Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado n. 241/2024 RG, vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Matteo Zucconi giusta procura a margine dell'atto Parte_1 di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del predetto avvocato: Email_1
APPELLANTE
e in persona del procuratore speciale dott. assistita e difesa Parte_2 Parte_3 dall' Avv. Ernesto Grandinetti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello elettivamente domiciliata in Roma Via della Croce n.44 presso lo Studio del predetto avvocato;
APPELLATA
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 285/2023 Reg. Sent. - relativa al procedimento civile iscritto al n° 248/2019 pubblicata in data 25/09/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento degli spiegati motivi di appello ed in riforma della sentenza di primo grado: in via principale, previo accoglimento dei motivi d'appello: accertare e dichiarare che il Sig. in solido con la in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, sono tenuti, in solido tra loro, a risarcire il Sig.
in ragione delle lesioni subite nel sinistro del 22.02.2017 e conseguentemente Parte_1 condannarli a risarcirlo, detratto l'acconto percepito, con la somma di €.1.947,019,78 o quella maggior o minor somma che risulterà di giustizia e/o in corso di causa, per le lesioni subite, le spese mediche sostenute e quant'altro specificato in premessa, nonché €.976,00 per le spese di CTU sostenute dal Sig. nel ricorso ex art. 696bis c.p.c. avanti il Tribunale di Vasto (R.G. Parte_1
n.167/2018), oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese e del compenso di Avvocato per l'attività stragiudiziale svolta, per la procedura ex art. 696 bis c.p.c. e per il doppio grado di giudizio, oltre a spese generali, C.P.A ed
I.V.A. come per legge. in via subordinata, in caso di rigetto del gravame: compensare le spese di lite di tutti i giudizi.
per parte appellata: “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ebbe così a decidere:
PQM
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nonché contro Parte_1 Controparte_2 [...]
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: CP_1
DICHIARA la contumacia di;
CP_1
RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
CONDANNA
al pagamento, in favore della in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre I.V.A., se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge;
PONE infine, in via definitiva, le spese della C.T.U. medico-legale espletata, così come liquidate in corso di causa, a carico di , con diritto della di ripetere Parte_1 Controparte_2 dall'attore quanto eventualmente anticipato dal C.T.U. in corso di causa.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del giudizio come esposti dal primo Giudice.
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2019 alla Compagnia Assicuratrice ed in data 18.3.2019 a ha convenuto in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la CP_1 Parte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2 CP_1 l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per esclusiva responsabilità di e conseguentemente condannarlo in solido CP_1 con la in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire l'odierno Parte_2 attore, detratto l'acconto percepito, della somma di € 1.947.019,78 o quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia e/o in corso di causa, per le lesioni subite, le spese mediche sostenute e quant'altro specificato in premessa, nonché € 976,00 per le spese di CTU sostenute dall'attore nel ricorso ex art. 696 cpc avanti il Tribunale di Vasto (RG. 167/18), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del ricorso ex art. 696 cpc avanti il Tribunale di Vasto (RG. 167/18) e della fase stragiudiziale. Stante il comportamento gravemente omissivo della (…) condannare la stessa ai sensi Parte_2 dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di quella ulteriore somma che riterrà di giustizia". A supporto della domanda avanzata, l'attore ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
che in data 22.2.2017 si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del motociclo condotto e di proprietà di ed assicurato con in Vasto;
CP_1 Controparte_3
che improvvisamente, il conducente perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare violentemente contro un'autovettura parcheggiata, mentre l'attore, a seguito dell'urto, balzava dal motociclo, come attestato nel rapporto dei Carabinieri di Vasto;
che riportava, dunque, gravi lesioni refertate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vasto, all'esito di cui residuava una invalidità permanente valutata nella misura del 80% e una invalidità specifica del 100%;
che la tenuta al risarcimento ai sensi dell'art. 141 cds, provvedeva a Parte_2 corrispondere in via stragiudiziale ed a titolo di anticipazione amichevole, unicamente la somma di
€.10.000,00, rigettando ogni ulteriore richiesta di approfondimento dei danni occorsi;
che, pertanto, l'attore agiva per ottenere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., all'esito di cui veniva riconosciuta la sussistenza di un danno biologico pari al 75%, una ITT di giorni di 15 giorni, una ITP al 80% di 200 giorni, un danno lavorativo specifico del 100%, spese future per FT di mantenimento e eventuale proteizzazione estetica, la prevedibilità di spese di assistenza nello svolgimento delle mansioni più gravose della vita quotidiana (per circa 4 ore al giorno per il resto della vita del paziente), oltre alle spese mediche congrue stimate per € 16.581,00. che per tale procedimento veniva liquidata la somma di € 53.739,89 per spese legali e € 976,00 per spese di CTU.
La causa è stata iscritta a ruolo in data 7.3.2018 e, quindi, tempestivamente.
sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. CP_1
Si è costituita ritualmente la contestando le domande attoree sia in Controparte_2 ordine all' an che al quantum, ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “- in via principale, rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, contenere il risarcimento nei limiti di quanto allegato e provato, e comunque entro i limiti del massimale di polizza;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge”. Acquisito il fascicolo relativo al procedimento ATP del Tribunale di Vasto R.G. 167/18 sulle lesioni subite dall'attore ed espletata l'istruttoria tramite prova per interpello, per testi e CTU medico-legale, come rinnovata con ordinanza del 4.11.2021, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge. All'esito la causa veniva decisa come sopra.
3.Proponeva appello censurando la pronuncia impugnata laddove il giudice di prime Parte_1 cure, mediante un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie e, in particolare della CTU disposta in rinnovazione della precedente espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, aveva ritenuto fondata la tesi di per la quale lo stesso appellante non si trovasse in CP_2 qualità di trasportato sul motociclo di proprietà di ma ne fosse il conducente. CP_1
Si costituiva la Compagnia di Assicurazioni che, preliminarmente, insisteva per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e nel merito, per il rigetto dell'impugnativa. Non si costituiva sicchè se ne dichiara la contumacia. CP_1 Con ordinanza del 9.10.2024 è stata fissata l'udienza del 9.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. All'esito, la causa viene decisa.
