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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1589/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione sine titulo TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Ettore Gorini, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari, al c.so Giuseppe Mazzini n.67; appellante – appellata incidentale e rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Giovanni Latorre, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bari, alla via Argiro n.95; appellato – appellante incidentale
All'udienza collegiale del 2/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante principale ha così concluso (note scritte del 1/4/2025): L'avv. Ettore Gorini, nell'interesse di , si riporta all'atto di Parte_1 appello, alla comparsa conclusionale ed alla replica. L'appellante conclude affinché la Corte Voglia 1) rigettare l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n.ro 4887 del 28 novembre 2023, pubblicata il successivo 29 novembre 2023, notificata da parte attrice lo stesso giorno, pronunciata dal Tribunale di Bari in composizione monocratica costituito dal GOP Avv. Giovanna Lucia Testini, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n.ro 8222/2020; 2) condannare al pagamento Parte_1 delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di liquidandole complessivamente in euro Controparte_1
1.786,40 oltre euro 264,00 per spese, 15% spese generali IVA e Contributo Previdenziale, se ed in quanto dovuti;
3) condannare al pagamento delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio.>. Il procuratore dell'appellato, appellante incidentale, ha così concluso (note scritte del 1/4/2025): < …il sottoscritto procuratore costituito, si riporta al contenuto di tutti gli scritti e atti di causa, contestando nuovamente tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante principale e, in particolare, quanto dichiarato nella memoria di replica depositata in data 12.03.2025… E, pertanto, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari – disattese tutte le contrarie istanze, deduzioni, argomentazioni, conclusioni e difese che tutte si disconoscono e impugnano, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE nel merito, • Rigettare il gravame proposto dalla sig.ra perchè Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
• Confermare la liquidazione disposta in primo grado delle spese liquidate complessivamente in € 3.553,00 oltre 264,00 per spese, oneri ed accessori, come per legge. IN VIA INCIDENTALE, dichiarare fondato ed ammissibile, l'appello incidentale proposto dal Sig. , per le ragioni indicate in atto e per CP_1
l'effetto: • Riformare la sentenza di primo grado n. 4887/2023 del Tribunale di Bari nella parte in cui statuisce che “Ritenuta l'occupazione sine titulo da parte, di
, dell'immobile di proprietà dell'attore, sito Parte_1 in Mola di Barti alla Via E. Mattei n. 33, condanna
al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 2.800,00 a titolo di indennità oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo” e pertanto rideterminare il danno ingiustamente patito dal Sig. CP_1 pari ad € 7.410,00 così come esattamente quantificato e determinato dalle ricevute di pagamento dei canoni locatizi di € 390,00 mensili dal l°Agosto 2019 al Febbraio 2021, già depositate;
• Per l'effetto condannare l'appellante al risarcimento del danno subito dal e quindi al CP_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 4.610,00 (€ 390,00 x 19 = € 7.410,00 - € 2.800,00 già liquidate) o, in subordine l'indennità non calcolata pari ad € 1.000,00 (€ 200 x 19 =
€ 3.800 - € 2.800,00); • Comunque con vittoria di spese e competenze della presente procedura, oltre accessori di legge.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 4887/2023, pubblicata il 29 novembre 2023, il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, proposta da in qualità di proprietario dell'immobile Controparte_1 sito in Mola di Bari alla Via Enrico Mattei, 33. Con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità della sig.ra per aver abusivamente Parte_1 occupato l'immobile di proprietà dello , l'ha CP_1 condannata a pagare a quest'ultimo, a titolo di risarcimento per il danno subito, la somma, calcolata equitativamente, di
€ 2.800,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese processuali, nella misura di € 3.553,90, oltre € 264,00 per esborsi, spese generali (15%), IVA e Cap, come per legge. Il primo Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
