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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 4341/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 547/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data
3.3.2016 e notificato in data 14.03.2016
TRA
in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Virtuoso e dall'avv. Maria Antonio
Adesso
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ruggiero domiciliato come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 21.06. 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 547/2016 emesso in data 4.03.2016 veniva ingiunto alla di pagare in favore dell' la somma di € 10.153, Parte_1 Controparte_1
00 quale prezzo della locazione dei macchinari richiesti.-
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 7 maggio 2016, la in persona del legale rappresentante , citava in giudizio la Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: sentir revocare annullare e
[...]
comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n.547/2016 reso in data 3.3.2016
e notificato in data 14.03.2016 e comunque statuirsi il rigetto definitivo della domanda ex adverso proposta con condanna della società soccombente al pagamento di spese e competenze della presente procedura da attribuirsi al difensore.
Si costituiva l'opposta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione e chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata oltre che l'infondatezza dell'opposizione nel merito.-
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 21.06.2024 nel corso della quale le parti, mediante note conclusive precisavano le conclusioni .-
-----------
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile con la conseguente formazione del giudicato interno, che scende sul decreto ingiuntivo n. 547/2016.
A mente degli artt. 641 e 645 del codice di procedura civile, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (vedi Cass., IlI, 26.5.2003, n. 8334), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile. Cass. Civ. 15763/2006
Pertanto, come espresso, l'opponente avrebbe dovuto proporre atto di opposizione entro e non oltre la data del 23.04.2016.
Tanto per ciò che in data 28.04.2016, a termine di opposizione ampiamente spirato, lo scrivente nell'interesse del creditore proponeva istanza al G.I. Jachia al fine di ottenere esecutorietà per mancata opposizione. Solo in tal contesto, con decreto di rigetto, lo scrivente procuratore veniva a conoscenza della pendenza di un'opposizione mai ricevuta.
Nei fatti, la notifica del Decreto Ingiuntivo n. 547/2016 è avvenuta (anche ad ammissione dello stesso opponente) il 14 marzo 2016 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec solo in data 07 maggio 2016, alias al 54° giorno dalla notifica.-
Ciò posto, il perno normativo intorno al quale muovere l'analisi è rappresentato dall'art.647
c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo: a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito;
b) oppure l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I, 27/11/98
n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n. 2707 e nello stesso senso,
Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo") senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario: in siffatta prospettiva, l'obiettivo è quello di attribuire rilievo soltanto alle opposizioni caratterizzate dall'intento effettivo dell'intimato di giungere al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata nell'ingiunzione.
A tale stregua, viene così sanzionato il mancato rispetto dell'onere, da parte dell'opponente, di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla stessa maniera in cui la volontà dell'ingiunto di non opporsi al decreto, presunta dal comportamento inattivo, lascia supporre la volontà del medesimo di abbandonare ogni contestazione sul credito.
Dal paradigma interpretativo così delineato discende poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita".
Nella sostanza, tuttavia, è da ritenere che la inconfutabile assorbenza del rilievo di improcedibilità dell'opposizione tardivamente iscritta non venga minimamente scalfita dalla costituzione in giudizio dell'opposto (come precisato da Cass. n.849/2000, cit.). Va infatti osservato che un pregnante conforto sistematico alla soluzione testè prospettata proviene dall'art.647 c.p.c., ultimo comma, il quale stabilisce espressamente che quando il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o poteva essere dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita: la completezza ed autonomia della norma richiamata consente pertanto di ritenere inammissibile la fase rescissoria una volta che si è formato il c.d. giudicato interno che ha sancito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Ne discende che dovrà dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conservazione della sua efficacia anche in relazione alle spese in esso liquidate.
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2692/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
14.09.2017 e notificato in data 6.10.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- Dichiara improcedibile la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
2.- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 11.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Onorario avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 4341/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 547/2016 emesso dal Tribunale di Salerno in data
3.3.2016 e notificato in data 14.03.2016
TRA
in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Virtuoso e dall'avv. Maria Antonio
Adesso
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Ruggiero domiciliato come in atti
OPPOSTO
All'udienza del 21.06. 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti e da note conclusionali depositate
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 547/2016 emesso in data 4.03.2016 veniva ingiunto alla di pagare in favore dell' la somma di € 10.153, Parte_1 Controparte_1
00 quale prezzo della locazione dei macchinari richiesti.-
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 7 maggio 2016, la in persona del legale rappresentante , citava in giudizio la Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: sentir revocare annullare e
[...]
comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n.547/2016 reso in data 3.3.2016
e notificato in data 14.03.2016 e comunque statuirsi il rigetto definitivo della domanda ex adverso proposta con condanna della società soccombente al pagamento di spese e competenze della presente procedura da attribuirsi al difensore.
