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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1057/2020 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/6/24 e promossa DA
rappresentato e difeso giusta procura agli atti Parte_1 del primo grado, dagli Avvocati Gianmarco Di Stasio del Foro di Padova e Alberto Greco del Foro di Milano, presso lo studio dei quali è elett.te dom.to ai fini del presente giudizio. Appellante CONTRO (nuova Controparte_1 denominazione di , con sede legale in Controparte_2 Torino, Piazza San Carlo, in persona del Responsabile Consulenza generale e contenzioso, rappresentata e difesa disgiuntamente dal Prof. Avv. Massimo Eroli e dall'Avv. Arturo Artusi ed elett.te dom.ta presso il secondo in Parma Strada Farini 47. Appellata ed appellante incidentale
AVVERSO la ordinanza ex art. 702 ter Cpc emessa dal Tribunale di Parma in data 25/5/20.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, agiva in giudizio ex art. 2033 c.c., per _1 sentire condannare alla restituzione, a titolo di Parte_1 indebito oggettivo, della somma di euro 2.645.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e spese di lite. Secondo la ricorrente, la suddetta somma derivava da falsi disinvestimenti di attività appartenenti a tale _1
, persona estranea all' , e sarebbe stata consegnata
[...] Pt_1 erroneamente dalla a quest'ultimo, mediante addebito CP_2 rispettivamente di € 1.395.000, in data 9 agosto 2018 e di € 1.250.000, in data 16 agosto 2018 nel conto corrente bancario n.64394615, solo apparentemente cointestato all'ignaro _1 ed al medesimo . Pt_1 Esponeva l'attrice che la modulistica del conto corrente era pervenuta alla tramite una consulente finanziaria, agente CP_2 senza rappresentanza di altra società del gruppo a cui spettavano gli oneri di identificazione dei clienti. Sempre secondo la ricorrente, l' avrebbe versato le suddette Pt_1 somme in una propria gestione patrimoniale, successivamente effettuandone la liquidazione, con accredito su propri conti correnti, tra cui il n. 64316654 presso , a debito del _1 quale, in data 24 ottobre 2018, avrebbe trasferito la somma di € 2.800.000 su altro suo conto corrente presso CP_3 sostanzialmente estinguendo il primo.
-Si costituiva l' eccependo, in via pregiudiziale, Pt_1 l'improcedibilità della domanda introduttiva proposta da , _1 per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010; In via preliminare, l' eccepiva il difetto di legittimazione Pt_1 attiva della deducendo che essa spetterebbe, semmai, a CP_2
in quanto il pagamento sarebbe avvenuto Persona_2 attraverso un bonifico bancario eseguito per conto del correntista, con immediata imputazione degli effetti del pagamento solo sul patrimonio dell'ordinante medesimo e non dell'istituto di credito. Nel merito, tuttavia, il resistente contestava integralmente le avverse deduzioni, sostenendo di avere disposto esclusivamente del proprio patrimonio finanziario, giunto ad euro 4.805.389,04 e gestito, per anni, da , attraverso la private banker, tale _1
, l'agente senza rappresentanza che per l'appunto Persona_3 aveva la gestione di una vasta clientela, tra cui ed _1
, e la gestione delle operazioni finanziarie, tra cui anche Pt_1 la possibilità di aprire il conto corrente in questione.
-Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarava tenuto e condannava ex art. 2033 c.c. a restituire a Parte_1 [...] la somma di euro 2.645.000,00, oltre Controparte_4 interessi legali dalla data della domanda al saldo, condannando altresì parte resistente al pagamento delle spese processuali. Riteneva il giudicante, in via pregiudiziale, che l'eccezione di improcedibilità della domanda doveva essere respinta, posto che l'art. 5 D. Lgs 28/2010, nell'elencare i casi di mediazione obbligatoria, non prevede l'azione di ripetizione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., che è estranea alla materia, al contrario contemplata, dei contratti bancari. Riteneva il primo giudice, in via preliminare, che agendo per la ripetizione indebita di una somma di denaro asseritamente versata a controparte in assenza di contratto, doveva essere riconosciuta alla ricorrente la legittimazione attiva. CP_2 Riteneva il primo decidente pacifico che il conto corrente oggetto di causa non fosse stato, in realtà, mai aperto sia dall' che Pt_1 dallo , come denunciato da quest'ultimo (richiamando la _1 denuncia-querela prodotta) e ciò riconosciuto, attraverso il proprio legale, anche dal primo e, nel merito, ritenuto che la avesse assolto all'onere probatorio posto a suo carico in CP_2 merito al trasferimento a favore esclusivo dell' della somma Pt_1 di denaro di denaro in questione, attraverso operazioni eseguite sul falso presupposto della cointestazione del conto corrente all'ignaro e, dunque, inefficaci nei confronti Persona_2 di quest'ultimo, affermava, pertanto, che l' era tenuto alla Pt_1 restituzione della suddetta somma, in quanto indebitamente trattenuta, attraverso il versamento in una propria gestione patrimoniale, ed il successivo trasferimento, previa liquidazione, su un conto corrente aperto presso . CP_3
-Avverso tale decisione proponeva appello per i Parte_1 seguenti motivi.
-1) Con i primi tre motivi, lamenta l'appellante tre profili di un'unica carenza processuale della assunta decisione. Sotto il primo profilo, deduce nullità dell'ordinanza per lesione del contraddittorio lamentando che il giudicante avrebbe aderito alle tesi di espresse in una memoria di replica non _1 ammessa in quanto tardiva.
