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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda sezione civile
Il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7021/2019 del R.G. avente ad
OGGETTO: vendita di cose immobili
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia
(NA), alla Via Virgilio n. 96, presso lo studio legale dell'avv. Gaetano Vivo (c.f. che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione
Attore
E
(c.f. , CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), in proprio e in qualità di
[...] C.F._4 eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Torre Annunziata (NA) al C.so Vittorio Emanuele III n.
365, presso lo studio dell'avv. Sergio Nitrato Izzo, c.f.
, che unitamente all'avv. Giuseppe C.F._5
Jannuzzi, c.f. , li rappresentano e li C.F._6 difendono, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
E
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 7021/2019 R.G.A.C.
(c.f. ), RT C.F._7 elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla Via
S.T.E. Cirillo n. 3, presso lo studio legale dell'avv.
Ippolito Matrone, C.F. che la CodiceFiscale_8 rappresenta e la difende in virtù di procura speciale prodotta in atti
Convenuta
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 07 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 11
NOVEMBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art 702 e ss. c.p.c., Parte_1 evocava in giudizio CP_1 Controparte_2
, in proprio e in qualità di eredi di
[...] Per_1
, nonché al fine di ottenere
[...] RT
. 2 N. 7021/2019 R.G.A.C.
la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in causa, in data 05/03/2008, avente ad oggetto la consistenza immobiliare sita nel comune di Boscoreale alla Via G.
Della Rocca n. 200, identificata catastalmente al foglio
12 mappale 201 sub 7, atteso il grave inadempimento perpetrato dalle parti promittenti venditrici, con conseguente condanna di queste ultime al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro
90.000,00 pari al doppio delle somme dallo stesso versate a titolo di corrispettivo per il trasferimento immobiliare promesso e mai formalizzatosi in suo favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino al saldo;
in via subordinata, chiedeva condannarsi e al pagamento in CP_1 Controparte_2 suo favore della complessiva somma di euro 60.000,00, di cui euro 30.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria versata da all'atto Parte_1 della sottoscrizione del preliminare in data 05/03/2008 ed ulteriori euro 30.000,00 versati dallo stesso attore in data 30/04/2008 a titolo di saldo prezzo del corrispettivo pattuito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino al saldo;
in via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna di
[...] al pagamento in favore dell'attore, della RT somma di euro 45.000,00 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. conseguito dalla convenuta allorché intestava in suo esclusivo favore la consistenza immobiliare promessa in vendita in data 05/03/2008, con vittoria di spese e lite.
A tal fine premetteva che: in data 05/03/2008 Parte_1
e stipulavano un contratto
[...] RT preliminare di compravendita in qualità di promissari
. 3 N. 7021/2019 R.G.A.C.
acquirenti avente ad oggetto fabbricato sito nel comune di Boscoreale alla Via G. Della Rocca n. 200; il prezzo concordato per il trasferimento della consistenza immobiliare veniva fissato in complessivi euro 45.000,00, di cui euro 15.000,00 venivano versati alla sottoscrizione del preliminare a mezzo di assegni circolari emessi esclusivamente da a Parte_1 titolo di caparra confirmatoria;
il termine essenziale per la conclusione del contratto definitivo veniva fissato al 30/04/2008, data in cui l'attore provvedeva ad onorare, sempre personalmente ed in via esclusiva, il pagamento del residuo importo mediante assegni circolari in atti allegati;
con atto pubblico del 24/11/2014 a rogito del Notaio dott. (rep. 33742 – racc. n. Per_2
7447), i promittenti venditori, nelle persone di Per_1
, e
[...] CP_1 Controparte_2 rappresentati da tal giusta procura Persona_3 speciale all'uopo conferitagli, trasferivano la consistenza immobiliare di cui al contratto preliminare sottoscritto in data 05/03/2008, esclusivamente in favore
Co di configurando, pertanto, RT
l'inesatto adempimento dell'obbligo di contrarre derivante dal contratto preliminare sottoscritto da una pluralità di promissari acquirenti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 eccependo l'avvenuto adempimento del contratto preliminare mediante la stipulazione del contratto definitivo, in data 24/11/2014, con cui si è perfezionato il trasferimento dell'immobile in favore di RT
, quale promissaria acquirente. Deducevano,
[...] pertanto, la infondatezza della domanda nel merito,
. 4 N. 7021/2019 R.G.A.C.
istando per il relativo rigetto, con vittoria di spese e lite.
