura del padre.
Quanto alla capacità reddituale della moglie, ha rappresentato che la stessa gode di una disponibilità economica ben superiore a quella dichiarata in atti.
Ha pertanto concluso chiedendo: i) l'addebito della separazione alla moglie;
ii) l'affidamento dei figli al padre, con assegnazione della casa coniugale;
iii) la restituzione del prestito effettuato alla moglie
3 pari ad € 30.000,00; iv) il risarcimento del danno morale subito, stimabile in € 85.000,00; v) porsi a carico della ricorrente l'assegno di mantenimento in favore dei figli, nella misura ritenuta di giustizia e vi) prevedere un assegno di mantenimento in favore del marito pari ad €1.500,00/mese.
All'udienza del 1/2/2023, terminata l'audizione di e , sono stati adottati i seguenti Per_1 Per_2 provvedimenti provvisori: “1. autorizza i coniugi alla vita separata nel reciproco rispetto;
2. affido condiviso dei figli che vivranno presso la madre nella attuale casa familiare, a lei assegnata;
3. il marito lascerà la casa della moglie entro 30 giorni dalla presente ordinanza;
4. contributo al mantenimento di euro 300,00 per ciascuno (totale euro 600,00) rivalutabili secondo indici
ISTAT/FOI, oltre spese straordinarie al 50% come per legge, determinate secondo protocollo
Tribunale Brescia/ordine avvocati Brescia;
5. visite dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alternati, oltre al mercoledì da uscita scuola alle 22, salvi differenti accordi presi con i ragazzi;
6. due settimane anche non consecutive con il padre d'estate che le concorderà con i ragazzi entro il 2 giugno di ogni anno e dal 24 al 31 dicembre con un genitore e da Capodanno alla Epifania con
l'altro secondo accordi con i ragazzi da prendersi entro il 1 dicembre di ogni anno”.
Con memoria integrativa del 26/7/2023 parte ricorrente ha rappresentato che il marito si è trasferito presso altro immobile, disattendendo tuttavia le statuizioni del Tribunale in punto di incontri padre- figli. Quanto alle spese straordinarie, ha precisato che il SI. non ha corrisposto la quota di CP_1 propria spettanza delle somme versate a tale titolo, ciò anche con riferimento alle rette delle scuole private frequentate dai figli rifiutandosi finanche di prestare il consenso all'iscrizione scolastica.
All'udienza del 20/9/2023 (fissata a seguito di autonoma istanza ex art. 709 ter c.p.c.) il convenuto ha dedotto di non essere contrario all'iscrizione dei figli presso istituti privati, asserendo piuttosto di non potere fare fronte a tale spesa della quale si era sempre fatta carico in via esclusiva la moglie.
All'esito di ampia discussione le parti si sono quindi accordate come segue: “a titolo di contributo forfettario all'iscrizione scolastica per l'anno in corso dei figli e , il SI. si Per_2 Per_1 CP_1 impegna a farsi carico del 50% della retta del Liceo Luzzago, solo in quanto ha ottenuto un'esenzione totale da parte del Dirigente scolastico, nonché a versare alla SI.ra la somma di € 1.000,00 Pt_1 omnia, comprensiva del costo delle attività extrascolastiche connesse al percorso formativo, oltre il
50% del costo dei libri di testo. Tale somma verrà versata in due rate: la prima da € 500,00 entro il 30/9, la seconda da € 500,00 entro il 31/12”, rimanendo contese le ulteriori questioni.
Con note scritte depositate in data 11/10/2023 il resistente ha rinunciato alla domanda di restituzione della somma corrisposta alla moglie pari ad € 30.000,00, avendo proposto autonomo ricorso ex art. 281- decies c.p.c..
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 7/5/2024 sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata udienza per consentire di produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
All'udienza cartolare celebratasi il 18/12/2024 la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio ai fini della decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla separazione personale
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata solo qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono essere indipendenti dalla loro volontà.
4 Nel caso in esame, il resistente si è stabilmente trasferito presso altro immobile, come disposto con ordinanza del 20/3/2023 emessa da questo Tribunale, ed entrambe le parti sono concordi nel ritenere da tempo venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione risulta, inoltre, confermata dal fatto che le parti hanno insistito per la pronuncia relativa allo status coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla domanda di addebito della separazione
Parte resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione alla moglie stante la violazione dell'obbligo di fedeltà, istanza alla quale si è opposta la ricorrente.