-2) Con il secondo profilo, lamenta l'appellante la nullità della gravata ordinanza per difetto di motivazione e, introducendo più propriamente un tema di merito sostenendo che la azione di si fonderebbe proprio sulla richiesta restitutoria _1 avanzata precedentemente dallo , allegata anche al _1 ricorso introduttivo, sarebbe così proprio nell'interesse di quest'ultimo che la Banca avrebbe semmai agito, e non per recuperare denaro proprio.
-3) Il terzo motivo, di nullità della gravata ordinanza per motivazione contradditoria è sostanzialmente una specificazione del motivo precedente, lamentandosi l'appellante come da un lato il giudicante abbia affermato che non ci sono conti correnti ed estratti conti e dall'altra parte condanna un soggetto alla ripetizione di pagamenti transitati su quel conto, dichiarato però inesistente, e ciò per evidente mera tautologia.
-4) Con il quarto motivo, sempre in via procedurale, si duole l'appellante della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5commi 1 e 1bis. Anche sotto questo motivo la decisione peccherebbe di incoerenza in quanto, secondo il primo giudice, non esistendo il contratto di conto corrente, l'oggetto della causa non potrebbe vertere su un contratto bancario, materia soggetta alla mediazione obbligatoria, bensì sulla mera azione di ripetizione, la quale non chiede, ai fini della procedibilità della domanda, il previo esperimento del tentativo di mediazione.
-5) Con il quinto motivo, censura l'appellante l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che, trattandosi di somma di denaro asseritamente indebita versata all' “in assenza di Pt_1 contratto”, debba essere riconosciuta, alla Banca ricorrente, la legittimazione attiva a chiederne la ripetizione. Nello specifico, il primo giudice avrebbe ritenuto che il mero e informale disconoscimento, avvenuto in una fase antecedente al giudizio de quo, da parte dello non parte del _1 procedimento, sarebbe sufficiente a valere come disconoscimento della firma medesima e, dunque, a inficiare la validità del contratto di conto corrente. Le cose tuttavia stavano diversamente e ritenendo l'appellante la sussistenza di un vero e proprio contratto di conto corrente, l'unico legittimato ad agire sarebbe l'intestatario del conto, ovvero lo e non la , la quale agisce quale mera _1 CP_2 mandataria del titolare del conto e non subisce per ciò stesso alcun depauperamento.
-6) Con il sesto motivo, lamenta l' la errata valutazione in Pt_1 ordine alla sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla Banca. L'art. 2033 c.c. prescrive che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” sicchè, ai fini della verifica del fondamento dell'applicazione della norma, occorre verificare l'effettuazione di un vero e proprio pagamento. Nel caso di specie, insiste l'appellante che la non ha CP_2 pagato nulla, in quanto il pagamento è avvenuto mediante un bonifico bancario eseguito per conto del correntista, con immediata imputazione degli effetti del pagamento solo sul patrimonio dell'ordinante medesimo e non dell'istituto di credito.
-7) Con il settimo motivo lamenta l'appellante violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. Sul punto ribadisce l'appellante che, in ogni caso, apparirebbe inconfutabile che al medesimo sono state liquidate le somme ad esso dovute in base ai report di investimento di San Paolo Invest, società controllata da , e che la abbia effettuato _1 CP_2 il pagamento che oggi contesta prelevando il denaro proprio dalla provvista presente sul conto corrente accreditato dallo : _1 prova ne sia l'estratto conto prodotto dalla stessa nel giudizio sommario, il quale mostra e, soprattutto, dimostrerebbe l'esistenza di una provvista giacente su un conto corrente sul quale sono state addebitate le somme versate.
-Si costituiva l'appellata contestando totalmente CP_2 la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
-A)Giova premettere, per dovere di chiarezza, che entrambe le parti hanno rappresentato una narrazione volutamente intricata ma soprattutto reticente sul complesso dei tasselli e dei protagonisti della vicenda, soprattutto con riferimento alle vicende illecite dell'agente , che entrambe le parti nelle Per_3 mantengono sullo sfondo delle rispettive narrazioni, concentrandosi sulla questione se la abbia pagato denaro - CP_2 transitato illecitamente sul conto corrente cointestato con lo che fosse suo proprio oppure no, su cui radicare per _1 l'appunto la richiesta di restituzione dell'indebito. Va immediatamente osservato come dalla prima difesa in primo grado l' aveva comunque individuato il punto di diritto a suo Pt_1 favore, il cui accertamento avrebbe dovuto conseguire al rigetto della domanda di di ripetizione dell'indebito qualificata _1 ex art. 2033 cc, in via assorbente su tutti gli altri profili, potendosi assumere come effettivamente sin dalla prima difesa l'appellante aveva offerto argomentazione circa la insussistenza dell'”indebito”, presupposto costitutivo dell'azione, per non esservi stato in realtà un pagamento effettuato dalla , CP_2 difettando così l'appellata di legittimazione attiva. Invero, la vicenda in questione traeva in realtà origine dalle richieste restitutorie che l'altro Persona_1 cointestatario del “famigerato” conto 64394615, creato falsamente dalla la sopraindicata private banker di Persona_3
