Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(SR), il 17/05/1954, residente in [...]10 16145 GENOVA
[GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PERSICO ANNA MARIA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
29/08/1950, residente in [...]10 16145 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MINUCCI MAURO
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura C.F._4
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PODENZANO il 27/12/1979 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
i coniugi disponendo reciprocamente di propri redditi autonomi, rinunciano reciprocamente ad ogni assegno alimentare e/o di mantenimento e/o di divorzio;
i beni mobili di proprietà comunque sono già sati divisi tra le parti;
il signor si impegna a restituire interamente alla signora Pt_2 Pt_1
il prestito ricevuto durante il matrimonio fino al saldo di euro 36.000,00
a partire da marzo 2025 il signor verserà alla moglie l'importo Pt_2
mensile di euro 600,00 fino al saldo del dovuto, obbligandosi nel frattempo a cercare di reperire la somma per estinguere più rapidamente il debito:
i coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1979, Numero 88, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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