4.Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata la quale sostiene che nel gravame sono state riproposte le medesime argomentazioni svolte in primo grado, essendosi limitato l'impugnante a svolgere lamentele in ordine alla valutazione del compendio probatorio operato dal giudice vertenti su aspetti meramente secondari e irrilevanti. Osserva la Corte che quanto alla violazione dell'art 342 cpc, in tema di inammissibilità, le SS.UU. della Cassazione, con la nota sentenza n. 27199 del 16.11.2017, richiamata la regola generale per la quale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, anche in ossequio al principio dalla CEDU per cui le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, hanno enunciato il principio di diritto, consolidatosi nel tempo, per il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n. 134, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice.
La norma è, pertanto, rispettata allorquando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, non essendo necessariamente indispensabile esporre formule sacramentali e predefinite ed osservandosi come, nella fattispecie, l'appellante, abbia espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera precisa e certamente commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice sì da far intendere con precisa e sufficiente chiarezza le contestazioni mosse;
inoltre, l'atto di appello è articolato in più motivazioni, per ciascuna delle quali, dopo la relativa illustrazione ed indicazione del capo della pronuncia impugnato, viene indicato, con le opportune argomentazioni in ordine alla rilevanza della mossa contestazione ai fini della decisione, lo scopo perseguito, consentendo alla parte appellata di prendere posizione al riguardo, così che risultano rispettate le prescrizioni in tema di forma-contenuto dettate dall'art. 342 c.p.c. sotto ogni profilo: volitivo, argomentativo, censorio e di causalità tra la violazione dedotta e l'esito della lite.
5.Vengono, quindi, esaminati i motivi d'appello.
PRIMO MOTIVO D'APPELLO: ERRONEO APPREZZAMENTO DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E PROCESSUALI PER AVER IL TRIBUNALE DI VASTO RITENUTO SMENTITO CHE IL SIG. PASHA SI TROVASSE IN QUALITA' DI TRASPORTATO A BORDO DEL VEICOLO DI PROPRIETA' DEL SIG. FALLI XHEVAR ASSICURATO CON
IN OCCASIONE DEL SINISTRO DEL 22.2.2017. Controparte_2
1.Il Tribunale ha respinto la domanda con la seguente motivazione.
“Applicando i principi di diritto su richiamati al caso di specie, occorre rilevare che dall'istruttoria svolta risulta integralmente smentita l'allegazione secondo la quale il sig. fosse soggetto terzo Pt_1 trasportato al momento del sinistro.
Non sono emersi, infatti, elementi probatori chiari e idonei a corroborare la reale verificazione del sinistro, per come denunciata dall'attore, tenendo conto di tutta la documentazione in atti.
Innanzitutto, questo giudice ha già avuto occasione, in corso di causa, di riscontrare delle discrasie in relazione alle dichiarazioni rese in altre sedi dall'attore, che hanno indotto lo stesso a disporre la rinnovazione della CTU già espletata in sede di ATP, al fine di disporre approfondimenti in ordine alla compatibilità delle lesioni subite in relazione alla dinamica riferita dall'attore (cfr. “rilevato che dalla relazione medica disposta in sede di atp si evince che l'attore ha dapprima riferito di essere il trasportato e poi di essere il conducente del mezzo;
Rilevato che l'altro convenuto ha riferito la caduta dalla moto dopo un malore (cfr. relazione del CTU laddove esamina il certificato del PS n.
20174278); rilevato, ancora, che il CTU ha riferito che le lesioni inducono a ritenere con elevata probabilità possano riferirsi alla dinamica dallo stesso riferito in sede di operazioni peritali” – cfr. ordinanza del 5.11.2021).
Deve evidenziarsi, poi, che nella documentazione sanitaria in atti (Cartella clinica del P.O. di Per_1
e di P.S. del P.O. Vasto di non sono riportate informazioni Parte_1 Per_2 CP_1 sulla posizione degli occupanti il motociclo. Ugualmente, dall'esame del rapporto dei Carabinieri di Vasto in atti (cfr doc n. 1 fascicolo attore) risulta che la posizione soggetti coinvolti non veniva accertata in loco, ma unicamente rilevata e trascritta solo come “informazione” ricevuta dalla centrale radio. Quanto detto, infatti, è stato confermato dal IC IE , escusso quale teste nel corso dell'istruttoria, Testimone_1 il quale ha chiarito di essere intervenuto sul luogo del sinistro solo dopo che lo stesso era accaduto
“a seguito della segnalazione della locale centrale operativa”, per cui, quanto trascritto nel rapporto può attestare, con fede privilegiata, unicamente le circostanze che si sono verificate alla presenza del pubblico ufficiale, tra cui non rientra certamente la posizione degli occupanti il veicolo. Le contestazioni avanzate da parte attrice anche in ordine all'orario del sinistro ed all'imminente arrivo dei Carabinieri in loco (che, secondo l'attore sarebbero giunti 4 min prima del sinistro, dal rapporto risulta che gli stessi sono intervenuti alle ore 17:09), non trovano adeguato riscontro, atteso che le stesse appaiono comunque suffragate dall'esame della documentazione in atti, ovvero dal biglietto di P.S. di Vasto, da cui risulta che il sinistro è avvenuto alle ore 16:20, con accesso di
[...] al P.S. alle ore 17:19 in ambulanza (cfr. doc n. 9), mentre dal biglietto di P.S. del P.O. di CP_1 risulta che l'infortunio è avvenuto alle ore 16:30 con accesso di al P.S. ore Per_1 Parte_1
17:58 in elicottero 118 (cfr. doc n. 2). Non depone in favore dell'attore neppure la circostanza per cui quest'ultimo non ha ritenuto di dare riscontro all'interrogatorio formale disposto dal Giudice. Sul punto, come noto, è possibile trarre argomento di prova per la decisione dalla mancata ed ingiustificata comparizione della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio formale deferito alla stessa: è stato infatti più volte ribadito che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo (Cfr., tra le altre, Cass. 22 luglio 2005 n. 15389; Cass.
