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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11205/2022 R.G.,
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. Parte_1
e dif. dall'avv. PELLERITI VINCENZO CARMELO MARIA giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.GAEZZA LIVIA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 novembre 2022 la società in epigrafe indicata, a seguito della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 9014971571, notificata il 18.10.2022, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito ivi richiamati aventi ad oggetto contributi previdenziali
. CP_1
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha eccepito l'omessa ed irregolare nullità della notifica dell'intimazione di pagamento, l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
nonché la prescrizione di
Pagina 1 decadenza dalla potestà esattiva.
L' si è costituita in giudizio svolgendo difese tendenti al rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
E' opportuno chiarire che, secondo l'insegnamento della S. C., in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi entro il termine di giorni 40 previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 46/99.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non sottoposta ad alcun termine di decadenza.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs.46/1999, come tale sottoposta al termine decadenziale di cui all'art. 617
c.p.c..
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto l'opposizione a seguito della notifica di una intimazione di pagamento sollevando eccezioni di natura formale riguardanti la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, ivi richiamati;
nonché la prescrizione e decadenza dalla pretesa creditoria.
Ebbene per quanto riguarda le eccezioni di natura formale la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale esperibile, ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. quando l'esecuzione non è ancora iniziata, nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Pagina 2 La Suprema Corte ha costantemente chiarito che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto cosicchè il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia comunque raggiunto lo scopo.
Più specificamente in tema di notifiche a mezzo pec la Cassazione ha chiarito che «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente).» (Cass., 16/02/2018, n. 3805)
Ebbene nel caso in questione l'eccezione afferente l'irregolare notifica dell'intimazione di pagamento
è inammissibile, perché proposta ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto e comunque ininfluente, in coerenza con il citato orientamento ermeneutico della Corte di legittimità.
Analogamente infondata è l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento.
Ed invero dalla documentazione prodotta in giudizio dall' risulta che gli avvisi di addebito sono CP_1
stati regolarmente notificati a mezzo pec alla opponente nelle date di seguito riportate per ciascun atto.
AVA 59320160004070664000 notificato il 29/08/2016
AVA 59320160004388379000 notificato il 21/10/2016
AVA 59320170000070132000 notificato il 12/01/2017
AVA 59320170000238138000 notificato il 01/02/2017
AVA 59320170001074027000 notificato il 12/04/2017
AVA 59320170005229410000 notificato il 13/10/2017
AVA 59320170006789984000 notificato il 24/11/2017
AVA 59320170008042353000 notificato il 07/01/2018
Ebbene a seguito della notifica degli avvisi di addebito e della mancata opposizione da parte dell'interessato, nel termine perentorio previsto dalla legge, il titolo è divenuto definitivo e il diritto alla relativa pretesa creditoria non più contestabile, anche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito.
Pagina 3 In altri termini la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo precludendo qualsiasi azioni di accertamento negativo del debito, ad esclusione dell'eccezione di prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
Ed invero come già accennato, in qualunque momento e quindi anche oltre il termine di decadenza previsto dalla legge, il contribuente ha facoltà di proporre opposizione deducendo un fatto estintivo della pretesa creditoria successivo alla formazione del titolo esecutivo, quale appunto la prescrizione.
Il contrasto sul termine (quinquennale o decennale) di prescrizione del credito previdenziale successivo alla notifica del titolo esecutivo è stato risolto dalle Sezione Unite della Corte di
Cassazione (n. 23397 del 17.11.2016) che ha chiarito l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Va ancora chiarito che ai fini del computo del termine di prescrizione occorre considerare il periodo di sospensione introdotto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
In particolare nel caso a mano trova applicazione l'articolo 68 co. 1 del D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Pagina 4 Ne discende che, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n.
292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Tenuto conto del citato periodo di sospensione discende che dalla notifica degli avvisi di addebito alla successiva intimazione di pagamento n. 293 2022 9014971571 del 18.10.2022, è decorso un periodo inferiore a cinque anni sicchè nessuna prescrizione si è maturata ed il credito non risulta estinto.
Del tutto inconferente, oltre che tardiva, si palesa infine l'eccezione sollevata in corso di causa sulla entità delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali;
trattandosi di materia che esula dal presente giudizio.
Per le ragioni che precedono la domanda proposta dall'opponente non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede: CP_
- Rigetta l'opposizione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell che liquida in € 2.150,00 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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