Si costituiva l'opposta che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione e chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata oltre che l'infondatezza dell'opposizione nel merito.-
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 21.06.2024 nel corso della quale le parti, mediante note conclusive precisavano le conclusioni .-
-----------
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile con la conseguente formazione del giudicato interno, che scende sul decreto ingiuntivo n. 547/2016.
A mente degli artt. 641 e 645 del codice di procedura civile, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (vedi Cass., IlI, 26.5.2003, n. 8334), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile. Cass. Civ. 15763/2006
Pertanto, come espresso, l'opponente avrebbe dovuto proporre atto di opposizione entro e non oltre la data del 23.04.2016.
Tanto per ciò che in data 28.04.2016, a termine di opposizione ampiamente spirato, lo scrivente nell'interesse del creditore proponeva istanza al G.I. Jachia al fine di ottenere esecutorietà per mancata opposizione. Solo in tal contesto, con decreto di rigetto, lo scrivente procuratore veniva a conoscenza della pendenza di un'opposizione mai ricevuta.
Nei fatti, la notifica del Decreto Ingiuntivo n. 547/2016 è avvenuta (anche ad ammissione dello stesso opponente) il 14 marzo 2016 e l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo pec solo in data 07 maggio 2016, alias al 54° giorno dalla notifica.-
Ciò posto, il perno normativo intorno al quale muovere l'analisi è rappresentato dall'art.647
c.p.c., il quale stabilisce che il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo lo dichiara esecutivo: a) se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito;
b) oppure l'opponente non si è costituito. L'ultimo comma della citata disposizione prevede poi che se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato esecutivo a norma del comma precedente, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salva l'ipotesi di opposizione tardiva nella sussistenza delle circostanze e dei requisiti di cui all'art.650 c.p.c.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I, 27/11/98
n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n. 2707 e nello stesso senso,
Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo") senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario: in siffatta prospettiva, l'obiettivo è quello di attribuire rilievo soltanto alle opposizioni caratterizzate dall'intento effettivo dell'intimato di giungere al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata nell'ingiunzione.
A tale stregua, viene così sanzionato il mancato rispetto dell'onere, da parte dell'opponente, di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla stessa maniera in cui la volontà dell'ingiunto di non opporsi al decreto, presunta dal comportamento inattivo, lascia supporre la volontà del medesimo di abbandonare ogni contestazione sul credito.
Dal paradigma interpretativo così delineato discende poi, quale ineludibile conseguenza processuale, che "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione dell'inammissibilità od improcedibilità per mancata o tardiva costituzione dell'opponente, ha carattere assolutamente pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice e quindi anche dalla Corte di Cassazione, che in tal caso provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva più essere proseguita".
Nella sostanza, tuttavia, è da ritenere che la inconfutabile assorbenza del rilievo di improcedibilità dell'opposizione tardivamente iscritta non venga minimamente scalfita dalla costituzione in giudizio dell'opposto (come precisato da Cass. n.849/2000, cit.). Va infatti osservato che un pregnante conforto sistematico alla soluzione testè prospettata proviene dall'art.647 c.p.c., ultimo comma, il quale stabilisce espressamente che quando il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o poteva essere dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita: la completezza ed autonomia della norma richiamata consente pertanto di ritenere inammissibile la fase rescissoria una volta che si è formato il c.d. giudicato interno che ha sancito la irrevocabilità del decreto ingiuntivo. Ne discende che dovrà dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e conservazione della sua efficacia anche in relazione alle spese in esso liquidate.
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2692/2017 emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data
14.09.2017 e notificato in data 6.10.2017 ogni altra eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1.- Dichiara improcedibile la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
2.- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.077,00 oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge .-
Così deciso in Salerno, 11.06.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio