Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14287/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14287 del 2024, proposto da Istituto Rousseau Slrs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Agliocchi, Pietro Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) del Decreto del DG dell’USR Lazio prot. Nr. 2300 12.11.2024 con cui “Al Complesso Scolastico Scuola Paritaria “J.J. Rousseau” con sede in Viterbo, Pal. Caprini via della Verità n. 12, è negata l’autorizzazione al funzionamento della classe quinta collaterale [VB], relativamente all’indirizzo - VTPMI8500B – Liceo delle Scienze Umane, opz. Ec. Sociale, per cui è stata avanzata”, pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta per il predetto indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori v. all. 1;
B) decreto del Dirigenziale dell’USR Lazio prot. nr. 83646 del 6.11.2024 recante “mancata autorizzazione all’attivazione della richiesta classe collaterale”, v. all. 2;
C) del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. 2113 dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alla classe VB richiesta ed attivata dall’Istituto ricorrente per l’indirizzo LSU op. ec. Soc. - Liceo delle Scienze Umane, opz. Ec. Sociale indirizzo cod. mecc. VTPMI8500B, escludendolo dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 3;
D) ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. 60846 del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 4;
E) ove occorra del preavviso di rigetto prot. nr. 80442 del 25.10.2024, v. all. 5;
F) ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
G) ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio.
H) nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IR NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
2. Con memoria depositata in data 17.2.2026 la predetta parte ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del gravame.
3. In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113).
4. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO AS, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
IR NI IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI IR | RO AS |
IL SEGRETARIO