alla quale sia che lo ciascuno per _1 Pt_1 _1 proprio conto, senza nessun rapporto tra i due e senza che, pacificamente, costoro si conoscessero, avevano affidato la gestione dei propri risparmi. La richiesta restitutoria dello fornisce il background _1 necessario per comprendere il senso della presente controversia. La vicenda è rappresentata in primo luogo sul reclamo in data 11 luglio 2019 che avanzava nei confronti di , e _1 _1 soprattutto dai fatti narrati nella denunzia-querela che il medesimo faceva contro la nella cui _1 Per_3 documentazione, riversata nel presente processo, appare possibile avere una ricostruzione completa ed attendibile della realtà delle operazioni che portavano alla creazione del falso conto corrente ed all'immissione tra le poste attive del conto corrente di provvista, realmente versate nel conto, provenienti all'insaputa dello , dal patrimonio di questi, la cui provvista così _1 artatamente realizzata veniva utilizzata per effettuare le operazioni di addebito delle due somme, rispettivamente di euro 1.395.000 ed euro 1.250.000 per il totale di euro 2.645.000, ovvero la somma che riteneva essere transitata nel conto _1 con provvista alla stessa appartenente. Sta di fatto che va immediatamente posto all'evidenza che a fronte della ricostruzione narrativa della vicenda fatta dallo , _1 il quale si lamentava che le somme pervenute in entrata nel conto attraverso le dolose operazioni della provenivano realmente Per_3 dal proprio patrimonio, avendo creato tale provvista da Per_3 liquidazioni e prelievi fatti da investimenti pacificamente del patrimonio dello medesimo, risultando comunque che _1
definiva in altra sede il contenzioso con lo _1 _1 pacificamente stipulando un accordo transattivo in data 15 novembre 2021 con il quale accettava l'importo Persona_1 offerto dalla banca complessivo ed omnicomprensivo di euro 2.745.000, di cui l'importo “distratto” esattamente di euro 2.645.000, che era precisamente l'ammontare del complesso delle poste attive pervenute nel predetto conto falso asseritamente creato da , quelle poi attinte da , di cui con la Per_3 Pt_1 presente azione ne chiedeva la ripetizione a titolo di _1 indebito. Dunque, la vicenda in questione si radica necessariamente, seppur per c.d. “da remoto”, nelle richieste restitutorie avanzate a dello sulla base delle esposte irregolarità _1 _1 commesse dalla la quale peraltro andava successivamente Per_3 sotto procedimento penale per altre vicende legate alla sua condotta infedele quale private banker del gruppo bancario.
-B) Ciò posto, in questo giudizio il punto non è tanto accertare se le pretese dello fossero fondate, sebbene la _1 transazione effettuata dalla banca parlerebbe da sé, ne' propriamente se la situazione che è alla base della presente controversia possa essere attribuita alla negligenza dimostrata dalla banca nell'ambito dei propri doveri di vigilanza oltre che alle condotte della rappresentante . Per_3 Invero, l'articolo 2033 CC, norma nell'ordinamento codicistico ritenuta “di chiusura”, dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Presupposto per l'applicazione della norma e' quindi l'effettuazione di un pagamento, ovvero, solo chi ha pagato senza una giusta causa può richiedere che gli sia restituito quanto sborsato. Nel caso di specie, la tesi difensiva fondamentale della _1 è che il pagamento è avvenuto mediante un bonifico bancario eseguito per conto del correntista, con immediata imputazione degli effetti del pagamento solo sul patrimonio dell'ordinante medesimo e non dell'istituto di credito, sulla base della teoria dominante che vede il conto corrente bancario costituire un negozio giuridico dominato dalle regole del mandato. Puntuale e' la giurisprudenza della Cassazione citata, in forza della quale l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista medesimo costituisce negozio giuridico unilaterale integrante specificazione del mandato generale inizialmente a questa conferito, cui resta estraneo il beneficiario che è terzo rispetto all'ordine. (arg. ex Cass. n.19545/15). Dunque, da tale rapporto non discende un'autonoma obbligazione della banca verso il beneficiario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza, che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato medesimo. Pertanto, effettivamente solo chi ha disposto erroneamente l'accredito, ovvero l'ordinante, ha diritto a ripetere dal beneficiario quanto egli abbia indebitamente ricevuto senza averne titolo, dovendosi invece escludere un'azione della banca verso il beneficiario stesso. Dunque, è lo stesso istituto di credito che, attraverso la produzione dell'estratto conto, ha dimostrato di aver agito quale mero mandatario incaricato di trasferire una somma di denaro, somma di denaro che è attinta dalla provvista presente sul conto cointestato alla comunione ad altro soggetto Controparte_5 beneficiario, il medesimo . Pt_1 Va osservato che nel proprio ricorso introduttivo sul punto, peraltro, è la stessa banca che in maniera ondivaga afferma pure espressamente che tale somma ”è stata pagata dalla banca (…) con due addebiti sul conto corrente diretti rispettivamente di
€1.395.000 il 9 agosto 2018 e di €1.250.000 il 16 di agosto 2018(…)” sul conto corrente, e tale affermazione altro non può significare che la banca era consapevole di aver utilizzato, per eseguire l'ordine di bonifico impartitole, proprio il denaro presente sul conto corrente e non, invece, soldi propri. Sempre nello stesso ricorso la banca continua che la somma di
€2.645.000 sul conto corrente 64394615, “apparentemente intestato ai signori ed appunto la cui Persona_1 Parte_1 modulistica era pervenuta alla banca tramite una consulente finanziaria agente senza rappresentanza di altra società del gruppo a cui spettavano gli oneri di identificazione dei clienti”, e proseguendo, con palese contraddizione, dapprima che “senza che su quel conto corrente ci fossero disponibilità del signor ” Pt_1 ma precisando che la provvista, -non apparente ma reale (tanto che è stata oggetto di restituzione allo nella predetta sede _1 transattiva)- “derivava da falsi disinvestimenti di attività dell'estraneo signor ”, apparendo così evidente che la _1 provvista non poteva essere considerata inesistente, posto che gli addebiti sul conto corrente sono stati propriamente quelli utilizzati per le operazioni poste in essere dall' . Pt_1 Pertanto l'elemento fattuale che la provvista derivasse realmente da falsi disinvestimenti di attività dell'estraneo non _1 può rimanere indifferente alla presente domanda di indebito, fornendo argomento risolutivo, al di là di ogni altra apprezzamento e valutazione circa la condotta dell' (in quale Pt_1 misura determinata dall'altra oscura operazione descritta da nella denunzia, dell'investimento fatto dalla in
_1 Per_3 bit-coin), concernente proprio la fondatezza e la rilevanza giuridica dell'asserito pagamento ai fini della fondatezza dell'azione ex articolo 2033. Appare alla fine evidente che la reale causa petendi che ha mosso l'istituto alla proposizione di tale azione appare consistere nel fatto che la banca, avendo disposto il bonifico, non poteva più attingere alla provvista del conto corrente, e dovendo, al fine di tacitare e soddisfare la richiesta dello (che aveva
_1 proposto denunzia-querela) utilizzare proprie risorse nel tentativo di “compensare” l'esborso di propri denari nella transazione con , riteneva di agire in ripetizione verso
_1 l' al fine di reintegrare la stessa somma restituita in via Pt_1 transattiva a .
_1
appare pertanto agire non per recuperare denaro che non _1 appare essere proprio, ma per recuperare quei denari che parallelamente in altra sede restituiva allo , tentando _1 di porre indirettamente rimedio alla situazione causata dalla condotta illegittima della propria agente , nonché alla Per_3 negligenza che poteva esser imputata alla banca medesima. Dalla lettura dei punti 5 e 6 della transazione (ritualmente prodotta) si trae conferma che lo rinunciava “a _1 qualsivoglia pretesa nei confronti della banca, dei suoi esponenti aziendali, dipendenti e consulenti finanziari, attuali e passati, ad eccezione della dottoressa , con un'assunzione Persona_3 di responsabilità da parte della banca per il nocumento causato a quest'ultimo, che aveva affidato a la gestione di un Per_3 patrimonio personale milionario, responsabilità che, a fortiori, se riconosciuta anche dalla banca stessa, non poteva essere riversata sull' , almeno a titolo di ripetizione di indebito, Pt_1 laddove quest'ultimo, al pari dello , aveva riposto _1 affidamento nelle attività dell'istituto di credito e dell'agente
. Per_3 Sotto tale ultima osservazione, anche se il profilo non è da considerare giustificativo, è incontestato che nel 2013 lo Pt_1 aveva deciso di investire parte del proprio patrimonio in titoli ed altri prodotti finanziari affidando la gestione degli stessi all'istituto ricorrente, ove in particolare il portafoglio degli investimenti di veniva completamente gestito dalla private Pt_1 banker considerata dal gruppo bancario “la Persona_3 consulente numero uno” e nella quale il cliente riponeva allora piena e incondizionata fiducia. Pertanto, pur sullo sfondo di una vicenda illecita da parte dell' agente, l'attività posta in essere dalla banca nella presente fattispecie rimane di mera intermediazione, non avendo mai questa attinto a proprie provviste per far fronte al pagamento asseritamente dovuto allo , atteso che, in definitiva, se _1 provvista vi era, così come è stato accertato che vi fosse, questa era di provenienza del patrimonio dello . _1 Se ha ritenuto di risarcire transattivamente quest'ultimo _1 per il depauperamento effettivo contro la sua volontà del proprio patrimonio, la banca non può che rivalersi in via risarcitoria nei confronti della propria funzionaria infedele, su fatti di cui, inoltre, la stessa banca potrebbe a sua volta rispondere.
-C) La si è limitata a riportare nel proprio atto CP_2 introduttivo taluni principi giurisprudenziali sanciti nell'ambito di giudizi in cui la medesima ricorrente era coinvolta, ma aventi ad oggetto pagamenti effettuati dalla banca, non mediante bonifico bancario, bensì con assegni circolari. Tuttavia, in tutte le fattispecie citate da , anche delle _1 corti di merito, la banca agiva chiaramente proprio sulla base di una posizione soggettiva propria di difesa e tutela di un proprio diritto a ottenere il ritorno di un pagamento indebito che la banca stessa aveva effettuato e, quindi, non per un pagamento effettuato da altri, tramite assegni circolari, strumenti di natura ben diversa da quella che presiede allo strumento del bonifico. Pertanto, l'impugnata decisione va riformata, ogni altro motivo e profilo assorbiti.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da;
_1 B)condanna l'appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo in complessivi €24.668,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €22.102,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 6/5/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1057/2020 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 26/6/24 e promossa DA
rappresentato e difeso giusta procura agli atti Parte_1 del primo grado, dagli Avvocati Gianmarco Di Stasio del Foro di Padova e Alberto Greco del Foro di Milano, presso lo studio dei quali è elett.te dom.to ai fini del presente giudizio. Appellante CONTRO (nuova Controparte_1 denominazione di , con sede legale in Controparte_2 Torino, Piazza San Carlo, in persona del Responsabile Consulenza generale e contenzioso, rappresentata e difesa disgiuntamente dal Prof. Avv. Massimo Eroli e dall'Avv. Arturo Artusi ed elett.te dom.ta presso il secondo in Parma Strada Farini 47. Appellata ed appellante incidentale
AVVERSO la ordinanza ex art. 702 ter Cpc emessa dal Tribunale di Parma in data 25/5/20.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, agiva in giudizio ex art. 2033 c.c., per _1 sentire condannare alla restituzione, a titolo di Parte_1 indebito oggettivo, della somma di euro 2.645.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e spese di lite. Secondo la ricorrente, la suddetta somma derivava da falsi disinvestimenti di attività appartenenti a tale _1
, persona estranea all' , e sarebbe stata consegnata
[...] Pt_1 erroneamente dalla a quest'ultimo, mediante addebito CP_2 rispettivamente di € 1.395.000, in data 9 agosto 2018 e di € 1.250.000, in data 16 agosto 2018 nel conto corrente bancario n.64394615, solo apparentemente cointestato all'ignaro _1 ed al medesimo . Pt_1 Esponeva l'attrice che la modulistica del conto corrente era pervenuta alla tramite una consulente finanziaria, agente CP_2 senza rappresentanza di altra società del gruppo a cui spettavano gli oneri di identificazione dei clienti. Sempre secondo la ricorrente, l' avrebbe versato le suddette Pt_1 somme in una propria gestione patrimoniale, successivamente effettuandone la liquidazione, con accredito su propri conti correnti, tra cui il n. 64316654 presso , a debito del _1 quale, in data 24 ottobre 2018, avrebbe trasferito la somma di € 2.800.000 su altro suo conto corrente presso CP_3 sostanzialmente estinguendo il primo.
-Si costituiva l' eccependo, in via pregiudiziale, Pt_1 l'improcedibilità della domanda introduttiva proposta da , _1 per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010; In via preliminare, l' eccepiva il difetto di legittimazione Pt_1 attiva della deducendo che essa spetterebbe, semmai, a CP_2
in quanto il pagamento sarebbe avvenuto Persona_2 attraverso un bonifico bancario eseguito per conto del correntista, con immediata imputazione degli effetti del pagamento solo sul patrimonio dell'ordinante medesimo e non dell'istituto di credito. Nel merito, tuttavia, il resistente contestava integralmente le avverse deduzioni, sostenendo di avere disposto esclusivamente del proprio patrimonio finanziario, giunto ad euro 4.805.389,04 e gestito, per anni, da , attraverso la private banker, tale _1
, l'agente senza rappresentanza che per l'appunto Persona_3 aveva la gestione di una vasta clientela, tra cui ed _1
, e la gestione delle operazioni finanziarie, tra cui anche Pt_1 la possibilità di aprire il conto corrente in questione.
-Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale in accoglimento della domanda di parte ricorrente, dichiarava tenuto e condannava ex art. 2033 c.c. a restituire a Parte_1 [...] la somma di euro 2.645.000,00, oltre Controparte_4 interessi legali dalla data della domanda al saldo, condannando altresì parte resistente al pagamento delle spese processuali. Riteneva il giudicante, in via pregiudiziale, che l'eccezione di improcedibilità della domanda doveva essere respinta, posto che l'art. 5 D. Lgs 28/2010, nell'elencare i casi di mediazione obbligatoria, non prevede l'azione di ripetizione dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., che è estranea alla materia, al contrario contemplata, dei contratti bancari. Riteneva il primo giudice, in via preliminare, che agendo per la ripetizione indebita di una somma di denaro asseritamente versata a controparte in assenza di contratto, doveva essere riconosciuta alla ricorrente la legittimazione attiva. CP_2 Riteneva il primo decidente pacifico che il conto corrente oggetto di causa non fosse stato, in realtà, mai aperto sia dall' che Pt_1 dallo , come denunciato da quest'ultimo (richiamando la _1 denuncia-querela prodotta) e ciò riconosciuto, attraverso il proprio legale, anche dal primo e, nel merito, ritenuto che la avesse assolto all'onere probatorio posto a suo carico in CP_2 merito al trasferimento a favore esclusivo dell' della somma Pt_1 di denaro di denaro in questione, attraverso operazioni eseguite sul falso presupposto della cointestazione del conto corrente all'ignaro e, dunque, inefficaci nei confronti Persona_2 di quest'ultimo, affermava, pertanto, che l' era tenuto alla Pt_1 restituzione della suddetta somma, in quanto indebitamente trattenuta, attraverso il versamento in una propria gestione patrimoniale, ed il successivo trasferimento, previa liquidazione, su un conto corrente aperto presso . CP_3
-Avverso tale decisione proponeva appello per i Parte_1 seguenti motivi.
-1) Con i primi tre motivi, lamenta l'appellante tre profili di un'unica carenza processuale della assunta decisione. Sotto il primo profilo, deduce nullità dell'ordinanza per lesione del contraddittorio lamentando che il giudicante avrebbe aderito alle tesi di espresse in una memoria di replica non _1 ammessa in quanto tardiva.
-2) Con il secondo profilo, lamenta l'appellante la nullità della gravata ordinanza per difetto di motivazione e, introducendo più propriamente un tema di merito sostenendo che la azione di si fonderebbe proprio sulla richiesta restitutoria _1 avanzata precedentemente dallo , allegata anche al _1 ricorso introduttivo, sarebbe così proprio nell'interesse di quest'ultimo che la Banca avrebbe semmai agito, e non per recuperare denaro proprio.
-3) Il terzo motivo, di nullità della gravata ordinanza per motivazione contradditoria è sostanzialmente una specificazione del motivo precedente, lamentandosi l'appellante come da un lato il giudicante abbia affermato che non ci sono conti correnti ed estratti conti e dall'altra parte condanna un soggetto alla ripetizione di pagamenti transitati su quel conto, dichiarato però inesistente, e ciò per evidente mera tautologia.
-4) Con il quarto motivo, sempre in via procedurale, si duole l'appellante della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5commi 1 e 1bis. Anche sotto questo motivo la decisione peccherebbe di incoerenza in quanto, secondo il primo giudice, non esistendo il contratto di conto corrente, l'oggetto della causa non potrebbe vertere su un contratto bancario, materia soggetta alla mediazione obbligatoria, bensì sulla mera azione di ripetizione, la quale non chiede, ai fini della procedibilità della domanda, il previo esperimento del tentativo di mediazione.
-5) Con il quinto motivo, censura l'appellante l'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che, trattandosi di somma di denaro asseritamente indebita versata all' “in assenza di Pt_1 contratto”, debba essere riconosciuta, alla Banca ricorrente, la legittimazione attiva a chiederne la ripetizione. Nello specifico, il primo giudice avrebbe ritenuto che il mero e informale disconoscimento, avvenuto in una fase antecedente al giudizio de quo, da parte dello non parte del _1 procedimento, sarebbe sufficiente a valere come disconoscimento della firma medesima e, dunque, a inficiare la validità del contratto di conto corrente. Le cose tuttavia stavano diversamente e ritenendo l'appellante la sussistenza di un vero e proprio contratto di conto corrente, l'unico legittimato ad agire sarebbe l'intestatario del conto, ovvero lo e non la , la quale agisce quale mera _1 CP_2 mandataria del titolare del conto e non subisce per ciò stesso alcun depauperamento.
-6) Con il sesto motivo, lamenta l' la errata valutazione in Pt_1 ordine alla sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla Banca. L'art. 2033 c.c. prescrive che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” sicchè, ai fini della verifica del fondamento dell'applicazione della norma, occorre verificare l'effettuazione di un vero e proprio pagamento. Nel caso di specie, insiste l'appellante che la non ha CP_2 pagato nulla, in quanto il pagamento è avvenuto mediante un bonifico bancario eseguito per conto del correntista, con immediata imputazione degli effetti del pagamento solo sul patrimonio dell'ordinante medesimo e non dell'istituto di credito.
-7) Con il settimo motivo lamenta l'appellante violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. Sul punto ribadisce l'appellante che, in ogni caso, apparirebbe inconfutabile che al medesimo sono state liquidate le somme ad esso dovute in base ai report di investimento di San Paolo Invest, società controllata da , e che la abbia effettuato _1 CP_2 il pagamento che oggi contesta prelevando il denaro proprio dalla provvista presente sul conto corrente accreditato dallo : _1 prova ne sia l'estratto conto prodotto dalla stessa nel giudizio sommario, il quale mostra e, soprattutto, dimostrerebbe l'esistenza di una provvista giacente su un conto corrente sul quale sono state addebitate le somme versate.
-Si costituiva l'appellata contestando totalmente CP_2 la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
-A)Giova premettere, per dovere di chiarezza, che entrambe le parti hanno rappresentato una narrazione volutamente intricata ma soprattutto reticente sul complesso dei tasselli e dei protagonisti della vicenda, soprattutto con riferimento alle vicende illecite dell'agente , che entrambe le parti nelle Per_3 mantengono sullo sfondo delle rispettive narrazioni, concentrandosi sulla questione se la abbia pagato denaro - CP_2 transitato illecitamente sul conto corrente cointestato con lo che fosse suo proprio oppure no, su cui radicare per _1 l'appunto la richiesta di restituzione dell'indebito. Va immediatamente osservato come dalla prima difesa in primo grado l' aveva comunque individuato il punto di diritto a suo Pt_1 favore, il cui accertamento avrebbe dovuto conseguire al rigetto della domanda di di ripetizione dell'indebito qualificata _1 ex art. 2033 cc, in via assorbente su tutti gli altri profili, potendosi assumere come effettivamente sin dalla prima difesa l'appellante aveva offerto argomentazione circa la insussistenza dell'”indebito”, presupposto costitutivo dell'azione, per non esservi stato in realtà un pagamento effettuato dalla , CP_2 difettando così l'appellata di legittimazione attiva. Invero, la vicenda in questione traeva in realtà origine dalle richieste restitutorie che l'altro Persona_1 cointestatario del “famigerato” conto 64394615, creato falsamente dalla la sopraindicata private banker di Persona_3
