Articolo 1 della Legge 23 maggio 1956, n. 527
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4 luglio 1956
Art. 1. Articolo unico.

Nell' art. 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , la voce "Combustibili" e' cosi' modificata:
Unita Imposta di misura (in lire) Gas per illuminazione, riscaldamento e
per usi domestici e gas in bombole per
illuminazione, riscaldamento ed usi
domestici:
fino a 4.500 calorie................ mc. 1,50
oltre le 4.500 calorie.............. in proporzione

Entrata in vigore il 4 luglio 1956