. Parte_1
Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, Parte_1 limitatamente al capo della stessa riguardante la liquidazione delle spese di lite, perché ritenuta errata, nella determinazione dei compensi, essendo stato preso in considerazione lo GL (di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. modif. di cui al d.m. n.147/2022), da € 5.200,00 ad € 26.000,00, anziché quello corretto da € 1.101,00 ad € 5.200,00, tenuto conto della misura del risarcimento, definitivamente attribuito all'attore. L'appellante invoca l'art. 5, co.1, del D.M. citato, il quale, in tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente, precisa che “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, quindi adottando il criterio del cd. “decisum” ai fini della determinazione del valore della controversia. Si è costituito nel giudizio l'appellato , resistendo CP_1 all'avverso gravame, e, in via incidentale, proponendo appello alla sentenza di primo grado, quanto al capo – attinente il merito della controversia – relativo alla liquidazione del danno ritenuto risarcibile, contestando l'iter motivazionale del giudice di prime cure nella parte in cui, nonostante i rilievi documentali prodotti, non ha ritenuto interamente provato e quantificato il pregiudizio lamentato dallo per il mancato godimento dell'immobile, CP_1 illegittimamente occupato. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe dovuto fare ricorso ad un criterio equitativo di liquidazione, bensì avrebbe dovuto parametrare il calcolo del danno – come sostenuto dall'attore in primo grado – all'ammontare del canone di locazione spettante nel periodo di mancato godimento dell'immobile di sua proprietà. Rispetto al criterio temporale, in virtù del quale è stata calcolata dal primo Giudice la somma liquidata in sentenza, l'appellante incidentale sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del periodo decorrente dall'1.8.2019 fino al 26.2.2021 (data dell'avvenuto rilascio dell'immobile, così come desumibile dal verbale di rilascio recante pari data) e non adottare, come termine ultimo, quello di dicembre 2020. Nel corso del gravame, l'appellante principale (cfr. note autorizzate depositate il 29.4.2024, per l'udienza del 22.5.2024) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto tardivo. Quindi, all'udienza del 02/04/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione In via preliminare, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, per tardività dello stesso, mossa dall'odierna appellante. Come risulta dagli atti, la sentenza di primo grado è stata notificata dal procuratore dello , avv. Luisa Gatti CP_1
(rimasta tale fino all'atto di costituzione del nuovo difensore, avv. Giovanni Latorre, del 9.1.2025, con previa rinuncia a mandato del 23.12.2024), al difensore della
, avv. Ettore Gorini, in data 29.11.2023, di talché Parte_1 da quest'ultima ha iniziato a decorrere il termine breve di 30 giorni per la proposizione dell'appello, ex art. 325 c.p.c., co.1 (“Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello”). Il suddetto dies a quo vale non solo per la parte destinataria della notifica, ma anche per il notificante, come anche di recente si è espressa la Suprema Corte.1 Alla luce di quanto esposto, risulta evidente la tardività dell'appello incidentale spiegato dal , atteso che le CP_1 relative notifiche sono state effettuate in data 24/4/2024, perciò allorquando il termine per proporlo risultava ampiamente spirato (in data 29.12.2023). È pur vero che, sull'argomento, la Suprema Corte si è espressa nel sendo che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente”.2 È anche vero, tuttavia, che, nella fattispecie, il motivo di appello principale, come già sopra evidenziato, ha ad oggetto unicamente il capo della sentenza di primo grado, afferente alla determinazione del compenso spettante al difensore di parte avversa, da porre a carico della soccombente, mentre l'appello incidentale ha ad oggetto il merito del provvedimento impugnato, ponendo in discussione i criteri di calcolo adottati dal primo Giudice per la liquidazione del danno risarcibile, nonché il titolo della somma liquidata (da indennità a risarcimento). Il thema decidendum posto con l'impugnazione tardiva, quindi, esorbita dal perimetro, come sopra, disegnato dalla Giurisprudenza di legittimità, in tema di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, ex