Si costituiva in giudizio altresì RT la quale deduceva la infondatezza nel merito della domanda di ingiustificato arricchimento, evidenziando come l'intestazione esclusiva dell'immobile alla convenuta era sorretta da una causa liberale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
La lite veniva istruita completamente da altro giudice, che ne mutava anche il rito da sommario in ordinario, giungendo sul ruolo dello scrivente solo per la fase decisoria.
2. Tanto premesso, in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare si osserva che, ai fini della verifica dell'esistenza dell'inadempimento colpevole, quale presupposto essenziale della domanda di risoluzione, occorre valutare se il contratto definitivo stipulato con uno solo dei promissari acquirenti estrinsechi una violazione dell'obbligo di contrarre derivante dal contratto preliminare da parte dei promittenti venditori.
A tal proposito, occorre premettere che un contratto preliminare a parte soggettivamente complessa quale quello in esame dà vita per costante giurisprudenza ad un'obbligazione indivisibile.
In particolare, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha messo in evidenza che l'obbligo avente ad oggetto la stipulazione del contratto definitivo sarebbe sempre indivisibile, qualunque sia il significato che si voglia attribuire al termine "prestazione" utilizzato dall'art. 1316 c.c., poiché la cosa viene in tal caso
. 5 N. 7021/2019 R.G.A.C.
considerata dalle parti come un corpus unitario e inscindibile, con la conseguenza che la prestazione dovrebbe essere qualificata come indivisibile anche se per sua natura fosse divisibile. Pertanto, la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza dà vita ad una obbligazione indivisibile (Cass. civ. n. 7287/2005;
15554/01; 1258/97; 5903/87).
Ciò posto, la disciplina delle obbligazioni indivisibili
è prevista dall'art. 1317 c.c. attraverso un rinvio, entro il limite dell'applicabilità, alle norme relative alle obbligazioni solidali, pur dovendosi sottolineare che i due tipi di obbligazione sono nettamente distinguibili, in quanto le obbligazioni indivisibili hanno come punto di riferimento la natura della prestazione, mentre quelle solidali hanno come punto di riferimento lo schema di attuazione della prestazione. Il richiamo alla disciplina delle obbligazioni solidali comporta che nelle obbligazioni indivisibili con una pluralità di soggetti attivi ciascuno di questi può pretendere l'intero adempimento dall'unico debitore e l'adempimento effettuato da quest'ultimo nei rapporti esterni estingue l'obbligazione pure nei confronti degli altri creditori, come viene ribadito anche dall'art. 1319
c.c. a norma del quale "ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile"; costituisce, viceversa, una conseguenza singolare propria della indivisibilità attiva la regola che si può trarre dal contenuto dell'art. 1320 c.c., secondo la quale se il debitore adempie parzialmente la prestazione nei confronti di uno solo dei creditori, tale adempimento parziale risulta del tutto inutile rispetto agli altri creditori, i quali potranno chiedergli
. 6 N. 7021/2019 R.G.A.C.
nuovamente l'intera prestazione. Da ciò discende che l'indivisibilità, sebbene sia normalmente prevista nell'interesse del creditore, opera anche nell'interesse del debitore ed il primo non potrà pretendere l'adempimento parziale da parte del debitore, che potrà opporgli il suo diritto ad adempiere in modo unitario. In ordine ai criteri di scelta e di prevenzione deve, infine, ritenersi applicabile l'art. 1296 c.c., con la conseguenza che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori purché non sia stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale ed il pagamento ha effetto liberatorio nei confronti degli altri creditori.
Sulla base di tali premesse, si è posta la questione della sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari concreditori. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “nel caso di contratto preliminare con pluralità di promissari acquirenti di un unico fondo considerato nella sua interezza, la relativa obbligazione è indivisibile, per cui tanto l'adempimento quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, a norma dell'art. 2932 c.c., possono anche essere chiesti da uno solo di detti promissari, a norma dell'art. 1319 c.c.” (cfr. (Corte di Cassazione, sez. II
Civile, sentenza n. 24467/17).