25 agosto 2003 n. 12463; in senso analogo v. Giud. Pace Palermo 3 settembre 2007, in Corr. merito,
2007, 1257). Peraltro si evidenzia che “L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette…” (cfr. Cass. 12.10.2015 n. 20476). A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti svolti dal CTU è emersa l'incompatibilità dei danni denunziati con la dinamica del sinistro prospettata da parte attrice. Per_ Ad avviso di questo giudice, la complessiva valutazione effettuata dal consulente, Dott. , è pienamente condivisibile, in quanto condotta in base ad un rigoroso criterio scientifico, priva di aporie logiche o di inesattezze giuridiche, coerente con la documentazione acquisita in atti, rispondente in via puntuale a tutte le osservazioni critiche del CTP dell'attore con riscontri chiari e concordanti.
Il CTU, nella propria relazione peritale, dopo aver effettuato un approfondimento statistico di cui ha fornito adeguata prova, ha così concluso: “la compatibilità delle lesioni subite dall'attore con la dinamica del sinistro rappresentata nell'atto di citazione È DA ESCLUDERE CON ALTO GRADO DI PROBABILITA' LOGICA IN BASE ALLE LEGGI SCIENTIFICHE DISPONIBILI”, fornendo una adeguata e razionale motivazione giustificativa degli esiti ottenuti di cui, per tali ragioni, non si ha motivo di dubitare. In particolare, occorre segnalare quanto rilevato dal CTU in ordine alla presenza di macroscopiche incongruenze circa le lesioni riportate dall'attore con la posizione di terzo trasportato e da
[...]
quale conducente del mezzo. CP_1 Tra le altre, di maggiore rilievo appaiono senz'altro quelle relative alle fratture delle dita, all'impugnazione dei pollici ed alla caduta sul lato sinistro del corpo dell'attore, dall'assenza di danni sulle ginocchia di e della compatibilità del trauma contusivo dell'addome CP_1 dell'attore, che inducono ritenere del tutto inverosimile la ricostruzione dei fatti sostenuta dal Pt_1
Sulla scorta delle considerazioni appena illustrate, deve concludersi che la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice deve essere respinta, stante la carenza di prova in ordine al fatto storico oggetto della domanda.” 2.Il motivo, si premette, è infondato per quanto si va ad esporre.
Preliminarmente, appare utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione dei veicoli, anche correttamente ed ampiamente richiamati dal Tribunale, il terzo trasportato può agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. L'ordinamento prevede, infatti, una tutela rafforzata in favore del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25033 del 8/10/2019).
Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato e del nesso causale. Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Nel caso di specie, la compagnia di assicurazione, costituitasi in giudizio, ha specificamente contestato che fosse trasportato, gravando, pertanto, in capo a quest'ultimo l'onere di fornire Pt_1 la rigorosa prova di viaggiare in qualità di terzo trasportato sul motociclo, non potendo chi deduce tale posizione sfuggire all'onere probatorio di dimostrare la propria e reale veste in occasione del sinistro stradale. Nel caso in esame, si ritiene che nel corso del giudizio non sia stato dimostrato che l'appellante rivestisse la qualità di terzo trasportato, dovendosi piuttosto reputare che fosse alla guida del mezzo.
Si riassumono, al riguardo, qui di seguito i punti principali, così come articolati dall'appellante, del primo motivo d'appello, volto a contestare l'intera motivazione.
a). Quanto alla C.T.U. della Dott.ssa . Persona_4
1.Si duole l'appellante del fatto che il Tribunale ha erroneamente valutato le risultanze processuali, escludendo che egli stesso si trovasse sul motociclo in qualità di trasportato, ma reputando che ne fosse il conducente.
Il giudice di prima istanza ha ritenuto necessario, infatti, rinnovare la CTU medico -legale alla luce di incongruenze presenti nella consulenza espletata in sede di Atp dalla Dott.ssa che, in Persona_4 realtà, altro non erano che dei meri errori materiali che potevano essere agevolmente rilevati ed emendati dal medesimo giudicante anche mediante una semplice convocazione a chiarimenti della consulente. Infatti, il predetto medico legale aveva effettuato una inversione dei soggetti che durante le operazioni peritali avevano formulato le osservazioni, attribuendo ai consulenti di parte attrice, anziché convenuta, l'affermazione per la quale il sarebbe stato il conducente del motociclo, Pt_1 inducendo erroneamente il giudice di prime cure a disporre la rinnovazione della Ctu.
Essa ha erroneamente riportato come sarebbero stati “i consulenti di parte attrice” ad aver sostenuto che il fosse conducente e non trasportato e, al contempo, che sarebbero stati “I consulenti di Pt_1 parte convenuta” ad aver “per contro argomentato come tutto il piano documentale esibito faccia riferimento a soggetto trasportato e non conducente”: Allo stesso modo, il giudice sarebbe stato fuorviato, nel disporre la rinnovazione, anche dalla dichiarazione riportata nel certificato del Pronto Soccorso ove fu trasportato il vero conducente, ossia “riferisce caduta dalla moto dopo un malore” circostanza che, secondo il Persona_5
Tribunale, si poneva in contrasto con la sua qualità di conducente laddove, invece, a parere dell'impugnante ne costituiva una logica conseguenza. Difatti, continua l'impugnante, a seguito di un malore il conducente non potrebbe restare in sella al veicolo ma cadrebbe sicuramente a terra in quanto se il conducente di un motociclo ha un malore, cade, perché di certo non può rimanere in equilibrio stabile su due ruote: se in ipotesi il Sig. CP_1 fosse stato passeggero di un motociclo e si fosse sentito male, il motociclo avrebbe continuato a marciare regolarmente, perché alla guida vi sarebbe stato un soggetto in grado di continuare a condurlo.