art. 334 c.p.c. Infatti, l'appello principale, tenuto conto del limitato motivo di gravame proposto, riguardante le sole spese di lite, non è idoneo a mettere “in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”, sicché giammai potrebbe dare luogo ad una soccombenza totale o più grave della parte vincitrice in primo grado (ossia l'odierno appellato-appellante incidentale).3 Per converso, quanto dedotto dallo nell'appello CP_1 incidentale persegue l'obiettivo di mutare l'assetto di interessi disegnato dalla sentenza di primo grado, chiedendo la liquidazione di una somma, a titolo di risarcimento del danno, maggiore rispetto a quella riconosciuta, richiesta che la parte in oggetto avrebbe dovuto avanzare con impugnazione tempestiva. Per tali motivi, l'appello incidentale risulta logicamente disgiunto da quello principale e, quindi, ne va dichiarata l'inammissibilità, essendo stato proposto tardivamente. Ciò posto, la doglianza dell'appellante principale è fondata e, in quanto tale, merita accoglimento. Risulta pertinente l'effettuato richiamo all'art. 5, co.1, D.M. 10 marzo 2014, n.55, come modificato dal d.m.n.147/2022, in tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il quale, nell'ultimo periodo, statuisce che
“nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Quindi, dal dettato normativo appare chiaro come il legislatore abbia inteso adottare, in ordine alla liquidazione delle spese di lite, il criterio del “decisum”, sicché si deve fare riferimento all'importo effettivamente riconosciuto dal giudicante nella sentenza, anziché a quanto prospettato dalla parte con la sua domanda. Invero, come correttamente dedotto dall'appellante, gli artt. 10 ss. c.p.c. offrono criteri di determinazione del valore della controversia rilevanti primariamente ai fini della individuazione della competenza per valore della causa, dovendosi invece far ricorso al diverso criterio di cui al menzionato art. 5, co.1, per il calcolo dei compensi al difensore, nei casi come quello in esame. La stessa Suprema Corte ha precisato che “il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 2, prima parte, prevede nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, che si abbia riguardo “al valore corrispondente all'entità della domanda” mentre, a norma del Decreto Ministeriale n. 55 cit., articolo 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (Cass., civ., ord. 18 ottobre 2023 n. 28885), così confermando la correttezza del ricorso al criterio del “decisum”. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, avendo riconosciuto allo la somma di €. 2.800,00 “a titolo di CP_1 indennità oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo”, ha errato nel liquidare le spese di lite, a titolo di compensi al difensore, nella somma complessiva di “€ 3.553,90 (oltre € 264,00 per spese;
15% spese generali IVA e Cap come per legge”, considerando lo GL da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Invero, in virtù del criterio del “decisum” – nella specie l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni è pari ad € 2.800,00 -, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare le spese di lite, facendo riferimento allo GL da € 1.101,00 ad € 5.200,00. Sicchè, utilizzando il criterio, seguito dal primo Giudice e sotto tale profilo non contestato dalle parti, della modesta complessità della causa, che giustifica una riduzione del valore medio dei compensi previsti dal D.M. n. 55/2014, questi ultimi, per l'intero, possono essere così determinati: fase studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00, fase istruttoria € 851,00, fase decisionale € 851,00 (totale € 2.552,00), detratto il 30%. Il totale così ottenuto di € 1.786,40, va maggiorato del 15% per spese generali, oltre IVA e Cap, come per legge. A tal importo vanno aggiunti gli esborsi per € 264,00 (non oggetto di contestazione). Nei sensi e nei limiti di cui sopra, in accoglimento dell'appello principale, va riformata la sentenza gravata. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, con accoglimento solo parziale dell'originaria domanda dell'attore e dell'esito del gravame (con parziale CP_1 accoglimento dell'appello principale e declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale), sono ravvisabili valide ragioni per compensare le spese processuali del doppio grado in ragione di ¼, ponendo a carico della soccombente (parziale) i restanti ¾. Parte_1