Nel caso di specie, i promittenti venditore hanno adempiuto all'obbligo di trasferire l'immobile oggetto di controversia nei confronti di uno solo dei promissari acquirenti, ossia RT
Ne consegue che, richiamando i principi sopra enunciati, in applicazione della regola di cui all'art. 1319 c.c.,
l'adempimento eseguito nei confronti di uno solo dei
. 7 N. 7021/2019 R.G.A.C.
concreditori assume un'efficacia liberatoria del debitore che ha adempiuto.
Inoltre, dall'istruttoria espletata, il teste PE
, escusso all'udienza del 04/07/2023, ha
[...] confermato la presenza di al momento Parte_1 della stipulazione del contratto definitivo dinnanzi al
Notaio in data 24/11/2014.
Tale circostanza, peraltro, non è stato oggetto di contestazione da parte dell'attore, sicché il coinvolgimento dello stesso nell'organizzazione delle operazioni negoziali e la scelta di presenziare all'atto di stipulazione del contratto definitivo determinante il trasferimento dell'immobile in proprietà esclusiva della convenuta costituiscono indici di RT una remissione del debito tacita, poiché il comportamento assunto dal creditore appare inequivocabilmente incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto ed è idoneo ad ingenerare nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella rinuncia al credito “per facta concludentia”.
Di conseguenza, non configurandosi un inadempimento colpevole da parte dei debitori, la domanda di risoluzione ex art 1453 c.c. del contratto preliminare non merita accoglimento e va rigettata.
Specularmente, costituendo l'inadempimento presupposto della domanda di restituzione del doppio della caparra anche quest'ultima risulta infondata e deve essere rigettata.
3. L'attore ha chiesto, in via subordinata al rigetto delle domande principali, la condanna di RT
al pagamento in suo favore dell'importo di euro
[...]
45.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento corrispondente al corrispettivo versato da Parte_1
. 8 N. 7021/2019 R.G.A.C.
per l'acquisto dell'immobile sito nel comune di Pt_1
Boscoreale alla Via G. Della Rocca n. 200, identificata catastalmente al foglio 12 mappale 201 sub 7, successivamente trasferito in proprietà esclusiva della convenuta.
La convenuta ha contestato che l'intestazione esclusiva dell'immobile in proprio favore si estrinsechi sostanzialmente in una donazione indiretta, con conseguente irripetibilità delle somme versate dall'attore per il pagamento del corrispettivo dell'immobile.
In particolare, ha dedotto di RT essere stata coniugata con e che, Parte_1 pertanto, all'epoca della stipulazione del contratto definitivo le operazioni negoziali inerenti all'acquisto del compendio immobiliare oggetto di causa furono condotte dallo stesso attore, svolgendo quest'ultimo la professione di avvocato. Inoltre, in data 24/11/2025, lo stesso attore accompagnava la moglie alla stipula dell'atto trattenendosi presso lo studio del Notaio
sino alla sottoscrizione del rogito da parte dei Per_4 soggetti interessati.
Di conseguenza, secondo la prospettazione di parte convenuta, la volontà che la proprietà dell'immobile fosse trasferita alla sola moglie è stata più volte ribadita dall'attore sia in epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio sia in sede di firma dell'atto pubblico, intervenuta pochi mesi dopo il matrimonio;
sede in cui che pure Parte_1 avrebbe potuto reclamare la propria volontà di acquisire il cespite, ha invece confermato la volontà di rinunciare a qualsiasi pretesa a favore della moglie RT
.
[...]
. 9 N. 7021/2019 R.G.A.C.
Ciò posto, in materia di donazione indiretta, come noto e come chiarito, anche, da recente giurisprudenza (Cass. sent. n. 4523/2022), lo scopo donativo può essere realizzato anche attraverso la conclusione di negozi giuridici aventi caratteristiche formali non corrispondenti al tipo legale della donazione. In particolare, l'intento di liberalità può, in concreto,
“realizzarsi mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile”, così che, stante lo stretto collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto del bene immobile da parte del soggetto, la compravendita viene a costituire lo strumento formale per il trasferimento del bene e il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra, quindi, donazione indiretta del bene stesso e non del danaro. Ciò anche nella ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo dovuto dal donatario nella relativa compravendita (si veda Cass. sent. 20336/2021).
Le c.d. liberalità atipiche si connotano per la presenza di due elementi: uno oggettivo, dato dal depauperamento del donante con contestuale arricchimento del donatario e l'altro soggettivo, costituito dallo spirito di liberalità, inteso come consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza obbligo e da ricercare nelle circostanze che, caso per caso, caratterizzano il fatto, non essendo richiesto che detta intenzione abbia la stessa forma prevista per l'atto impiegato (Cass. 28.2.2018, n. 4682).
Nel caso in esame, le parti convenute hanno evidenziato che il consenso all'intestazione dell'immobile alla sola ex moglie risiedeva nella volontà da parte di Parte_1
. 10 N. 7021/2019 R.G.A.C.
di evitare lo sfratto al padre della propria Pt_1 fidanzata e al contempo di donare l'immobile alla moglie come regalo per il matrimonio, avvenuto pochi mesi prima della sottoscrizione del definitivo, e per la nascita della figlia.
È stato altresì messo in evidenza come la stessa partecipazione di alla sottoscrizione Parte_1 del contratto definitivo costituisca indice della volontà di arricchire il patrimonio della ex-coniuge atteso che se non fosse stato animato da un animus donandi avrebbe preteso una differente intestazione dell'immobile.
Parte attrice, per altro, si è limitata ad una generica contestazione della ricostruzione offerta dalle parti convenute, senza, tuttavia, confutarla in maniera specifica.
La volontà di trasferire l'immobile in proprietà esclusiva dell'ex-coniuge trova piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso Persona_3 all'udienza del 04.07.2023, il quale ha riferito “Ricordo che affermava che l'immobile doveva essere Pt_1 intestato a mia sorella. La stipula dell'atto in questione è avvenuta in prossimità del mio compleanno ossia in data 24 novembre 2014 presso lo studio del
Notaio in Torre Annunziata. Io ero presente alla Per_4 stipula. Vi era il Notaio, mia sorella e mio cognato
(avv. ). Lo stesso era seduto al mio fianco Parte_1 dinanzi alla scrivania del Notaio ed è rimasto per tutto il tempo della stipula”.
Per le ragioni esposte, le attribuzioni patrimoniali per cui è causa e di cui l'attore ha chiesto la restituzione per equivalente monetario ai sensi dell'art. 2041 c.c., vista e comprovata la incontestabile esistenza di un animus donandi in favore della convenuta, devono allora
. 11 N. 7021/2019 R.G.A.C.
più correttamente qualificarsi non quali locupletazioni sprovviste di giusta causa, bensì quali donazioni indirette previste e disciplinate dall'art. 809 c.c.
(Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 9379 del
21.05.2020).
Si rammenta, al riguardo, come la giurisprudenza preveda, appunto, come “non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza ... di un atto di liberalità” (Cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sentenza n. 18632 del 22.09.2015) e come nel presente caso non possa pertanto procedersi ad alcuna condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Inoltre, in materia di donazioni tra coniugi, la giurisprudenza di legittimità è chiara da anni (e da ultimo in Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 14740 del
10.05.2022: “L'intestazione dell'immobile alla ex moglie acquistato dal marito è configurabile come donazione indiretta. La domanda di restituzione delle somme impiegate non può essere accolta se il donante non prova l'assenza della volontà di donare, anche se successivamente viene meno l'affectio familiaris”) nel ritenere che è irrilevante il venir meno del presupposto che aveva indotto il disponente ad effettuare l'attribuzione patrimoniale in favore della beneficiaria ritenendo sufficiente l'accertamento (anch'esso avvenuto nel caso di specie) della volontà di donare.
Pertanto, la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'attore nei confronti di
[...]
è infondata e va rigettata. RT
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura prevista dai parametri di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
. 12 N. 7021/2019 R.G.A.C.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e
[...] Controparte_2 RT così provvede:
A) Rigetta integralmente le domande attoree;
B) Condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 5.431,00 a CP_1 titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. come per legge;
C) Condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro Controparte_2
5.431,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. come per legge;
D) Condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro RT
5.431,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. come per legge;
Torre Annunziata, 27 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda sezione civile
Il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7021/2019 del R.G. avente ad
OGGETTO: vendita di cose immobili
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia
(NA), alla Via Virgilio n. 96, presso lo studio legale dell'avv. Gaetano Vivo (c.f. che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione
Attore
E
(c.f. , CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), in proprio e in qualità di
[...] C.F._4 eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Torre Annunziata (NA) al C.so Vittorio Emanuele III n.
365, presso lo studio dell'avv. Sergio Nitrato Izzo, c.f.
, che unitamente all'avv. Giuseppe C.F._5
Jannuzzi, c.f. , li rappresentano e li C.F._6 difendono, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti
E
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 7021/2019 R.G.A.C.
(c.f. ), RT C.F._7 elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla Via
S.T.E. Cirillo n. 3, presso lo studio legale dell'avv.
Ippolito Matrone, C.F. che la CodiceFiscale_8 rappresenta e la difende in virtù di procura speciale prodotta in atti
Convenuta
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 07 giugno 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 11
NOVEMBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art 702 e ss. c.p.c., Parte_1 evocava in giudizio CP_1 Controparte_2
, in proprio e in qualità di eredi di
[...] Per_1
, nonché al fine di ottenere
[...] RT
. 2 N. 7021/2019 R.G.A.C.
la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti in causa, in data 05/03/2008, avente ad oggetto la consistenza immobiliare sita nel comune di Boscoreale alla Via G.
Della Rocca n. 200, identificata catastalmente al foglio
12 mappale 201 sub 7, atteso il grave inadempimento perpetrato dalle parti promittenti venditrici, con conseguente condanna di queste ultime al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro
90.000,00 pari al doppio delle somme dallo stesso versate a titolo di corrispettivo per il trasferimento immobiliare promesso e mai formalizzatosi in suo favore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino al saldo;
in via subordinata, chiedeva condannarsi e al pagamento in CP_1 Controparte_2 suo favore della complessiva somma di euro 60.000,00, di cui euro 30.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria versata da all'atto Parte_1 della sottoscrizione del preliminare in data 05/03/2008 ed ulteriori euro 30.000,00 versati dallo stesso attore in data 30/04/2008 a titolo di saldo prezzo del corrispettivo pattuito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento sino al saldo;
in via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna di
[...] al pagamento in favore dell'attore, della RT somma di euro 45.000,00 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. conseguito dalla convenuta allorché intestava in suo esclusivo favore la consistenza immobiliare promessa in vendita in data 05/03/2008, con vittoria di spese e lite.
A tal fine premetteva che: in data 05/03/2008 Parte_1
e stipulavano un contratto
[...] RT preliminare di compravendita in qualità di promissari
. 3 N. 7021/2019 R.G.A.C.
acquirenti avente ad oggetto fabbricato sito nel comune di Boscoreale alla Via G. Della Rocca n. 200; il prezzo concordato per il trasferimento della consistenza immobiliare veniva fissato in complessivi euro 45.000,00, di cui euro 15.000,00 venivano versati alla sottoscrizione del preliminare a mezzo di assegni circolari emessi esclusivamente da a Parte_1 titolo di caparra confirmatoria;
il termine essenziale per la conclusione del contratto definitivo veniva fissato al 30/04/2008, data in cui l'attore provvedeva ad onorare, sempre personalmente ed in via esclusiva, il pagamento del residuo importo mediante assegni circolari in atti allegati;
con atto pubblico del 24/11/2014 a rogito del Notaio dott. (rep. 33742 – racc. n. Per_2
7447), i promittenti venditori, nelle persone di Per_1
, e
[...] CP_1 Controparte_2 rappresentati da tal giusta procura Persona_3 speciale all'uopo conferitagli, trasferivano la consistenza immobiliare di cui al contratto preliminare sottoscritto in data 05/03/2008, esclusivamente in favore
Co di configurando, pertanto, RT
l'inesatto adempimento dell'obbligo di contrarre derivante dal contratto preliminare sottoscritto da una pluralità di promissari acquirenti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e CP_1 Controparte_2 eccependo l'avvenuto adempimento del contratto preliminare mediante la stipulazione del contratto definitivo, in data 24/11/2014, con cui si è perfezionato il trasferimento dell'immobile in favore di RT
, quale promissaria acquirente. Deducevano,
[...] pertanto, la infondatezza della domanda nel merito,
. 4 N. 7021/2019 R.G.A.C.
istando per il relativo rigetto, con vittoria di spese e lite.
Si costituiva in giudizio altresì RT la quale deduceva la infondatezza nel merito della domanda di ingiustificato arricchimento, evidenziando come l'intestazione esclusiva dell'immobile alla convenuta era sorretta da una causa liberale. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali.
La lite veniva istruita completamente da altro giudice, che ne mutava anche il rito da sommario in ordinario, giungendo sul ruolo dello scrivente solo per la fase decisoria.
2. Tanto premesso, in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare si osserva che, ai fini della verifica dell'esistenza dell'inadempimento colpevole, quale presupposto essenziale della domanda di risoluzione, occorre valutare se il contratto definitivo stipulato con uno solo dei promissari acquirenti estrinsechi una violazione dell'obbligo di contrarre derivante dal contratto preliminare da parte dei promittenti venditori.
A tal proposito, occorre premettere che un contratto preliminare a parte soggettivamente complessa quale quello in esame dà vita per costante giurisprudenza ad un'obbligazione indivisibile.
In particolare, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha messo in evidenza che l'obbligo avente ad oggetto la stipulazione del contratto definitivo sarebbe sempre indivisibile, qualunque sia il significato che si voglia attribuire al termine "prestazione" utilizzato dall'art. 1316 c.c., poiché la cosa viene in tal caso
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considerata dalle parti come un corpus unitario e inscindibile, con la conseguenza che la prestazione dovrebbe essere qualificata come indivisibile anche se per sua natura fosse divisibile. Pertanto, la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza dà vita ad una obbligazione indivisibile (Cass. civ. n. 7287/2005;
15554/01; 1258/97; 5903/87).
Ciò posto, la disciplina delle obbligazioni indivisibili
è prevista dall'art. 1317 c.c. attraverso un rinvio, entro il limite dell'applicabilità, alle norme relative alle obbligazioni solidali, pur dovendosi sottolineare che i due tipi di obbligazione sono nettamente distinguibili, in quanto le obbligazioni indivisibili hanno come punto di riferimento la natura della prestazione, mentre quelle solidali hanno come punto di riferimento lo schema di attuazione della prestazione. Il richiamo alla disciplina delle obbligazioni solidali comporta che nelle obbligazioni indivisibili con una pluralità di soggetti attivi ciascuno di questi può pretendere l'intero adempimento dall'unico debitore e l'adempimento effettuato da quest'ultimo nei rapporti esterni estingue l'obbligazione pure nei confronti degli altri creditori, come viene ribadito anche dall'art. 1319
c.c. a norma del quale "ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione dell'intera prestazione indivisibile"; costituisce, viceversa, una conseguenza singolare propria della indivisibilità attiva la regola che si può trarre dal contenuto dell'art. 1320 c.c., secondo la quale se il debitore adempie parzialmente la prestazione nei confronti di uno solo dei creditori, tale adempimento parziale risulta del tutto inutile rispetto agli altri creditori, i quali potranno chiedergli
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nuovamente l'intera prestazione. Da ciò discende che l'indivisibilità, sebbene sia normalmente prevista nell'interesse del creditore, opera anche nell'interesse del debitore ed il primo non potrà pretendere l'adempimento parziale da parte del debitore, che potrà opporgli il suo diritto ad adempiere in modo unitario. In ordine ai criteri di scelta e di prevenzione deve, infine, ritenersi applicabile l'art. 1296 c.c., con la conseguenza che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori purché non sia stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale ed il pagamento ha effetto liberatorio nei confronti degli altri creditori.
Sulla base di tali premesse, si è posta la questione della sussistenza del litisconsorzio necessario tra i vari concreditori. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “nel caso di contratto preliminare con pluralità di promissari acquirenti di un unico fondo considerato nella sua interezza, la relativa obbligazione è indivisibile, per cui tanto l'adempimento quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, a norma dell'art. 2932 c.c., possono anche essere chiesti da uno solo di detti promissari, a norma dell'art. 1319 c.c.” (cfr. (Corte di Cassazione, sez. II
Civile, sentenza n. 24467/17).
Nel caso di specie, i promittenti venditore hanno adempiuto all'obbligo di trasferire l'immobile oggetto di controversia nei confronti di uno solo dei promissari acquirenti, ossia RT
Ne consegue che, richiamando i principi sopra enunciati, in applicazione della regola di cui all'art. 1319 c.c.,
l'adempimento eseguito nei confronti di uno solo dei
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concreditori assume un'efficacia liberatoria del debitore che ha adempiuto.
Inoltre, dall'istruttoria espletata, il teste PE
, escusso all'udienza del 04/07/2023, ha
[...] confermato la presenza di al momento Parte_1 della stipulazione del contratto definitivo dinnanzi al
Notaio in data 24/11/2014.
Tale circostanza, peraltro, non è stato oggetto di contestazione da parte dell'attore, sicché il coinvolgimento dello stesso nell'organizzazione delle operazioni negoziali e la scelta di presenziare all'atto di stipulazione del contratto definitivo determinante il trasferimento dell'immobile in proprietà esclusiva della convenuta costituiscono indici di RT una remissione del debito tacita, poiché il comportamento assunto dal creditore appare inequivocabilmente incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto ed è idoneo ad ingenerare nella controparte il ragionevole ed apprezzabile affidamento nella rinuncia al credito “per facta concludentia”.
Di conseguenza, non configurandosi un inadempimento colpevole da parte dei debitori, la domanda di risoluzione ex art 1453 c.c. del contratto preliminare non merita accoglimento e va rigettata.
Specularmente, costituendo l'inadempimento presupposto della domanda di restituzione del doppio della caparra anche quest'ultima risulta infondata e deve essere rigettata.
3. L'attore ha chiesto, in via subordinata al rigetto delle domande principali, la condanna di RT
al pagamento in suo favore dell'importo di euro
[...]
45.000,00 a titolo di ingiustificato arricchimento corrispondente al corrispettivo versato da Parte_1
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per l'acquisto dell'immobile sito nel comune di Pt_1
Boscoreale alla Via G. Della Rocca n. 200, identificata catastalmente al foglio 12 mappale 201 sub 7, successivamente trasferito in proprietà esclusiva della convenuta.
La convenuta ha contestato che l'intestazione esclusiva dell'immobile in proprio favore si estrinsechi sostanzialmente in una donazione indiretta, con conseguente irripetibilità delle somme versate dall'attore per il pagamento del corrispettivo dell'immobile.
In particolare, ha dedotto di RT essere stata coniugata con e che, Parte_1 pertanto, all'epoca della stipulazione del contratto definitivo le operazioni negoziali inerenti all'acquisto del compendio immobiliare oggetto di causa furono condotte dallo stesso attore, svolgendo quest'ultimo la professione di avvocato. Inoltre, in data 24/11/2025, lo stesso attore accompagnava la moglie alla stipula dell'atto trattenendosi presso lo studio del Notaio
sino alla sottoscrizione del rogito da parte dei Per_4 soggetti interessati.
Di conseguenza, secondo la prospettazione di parte convenuta, la volontà che la proprietà dell'immobile fosse trasferita alla sola moglie è stata più volte ribadita dall'attore sia in epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio sia in sede di firma dell'atto pubblico, intervenuta pochi mesi dopo il matrimonio;
sede in cui che pure Parte_1 avrebbe potuto reclamare la propria volontà di acquisire il cespite, ha invece confermato la volontà di rinunciare a qualsiasi pretesa a favore della moglie RT
.
[...]
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Ciò posto, in materia di donazione indiretta, come noto e come chiarito, anche, da recente giurisprudenza (Cass. sent. n. 4523/2022), lo scopo donativo può essere realizzato anche attraverso la conclusione di negozi giuridici aventi caratteristiche formali non corrispondenti al tipo legale della donazione. In particolare, l'intento di liberalità può, in concreto,
“realizzarsi mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile”, così che, stante lo stretto collegamento tra l'elargizione del denaro e l'acquisto del bene immobile da parte del soggetto, la compravendita viene a costituire lo strumento formale per il trasferimento del bene e il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario integra, quindi, donazione indiretta del bene stesso e non del danaro. Ciò anche nella ipotesi in cui il donante paghi soltanto una parte del prezzo dovuto dal donatario nella relativa compravendita (si veda Cass. sent. 20336/2021).
