Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3042/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Mara Grazia Federici Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione depositato il 4.11.2024 da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio degli avv. Gaspari Massimiliano e Pizzamiglio Olivia C.F._3
( , con elezione di domicilio in Corso Lodi n. 47, 20139 Milano, presso e C.F._4
nello studio dei difensori;
appellanti
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Beretta Controparte_1 C.F._5
Maria Donatella e Maulucci Andrea ( ), con elezione di domicilio in Via C.F._6
Comelico, 3 20135 Milano, presso e nello studio dei difensori;
appellato
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo
1
Parte_3
piaccia alla Ill.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XIII, n° 3963/2024, pubblicata il 9 aprile
2024, convalidare lo sfratto nei confronti del sig. relativamente al bene CP_1 CP_1
immobile sito in Bresso, vicolo G. Leopardi n. 4, fissando la data per l'esecuzione.
Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, nonché per la fase della procedura di sfratto e per quella di mediazione obbligatoria.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO:
Rigettare l'appello avversario e le domande ex adverso proposte, sia di merito che processuali, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto per i motivi tutti innanzi spiegati;
Confermare la sentenza n. 3963/2024 – rep. 3097/2024 emessa in data 9/4/24 dal Tribunale di
Milano, nella persona del Giudice Unico dott. Ilario Pontani, nel procedimento RG 33767/2023;
Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/14 oltre IVA, CPA e spese generali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , e Parte_2 Parte_3
- premesso di essere gli eredi di , che aveva concesso in Parte_1 Persona_1
locazione ad uso abitativo a con contratto stipulato il 30/9/2018, della durata Controparte_1 di quattro anni, l'unità immobiliare sita in Bresso (MI), via Giacomo Leopardi n. 4, con cantina e giardino di pertinenza;
che il contratto di locazione era scaduto al 30/9/2022, per effetto di disdetta del 19/3/2022 ex art. 3 lett. g) L. 431/1998 (intenzione di vendere l'immobile)- convenivano davanti al Tribunale di Milano chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per finita Controparte_1
locazione alla data del 30/9/2022, con fissazione della data di esecuzione dello sfratto.
Si costituiva regolarmente opponendosi all'intimato sfratto per finita Controparte_1
locazione e chiedendo respingersi tutte le domande formulate dagli attori.
All'udienza di convalida il giudice disponeva il mutamento del rito e rinviava il procedimento all'udienza del 23/1/2023 per consentire l'integrazione degli atti ed il deposito di memorie e documenti.
2 All'esito il Tribunale pronunciava sentenza n. 3963/2024 in data 9/4/24, con la quale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, dichiarava che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 30/9/2018 tra e Persona_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Bresso (MI), via Giacomo Leopardi n. 4 (con cantina e giardino di pertinenza) avrebbe cessato i propri effetti il 30/9/2026 per effetto di tempestiva disdetta;
fissava per l'esecuzione dello sfratto la data del 30/10/2026; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Riteneva in sostanza che non ricorresse nessuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 3 L.
431/1998 per esercitare il diniego di rinnovo alla prima scadenza (30/9/2022); che dunque il contratto si era rinnovava per ulteriori quattro anni, periodo all'esito del quale convalidava lo sfratto.
Avverso la sentenza proponevano appello , e Parte_2 Parte_3
dolendosi, con unico motivo, dell'erroneità della decisione nella misura in Parte_1
cui aveva ritenuto che parte locatrice non avesse fornito la prova che l'immobile di via Patellani 9 fosse adibito a propria abitazione.
Si costituiva chiedendo respingere l'appello e confermare la sentenza Controparte_1
impugnata.
Alla prima udienza, tenutasi il 25.2.2025 il consigliere istruttore, visto l'art. 426 c.c., rilevato che la causa proposta riguardava rapporto di locazione, fissava udienza davanti al collegio per la comparizione delle parti al 21/5/2025, con termine al 20/4/2025 per eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
All'udienza di comparizione fissata le parti procedevano alla discussione della causa, e la Corte pronunciava sentenza, mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della tempestività dell'impugnazione.