Giova, in primo luogo, premettere che il principio di non contestazione opera ogniqualvolta la parte a ciò onerata non abbia contrastato in modo puntuale e specifico le avverse allegazioni confutandole o, comunque, fornendo una prospettazione “diversa e logicamente incompatibile” con esse (cfr. Cass. Civ. n. 20211/2012; 8591/2014; Trib. Catanzaro 29/9/2009). Tale situazione non ricorre nel caso di specie avendo la parte ricorrente ricondotto la crisi del matrimonio ad un periodo anteriore rispetto alla presunta relazione extra-coniugale ed indipendentemente da essa.
Come specificato da consolidata giurisprudenza di legittimità: “grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 2059/2012).
Ebbene, nel caso di specie la relazione extraconiugale della ricorrente, fondamento dell'addebito, è stata solo genericamente dedotta da parte resistente, la quale neppure ha avanzato istanze istruttorie sul punto né ha allegato e provato che la stessa sia stata causa della fine del rapporto matrimoniale.
Anzitutto è pacifico che il 26/9/2022 le parti hanno di comune accordo interrotto la convivenza. La circostanza è attestata dal documento prodotto sub all. 11 dal resistente in cui si legge che la SI.ra ha chiesto al marito di lasciare la casa “per la serenità dell'intero nucleo familiare, oltre che Pt_1 per valutare di intraprendere la procedura di separazione personale dei coniugi”, richiesta alla quale il resistente ha aderito “per i medesimi motivi manifestati dalla SI.ra ”. È evidente Parte_1 quindi che la crisi era già conclamata ed irreversibile.
Il SI. deduce di avere appreso della relazione solo una volta “trascorso il tempo pattuito” per CP_1
l'allontanamento (comparsa di costituzione, pag. 19), venendo a sapere da ricerche sui social network che “i due amanti si frequentavano da almeno due anni nella stessa palestra”. È tuttavia evidente che la circostanza, oltre che indimostrata, è scarsamente rilevante in quanto la disaffezione tra le parti era emersa ben prima che il resistente maturasse il sospetto del presunto tradimento.
Ancora, in sede di comparsa conclusionale del 17/2/2025, il resistente ha per la prima volta allegato che: “la ricorrente iniziava una convivenza nella casa coniugale con il nuovo compagno prima che avesse luogo la prima udienza del presente procedimento”.
Detta circostanza appare tuttavia inverosimile considerato che il SI. ha fatto rientro presso la CP_1 casa coniugale verso la fine 2022 (doc. 11) e si è trasferito presso altro immobile soltanto in seguito all'ordinanza emessa da questo Tribunale il 20/3/2023, sicché, volendo aderire alla prospettazione del convenuto, vi sarebbe stato un periodo di coabitazione con il SI. di cui non si fa cenno Per_3 in sede di audizione dei figli della coppia (cfr. verbale udienza 1/2/2023).
5 Il figlio ha infatti dichiaro: “non ho mai avuto il presentimento [della crisi matrimoniale], Per_2 siamo andati anche in vacanza insieme, tutti e quattro più la mia ex ragazza […] nessun campanello d'allarme, è andato tutto benissimo, due giorni dopo sentivo che litigavano fra di loro, che parlavano, all'inizio non sapevo niente e poi dopo…” (cfr. ibidem).
Ne consegue che difetta la prova che il presunto tradimento della ricorrente sia antecedente alla crisi coniugale e sia stato causa della stessa.
Per quanto sopra, la domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
3. Sull'affidamento del figlio minore
Quanto all'affidamento del minore , parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del Per_1 figlio ad entrambi i genitori;
parte resistente ha invece insistito per l'affido esclusivo del minore al padre.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022)
Ebbene, giova premettere che il resistente ha dedotto che la SI.ra ha posto in essere condotte Pt_1 violente in suo danno, senza tuttavia nulla provare in merito a tali allegazioni;
ha altresì accusato la moglie di avere assunto un atteggiamento permissivo e manipolatorio nei riguardi dei figli, finalizzato a sminuire la figura paterna.
A dispetto di tali allegazioni va osservato che e , sebbene trascorrano il proprio tempo Per_2 Per_1 prevalentemente presso la casa della madre, nulla hanno mai opposto alla frequentazione paterna, fatta eccezione per eventuali ritrosie imputabili all'età.
Vieppiù, il resistente ha dato atto di recarsi spesso in trasferta ed ha altresì rappresentato che in futuro potrebbe doversi trasferire per lavoro in Slovenia dal lunedì al giovedì, con conseguente difficoltà nella gestione del minore (cfr. terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. pag. 5).
Alla luce di quanto sopra, nonché in considerazione dell'imminente raggiungimento della maggiore età di (ormai sedicenne), si reputa congruo confermare l'affido condiviso di quest'ultimo ad Per_1 entrambi i genitori.