Alla luce delle già indicate considerazioni, quindi, il Giudice avrebbe effettuato un evidente errore di valutazione nel disporre la rinnovazione della consulenza, sia in quanto la stessa era esaustiva, ben motivata e scevra da criticità - anche in quanto la Dott.ssa era specialista in Persona_4 ortopedia e traumatologia- sia in quanto dalla semplice lettura si evinceva che la dinamica poteva solo essere quella che identificava unicamente come trasportato. Parte_1
2.Non coglie nel segno la doglianza secondo la quale il giudice di prima istanza si sarebbe determinato a disporre la rinnovazione della CTU solo sulla base di incongruenze rilevate nell'elaborato peritale che costituivano, in realtà, dei meri errori materiali agevolmente superabili mediante la convocazione a chiarimenti del consulente e senza la necessità di sostituirlo. Le predette discrasie, in effetti, riguardavano l'aver invertito, la consulente, i soggetti che avevano effettuato le osservazioni durante le operazioni peritali attribuendo ai periti di parte attrice, anziché di parte convenuta, l'affermazione per la quale il sarebbe stato il conducente del motociclo, Pt_1 Per_ errore poi emendato dalla stessa Dott.ssa nella dichiarazione del 25.11.2021 resa a sua firma, su richiesta del legale di parte attrice in primo grado e depositata nel relativo fascicolo di parte. Fermo restando che secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte “rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche, suppletive o integrative ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini con la nomina di altro consulenti ( Cass.civ. n.27247/2008) trattandosi di principio estensibili non solo alle Ctu disposte in corso di causa ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti ai sensi dell'art 696 cpc”, osserva la Corte che le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno della rinnovazione della consulenza, in realtà, sono più ampie rispetto a quanto sostenuto dall'impugnante, avendo il primo giudice ritenuto necessario disporre approfondimenti in ordine alla compatibilità delle lesioni subite da in relazione alla dinamica riferita nell'atto di Pt_1 citazione anche alla luce di ulteriori incongruenze rilevate, tra le quali non solo l'aver riferito in sede di operazioni peritali l'attore di essere, dapprima, il trasportato e, poi, il conducente, ma anche la circostanza di aver riferito che la caduta era avvenuta per un malore e, soprattutto, CP_1 Con le conclusioni alle quali era giunto il consulente nominato nel giudizio di che, nonostante un quadro probatorio evidentemente non del tutto chiaro, aveva ritenuto le lesioni riferibili con elevata probabilità ,alla dinamica riferita dall'attore . Questo Collegio deve rilevare che la CTU dell'ATP, a parte l'ininfluente errore consistito nell'invertire i soggetti che avevano effettuato osservazioni (apparendo ovvio che per il CTP attoreo il trasportato fosse , con valutazione superficiale ed apodittica, ebbe a ritenere che “le lesioni Pt_1 riportate sono compatibili secondo evidenza scientifica con la riferita dinamica dell'evento. Il paziente ha infatti riportato lesioni diagnosticate in strettissimo rapporto cronologico al Ps ove vi è stato accesso in eliambulanza (il che, evidenzia la Corte, non dimostra se egli fosse trasportato o conducente). I danni fisici riportati sembrano conseguenti ad un impatto sull'asfalto piuttosto che ad un urto diretto, anche analizzando i danni ai mezzi coinvolti”: la CTU, in pratica, confonde con una ignota evidenza scientifica una sua supposizione, laddove riferisce solo che le” sembra” che il lesionato impattò sull'asfalto a seguito dello sbalzo dallo scooter su cui assume essere trasportato, peraltro richiamando danni ai mezzi su cui non ha scritto nulla.
Di qui la corretta decisione di rinnovare la CTU, vieppiù rilevandosi che la dichiarazione riportata nel certificato del Pronto Soccorso ove fu trasportato ossia: “riferisce caduta dalla Persona_5 moto dopo un malore”, non appare incompatibile con la sua veste di trasportato, data la sua estrema genericità, perché non spiega in concreto chi fosse stato il conducente ed in ogni caso può essere ritenuta dichiarazione di comodo per quanto si vedrà.
Ad ogni modo, valga quanto appresso, premettendosi che dirimente ai fini del decidere sarà quanto questo Collegio andrà ad evidenziare in merito alla compatibilità tra le lesioni subite dal e la Pt_1 sua pretesa veste di trasportato, non altro.
b) Quanto alla relazione di incidente stradale stilata dai Carabinieri intervenuti ed alla testimonianza resa dal IC IE . Testimone_1
1.L'appellante richiama la relazione dei Carabinieri nella quale si legge che: “l'incidente è avvenuto il “22/02/2017 – giorno feriale – ore 17:05”; - il “Proprietario/Conducente veicolo 'A' FALLI
”; - il “Passeggero veicolo 'A' PASHA BRUNILD”; - “Lo scrivente, in servizio di CP_1
Pattuglia con veicolo ccdi423, alle ore 17,09, mentre transitava in Via San Michele, notava che in prossimità del civico n. 14, condominio agathos, si era verificato un incidente stradale. Interveniva e dagli astanti veniva informato che alle ore 17,05 il motociclo GI GO targa AH32059 […] aveva urtato l'autovettura Toyota RI […]. Il conducente ed il passeggero del veicolo 'A'
[...]
a seguito dell'evento avevano riportato lesioni […]. A seguito del sinistro si richiedeva Pt_1 l'accertamento a mezzo prelievo ematico e biologico per verificare se il conducente del motociclo,
, guidasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti psicotrope o alcooliche”. CP_1
I CC, quindi, contravvenzionavano il conducente del veicolo A (convenuto ) ai CP_1 sensi dell'art 141 cds in quanto non era in grado di conservare il controllo del veicolo che conduceva e con conseguente ritiro di patente Essi erano intervenuti 4 minuti dopo il sinistro e, dunque, quasi simultaneamente all'evento, tanto è vero che al loro arrivo trovavano ancora “DUE PERSONE A TERRA”, ma non risponde al vero che la posizione dei soggetti a bordo del motociclo veniva dai Carabinieri “rilevata e trascritta solo come “informazione” ricevuta dalla centrale radio” e che tale circostanza sarebbe stata confermata dal teste escusso IC IE . Testimone_1 Vero è, secondo l'appellante, che rileggendo gli atti di causa, in particolare la testimonianza resa dal IC IE all'udienza del 05.10.2020, emergeva che egli dichiarò: Testimone_1
“preciso che dal verbale che mi viene mostrato risulta che l'intervento è stato effettuato non su chiamata della centrale operativa ma casualmente, trovandoci a passare durante un servizio di pattuglia. Confermo il rapporto….Dai rilievi da noi effettuati, la dinamica dell'incidente è quella descritta nella domanda”. Da ciò, per l'appellante, la prova che conducente fosse e non lui. CP_1
2.Questa Corte rileva che, in effetti, il rapporto dei CC costituisce l'unico elemento da vagliare attentamente perché è l'unico astrattamente idoneo a fondare la pretesa del di essere risarcito Pt_1 in veste di trasportato. Va evidenziato, in primo luogo, che i CC non hanno assistito all'urto, essi passarono sul luogo 4 minuti dopo e il verbalizzante attestò di essere stato informato da “astanti” che si era appena verificato il sinistro, nel senso che il motociclo aveva impattato contro la vettura in sosta, ma aggiunse nella relazione che “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”. La conclamata assenza di testimoni oculari rende, quindi, palese che gli “astanti” altri non fossero che gli stessi e derivandone che l'avere i Carabinieri identificato nella relazione il CP_1 Pt_1 nominativo del conducente in quello nel primo e quello del trasportato in quello del secondo fu frutto di quanto loro riferito dagli stessi interessati, uniche persone rinvenute sul posto.