La sentenza veniva depositata il 9.4.2024; l'appello non è stato proposto con ricorso, ma con citazione;
l'atto introduttivo è stato depositato il 4.11.2024; dovendosi computare la sospensione feriale, l'appello è tempestivo.
Nel merito, l'impugnazione è fondata e deve essere accolta.
3 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) della Legge sulle locazioni abitative (L. 9 dicembre 1998, n.
431): «
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi (...): g) quando il locatore intenda vendere
l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392».
La facoltà di diniego del rinnovo del contratto richiede dunque sia manifestata l'intenzione di vendere l'immobile a terzi, e la circostanza non è contestata, e che il locatore intimante non possieda altri immobili ad uso abitativo, eccezion fatta per quello in cui abita.
Nel caso in esame si deve rilevare come l'immobile oggetto di sfratto si trova a Bresso, vicolo G.
Leopardi n. 4; di questo immobile sono comproprietari i tre appellanti, , Parte_2
residente a [...]; , residente a Parte_1
Bresso, via Patellani n. 9 e , residente a [...]. Parte_3
In via Patellani, 9 vi sono due appartamenti distinti: uno intestato a , che vi Parte_1
abita con la moglie;
un secondo in comproprietà tra i tre fratelli, ma adibito ad abitazione da Pt_4
. Parte_3
In sentenza si afferma che manca la prova che questo secondo appartamento di via Patellani 9 fosse utilizzato come abitazione principale.
Consta in realtà, sulla scorta degli atti depositati in primo grado, redatti in epoca non sospetta, in quanto ampiamente precedente il presente contenzioso, che utilizzasse a fini Parte_3
abitativi il secondo immobile di via Patellani 9, circostanza peraltro chiamante esplicitata nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. depositata 30.10.2023 (pag. 6).
Infatti, dalla documentazione ivi richiamata (certificato storico di residenza, e ricorso depositato avanti al Tribunale di Milano per la nomina di amministratore di sostegno), risulta che
[...]
risiedeva con la badante in via Patellani 9, nell'appartamento sito al piano 5°, dove Parte_3
viveva con la mamma finchè in vita, e che il fratello abitava in altro Parte_1
appartamento situato nel medesimo condominio, al piano 7°.
Risulta quindi provato che dei due appartamenti di Bresso via Patellani 9, quello al piano quinto era occupato da con la badante, quello al piano settimo da Parte_3 Parte_1
.
[...]
4 Sussistevano dunque i presupposti per l'intimazione di sfratto alla prima scadenza, con diniego del rinnovo del contratto per il successivo quadriennio.
L'impugnazione deve quindi essere accolta, con conseguente convalida dello sfratto intimato per la data del 30/9/2022, e fissazione per l'esecuzione dello sfratto della data del 20/09/2025.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione relativo i corrispettivi previsti per il periodo contestato (6.000 € di canone annuo x 4 anni = 24.000 €), nei valori medi per le fasi di studio ed introduzione, minimi per le fasi di trattazione e decisione, mediante discussione orale. Competono altresì le spese per le fasi di convalida e mediazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Milano n. 3963/2024, pubblicata in data 09/04/2024, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata così provvede;
1. convalida lo sfratto intimato per la data del 30/09/2022 nei confronti di Controparte_1 relativamente all'immobile sito in Bresso, Vicolo Leopardi n. 4, e fissa per l'esecuzione dello sfratto la data del 20/09/2025;
2. condanna parte appellata al pagamento in favore degli appellanti delle spese di lite, che liquida: quanto al primo grado, in € 1.522,00 per la fase di mediazione, € 2.106,00 per la fase di convalida, €
3.387,00 per la fase di merito oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto al presente grado, in € 382,50 per spese ed € 3.933,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano, 21/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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