Decreto cautelare 4 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10693/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10054/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10054 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN US AL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Leccisi, Angelo US AL e Lino Emanuele Chiarinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fara in Sabina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando David, con domicilio eletto presso il suo studio in Monterotondo, via Papa Lando I n. 9;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Alessio ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza dirigenziale del comune di Fara Sabina n. 85 del 18 luglio 2024 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del D.P.R.380/01 e della L.R. 15/2008 e s.m.i..
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot. interno n. 32103 del 12 dicembre 2024 recante il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata prot. 32103 del 5 dicembre 2024 emesso dal Responsabile del V Settore del Comune di Fara in Sabina in data 12 dicembre 2024;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fara in Sabina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 settembre 2024 e depositato il 3 ottobre 2024, NN US AL ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione di legge: articolo 97 Costituzione. Violazione falsa applicazione degli articoli 17, comma 1, lettera c) della L.R. 15/2008 e 32, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001, 15 della L.R. 15/2008 e 31 del DPR 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, nonché per illogicità manifesta. Violazioni di principi di proporzionalità e ragionevole ragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Con ulteriore violazione degli artt. 3 e 10 e impianto L. 241/90 ”), si lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato nella parte in cui ha ritenuto la delocalizzazione del manufatto contrassegnato con la lettera A (denominato “ locale ricettivo e accoglienza ”, ruotato di circa 90° in senso orario nonché “ traslato verso sud di circa 10 m rispetto a quanto autorizzato ”), unitamente ad analoga e delocalizzazione con aumento di volumetria relativamente al manufatto D (denominato “ servizi igienici ”, difforme rispetto a quanto autorizzato in quanto avente “ dimensioni in pianta di m 8,50 x 4,90 anziché m 8,50 x 3,70, con aumento volumetrico pari a circa il 32% e in ogni caso traslato verso ovest di circa 40 m rispetto a quanto autorizzato ”) come variazioni essenziali rispetto al P.U.A., in contrasto con la L.R. 38/1999 nonché con l’art. 27 delle N.T.A. del P.R.G. e come tali assoggettate alla disciplina repressiva di cui agli artt. 15 della L.R. 15/2008 e 31 del D.P.R. 380/2001.
1.1.1. Nello specifico, parte ricorrente deduce che nel P.U.A. sarebbe stata individuata l’area di intervento, ma non la dislocazione esatta degli specifici manufatti, demandata al titolo edilizio conseguente, la cui variazione non potrebbe definirsi nel caso di specie essenziale, in ragione del disposto dell’art. 17 della L.R. 15/2008.
1.1.2. Quanto all’aumento di volumetria del manufatto D, si afferma in gravame che si tratterebbe della mera creazione di un volume tecnico (e segnatamente di un “ vano angusto di larghezza utile di meno di 1 ml destinato ad alloggiare esclusivamente impianti e, in particolare, i serbatoi dell’acqua e relative tubazioni al fine di consentire l’accumulo d’acqua ed il funzionamento dei n. 5 bagni cui è asservito ”), urbanisticamente irrilevante e comunque “ ripristinabile con la sola demolizione del locale tecnico, essendo per il resto il fabbricato esattamente conforme al progetto ed al titolo per tutti gli aspetti plano volumetrici ” (così il ricorso a p. 18)
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 legge n. 241/ 1990 (obbligo di motivazione), Eccesso di potere: Sviamento dell’atto dal fine. Mancata e/o solo apparente applicazione dei criteri normativi. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta ”), si censura la condotta dell’amministrazione resistente, la quale avrebbe contestato, con la comunicazione di avvio del procedimento, la difformità delle opere di cui ai suddetti manufatti A e D rispetto alla S.C.I.A. prot. 13916 del 9 giugno 2023, per poi affermare, nel provvedimento definitivo, che detta difformità sussisterebbe, invece, rispetto al P.U.A., così non consentendo all’odierna ricorrente di esercitare in pieno le proprie prerogative partecipative e difensive in seno al procedimento.
2. L’istanza di misure cautelari monocratiche è stata accolta con decreto del 4 ottobre 2024.
3. In data 17 ottobre 2024 è intervenuto nel presente giudizio il proprietario del fondo confinante a quello di parte ricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il Comune di Fara Sabina si è costituito in resistenza il 21 ottobre 2024.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 ottobre 2024, la domanda cautelare è stata accolta ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18 gennaio 2025 e depositato il 20 gennaio 2025, NN US AL ha impugnato la nota n. 32103 del 12 dicembre 2024, recante il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla CILA prot. 32551 del 5 dicembre 2024, articolando otto mezzi.
