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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 210-1/2024 r.g. promossa da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Luigi Butera
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a [...].
3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso, come integrata all'esito di decreto interinale del giudice relatore, presenta un contenuto conforme 2
alle previsioni ex art. 269.2 cci.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:
non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 1.780.849, essenzialmente ricollegabili alla pregressa attività d'impresa;
non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
è proprietario di una quota di immobile, la quale ha un valore di mercato presuntivo di quasi € 12.000,00;
dispone dell'impegno scritto del 12.1.25, della ad Parte_2 assumerlo quale impiegato con la retribuzione netta di € 1400,00 per
14 mensilità.
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).
6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
3
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Persona_1 quale liquidatore;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Treviso, 17.4.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto
dr. Bruno Casciarri presidente dr. Lucio Munaro giudice relatore dr. Clarice Di Tullio giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 210-1/2024 r.g. promossa da
Parte_1
- ricorrente -
con l'avv. Luigi Butera
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato Parte_1
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).
1.1. La domanda è fondata.
2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci
(richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a [...].
3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso, come integrata all'esito di decreto interinale del giudice relatore, presenta un contenuto conforme 2
alle previsioni ex art. 269.2 cci.
4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:
non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 1.780.849, essenzialmente ricollegabili alla pregressa attività d'impresa;
non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
è proprietario di una quota di immobile, la quale ha un valore di mercato presuntivo di quasi € 12.000,00;
dispone dell'impegno scritto del 12.1.25, della ad Parte_2 assumerlo quale impiegato con la retribuzione netta di € 1400,00 per
14 mensilità.
5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).
6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.
p.q.m.
3
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Persona_1 quale liquidatore;
ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
Treviso, 17.4.2025
Il giudice estensore Il presidente dr. Lucio Munaro dr. Bruno Casciarri