Quanto alle spese del primo grado, si ribadisce il conteggio (per l'intero) come sopra espresso. Analogo criterio viene applicato da questa Corte con riguardo alle spese del gravame che, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza di primo grado, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività processuale complessivamente compiuta dalle parti, possono essere contenute entro i parametri tabellari medi, di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., con riduzione del 30% ex art. 4, co.4, del cit. D.M. Pertanto, le spese del gravame (per l'intero) possono essere liquidate come segue: fase studio € 536,00, fase introduttiva
€ 536,00, fase istruttoria € 992,00, fase decisionale € 851,00 (totale € 2.915,00), decurtato il 30%, così da ottenere l'importo di € 2.040,50, oltre accessori di legge, come in dispositivo. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, da e, in via incidentale, da Parte_1
avverso la sentenza n. 4887/2023 Controparte_1 pubblicata il 29 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina i compensi spettanti al difensore della parte vincitrice in primo grado (per l'intero) nella misura complessiva di
€ 1.786,40, oltre esborsi (€ 264,00) ed accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e cpa);
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellato , di ¾ delle spese CP_1 processuali del doppio grado, per l'intero liquidate come sopra per il primo grado e, quanto al presente grado, in € 2.040,50, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, compensando il restante ¼. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 9/4/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. III - ord. n. 737 del 11/01/2025, secondo cui in materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione”. 2 Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13651 del 30 maggio 2018. 3 Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, secondo cui In tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1589/2023 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione sine titulo TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Ettore Gorini, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bari, al c.so Giuseppe Mazzini n.67; appellante – appellata incidentale e rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Giovanni Latorre, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Bari, alla via Argiro n.95; appellato – appellante incidentale
All'udienza collegiale del 2/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate. Il procuratore dell'appellante principale ha così concluso (note scritte del 1/4/2025): L'avv. Ettore Gorini, nell'interesse di , si riporta all'atto di Parte_1 appello, alla comparsa conclusionale ed alla replica. L'appellante conclude affinché la Corte Voglia 1) rigettare l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n.ro 4887 del 28 novembre 2023, pubblicata il successivo 29 novembre 2023, notificata da parte attrice lo stesso giorno, pronunciata dal Tribunale di Bari in composizione monocratica costituito dal GOP Avv. Giovanna Lucia Testini, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n.ro 8222/2020; 2) condannare al pagamento Parte_1 delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore di liquidandole complessivamente in euro Controparte_1
1.786,40 oltre euro 264,00 per spese, 15% spese generali IVA e Contributo Previdenziale, se ed in quanto dovuti;
3) condannare al pagamento delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio.>. Il procuratore dell'appellato, appellante incidentale, ha così concluso (note scritte del 1/4/2025): < …il sottoscritto procuratore costituito, si riporta al contenuto di tutti gli scritti e atti di causa, contestando nuovamente tutto quanto eccepito e dedotto dall'appellante principale e, in particolare, quanto dichiarato nella memoria di replica depositata in data 12.03.2025… E, pertanto, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari – disattese tutte le contrarie istanze, deduzioni, argomentazioni, conclusioni e difese che tutte si disconoscono e impugnano, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE nel merito, • Rigettare il gravame proposto dalla sig.ra perchè Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
• Confermare la liquidazione disposta in primo grado delle spese liquidate complessivamente in € 3.553,00 oltre 264,00 per spese, oneri ed accessori, come per legge. IN VIA INCIDENTALE, dichiarare fondato ed ammissibile, l'appello incidentale proposto dal Sig. , per le ragioni indicate in atto e per CP_1