6.1. Con il primo (rubricato “ Illegittimità derivata ”) si afferma che la nota del Comune di Fara in Sabina prot. n. 32103 del 12 dicembre 2024 poggia sull’accertamento contenuto nell’Ordinanza n. 85 del 18 luglio 2024 impugnata con il ricorso R.g. 10054/2024 e sarebbe illegittima per illegittimità derivata dagli stessi motivi che inficiano gli atti presupposti per le ragioni dedotte nel ricorso principale.
6.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 17 LR 15/2008 e 31, 32 DPR 380/2001. Difetto, erroneità, perplessità dell’istruttoria e della motivazione. Contraddittorietà con i precedenti provvedimenti ”) si afferma che l’atto gravato, nella parte in cui, a fronte della comunicazione della parziale demolizione del fabbricato D con la eliminazione della volumetria in ampliamento contestata, ha intimato il divieto di prosecuzione dell’attività sul presupposto della “ totale difformità rispetto alla SCIA prot. 13916 del 9 giugno 2023 e al PUA approvato con DCC n. 30 del 9 giugno 2022, in quanto ampliato di circa il 32% e traslato verso ovest di circa 40 metri ” sarebbe viziato da difetto di istruttoria, in quanto non sarebbe assistito da alcun atto istruttorio diverso dall’accesso in loco e dalle fotografie scattate in sede di sopralluogo, atto a dimostrare la “ presunta diversa localizzazione ”.
6.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 17 LR 15/2008 e 31, 32 DPR 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento dei fatti ”) si ribadiscono, sotto altro profilo, i rilievi secondo cui le opere in concreto realizzate dall’odierne ricorrente non costituirebbero variazioni essenziali rispetto al titolo.
6.4. Con il quarto (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, 17 LR 15/2008 e 9, 10, 31, 32 DPR 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento dei fatti ”), si lamenta la contraddizione tra il provvedimento oggetto del ricorso per motivi aggiunti e quello impugnato con il ricorso principale, dal momento che il Comune resistente avrebbe vietato di demolire parzialmente una costruzione che lo stesso aveva ordinato di demolire completamente, nonché l’erroneità della nota n. 32103 del 12 dicembre 2024 nella parte in cui vieta “ la successiva realizzazione della nuova parete di tamponatura prevista in progetto ”, perché la C.I.L.A. presentata in data 5 dicembre 2024 avrebbe ad oggetto, secondo quanto afferma parte ricorrente, solo la parziale demolizione del locale tecnico del fabbricato D.
6.5. Con il quinto (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6-bis, 9-bis, 10 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Manifesta illogicità ”), si sostiene che, in ragione della fondatezza del ricorso principale e dei primi quattro mezzi di quello per motivi aggiunti, la nota n. 32103/24 sarebbe illegittima nella parte in cui assume che l’intervento oggetto della C.I.L.A. del 5 dicembre 2024 sarebbe carente della prova dello stato legittimo dell’immobile.
6.6. Con il sesto (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21- septies della L. n. 241/1990. Nullità ”), si lamenta la violazione dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001, in quanto per gli interventi realizzabili mediante C.I.L.A. la “ normativa pertinente non disciplina poteri repressivi in capo all’Amministrazione, ma esclusivamente un potere sanzionatorio ”, con la conseguenza che “ la dichiarazione di inammissibilità della CILA e l’ordine di ripristino assunti con la nota impugnata esulano dalle prerogative dell’Amministrazione, attenendo all’esercizio di poteri non previsti dalla legge ” (così il ricorso per motivi aggiunti a p. 32).
6.7. Con il settimo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 10 bis, l. 241/90 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e di contraddittorio ”), si allega che il provvedimento gravato con il ricorso per motivi aggiunti violerebbe “ il contraddittorio previsto dalla legge e garantito dalla Costituzione e segnatamente l’obbligo di comunicare sia l’avvio del procedimento sia i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ”.
6.8. Con l’ottavo (rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 del c.p.a. e dell’Ordinanza n. 4908/2024 di Codesto Ecc.mo TAR ”), si deduce la violazione dell’art. 55 c.p.a., avendo il Comune resistente motivato il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto della C.I.L.A. senza considerare che l’ordinanza n. 85 era stata sospesa con provvedimento n. 4908/24 di questo T.A.R., quindi “ in violazione della tutela cautelare ottenuta dalla ricorrente ”.
7. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere delibata l’eccezione di parte ricorrente relativa all’inammissibilità dell’intervento ad opponendum spiegato in causa dal proprietario del fondo confinante con quello della ricorrente.
1.1. Detta eccezione è fondata.
1.2. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’approfondire la questione della sufficienza della mera allegazione della vicinitas al fine di dimostrare la titolarità dell’interesse sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati ai fini dell’intervento ad opponendum (risolta positivamente da Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2023, n. 6514 e negativamente da C.G.A.R.S., Sez. Giur., 8 agosto 2022, n. 919).
1.3. Invero, nel caso in esame l’inammissibilità deriva dal fatto che, per quanto condivisibilmente eccepito dal ricorrente, l’interveniente ha articolato doglianze estranee al thema decidendum del presente giudizio (nel quale si discute della difformità tra P.U.A. del 2021, S.C.I.A. del 2023 e opere successivamente realizzate dall’odierna ricorrente), in quanto relative alla stessa legittimità del P.U.A. (cfr. i paragrafi 1 e 3 dell’atto di intervento), ovvero aventi ad oggetto atti che non hanno attinenza con le vicende del presente procedimento (cfr. i paragrafi 2, 4 e 5 dell’atto di intervento).
1.3.1. Non rilevano, a questo proposito, le deduzioni successivamente svolte dall’interveniente, peraltro in termini non specifici, circa l’interesse contrario alle modifiche nella localizzazione dei manufatti A e D, in quanto, in base all’art. 50 c.p.a., è l’atto di intervento, e non le memorie eventualmente depositate in seguito, a dover contenere le ragioni sulle quali il detto intervento si fonda.
2. Il primo motivo del ricorso principale non è meritevole di accoglimento.
2.1. Occorre rilevare che l’ordinanza n. 85 del 2024 ha contestato all’odierna ricorrente la difformità della localizzazione dei manufatti A e D – e con riguardo a quest’ultimo anche della volumetria – rispetto alle previsioni del P.U.A.
2.2. Parte ricorrente ha innanzitutto osservato, rispetto a tale contestazione, che il P.U.A. non sarebbe, in astratto, deputato a contenere “ una millimetrica localizzazione dei fabbricati, ma [solo] delle aree di intervento ” e, in concreto, che il piano presentato nel 2021 non recava alcuna indicazione circa l’esatta ubicazione degli interventi per cui è causa, viceversa prevista nella S.C.I.A. depositata del 2023 (cfr. p. 10 del gravame).
2.3. Tale rilievo non è condivisibile.
2.4. Va evidenziato, infatti, che l’art. 57 della L.R. 38/1999, recante la disciplina del P.U.A, prevede, al comma 5, lett. d, che il suddetto piano contiene, tra l’altro, la “descrizione dettagliata” degli interventi edilizi da realizzare, la quale non può che estendersi anche all’ubicazione delle opere.
2.5. In coerenza con tale previsione, risulta, peraltro, che l’odierna ricorrente ha dettagliatamente descritto, nel P.U.A. gli interventi edilizi da realizzare, come si evince dai sub 13, 14 e 15 dell’all. 1 al P.U.A. (corrispondenti alle tavole da 4 a 6), prodotti da parte ricorrente il 3 ottobre 2024, i quali, recando l’indicazione della particella catastale e la rappresentazione fotografica delle costruzioni da realizzare (nel caso del poligono, tale rappresentazione è finalizzata testualmente a fornire rappresentazione grafica della “localizzazione” dell’intervento: cfr. all. 1 sub 15), con la relativa ubicazione, non possono essere considerati alla stregua di mere ortofoto dimostrative, come al contrario opinato a p. 10 del ricorso principale e a p. 25 del ricorso per motivi aggiunti (peraltro con riferimento alla tavola 3 allegata al P.U.A., presa a riferimento nella relazione prot. 26739/2024 sub doc. 4 di parte resistente, la quale non appare connotata, soprattutto se letta in correlazione alle già richiamate tavole da 4 a 6, dalla genericità e indeterminatezza lamentata da parte ricorrente).
2.6. In ogni caso, nella relazione tecnica allegata alla S.C.I.A. (contenuta nel documento 5 di parte ricorrente) si legge quanto segue: “ Gli elaborati allegati alla presente relazione sono già ricompresi all’interno del P.U.A. approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 09/06/2022” .
2.6.1. Ebbene, avendo la S.C.I.A. rinviato agli elaborati allegati al P.U.A., è evidente che l’esatta ubicazione delle opere edilizie di cui si discute era recata già da quest’ultimo e non è stata dunque introdotta solo con la prima.
2.7. Stabilito quanto precede deve ulteriormente osservarsi che l’art. 17, comma 2, della L.R. 15/2008, dispone che “ la modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti ”.
2.8. L’assunto di parte ricorrente (la quale non ha comunque provato, rispetto agli edifici A e D, la ricorrenza dei presupposti della richiamata lettera f) dell’art. 17, comma 1, L.R. 15/2008, ossia che la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato per effetto della rotazione o della traslazione sia inferiore al 50%), secondo cui il P.U.A. non sarebbe “né legge, norma o regolamento” non coglie nel segno, dal momento che si tratta di un atto assimilabile a uno strumento attuativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2020, n. 1341), in conformità del quale, in base alle previsioni poste dalla L.R. 38/1999, l’edificazione deve in concreto avvenire, con l’ovvia conseguenza che la localizzazione dell’intervento non rispettosa del P.U.A. viola la legge, e segnatamente il disposto dell’art. 57 bis della richiamata L.R. 38/1999, con conseguente applicazione dell’art. 17, comma 2, della L.R. 15/2008, in relazione al disposto dell’art. 16 della medesima legge, che trova applicazione rispetto agli interventi realizzati in difformità alla S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire (qual è quella presentata dall’odierna ricorrente, come da quest’ultima affermato a p. 4 del gravame).
2.9. Ne deriva, con riferimento alle contestazioni relative all’ubicazione delle opere de quibus , che le censure di parte ricorrente non si palesano meritevoli di accoglimento.
2.10. Indipendentemente dal problema della localizzazione dei manufatti, il provvedimento gravato con il ricorso principale ha altresì riscontrato, in relazione al fabbricato contrassegnato con la lettera D, un’ulteriore difformità dello stesso rispetto a quanto autorizzato, consistente in “ un aumento volumetrico pari a circa il 32% ”.
2.9.1. Sul punto può prescindersi dall’esaminare le doglianze circa l’applicabilità al caso in esame dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 380/2001, ovvero dell’art. 17, comma 3, della L.R. 15/2008, atteso che parte ricorrente ha dato atto di avere parzialmente ottemperato all’ordine di demolizione, comunicando di avere eliminato l’intera porzione del fabbricato D realizzata in esubero di volumetria: cfr. p. 8 della memoria di replica di parte ricorrente.
3. Il secondo motivo di ricorso non è fondato, in quanto il provvedimento impugnato dà espressamente conto nelle premesse di aver esaminato le osservazioni formulate dalla ricorrente, tramite il progettista e direttore lavori incaricato, avendo in tal modo assolto al proprio onere motivazionale, che non richiede la puntuale confutazione di ciascuno degli argomenti dispiegati dalla parte in sede procedimentale in attuazione delle proprie prerogative partecipative (cfr., in questo senso, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V s., 3 giugno 2024, n. 11260).
3.1. Per altro verso, le considerazioni sinora svolte nello scrutinio del primo mezzo consentono di ritenere sussistenti, in ragione della natura vincolata dell’ordinanza di demolizione e delle difese puntualmente svolte in giudizio dall’amministrazione resistente, i presupposti dell’art. 21 octies della L. 241/1990.
4. Il rigetto dei due motivi del ricorso principale, dal quale consegue la legittimità dell’ordinanza di demolizione, comporta l’assorbimento degli otto mezzi proposti con il ricorso per motivi aggiunti, avverso l’atto con cui il Comune resistente ha intimato il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di C.I.L.A. prot. 32551 del 2024, unitamente alla rimozione di tutti gli effetti prodotti da quest’ultima, dal momento che, per un verso, con la suddetta C.I.L.A. (la quale non può comunque costituire un titolo abilitativo alla demolizione di opere abusive: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3674) la ricorrente intendeva dare parziale esecuzione al provvedimento oggetto del ricorso principale e, per l’altro verso, che il rigetto di tale ricorso comporta l’obbligo della ricorrente di dare completa (e non già parziale) esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 85/2024.
5. In conclusione, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno respinti.
6. In ragione della complessità e della novità delle questioni oggetto di causa, le spese di lite possono essere integralmente compensate nei confronti di tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile l’intervento di Alessio ON;
- Respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
- Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO