Articolo 983 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 982Articolo 957
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9 ottobre 2010
Art. 983. Militare permanentemente inabile al servizio 1. Il militare in congedo che, prima dei limiti di eta' stabiliti o della scadenza fissata dall'articolo 992, comma 2, lettera b), e' riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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