l'effetto: • Riformare la sentenza di primo grado n. 4887/2023 del Tribunale di Bari nella parte in cui statuisce che “Ritenuta l'occupazione sine titulo da parte, di
, dell'immobile di proprietà dell'attore, sito Parte_1 in Mola di Barti alla Via E. Mattei n. 33, condanna
al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 2.800,00 a titolo di indennità oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo” e pertanto rideterminare il danno ingiustamente patito dal Sig. CP_1 pari ad € 7.410,00 così come esattamente quantificato e determinato dalle ricevute di pagamento dei canoni locatizi di € 390,00 mensili dal l°Agosto 2019 al Febbraio 2021, già depositate;
• Per l'effetto condannare l'appellante al risarcimento del danno subito dal e quindi al CP_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 4.610,00 (€ 390,00 x 19 = € 7.410,00 - € 2.800,00 già liquidate) o, in subordine l'indennità non calcolata pari ad € 1.000,00 (€ 200 x 19 =
€ 3.800 - € 2.800,00); • Comunque con vittoria di spese e competenze della presente procedura, oltre accessori di legge.>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 4887/2023, pubblicata il 29 novembre 2023, il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo, proposta da in qualità di proprietario dell'immobile Controparte_1 sito in Mola di Bari alla Via Enrico Mattei, 33. Con la richiamata sentenza, il Tribunale, ravvisando la responsabilità della sig.ra per aver abusivamente Parte_1 occupato l'immobile di proprietà dello , l'ha CP_1 condannata a pagare a quest'ultimo, a titolo di risarcimento per il danno subito, la somma, calcolata equitativamente, di
€ 2.800,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese processuali, nella misura di € 3.553,90, oltre € 264,00 per esborsi, spese generali (15%), IVA e Cap, come per legge. Il primo Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta
. Parte_1
Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Avverso la sentenza ha proposto appello la soccombente
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, Parte_1 limitatamente al capo della stessa riguardante la liquidazione delle spese di lite, perché ritenuta errata, nella determinazione dei compensi, essendo stato preso in considerazione lo GL (di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. modif. di cui al d.m. n.147/2022), da € 5.200,00 ad € 26.000,00, anziché quello corretto da € 1.101,00 ad € 5.200,00, tenuto conto della misura del risarcimento, definitivamente attribuito all'attore. L'appellante invoca l'art. 5, co.1, del D.M. citato, il quale, in tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente, precisa che “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, quindi adottando il criterio del cd. “decisum” ai fini della determinazione del valore della controversia. Si è costituito nel giudizio l'appellato , resistendo CP_1 all'avverso gravame, e, in via incidentale, proponendo appello alla sentenza di primo grado, quanto al capo – attinente il merito della controversia – relativo alla liquidazione del danno ritenuto risarcibile, contestando l'iter motivazionale del giudice di prime cure nella parte in cui, nonostante i rilievi documentali prodotti, non ha ritenuto interamente provato e quantificato il pregiudizio lamentato dallo per il mancato godimento dell'immobile, CP_1 illegittimamente occupato. Secondo l'appellante, il Tribunale non avrebbe dovuto fare ricorso ad un criterio equitativo di liquidazione, bensì avrebbe dovuto parametrare il calcolo del danno – come sostenuto dall'attore in primo grado – all'ammontare del canone di locazione spettante nel periodo di mancato godimento dell'immobile di sua proprietà. Rispetto al criterio temporale, in virtù del quale è stata calcolata dal primo Giudice la somma liquidata in sentenza, l'appellante incidentale sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del periodo decorrente dall'1.8.2019 fino al 26.2.2021 (data dell'avvenuto rilascio dell'immobile, così come desumibile dal verbale di rilascio recante pari data) e non adottare, come termine ultimo, quello di dicembre 2020. Nel corso del gravame, l'appellante principale (cfr. note autorizzate depositate il 29.4.2024, per l'udienza del 22.5.2024) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto tardivo. Quindi, all'udienza del 02/04/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni come sopra precisate dai procuratori delle parti. Motivi della decisione In via preliminare, va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale, per tardività dello stesso, mossa dall'odierna appellante. Come risulta dagli atti, la sentenza di primo grado è stata notificata dal procuratore dello , avv. Luisa Gatti CP_1
(rimasta tale fino all'atto di costituzione del nuovo difensore, avv. Giovanni Latorre, del 9.1.2025, con previa rinuncia a mandato del 23.12.2024), al difensore della
, avv. Ettore Gorini, in data 29.11.2023, di talché Parte_1 da quest'ultima ha iniziato a decorrere il termine breve di 30 giorni per la proposizione dell'appello, ex art. 325 c.p.c., co.1 (“Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti d'appello”). Il suddetto dies a quo vale non solo per la parte destinataria della notifica, ma anche per il notificante, come anche di recente si è espressa la Suprema Corte.1 Alla luce di quanto esposto, risulta evidente la tardività dell'appello incidentale spiegato dal , atteso che le CP_1 relative notifiche sono state effettuate in data 24/4/2024, perciò allorquando il termine per proporlo risultava ampiamente spirato (in data 29.12.2023). È pur vero che, sull'argomento, la Suprema Corte si è espressa nel sendo che “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente”.2 È anche vero, tuttavia, che, nella fattispecie, il motivo di appello principale, come già sopra evidenziato, ha ad oggetto unicamente il capo della sentenza di primo grado, afferente alla determinazione del compenso spettante al difensore di parte avversa, da porre a carico della soccombente, mentre l'appello incidentale ha ad oggetto il merito del provvedimento impugnato, ponendo in discussione i criteri di calcolo adottati dal primo Giudice per la liquidazione del danno risarcibile, nonché il titolo della somma liquidata (da indennità a risarcimento). Il thema decidendum posto con l'impugnazione tardiva, quindi, esorbita dal perimetro, come sopra, disegnato dalla Giurisprudenza di legittimità, in tema di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, ex art. 334 c.p.c. Infatti, l'appello principale, tenuto conto del limitato motivo di gravame proposto, riguardante le sole spese di lite, non è idoneo a mettere “in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”, sicché giammai potrebbe dare luogo ad una soccombenza totale o più grave della parte vincitrice in primo grado (ossia l'odierno appellato-appellante incidentale).3 Per converso, quanto dedotto dallo nell'appello CP_1 incidentale persegue l'obiettivo di mutare l'assetto di interessi disegnato dalla sentenza di primo grado, chiedendo la liquidazione di una somma, a titolo di risarcimento del danno, maggiore rispetto a quella riconosciuta, richiesta che la parte in oggetto avrebbe dovuto avanzare con impugnazione tempestiva. Per tali motivi, l'appello incidentale risulta logicamente disgiunto da quello principale e, quindi, ne va dichiarata l'inammissibilità, essendo stato proposto tardivamente. Ciò posto, la doglianza dell'appellante principale è fondata e, in quanto tale, merita accoglimento. Risulta pertinente l'effettuato richiamo all'art. 5, co.1, D.M. 10 marzo 2014, n.55, come modificato dal d.m.n.147/2022, in tema di liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il quale, nell'ultimo periodo, statuisce che
“nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”. Quindi, dal dettato normativo appare chiaro come il legislatore abbia inteso adottare, in ordine alla liquidazione delle spese di lite, il criterio del “decisum”, sicché si deve fare riferimento all'importo effettivamente riconosciuto dal giudicante nella sentenza, anziché a quanto prospettato dalla parte con la sua domanda. Invero, come correttamente dedotto dall'appellante, gli artt. 10 ss. c.p.c. offrono criteri di determinazione del valore della controversia rilevanti primariamente ai fini della individuazione della competenza per valore della causa, dovendosi invece far ricorso al diverso criterio di cui al menzionato art. 5, co.1, per il calcolo dei compensi al difensore, nei casi come quello in esame. La stessa Suprema Corte ha precisato che “il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 2, prima parte, prevede nella liquidazione dei compensi “a carico del cliente”, che si abbia riguardo “al valore corrispondente all'entità della domanda” mentre, a norma del Decreto Ministeriale n. 55 cit., articolo 5, comma 1, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” (Cass., civ., ord. 18 ottobre 2023 n. 28885), così confermando la correttezza del ricorso al criterio del “decisum”. Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, avendo riconosciuto allo la somma di €. 2.800,00 “a titolo di CP_1 indennità oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo”, ha errato nel liquidare le spese di lite, a titolo di compensi al difensore, nella somma complessiva di “€ 3.553,90 (oltre € 264,00 per spese;