Quanto alla dinamica del sinistro, confermata in udienza dal , è quella genericamente Tes_1 relativa alla verificazione dell'incidente, ossia all'urto tra la moto e l'auto in sosta, peraltro ovvia in quanto egli vide il motociclo a terra e due persone ferite;
quanto ai rilievi , essi si limitarono ad una foto della moto danneggiata e ad uno schizzo indicante il punto d'urto e la posizione dei due mezzi, per cui si trattò di rilievi del tutto inidonei a far reputare accertato chi fosse il conducente e chi il trasportato. Il verbale, in definitiva, in disparte le superficiali valutazioni del Tribunale, non vale a dimostrare la qualità di terzo trasportato dell'appellante, il che, in una con quanto si va di seguito a rilevare, comporta che egli, peraltro pacificamente privo di patente, fosse l'improvvido guidatore che perse il controllo del mezzo, derivandone la presunzione che d'accordo con il compagno di tragitto pensò bene di farsi passare per trasportato.
c) Quanto ai referti di Pronto Soccorso.
1.Per il Tribunale di Vasto, l'orario del sinistro dedotto da parte attrice (17:05) e l'orario di arrivo dei Carabinieri dopo soli 4 minuti (alle 17:09) non troverebbero “adeguato riscontro” visto che dai certificati di Pronto Soccorso presso i quali sono stati trasportati conducente e passeggero del motociclo, risulta che l'incidente sarebbe avvenuto alle “16.30” oppure alle “16.20”. La circostanza per l'appellante è facilmente spiegabile poiché tale informazione (evidentemente errata) è stata fornita al personale sanitario non certo dai soggetti lesionati, bensì da terzi e non è di certo questa l'informazione che assurge a dato certo, incontrovertibile e rilevante, ma l'orario al quale fare riferimento ed al quale anche il giudice di prime cure doveva riferirsi al momento di vagliare la veridicità di quanto dedotto da parte attrice (ed anche dai Carabinieri), che era quello di arrivo presso i nosocomi, e nei “biglietti di P.S.” menzionati dal giudice a pag. 5 della sentenza appellata (cfr. doc n. 9 e n. 2) sono riportati come orari di arrivo le 17:58 (per quanto attiene il Sig.
il quale è stato trasportato all'Ospedale più distante di in eliambulanza) e le 17.19 (per Pt_1 Per_1 quanto concerne il Sig. . CP_1
2.A parere della Corte, vi sono effettivamente delle incongruenze in ordine all'orario del sinistro (nei biglietti di P.S. vengono indicati le 16,20 e 16,30 mentre secondo l'appellante l'orario al quale fare riferimento era le 17:58 e le 17:19 , ora di arrivo dei due feriti nei vari nosocomi di e Per_1
Vasto), tuttavia tali inesattezze, di fatto, non appaiono dirimenti in ordine alla decisione riguardante la fondatezza della domanda, trattandosi di circostanze che di per sé non aggiungono o tolgono nulla in ordine al punto controverso della questione, ovvero la qualità di trasportato di
[...]
. Pt_1
d) Quanto all'interrogatorio formale asseritamente deferito all'attore . Parte_1
1.L'appellante, inoltre, si duole dell'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel valutare come circostanza sfavorevole a lui sfavorevole il non comparire per rendere l'interrogatorio formale disposto dal Giudice, laddove nessun interrogatorio formale era mai stato ad esso deferito. L'unico soggetto che non ha reso l'interrogatorio formale è stato il conducente del motociclo, nonché convenuto contumace, Sig. al quale la difesa attorea aveva deferito CP_1 l'interrogatorio formale, per cui la sentenza è viziata dal fatto che il Giudice di prime cure ha tratto come argomento di prova per la decisione un evento mai verificatosi, quale la mancata risposta dell'attore all'interrogatorio formale.
2.La doglianza è vera, ma non vale a condurre di per sé ad una riforma della decisione, dato che in assenza di elementi univoci in ordine alla reale posizione dei due occupanti il motociclo ed in particolare del a fronte delle contestazioni operate dalla Compagnia è risultata, Pt_1 Parte_4 infatti, dirimente l'osservazione dei danni dallo stesso riportati come operata del consulente nominato in primo grado al fine di determinarne la compatibilità con la qualità di terzo trasportato dedotta in giudizio dall'odierno appellante, come si va ad evidenziare.
Per_ e) Quanto alla seconda Ctu depositata dal dott. .