alla quale sia che lo ciascuno per _1 Pt_1 _1 proprio conto, senza nessun rapporto tra i due e senza che, pacificamente, costoro si conoscessero, avevano affidato la gestione dei propri risparmi. La richiesta restitutoria dello fornisce il background _1 necessario per comprendere il senso della presente controversia. La vicenda è rappresentata in primo luogo sul reclamo in data 11 luglio 2019 che avanzava nei confronti di , e _1 _1 soprattutto dai fatti narrati nella denunzia-querela che il medesimo faceva contro la nella cui _1 Per_3 documentazione, riversata nel presente processo, appare possibile avere una ricostruzione completa ed attendibile della realtà delle operazioni che portavano alla creazione del falso conto corrente ed all'immissione tra le poste attive del conto corrente di provvista, realmente versate nel conto, provenienti all'insaputa dello , dal patrimonio di questi, la cui provvista così _1 artatamente realizzata veniva utilizzata per effettuare le operazioni di addebito delle due somme, rispettivamente di euro 1.395.000 ed euro 1.250.000 per il totale di euro 2.645.000, ovvero la somma che riteneva essere transitata nel conto _1 con provvista alla stessa appartenente. Sta di fatto che va immediatamente posto all'evidenza che a fronte della ricostruzione narrativa della vicenda fatta dallo , _1 il quale si lamentava che le somme pervenute in entrata nel conto attraverso le dolose operazioni della provenivano realmente Per_3 dal proprio patrimonio, avendo creato tale provvista da Per_3 liquidazioni e prelievi fatti da investimenti pacificamente del patrimonio dello medesimo, risultando comunque che _1
definiva in altra sede il contenzioso con lo _1 _1 pacificamente stipulando un accordo transattivo in data 15 novembre 2021 con il quale accettava l'importo Persona_1 offerto dalla banca complessivo ed omnicomprensivo di euro 2.745.000, di cui l'importo “distratto” esattamente di euro 2.645.000, che era precisamente l'ammontare del complesso delle poste attive pervenute nel predetto conto falso asseritamente creato da , quelle poi attinte da , di cui con la Per_3 Pt_1 presente azione ne chiedeva la ripetizione a titolo di _1 indebito. Dunque, la vicenda in questione si radica necessariamente, seppur per c.d. “da remoto”, nelle richieste restitutorie avanzate a dello sulla base delle esposte irregolarità _1 _1 commesse dalla la quale peraltro andava successivamente Per_3 sotto procedimento penale per altre vicende legate alla sua condotta infedele quale private banker del gruppo bancario.
-B) Ciò posto, in questo giudizio il punto non è tanto accertare se le pretese dello fossero fondate, sebbene la _1 transazione effettuata dalla banca parlerebbe da sé, ne' propriamente se la situazione che è alla base della presente controversia possa essere attribuita alla negligenza dimostrata dalla banca nell'ambito dei propri doveri di vigilanza oltre che alle condotte della rappresentante . Per_3 Invero, l'articolo 2033 CC, norma nell'ordinamento codicistico ritenuta “di chiusura”, dispone che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Presupposto per l'applicazione della norma e' quindi l'effettuazione di un pagamento, ovvero, solo chi ha pagato senza una giusta causa può richiedere che gli sia restituito quanto sborsato. Nel caso di specie, la tesi difensiva fondamentale della _1 è che il pagamento è avvenuto mediante un bonifico bancario eseguito per conto del correntista, con immediata imputazione degli effetti del pagamento solo sul patrimonio dell'ordinante medesimo e non dell'istituto di credito, sulla base della teoria dominante che vede il conto corrente bancario costituire un negozio giuridico dominato dalle regole del mandato. Puntuale e' la giurisprudenza della Cassazione citata, in forza della quale l'esecuzione del bonifico da parte della banca su ordine del correntista medesimo costituisce negozio giuridico unilaterale integrante specificazione del mandato generale inizialmente a questa conferito, cui resta estraneo il beneficiario che è terzo rispetto all'ordine. (arg. ex Cass. n.19545/15). Dunque, da tale rapporto non discende un'autonoma obbligazione della banca verso il beneficiario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza, che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato medesimo. Pertanto, effettivamente solo chi ha disposto erroneamente l'accredito, ovvero l'ordinante, ha diritto a ripetere dal beneficiario quanto egli abbia indebitamente ricevuto senza averne titolo, dovendosi invece escludere un'azione della banca verso il beneficiario stesso. Dunque, è lo stesso istituto di credito che, attraverso la produzione dell'estratto conto, ha dimostrato di aver agito quale mero mandatario incaricato di trasferire una somma di denaro, somma di denaro che è attinta dalla provvista presente sul conto cointestato alla comunione ad altro soggetto Controparte_5 beneficiario, il medesimo . Pt_1 Va osservato che nel proprio ricorso introduttivo sul punto, peraltro, è la stessa banca che in maniera ondivaga afferma pure espressamente che tale somma ”è stata pagata dalla banca (…) con due addebiti sul conto corrente diretti rispettivamente di
€1.395.000 il 9 agosto 2018 e di €1.250.000 il 16 di agosto 2018(…)” sul conto corrente, e tale affermazione altro non può significare che la banca era consapevole di aver utilizzato, per eseguire l'ordine di bonifico impartitole, proprio il denaro presente sul conto corrente e non, invece, soldi propri. Sempre nello stesso ricorso la banca continua che la somma di