15% spese generali IVA e Cap come per legge”, considerando lo GL da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Invero, in virtù del criterio del “decisum” – nella specie l'importo liquidato a titolo di risarcimento danni è pari ad € 2.800,00 -, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare le spese di lite, facendo riferimento allo GL da € 1.101,00 ad € 5.200,00. Sicchè, utilizzando il criterio, seguito dal primo Giudice e sotto tale profilo non contestato dalle parti, della modesta complessità della causa, che giustifica una riduzione del valore medio dei compensi previsti dal D.M. n. 55/2014, questi ultimi, per l'intero, possono essere così determinati: fase studio € 425,00, fase introduttiva € 425,00, fase istruttoria € 851,00, fase decisionale € 851,00 (totale € 2.552,00), detratto il 30%. Il totale così ottenuto di € 1.786,40, va maggiorato del 15% per spese generali, oltre IVA e Cap, come per legge. A tal importo vanno aggiunti gli esborsi per € 264,00 (non oggetto di contestazione). Nei sensi e nei limiti di cui sopra, in accoglimento dell'appello principale, va riformata la sentenza gravata. Tenuto conto dell'esito complessivo della causa, con accoglimento solo parziale dell'originaria domanda dell'attore e dell'esito del gravame (con parziale CP_1 accoglimento dell'appello principale e declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale), sono ravvisabili valide ragioni per compensare le spese processuali del doppio grado in ragione di ¼, ponendo a carico della soccombente (parziale) i restanti ¾. Parte_1
Quanto alle spese del primo grado, si ribadisce il conteggio (per l'intero) come sopra espresso. Analogo criterio viene applicato da questa Corte con riguardo alle spese del gravame che, tenuto conto del valore della causa desunto dall'importo determinato in sentenza di primo grado, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'esigua attività processuale complessivamente compiuta dalle parti, possono essere contenute entro i parametri tabellari medi, di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., con riduzione del 30% ex art. 4, co.4, del cit. D.M. Pertanto, le spese del gravame (per l'intero) possono essere liquidate come segue: fase studio € 536,00, fase introduttiva
€ 536,00, fase istruttoria € 992,00, fase decisionale € 851,00 (totale € 2.915,00), decurtato il 30%, così da ottenere l'importo di € 2.040,50, oltre accessori di legge, come in dispositivo. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, da e, in via incidentale, da Parte_1
avverso la sentenza n. 4887/2023 Controparte_1 pubblicata il 29 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina i compensi spettanti al difensore della parte vincitrice in primo grado (per l'intero) nella misura complessiva di
€ 1.786,40, oltre esborsi (€ 264,00) ed accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e cpa);
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- condanna l'appellante principale alla rifusione, in favore dell'appellato , di ¾ delle spese CP_1 processuali del doppio grado, per l'intero liquidate come sopra per il primo grado e, quanto al presente grado, in € 2.040,50, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, compensando il restante ¼. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 9/4/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. III - ord. n. 737 del 11/01/2025, secondo cui in materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione”. 2 Cass. civ., Sez. V, ord. n. 13651 del 30 maggio 2018. 3 Cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5466 del 28/02/2020, secondo cui In tema di liquidazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'appello limitatamente all'accessorio capo di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non incide sulla determinazione della complessiva (o sostanziale) soccombenza dell'appellante la cui impugnazione sul merito della pronuncia di primo grado sia stata respinta.