1.L'appellante, infine, contesta l'operato del giudice di prime cure che, dopo aver disposto la rinnovazione della consulenza, sulla base di motivazioni a suo parere erronee ed illogiche, ha scelto di aderire pedissequamente alle conclusioni del nuovo tecnico, Dott. senza fornire sul Per_6 punto adeguata motivazione, pur sapendo che le risultanze della CTU non erano per esso vincolanti, potendole disattendere attraverso una valutazione critica e ciò anche alla luce delle puntuali osservazioni rese dal consulente di parte attrice Dott. che avevano deposto in Persona_7 favore della tesi attorea confermando la dinamica descritta sia in citazione che nel rapporto stilato dai Carabinieri e confermando la posizione di trasportato di Pt_1
Difatti, come rilevato dal già menzionato c.t.p., la circostanza che lo scooter appariva devastato dai danni (ruota anteriore, forcella anteriore, scudo anteriore ecc) ad eccezione della zona del manubrio Per_ e delle manopole, che risultavano intatte, doveva, invece, far giungere il CTU alla conclusione che lo sfacelo traumatico delle mani del era stato, piuttosto, causato dall'impatto delle stesse Pt_1 sul suolo nel tentativo di di proteggersi il volto. Pt_1
In tal senso, il Consulente Tecnico di Parte attorea, che ha partecipato alle operazioni peritali svolte dal secondo CTU ha presentato a questi le sue osservazioni critiche, secondo l'appellante decisive, ossia le seguenti:
1) nel caso di specie non si parla di “semplice” caduta sul fianco sinistro (circostanza dedotta e mai provata dalla controparte) ma di PROIEZIONE IN AVANTI SUL LATO SINISTRO con mani protese a protezione del capo (come più volte dichiarato dall'attore in tutte le sedute peritali, e confermato anche dal nominato CTP di Dott. il quale ha affermato, in sede di CP_2 Per_8 sua escussione all'udienza del 05.10.2020: “ADR Avv. Zucconi: “IN CASO DI IMPATTO SI CERCA DI PROTEGGERSI CON LE MANI ISTINTIVAMENTE”;
2) all'obiezione riguardante l'integrità del manubrio e delle manopole e dunque sul fatto che il poteva essersi lesionato le mani esclusivamente per effetto dell'urto con l'asfalto nel tentativo Pt_1 di proteggersi il volto e non già a seguito dell'urto tra manopole e manubrio contro l'automobile Per_ parcheggiata, il CTU Dott. ha allora risposto che allora “Non si spiega il trauma cranico con ematoma subdurale” (pag. 18 della CTU). Anche in questo caso, la risposta del CTU non coglie nel segno, infatti il CTP di parte attrice Dott. gli ha fatto presente che “si è trattato di un Per_7 trauma cranico con “lieve ematoma sub-durale”, lieve proprio perché le mani hanno protetto il capo e non viceversa” al momento dell'urto con l'asfalto (cfr. osservazioni alla CTU da parte del Dott. Per_
riportate a pag. 21 dell'elaborato del Dott. ); Per_7
3) la presenza poco dietro il motociclo della Pattuglia dei Carabinieri con conseguente redazione del verbale 4 minuti dopo l'accadimento del sinistro viene nuovamente travisata anche dal CTU il quale, dapprima scrive: “DAL RAPPORTO DEI CARABINIERI RISULTA TRANSITO DELLA PATTUGLIA SUL LUOGO DEL SINISTRO DELL'INCIDENTE (AVVENUTO ALLE 16,30 CIRCA) ALLE ORE 17,09”,
4) il fatto che era stata effettuata esclusivamente a la prova alcolemica e tossicologica CP_1 da parte dei Carabinieri, dal momento che erano certi della sua qualità di conducente;
5) il CTU scrive: ASSENZA DI QUALSIVOGLIA DANNO AI LAMIERATI SIA DI MOTORINO CHE DI VETTURA AD ALTEZZA DI MANOPOLE E MANUBRIO MA
EVIDENZA SOLO SULLO SPIGOLO POSTERIORE SX DEL PARAURTI DELL'AUTO E SUL
PARAFANGO ANTERIORE DEL MOTORINO COME DA URTO DI STRISCIO (IN TENTATIVO DI EVITAMENTO) E CONSEGUENTE CADUTA (riproducendo anche le fotografie dei veicoli in questione); ebbene, nuovamente, TUTTO CIO' DEPONE A FAVORE DELL'ATTORE, CONFERMANDO LA DINAMICA DESCRITTA IN CITAZIONE E NEL
RAPPORTO DI INCIDENTE STILATO DAI CARABINIERI: come è possibile che il si sia Pt_1 infortunato le mani impugnando il manubrio “in assenza di qualsivoglia danno ad altezza manopole e manubrio”? 6) Il CTU afferma che non via sia la qualsivoglia anche minima traccia biologica sui lamierati sia del motorino che nella vettura, non apparendo significativa l'assenza di "tatuaggi" da asfalto, come sostenuto dal CTP della dal momento che è ben noto che questi non sono la Parte_2 regola ma l'eccezione, dipendendo in effetti da tanti fattori, non ultimo la tipologia del bitume che non era nota. L'appellante, quindi, lamenta che il secondo CTU ha basato l'intera sua perizia su un'indagine statistica tra lesioni riportate e posizione del guidatore di motociclo, anziché basarsi su tutta la documentazione di causa. Il perito è pertanto passato immediatamente all'esame (statistico) delle lesioni al pollice di un conducente di motociclo, ma così facendo ha completamente trascurato come fosse impossibile che tali lesioni avessero potuto effettivamente interessare il guidatore del motociclo di cui è causa, poiché, come si vede bene nelle fotografie allegate dal medesimo CTU a pag. 19 della perizia, lo scooter appare devastato dai danni (ruota anteriore, forcella anteriore, scudo anteriore, ecc) ad eccezione della zona del manubrio e delle manopole che appare praticamente intatta.
La circostanza, quindi, doveva indurre il CTU a riconoscere che lo “sfacelo traumatico delle mani” era stato piuttosto causato dall'impatto delle mani del sul suolo e nel tentativo di proteggersi Pt_1 il volto. Per_
2.Sul punto il Tribunale ha ritenuto “la valutazione effettuata dal consulente Dott. pienamente condivisibile, in quanto condotta in base ad un rigoroso criterio scientifico, priva di aporie logiche o di inesattezze giuridiche, coerente con la documentazione acquisita in atti, rispondente in via puntuale a tutte le osservazioni critiche del CTP dell'attore con riscontri chiari e concordanti”. L'impugnante, in sostanza, si duole che il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni della CTU senza tener in debita considerazione le osservazioni operate dal proprio consulente di parte,
Dott. dalle quali si doveva evincere che: Persona_7
- non cadde semplicemente sul fianco sinistro ma a seguito della caduta fu proiettato in avanti Pt_1 sul lato sinistro con le mani protese a protezione del capo che ne determinarono le fratture alle dita e un lieve trauma cranico subdurale;
- non fu riscontrato alcun danno ai lamierati sia del motorino che dell'autovettura all'altezza delle manopole e del manubrio ma solo sullo spigolo posteriore sinistro del paraurti dell'auto e del parafango anteriore del motociclo, come da urto di striscio in tentativo di evitamento.