Le c.d. liberalità atipiche si connotano per la presenza di due elementi: uno oggettivo, dato dal depauperamento del donante con contestuale arricchimento del donatario e l'altro soggettivo, costituito dallo spirito di liberalità, inteso come consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza obbligo e da ricercare nelle circostanze che, caso per caso, caratterizzano il fatto, non essendo richiesto che detta intenzione abbia la stessa forma prevista per l'atto impiegato (Cass. 28.2.2018, n. 4682).
Nel caso in esame, le parti convenute hanno evidenziato che il consenso all'intestazione dell'immobile alla sola ex moglie risiedeva nella volontà da parte di Parte_1
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di evitare lo sfratto al padre della propria Pt_1 fidanzata e al contempo di donare l'immobile alla moglie come regalo per il matrimonio, avvenuto pochi mesi prima della sottoscrizione del definitivo, e per la nascita della figlia.
È stato altresì messo in evidenza come la stessa partecipazione di alla sottoscrizione Parte_1 del contratto definitivo costituisca indice della volontà di arricchire il patrimonio della ex-coniuge atteso che se non fosse stato animato da un animus donandi avrebbe preteso una differente intestazione dell'immobile.
Parte attrice, per altro, si è limitata ad una generica contestazione della ricostruzione offerta dalle parti convenute, senza, tuttavia, confutarla in maniera specifica.
La volontà di trasferire l'immobile in proprietà esclusiva dell'ex-coniuge trova piena conferma nelle dichiarazioni rese dal teste escusso Persona_3 all'udienza del 04.07.2023, il quale ha riferito “Ricordo che affermava che l'immobile doveva essere Pt_1 intestato a mia sorella. La stipula dell'atto in questione è avvenuta in prossimità del mio compleanno ossia in data 24 novembre 2014 presso lo studio del
Notaio in Torre Annunziata. Io ero presente alla Per_4 stipula. Vi era il Notaio, mia sorella e mio cognato
(avv. ). Lo stesso era seduto al mio fianco Parte_1 dinanzi alla scrivania del Notaio ed è rimasto per tutto il tempo della stipula”.
Per le ragioni esposte, le attribuzioni patrimoniali per cui è causa e di cui l'attore ha chiesto la restituzione per equivalente monetario ai sensi dell'art. 2041 c.c., vista e comprovata la incontestabile esistenza di un animus donandi in favore della convenuta, devono allora
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più correttamente qualificarsi non quali locupletazioni sprovviste di giusta causa, bensì quali donazioni indirette previste e disciplinate dall'art. 809 c.c.
(Cfr. Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 9379 del
21.05.2020).
Si rammenta, al riguardo, come la giurisprudenza preveda, appunto, come “non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza ... di un atto di liberalità” (Cfr. Cass.
Civ., Sez. III, sentenza n. 18632 del 22.09.2015) e come nel presente caso non possa pertanto procedersi ad alcuna condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Inoltre, in materia di donazioni tra coniugi, la giurisprudenza di legittimità è chiara da anni (e da ultimo in Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 14740 del
10.05.2022: “L'intestazione dell'immobile alla ex moglie acquistato dal marito è configurabile come donazione indiretta. La domanda di restituzione delle somme impiegate non può essere accolta se il donante non prova l'assenza della volontà di donare, anche se successivamente viene meno l'affectio familiaris”) nel ritenere che è irrilevante il venir meno del presupposto che aveva indotto il disponente ad effettuare l'attribuzione patrimoniale in favore della beneficiaria ritenendo sufficiente l'accertamento (anch'esso avvenuto nel caso di specie) della volontà di donare.
Pertanto, la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'attore nei confronti di
[...]
è infondata e va rigettata. RT
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura prevista dai parametri di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e
[...] Controparte_2 RT così provvede:
A) Rigetta integralmente le domande attoree;
B) Condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro 5.431,00 a CP_1 titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. come per legge;
C) Condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro Controparte_2
5.431,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. come per legge;
D) Condanna al pagamento in favore Parte_1 di della somma di euro RT
5.431,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. come per legge;
Torre Annunziata, 27 marzo 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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