€2.645.000 sul conto corrente 64394615, “apparentemente intestato ai signori ed appunto la cui Persona_1 Parte_1 modulistica era pervenuta alla banca tramite una consulente finanziaria agente senza rappresentanza di altra società del gruppo a cui spettavano gli oneri di identificazione dei clienti”, e proseguendo, con palese contraddizione, dapprima che “senza che su quel conto corrente ci fossero disponibilità del signor ” Pt_1 ma precisando che la provvista, -non apparente ma reale (tanto che è stata oggetto di restituzione allo nella predetta sede _1 transattiva)- “derivava da falsi disinvestimenti di attività dell'estraneo signor ”, apparendo così evidente che la _1 provvista non poteva essere considerata inesistente, posto che gli addebiti sul conto corrente sono stati propriamente quelli utilizzati per le operazioni poste in essere dall' . Pt_1 Pertanto l'elemento fattuale che la provvista derivasse realmente da falsi disinvestimenti di attività dell'estraneo non _1 può rimanere indifferente alla presente domanda di indebito, fornendo argomento risolutivo, al di là di ogni altra apprezzamento e valutazione circa la condotta dell' (in quale Pt_1 misura determinata dall'altra oscura operazione descritta da nella denunzia, dell'investimento fatto dalla in
_1 Per_3 bit-coin), concernente proprio la fondatezza e la rilevanza giuridica dell'asserito pagamento ai fini della fondatezza dell'azione ex articolo 2033. Appare alla fine evidente che la reale causa petendi che ha mosso l'istituto alla proposizione di tale azione appare consistere nel fatto che la banca, avendo disposto il bonifico, non poteva più attingere alla provvista del conto corrente, e dovendo, al fine di tacitare e soddisfare la richiesta dello (che aveva
_1 proposto denunzia-querela) utilizzare proprie risorse nel tentativo di “compensare” l'esborso di propri denari nella transazione con , riteneva di agire in ripetizione verso
_1 l' al fine di reintegrare la stessa somma restituita in via Pt_1 transattiva a .
_1
appare pertanto agire non per recuperare denaro che non _1 appare essere proprio, ma per recuperare quei denari che parallelamente in altra sede restituiva allo , tentando _1 di porre indirettamente rimedio alla situazione causata dalla condotta illegittima della propria agente , nonché alla Per_3 negligenza che poteva esser imputata alla banca medesima. Dalla lettura dei punti 5 e 6 della transazione (ritualmente prodotta) si trae conferma che lo rinunciava “a _1 qualsivoglia pretesa nei confronti della banca, dei suoi esponenti aziendali, dipendenti e consulenti finanziari, attuali e passati, ad eccezione della dottoressa , con un'assunzione Persona_3 di responsabilità da parte della banca per il nocumento causato a quest'ultimo, che aveva affidato a la gestione di un Per_3 patrimonio personale milionario, responsabilità che, a fortiori, se riconosciuta anche dalla banca stessa, non poteva essere riversata sull' , almeno a titolo di ripetizione di indebito, Pt_1 laddove quest'ultimo, al pari dello , aveva riposto _1 affidamento nelle attività dell'istituto di credito e dell'agente
. Per_3 Sotto tale ultima osservazione, anche se il profilo non è da considerare giustificativo, è incontestato che nel 2013 lo Pt_1 aveva deciso di investire parte del proprio patrimonio in titoli ed altri prodotti finanziari affidando la gestione degli stessi all'istituto ricorrente, ove in particolare il portafoglio degli investimenti di veniva completamente gestito dalla private Pt_1 banker considerata dal gruppo bancario “la Persona_3 consulente numero uno” e nella quale il cliente riponeva allora piena e incondizionata fiducia. Pertanto, pur sullo sfondo di una vicenda illecita da parte dell' agente, l'attività posta in essere dalla banca nella presente fattispecie rimane di mera intermediazione, non avendo mai questa attinto a proprie provviste per far fronte al pagamento asseritamente dovuto allo , atteso che, in definitiva, se _1 provvista vi era, così come è stato accertato che vi fosse, questa era di provenienza del patrimonio dello . _1 Se ha ritenuto di risarcire transattivamente quest'ultimo _1 per il depauperamento effettivo contro la sua volontà del proprio patrimonio, la banca non può che rivalersi in via risarcitoria nei confronti della propria funzionaria infedele, su fatti di cui, inoltre, la stessa banca potrebbe a sua volta rispondere.
-C) La si è limitata a riportare nel proprio atto CP_2 introduttivo taluni principi giurisprudenziali sanciti nell'ambito di giudizi in cui la medesima ricorrente era coinvolta, ma aventi ad oggetto pagamenti effettuati dalla banca, non mediante bonifico bancario, bensì con assegni circolari. Tuttavia, in tutte le fattispecie citate da , anche delle _1 corti di merito, la banca agiva chiaramente proprio sulla base di una posizione soggettiva propria di difesa e tutela di un proprio diritto a ottenere il ritorno di un pagamento indebito che la banca stessa aveva effettuato e, quindi, non per un pagamento effettuato da altri, tramite assegni circolari, strumenti di natura ben diversa da quella che presiede allo strumento del bonifico. Pertanto, l'impugnata decisione va riformata, ogni altro motivo e profilo assorbiti.
-Le spese seguono la soccombenza.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 in riforma della impugnata sentenza rigetta la domanda proposta da;
_1 B)condanna l'appellata al rimborso delle spese in favore dell'appellante di entrambi i gradi del giudizio che liquida per il primo in complessivi €24.668,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, e del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €22.102,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 6/5/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)