Lo stesso , sentito all'udienza dell'1/2/2023, ha espresso la volontà di risiedere presso la casa Per_1 coniugale;
deve pertanto disporsi che questi rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, alla quale verrà pertanto assegnata la casa familiare di sua proprietà, essendosi peraltro il resistente da tempo trasferito altrove.
5. Sulle frequentazioni padre-figli
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio , avendo raggiunto la maggiore età. Per_2
Quanto al figlio , parte resistente ha dato atto che questi “trascorre con il padre le giornate Per_1 del giovedì e un weekend ogni due” (cfr. seconda memoria 183 co. 6 c.p.c.), manifestando tuttavia la necessità di modificare il giorno degli incontri infrasettimanali a causa degli impegni lavorativi (cfr. terza memoria 183 co. 6 c.p.c.).
6 Tenuto conto dell'età di e degli impegni lavorativi del resistente, si dispone che il padre possa Per_1 vedere e tenere con sé il figlio liberamente, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze del minore e accordandosi direttamente con quest'ultimo (anche in merito ai periodi non scolastici), garantendo almeno visite a weekend alternati e metà dei periodi di vacanza osservando il criterio dell'alternanza.
4. Sul contributo al mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto che il padre versi in favore dei figli un assegno di mantenimento mensile non inferiore ad € 600,00 cadauno (i.e. € 1.200,00 complessivi); parte resistente ha chiesto porsi a carico della SI.ra , in caso di collocamento della prole presso di sé, l'onere di corrispondere Pt_1 tale contributo nella misura ritenuta di giustizia.
Ebbene, quanto alla capacità reddituale della ricorrente, dalla disamina dei documenti in atti è emerso che quest'ultima ha percepito, nel triennio 2019-2021, un reddito medio netto pari ad € 6.284,50/mese (cfr. all. 4 ricorso e all. note del 1/2/2023). A ciò deve aggiungersi che è proprietaria per 39/40 della casa coniugale, alla stessa assegnata, e non ha dato atto di essere gravata da particolari esborsi.
Quanto al SI. questi ha percepito nel triennio 2020-2022 un reddito mensile medio netto pari CP_1
a € 3.316,19 (cfr. note all. scritte del 17/1/2024); a fronte di tale entrata, ha dato atto di essere gravato da un esborso pari a complessivi € 1.250,00 (i.e. canone di locazione e spese condominiali - doc. 5 note del 13/11/202 - e rata del mutuo - all. 25 comparsa -).
Appare pertanto evidente che tra le parti sussiste una sensibile sperequazione reddituale a vantaggio della ricorrente. Al riguardo, si rammenta che: “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio [minore], deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto” (cfr. Cass. Civ. n. 4811/2018).
Alla luce di ciò, tenuto conto del collocamento prevalente dei figli presso la madre, dell'età e delle incrementali eSIenze di e , oltreché dell'assegnazione della casa coniugale e della Per_1 Per_2 sperequazione reddituale tra i coniugi, il Collegio reputa congruo confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 20/3/2023 (i.e. contributo pari a complessivi € 600,00/mese).
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente bancario o postale il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6. Sul mantenimento in favore del coniuge
Ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
7 Il parametro utilizzato in giurisprudenza per valutare l'adeguatezza dei redditi è costituito dal tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, con la conseguenza di ritenere dovuto l'assegno di mantenimento ove il coniuge meno abbiente non abbia sostanze sufficienti a mantenere lo stesso livello di benessere proprio della vita matrimoniale.
Ebbene, parte resistente ha rappresentato che la ricorrente “non ha dichiarato al marito il suo reale reddito tant'è che il SI. lo scopre solo […] alla lettura del ricorso” (cfr. pag. 16 memoria), CP_1 con ciò riconoscendo implicitamente di aver goduto in costanza di vita matrimoniale di un tenore di vita rapportato e proporzionato alle risorse economiche dichiarategli dalla moglie e non piuttosto di un tenore di vita tale da permettergli di sospettare che quest'ultima avesse disponibilità economiche di gran lunga superiori.
Appare pertanto evidente che la capacità reddituale del resistente, tutt'altro che trascurabile e rimasta sostanzialmente invariata dall'interruzione della convivenza, gli consente di conservare il pregresso tenore di vita.
A ciò deve infine aggiungersi che le allegazioni relative al più elevato tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio sono del tutto generiche e sfornite di prova, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria in proposito.
7. Sul risarcimento del danno morale
Sul punto si rileva che tale giudizio è stato introdotto con ricorso del 31/7/2019, con la conseguenza che esso non è soggetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 164/2024 (cd. “Correttivo Cartabia”), con conseguente inammissibilità della domanda di risarcimento del danno morale.
Tale domanda è infatti assoggettata a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Va quindi esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 11828/2009).
8. Sulle spese processuali
Stante la prevalente soccombenza del resistente le spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (Tabella 2 –
Cass. Civ. Sez. 2, 31/12/2021, n. 42128), per i procedimenti di valore indeterminabile, sono poste a carico del SI. Nulla per il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. in quanto conclusosi su accordo CP_1 delle parti (cfr. verbale udienza 20/9/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 13706/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); CP_1 C.F._2
8
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente;
4. conferma l'affido condiviso del figlio minore (n. 14/10/2008) ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
5. assegna la casa coniugale alla SI.ra ; Pt_1
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo quanto previsto in parte motiva;
7. pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
(maggiorenne non autonomo) versando alla madre la somma complessiva di € 600,00/mese (i.e. € 300,00/mese a figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
8. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno morale svolta dal resistente;
9. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 6.712,00 per compensi (di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria;
€ 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 13706/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti CHERUBINI SIMONA MARIA DOMENICA e FORESTI ELENA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PULCINI LUCREZIA FRANCESCA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17/12/2024: “1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
(essendo il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente indipendente), con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre, con diritto di visita del padre alle seguenti modalità: a. il mercoledì ed il venerdì di ciascuna settimana, dalle ore 19.00 sino al mattino successivo, quando il marito riaccompagnerà i figli presso la scuola frequentata o l'abitazione materna;
b. due fine settimana alternati al mese, dalle ore 16 del venerdì alle ore 8 del lunedì mattina, orario in cui il marito riaccompagnerà i figli a scuola o presso l'abitazione materna;
c. per quanto riguarda la gestione delle festività natalizie e pasquali: prevedersi che il padre trascorra metà dei periodi medesimi con
i figli, alternando di anno in anno il giorno di Natale o il Capodanno, nonché, il giorno di Pasqua o
1 il Lunedì dell'Angelo; d. festività infrannuali alternate tra ciascun genitore;
e. per quanto concerne le vacanze estive: stabilirsi che il padre trascorra con i minori un periodo di almeno tre settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
3. assegnazione della casa coniugale alla moglie, con relative pertinenze ed i beni mobili ed arredi ivi contenuti;
4. disporsi che il marito versi alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, una somma mensile non inferiore ad euro 600,00 per ciascun figlio, o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, somma da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese, nonché da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.; 5. disporsi che il marito versi il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, così come indicate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che di seguito si riporta: Spese per la salute a) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3. Trattamenti sanitari erogati o meno dal SSN, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4. Ticket sanitari;
b) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
1. Cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2. Cure termali e fisioterapiche;
3. Farmaci particolari. Spese per l'istruzione a) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3. Gite scolastiche senza pernottamento;
4. Trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
1. Tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2.
Corsi di specializzazione;
3. Corsi di recupero e lezioni private;
4. Alloggio presso la sede universitaria;
5. Gite scolastiche con pernottamento. c) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre – scuola, e dopo scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo:
1. Spese custodia dei figli minorenni
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2. Centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo:
1. Attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2. Corsi di lingua straniera;
Viaggi e vacanze. Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate. Con refusione delle spese di giudizio, comprese quelle relative all'istanza ex art. 709 ter c.p.c.”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 17/12/2024 e da comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare. In via principale: che la SI.ra sia, a causa della violazione Parte_1 dell'obbligo di fedeltà coniugale, dichiarata responsabile della separazione che, in virtù di questo: - i figli con la casa coniugale siano assegnati al convenuto , in quanto la madre è CP_1 inadeguata alla loro educazione (si fa riferimento a quanto in premessa) […]. Si chiede altresì la restituzione del prestito effettuato alla moglie, su richiesta della stessa al marito, di € 30.000,00 per l'acquisto di un garage di cui residuano € 20.000,00. […] Considerando altresì il grave danno morale e non solo che il SI. ha subito, si chiede: - € 5.000,00 di danno morale esistenziale CP_1 all'anno per tutta la durata del matrimonio, pertanto € 85.000,00 in aggiunta a un contributo per i figli di cui ci si rimette alla decisione dell'adito Tribunale, oltre le spese straordinarie come da tabelle vigenti in questo Foro. - Si chiede altresì, per l'occultamento di reali redditi, alla Pt_1 che ha consentito a come la stessa indica più volte nelle conversazioni e nel ricorso, un livello CP_1 di vita che lo stesso con il suo stipendio non poteva permettersi, € 1.500,00 mensili a favore del marito da parte di oltre rivalutazione annuale ISTAT ove, di fatto, ha un reddito fra ufficiale Pt_1
e in nero, che dovrà, come indicato in istruttoria, essere accertato, ma che varia dai 250/300.000,00 all'anno. In via subordinata: - per la serenità dei figli, l'uso alternato della casa coniugale in caso
2 di assegnazione paritetica ai genitori, in cui gli stessi si alterneranno alle cure dei figli. - Si chiede, se del caso, che il SI. er eliminare tutte le gratuite e false informazioni sollevate dalla moglie CP_1 in merito all'utilizzo di medicinali antidepressivi e per impotenza, sia sottoposto a tutte le analisi che il Tribunale, eventualmente, riterrà necessarie e, sempre se del caso, parimenti lo faccia la SI.ra per quanto riguarda gli stupefacenti. - Si chiede altresì la soccombenza alle spese. - Affido Pt_1 condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento presso la casa Per_2 Per_1 coniugale. I genitori si accorderanno, mensilmente tramite un'agenda comune (che per altro stanno già utilizzando) per i giorni in cui non sono presenti in casa. - Decisioni condivise su ogni aspetto dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/11/2022, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio l'11/6/2005 con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n. 14/9/2005) e (n. Per_2 Per_1
14/10/2008).
La SI.ra ha allegato che la crisi coniugale era insorta già nell'anno 2013, allorquando il Pt_1 marito aveva iniziato a mostrare atteggiamenti possessivi e controllanti in risposta alla realizzazione professionale della moglie.
Nel corso degli anni i coniugi si sono progressivamente allontanati sino all'interruzione definitiva della convivenza nel settembre 2022.
Il resistente, infatti, ha lasciato la casa coniugale per un paio di mesi, durante i quali ha incontrato i figli sporadicamente senza nulla corrispondere in loro favore, salvo poi farvi rientro.
La ricorrente ha quindi chiesto: i) l'affido condiviso della prole, con collocamento presso di sé, ii) calendario di visite padre-figli come da ricorso, iii) assegnazione della casa coniugale alla madre e iv) contributo mensile a carico del SI. in favore dei figli pari ad € 600,00 (cadauno), oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 24/1/2023 parte resistente, contestando tutto quanto dedotto da controparte, ha rappresentato che il venire meno dell'affectio coniugalis è da imputarsi alla condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio serbata della moglie, la quale avrebbe intrapreso una relazione con tale In merito all'abbandono del tetto coniugale, Persona_3 ha precisato di essersi soltanto allontanato dall'abitazione per un breve periodo facendovi in seguito rientro, come peraltro concordato con la ricorrente (cfr. doc. 11).
Ha quindi dedotto che, una volta ripresa la convivenza, tra le parti non sono insorti particolari conflitti fino agli episodi occorsi in data 23/12/2022 e 24/1/2023 allorché la moglie avrebbe aggredito il SI. sferrandogli dei calci. CP_1
Il resistente ha inoltre allegato che la ricorrente ha iniziato a condurre “una vita dissennata, uscendo fino a tarda notte, trascorrendo con un altro uomo diversi giorni e facendo con lo stesso anche viaggi di piacere, raccontando e partecipando i figli delle loro attività ludiche”, assumendo da ultimo un atteggiamento manipolatorio e permissivo nei riguardi della prole, sminuendo la figura del padre.
Quanto alla capacità reddituale della moglie, ha rappresentato che la stessa gode di una disponibilità economica ben superiore a quella dichiarata in atti.
Ha pertanto concluso chiedendo: i) l'addebito della separazione alla moglie;
ii) l'affidamento dei figli al padre, con assegnazione della casa coniugale;
iii) la restituzione del prestito effettuato alla moglie
3 pari ad € 30.000,00; iv) il risarcimento del danno morale subito, stimabile in € 85.000,00; v) porsi a carico della ricorrente l'assegno di mantenimento in favore dei figli, nella misura ritenuta di giustizia e vi) prevedere un assegno di mantenimento in favore del marito pari ad €1.500,00/mese.
All'udienza del 1/2/2023, terminata l'audizione di e , sono stati adottati i seguenti Per_1 Per_2 provvedimenti provvisori: “1. autorizza i coniugi alla vita separata nel reciproco rispetto;
2. affido condiviso dei figli che vivranno presso la madre nella attuale casa familiare, a lei assegnata;
3. il marito lascerà la casa della moglie entro 30 giorni dalla presente ordinanza;
4. contributo al mantenimento di euro 300,00 per ciascuno (totale euro 600,00) rivalutabili secondo indici
ISTAT/FOI, oltre spese straordinarie al 50% come per legge, determinate secondo protocollo
Tribunale Brescia/ordine avvocati Brescia;
5. visite dal venerdì sera alla domenica sera a weekend alternati, oltre al mercoledì da uscita scuola alle 22, salvi differenti accordi presi con i ragazzi;
6. due settimane anche non consecutive con il padre d'estate che le concorderà con i ragazzi entro il 2 giugno di ogni anno e dal 24 al 31 dicembre con un genitore e da Capodanno alla Epifania con
l'altro secondo accordi con i ragazzi da prendersi entro il 1 dicembre di ogni anno”.
Con memoria integrativa del 26/7/2023 parte ricorrente ha rappresentato che il marito si è trasferito presso altro immobile, disattendendo tuttavia le statuizioni del Tribunale in punto di incontri padre- figli. Quanto alle spese straordinarie, ha precisato che il SI. non ha corrisposto la quota di CP_1 propria spettanza delle somme versate a tale titolo, ciò anche con riferimento alle rette delle scuole private frequentate dai figli rifiutandosi finanche di prestare il consenso all'iscrizione scolastica.
All'udienza del 20/9/2023 (fissata a seguito di autonoma istanza ex art. 709 ter c.p.c.) il convenuto ha dedotto di non essere contrario all'iscrizione dei figli presso istituti privati, asserendo piuttosto di non potere fare fronte a tale spesa della quale si era sempre fatta carico in via esclusiva la moglie.
All'esito di ampia discussione le parti si sono quindi accordate come segue: “a titolo di contributo forfettario all'iscrizione scolastica per l'anno in corso dei figli e , il SI. si Per_2 Per_1 CP_1 impegna a farsi carico del 50% della retta del Liceo Luzzago, solo in quanto ha ottenuto un'esenzione totale da parte del Dirigente scolastico, nonché a versare alla SI.ra la somma di € 1.000,00 Pt_1 omnia, comprensiva del costo delle attività extrascolastiche connesse al percorso formativo, oltre il
50% del costo dei libri di testo. Tale somma verrà versata in due rate: la prima da € 500,00 entro il 30/9, la seconda da € 500,00 entro il 31/12”, rimanendo contese le ulteriori questioni.
Con note scritte depositate in data 11/10/2023 il resistente ha rinunciato alla domanda di restituzione della somma corrisposta alla moglie pari ad € 30.000,00, avendo proposto autonomo ricorso ex art. 281- decies c.p.c..
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 7/5/2024 sono state respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti ed è stata fissata udienza per consentire di produrre gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
All'udienza cartolare celebratasi il 18/12/2024 la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio ai fini della decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Sulla separazione personale
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata solo qualora si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono essere indipendenti dalla loro volontà.
4 Nel caso in esame, il resistente si è stabilmente trasferito presso altro immobile, come disposto con ordinanza del 20/3/2023 emessa da questo Tribunale, ed entrambe le parti sono concordi nel ritenere da tempo venuta meno ogni affezione coniugale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione risulta, inoltre, confermata dal fatto che le parti hanno insistito per la pronuncia relativa allo status coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulla domanda di addebito della separazione
Parte resistente ha formulato richiesta di addebito della separazione alla moglie stante la violazione dell'obbligo di fedeltà, istanza alla quale si è opposta la ricorrente.
Giova, in primo luogo, premettere che il principio di non contestazione opera ogniqualvolta la parte a ciò onerata non abbia contrastato in modo puntuale e specifico le avverse allegazioni confutandole o, comunque, fornendo una prospettazione “diversa e logicamente incompatibile” con esse (cfr. Cass. Civ. n. 20211/2012; 8591/2014; Trib. Catanzaro 29/9/2009). Tale situazione non ricorre nel caso di specie avendo la parte ricorrente ricondotto la crisi del matrimonio ad un periodo anteriore rispetto alla presunta relazione extra-coniugale ed indipendentemente da essa.
Come specificato da consolidata giurisprudenza di legittimità: “grava sulla parte che richieda, per
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 2059/2012).
Ebbene, nel caso di specie la relazione extraconiugale della ricorrente, fondamento dell'addebito, è stata solo genericamente dedotta da parte resistente, la quale neppure ha avanzato istanze istruttorie sul punto né ha allegato e provato che la stessa sia stata causa della fine del rapporto matrimoniale.
Anzitutto è pacifico che il 26/9/2022 le parti hanno di comune accordo interrotto la convivenza. La circostanza è attestata dal documento prodotto sub all. 11 dal resistente in cui si legge che la SI.ra ha chiesto al marito di lasciare la casa “per la serenità dell'intero nucleo familiare, oltre che Pt_1 per valutare di intraprendere la procedura di separazione personale dei coniugi”, richiesta alla quale il resistente ha aderito “per i medesimi motivi manifestati dalla SI.ra ”. È evidente Parte_1 quindi che la crisi era già conclamata ed irreversibile.
Il SI. deduce di avere appreso della relazione solo una volta “trascorso il tempo pattuito” per CP_1
l'allontanamento (comparsa di costituzione, pag. 19), venendo a sapere da ricerche sui social network che “i due amanti si frequentavano da almeno due anni nella stessa palestra”. È tuttavia evidente che la circostanza, oltre che indimostrata, è scarsamente rilevante in quanto la disaffezione tra le parti era emersa ben prima che il resistente maturasse il sospetto del presunto tradimento.
Ancora, in sede di comparsa conclusionale del 17/2/2025, il resistente ha per la prima volta allegato che: “la ricorrente iniziava una convivenza nella casa coniugale con il nuovo compagno prima che avesse luogo la prima udienza del presente procedimento”.
Detta circostanza appare tuttavia inverosimile considerato che il SI. ha fatto rientro presso la CP_1 casa coniugale verso la fine 2022 (doc. 11) e si è trasferito presso altro immobile soltanto in seguito all'ordinanza emessa da questo Tribunale il 20/3/2023, sicché, volendo aderire alla prospettazione del convenuto, vi sarebbe stato un periodo di coabitazione con il SI. di cui non si fa cenno Per_3 in sede di audizione dei figli della coppia (cfr. verbale udienza 1/2/2023).
5 Il figlio ha infatti dichiaro: “non ho mai avuto il presentimento [della crisi matrimoniale], Per_2 siamo andati anche in vacanza insieme, tutti e quattro più la mia ex ragazza […] nessun campanello d'allarme, è andato tutto benissimo, due giorni dopo sentivo che litigavano fra di loro, che parlavano, all'inizio non sapevo niente e poi dopo…” (cfr. ibidem).
Ne consegue che difetta la prova che il presunto tradimento della ricorrente sia antecedente alla crisi coniugale e sia stato causa della stessa.
Per quanto sopra, la domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
3. Sull'affidamento del figlio minore
Quanto all'affidamento del minore , parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affido condiviso del Per_1 figlio ad entrambi i genitori;
parte resistente ha invece insistito per l'affido esclusivo del minore al padre.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”
(cfr. Cass. Civ., n. 21425/2022)
Ebbene, giova premettere che il resistente ha dedotto che la SI.ra ha posto in essere condotte Pt_1 violente in suo danno, senza tuttavia nulla provare in merito a tali allegazioni;
ha altresì accusato la moglie di avere assunto un atteggiamento permissivo e manipolatorio nei riguardi dei figli, finalizzato a sminuire la figura paterna.
A dispetto di tali allegazioni va osservato che e , sebbene trascorrano il proprio tempo Per_2 Per_1 prevalentemente presso la casa della madre, nulla hanno mai opposto alla frequentazione paterna, fatta eccezione per eventuali ritrosie imputabili all'età.
Vieppiù, il resistente ha dato atto di recarsi spesso in trasferta ed ha altresì rappresentato che in futuro potrebbe doversi trasferire per lavoro in Slovenia dal lunedì al giovedì, con conseguente difficoltà nella gestione del minore (cfr. terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. pag. 5).
Alla luce di quanto sopra, nonché in considerazione dell'imminente raggiungimento della maggiore età di (ormai sedicenne), si reputa congruo confermare l'affido condiviso di quest'ultimo ad Per_1 entrambi i genitori.
Lo stesso , sentito all'udienza dell'1/2/2023, ha espresso la volontà di risiedere presso la casa Per_1 coniugale;
deve pertanto disporsi che questi rimarrà collocato prevalentemente presso la madre, alla quale verrà pertanto assegnata la casa familiare di sua proprietà, essendosi peraltro il resistente da tempo trasferito altrove.
5. Sulle frequentazioni padre-figli
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio , avendo raggiunto la maggiore età. Per_2
Quanto al figlio , parte resistente ha dato atto che questi “trascorre con il padre le giornate Per_1 del giovedì e un weekend ogni due” (cfr. seconda memoria 183 co. 6 c.p.c.), manifestando tuttavia la necessità di modificare il giorno degli incontri infrasettimanali a causa degli impegni lavorativi (cfr. terza memoria 183 co. 6 c.p.c.).
6 Tenuto conto dell'età di e degli impegni lavorativi del resistente, si dispone che il padre possa Per_1 vedere e tenere con sé il figlio liberamente, compatibilmente con gli impegni e le eSIenze del minore e accordandosi direttamente con quest'ultimo (anche in merito ai periodi non scolastici), garantendo almeno visite a weekend alternati e metà dei periodi di vacanza osservando il criterio dell'alternanza.
4. Sul contributo al mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto che il padre versi in favore dei figli un assegno di mantenimento mensile non inferiore ad € 600,00 cadauno (i.e. € 1.200,00 complessivi); parte resistente ha chiesto porsi a carico della SI.ra , in caso di collocamento della prole presso di sé, l'onere di corrispondere Pt_1 tale contributo nella misura ritenuta di giustizia.
Ebbene, quanto alla capacità reddituale della ricorrente, dalla disamina dei documenti in atti è emerso che quest'ultima ha percepito, nel triennio 2019-2021, un reddito medio netto pari ad € 6.284,50/mese (cfr. all. 4 ricorso e all. note del 1/2/2023). A ciò deve aggiungersi che è proprietaria per 39/40 della casa coniugale, alla stessa assegnata, e non ha dato atto di essere gravata da particolari esborsi.
Quanto al SI. questi ha percepito nel triennio 2020-2022 un reddito mensile medio netto pari CP_1
a € 3.316,19 (cfr. note all. scritte del 17/1/2024); a fronte di tale entrata, ha dato atto di essere gravato da un esborso pari a complessivi € 1.250,00 (i.e. canone di locazione e spese condominiali - doc. 5 note del 13/11/202 - e rata del mutuo - all. 25 comparsa -).
Appare pertanto evidente che tra le parti sussiste una sensibile sperequazione reddituale a vantaggio della ricorrente. Al riguardo, si rammenta che: “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio [minore], deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto” (cfr. Cass. Civ. n. 4811/2018).
Alla luce di ciò, tenuto conto del collocamento prevalente dei figli presso la madre, dell'età e delle incrementali eSIenze di e , oltreché dell'assegnazione della casa coniugale e della Per_1 Per_2 sperequazione reddituale tra i coniugi, il Collegio reputa congruo confermare le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 20/3/2023 (i.e. contributo pari a complessivi € 600,00/mese).
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico con accredito su conto corrente bancario o postale il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6. Sul mantenimento in favore del coniuge
Ai sensi dell'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
7 Il parametro utilizzato in giurisprudenza per valutare l'adeguatezza dei redditi è costituito dal tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, con la conseguenza di ritenere dovuto l'assegno di mantenimento ove il coniuge meno abbiente non abbia sostanze sufficienti a mantenere lo stesso livello di benessere proprio della vita matrimoniale.
Ebbene, parte resistente ha rappresentato che la ricorrente “non ha dichiarato al marito il suo reale reddito tant'è che il SI. lo scopre solo […] alla lettura del ricorso” (cfr. pag. 16 memoria), CP_1 con ciò riconoscendo implicitamente di aver goduto in costanza di vita matrimoniale di un tenore di vita rapportato e proporzionato alle risorse economiche dichiarategli dalla moglie e non piuttosto di un tenore di vita tale da permettergli di sospettare che quest'ultima avesse disponibilità economiche di gran lunga superiori.
Appare pertanto evidente che la capacità reddituale del resistente, tutt'altro che trascurabile e rimasta sostanzialmente invariata dall'interruzione della convivenza, gli consente di conservare il pregresso tenore di vita.
A ciò deve infine aggiungersi che le allegazioni relative al più elevato tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio sono del tutto generiche e sfornite di prova, non avendo formulato alcuna istanza istruttoria in proposito.
7. Sul risarcimento del danno morale
Sul punto si rileva che tale giudizio è stato introdotto con ricorso del 31/7/2019, con la conseguenza che esso non è soggetto alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 164/2024 (cd. “Correttivo Cartabia”), con conseguente inammissibilità della domanda di risarcimento del danno morale.
Tale domanda è infatti assoggettata a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata
(artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Va quindi esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 11828/2009).
8. Sulle spese processuali
Stante la prevalente soccombenza del resistente le spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (Tabella 2 –
Cass. Civ. Sez. 2, 31/12/2021, n. 42128), per i procedimenti di valore indeterminabile, sono poste a carico del SI. Nulla per il procedimento ex art. 709 ter c.p.c. in quanto conclusosi su accordo CP_1 delle parti (cfr. verbale udienza 20/9/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 13706/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); CP_1 C.F._2
8
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente;
4. conferma l'affido condiviso del figlio minore (n. 14/10/2008) ad entrambi i genitori, Per_1 con collocamento prevalente presso la madre;
5. assegna la casa coniugale alla SI.ra ; Pt_1
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo quanto previsto in parte motiva;
7. pone a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
(maggiorenne non autonomo) versando alla madre la somma complessiva di € 600,00/mese (i.e. € 300,00/mese a figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
8. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno morale svolta dal resistente;
9. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 6.712,00 per compensi (di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria;
€ 2.905,00 per la fase decisionale), oltre al
15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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