La censura, però, non coglie nel segno, premettendosi che le osservazioni del CTP di cui ai nn. 3, 4
e 6 nulla spiegano. Quanto alle osservazioni di cui ai nn. 1, 2 e 5 valga quanto segue. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione “quando una causa ruota intorno a una questione di carattere tecnico ed il giudice abbia deciso di nominare – come di norma in questi casi – un consulente tecnico d'ufficio, può nella sentenza, qualora intenda aderire alle conclusioni fornite da quest'ultimo, richiamare semplicemente la perizia, senza dover fornire, per il resto, una motivazione particolarmente penetrante. Questo perché l'obbligo di motivazione – imposto per legge ad ogni sentenza – in questi casi si esaurisce con il semplice richiamo alla stessa CTU. (Cass. sent. n. 7266 del 10 aprile 2015). Infatti,” il giudice che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti del perito da lui stesso nominato e la sentenza che rinvia alla soluzione fornita dal consulente tecnico d'ufficio non è viziata o nulla. Secondo questo orientamento, dunque, il giudice, nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Peraltro, è noto che il giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione, il giudice del merito esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento” (Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080 confermata anche da Cass.civ. Sez.II n.12195 del 6 maggio 2024), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliario” (Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2005 n. 19475). In applicazione al caso in esame dei predetti principi, dai quali la Corte ritiene di non doversi discostare, si ritiene che il giudice di prime cure correttamente, seppur in maniera succinta, abbia deciso per il rigetto della domanda attrice sulla base delle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico, il cui operato è stato valutato come immune da vizi logici.
Ed invero, il CTU aveva ritenuto, del tutto logicamente, quanto segue.
“Dagli studi statistici sopra riportati emerge che le lesioni che può riportare il guidatore di un ciclomotore che impatta a velocità sostenuta (superiore a 30 km/ora) sono, in prevalenza, a carico di capo, braccio (radio) e mani, pollice in primis.
Le lesioni subite dal sono state: Pt_1
- al capo: “Trauma cranico con ematoma subdurale di 3 mm ca. temporo-pariatale sn” (il che, rileva la Corte, sconfessa la tesi per cui (osservazione sub 2) l'ematoma sub-durale fu lieve perché le mani hanno protetto il capo, dovendosi per contro ritenere che il trauma cranico conseguì all'impatto del capo, protetto dal casco, con il parafango dell'auto);
- al radio destro: “Frattura completa scomposta pluriframmentaria 1/3 prossimale diafisi radiale”;
- alle mani: “Fratture pluriframmentarie falange prossimale del I dito e prossimale ed intermedia del II, III, IV e V dito mano destra, frattura pluriframmentaria con diastasi dei monconi falange prossimale I dito, fratture pluriframmentarie falange intermedia del II e III dito mano sn”. Lo “sfacelo traumatico del I, II e III dito mano sx e sfacelo traumatico del I, II, III, IV e V dito mano dx, e frattura del III prossimale radio dx” sono compatibili per applicazione di forza ad alta energia cinetica sul palmo delle mani e sua trasmissione retrograda alle braccia;
il trauma cranico per proiezione in avanti del corpo e capo contro l'ostacolo fisso (lunotto o altre parti meccaniche posteriori dell'auto in sosta). Peraltro, la frattura del radio riconosce frequente patogenesi da traumi sulla mano in situazioni di impatti violenti come negli incidenti d'auto. Il complesso di lesioni all'arto superiore destro contrasta visibilmente con le dinamiche riferite dal in specie quella di: “sbalzamento e caduta con impatto sull'asfalto sul lato sinistro del Pt_1 corpo”. Dopo simili e ineccepibili conclusioni, il CTU alle osservazioni del CTP replicò:
1) “(CTP) Non di semplice caduta sul fianco sx si è trattato ma di proiezione in avanti sul lato sx con mani protese a protezione del capo”: Non si spiega il trauma cranico con ematoma subdurale se le mani proteggono il capo.
2) “(CTP) Presenza poco dietro lo scooter di pattuglia dei Carabinieri, fermatasi a prestare soccorso…”: Dal rapporto dei CC. risulta transito della pattuglia sul luogo dell'incidente (avvenuto alle 16:30 ca,) alle ore 17:09;
3) “(CTP)Assenza di qualsivoglia danno ai lamierati sia di motorino che di vettura, ad altezza di manopole e manubrio”: Di seguito foto di parte convenuta: le foto, rileva questa Corte, dimostrano danni al paraurti posteriore dell'auto, compatibili con una collisione con moto già in fase di scivolamento, derivando da ciò la spiegazione per cui il si è infortunato le mani impugnando Pt_1 il manubrio in assenza di qualsivoglia danno ad altezza di manopole e manubrio.
4) “(CTP) Assenza di qualsivoglia anche minima traccia biologica sui lamierati sia di motorino che di vettura non apparendo peraltro significativa la assenza di da asfalto…”: Agli atti non risulta nessuna ricerca o rilievo da parte delle forze dell'ordine intervenute nel sopralluogo. Questa Corte, in aggiunta, deve in ogni caso rilevare come appaia francamente impossibile ritenere che il preteso conducente, ovvero il venne dimesso dall'ospedale con soli 10 gg. di prognosi CP_1 per trauma chiuso dell'addome, contusione ginocchio destro, mano destra e sinistra, trauma cranico minore, laddove il preteso trasportato, al quale venne riconosciuta in ATP la sussistenza di un danno biologico pari al 75%, una ITT di giorni di 15 giorni, una ITP al 80% di 200 giorni, riportò in detta veste gravissime lesioni al capo: “Trauma cranico con ematoma subdurale di 3 mm ca. temporo-pariatale sn”, al radio destro: “Frattura completa scomposta pluriframmentaria 1/3 prossimale diafisi radiale”, alle mani: “Fratture pluriframmentarie falange prossimale del I dito e prossimale ed intermedia del II, III, IV e V dito mano destra, frattura pluriframmentaria con diastasi dei monconi falange prossimale I dito, fratture pluriframmentarie falange intermedia del II e III dito mano sn”. Ciò perché chi ebbe ad impattare direttamente con la vettura, per subire, quindi, i danni maggiori, poteva essere solo il conducente, essendo il trasportato protetto dal corpo del primo.
In ogni caso, richiamato quanto già rilevato in merito alla contestazione per la quale le mani del hanno protetto il capo, dovendosi per contro ritenere che il trauma cranico conseguì Pt_1 all'impatto del capo del conducente, non del trasportato, protetto dal casco, con il parafango dell'auto, in merito alle doglianze complessivamente svolte dal CTP e reiterate come motivo di appello, le fratture delle dita di entrambe le mani dell'appellante non possono essere considerate come causate da “PROIEZIONE IN AVANTI SUL LATO SINISTRO” con mani protese a protezione del capo, in primo luogo perché non risulta che l'appellante venne sbalzato dalla moto per poi volare in alto e ricadere proteggendosi il capo con le mani: di detta dinamica non vi è nessuna evidenza ed essa contrasta con l'impatto del mezzo, in evidente scivolata, con il parafango della vettura.
Le fratture delle dita di entrambe le mani, quindi sono state causate dall'urto fra la manopola del manubrio, che esse impugnavano, e l'automobile. Di ciò aveva dato logica e plausibile spiegazione il CTP di parte appellata, col rilevare che: “Di poco rilievo è il fatto se le dita stessero stringendo o meno la leva dei freni e della frizione. Se infatti le dita stessero impugnando le sole manopole, le due leve di comando avrebbero ben potuto contrastare le dita contro la manopola stessa. Nel contempo i pollici che impugnavano la manopola sul lato opposto rispetto alle altre quattro dita, possono essere stati sollecitati in mondo repentino e violento per l'arresto brusco della moto e del manubrio in particolare sollecitando in senso di protezione i pollici mentre, per inerzia, il suo corpo veniva proiettato in avanti. I pollici allora sono state le due dita sulle quali si è scaricata l'inerzia dell'arresto ed il tentativo di arrestare il corpo proiettato in avanti per il brusco arresto della moto contro l'ostacolo urtato. Esaminando le diverse dinamiche possibili, che si basano sull'urto delle mani in modo simultaneo sull'asfalto, emergono soltanto incongruenze non contestabili. Cadendo da una moto — con un urto quale quello accaduto
- si precipita su un lato ed è su quel lato che si realizzano le lesioni, mentre nulla o quasi rimane al lato controlaterale che rimane pressoché indenne. In particolare, è ben difficile che chi cade sul lato sinistro, da una moto, possa urtare con eguale violenza entrambe le mani, mentre è provato che cadendo sulla sinistra, come dichiarato dal l'arto interessato avrebbe dovuto essere Pt_1 soprattutto il sinistro, con marginale interessamento del lato destro, se interessato. In fattispecie invece tutti e due gli arti hanno la stessa tipologia di lesione. I pollici allora sono stati sollecitati in abduzione in modo ampiamente violento e simultaneo, tanto da generare una lacerazione tendinomiovascolare che poi ha indotto una progressiva ischemia che è stato necessario trattare chirurgicamente.”
Pare, quindi, indubbio, anche per le suesposte considerazioni del CTP dell'assicurazione, che la sentenza del Tribunale ha recepito conclusioni del CTU le quali costituiscono il frutto di una rilettura dell'intero materiale istruttorio sottoposto a ragionata valutazione critica e comparativa, attraverso la quale sono state disattese le allegazioni difensive di carattere tecnico del CTP dell'odierno impugnante. Il Tribunale ha sottolineato, pertanto, la sussistenza di macroscopiche incompatibilità tra le lesioni riportate da con la asserita posizione di terzo trasportato, che la Corte ritiene di condividere, Pt_1 in particolare la palese incompatibilità tra detta veste e le fratture pluriframmentarie delle falangi, lo sfacelo traumatico di entrambe le mani, il trauma cranico riportati dall'appellante, cui ha fatto riscontro la lievità di danni subiti da che si assumeva essere alla guida del motociclo. CP_1
Peraltro, la frattura completa scomposta pluriframmentaria del radio destro contrasta con la ricostruzione fornita dall'appellante, laddove sostiene di essere caduto sul lato sinistro, così come la presenza di un ematoma subdurale, seppur lieve, non si spiega con la dedotta protezione del capo che l'appellante avrebbe effettuato con le proprie mani durante la caduta, ma con l'impatto tra il capo munito di casco e l'autovettura. In conclusione, alla luce della rivalutazione dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio rispetto al procedimento sommario di Atp e nella ritenuta totale insufficienza di elementi probatori a sostegno della tesi dell'odierno impugnante, non può che concludersi dichiarando la sostanziale correttezza della statuizione resa, in considerazione del fatto che, dalla valutazione complessiva degli elementi addotti in giudizio, il Giudice di prime cure ha logicamente valutato le incongruenze rilevate nella ricostruzione operata dall'attore ed odierno appellante.
Per le ragioni sopra esposte, le censure mosse alla gravata sentenza risultano infondate e, pertanto, la sentenza n.285/2023 del Tribunale di Vasto deve essere integralmente confermata.
SECONDO MOTIVO D'APPELLO: INGIUSTA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA NELLA REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento del secondo motivo, relativo alla condanna alle spese in primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al petitum).
Attesa la soccombenza dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012 che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.14594 del 2016,
Cass.n.18523/2014).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore del procuratore dell'appellata costituita dichiaratosi antistatario che liquida in euro 29.033,00 per compensi, oltre Cap 4% e Iva se dovuta (con riduzione del compenso di terza fase); dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio il 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio