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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2059/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2059/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
495/2023 del 31/03/2023, promossa da: Con
, nato a [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PELIGRA ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
C.F. quale mandataria di C.F. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA e dell'avv. FRANCONE P.IVA_3
ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5 C.F._2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del 31/03/2023 con il quale gli era stato ingiunto di pagare a quale mandataria di a sua Controparte_2 Controparte_3 volta mandataria di la somma di € 82.678,24, quale erede di Controparte_4 Persona_1
, deducendo il suo difetto di legittimazione passiva essendo sopraggiunta la
[...] successione testamentaria alla successione legittima, a seguito del rinvenimento e della pubblicazione di un testamento olografo del de cuius. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta nella qualità, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale la dichiarazione che Parte_2 era erede puro e semplice di , chiedendo altresì l'autorizzazione
[...] Persona_1 alla chiamata in causa di . Controparte_5
Quest'ultima non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 29/05/2024. Con la stessa ordinanza il G.I. ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con atto dell'8/01/2025 parte opposta ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Con note scritte dell'8/03/2025 l'opponente ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la rifusione delle spese. In considerazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opposta, accettata dall'opponente, va dichiarata cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, va disposta l'integrale compensazione delle stesse, essendo intervenuto un mutamento nella situazione di fatto che costituisce una grave ed eccezionale ragione analoga a quella indicata nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Invero, in un primo momento si era aperta la successione legittima e aveva accettato tacitamente l'eredità, compiendo atti di alienazione dei Persona_1 beni ereditari, mentre solo in epoca successiva è stato rinvenuto il testamento olografo con cui il padre ha nominato unica erede la moglie , con ciò escludendo l'odierno Controparte_5 opponente dall'eredità; il verbale di pubblicazione del testamento è stato prodotto solo con l'atto introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2059/2023: Dichiara cessata la materia del contendere. Revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del 31/03/2023. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 18/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2059/2023 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
495/2023 del 31/03/2023, promossa da: Con
, nato a [...] il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PELIGRA ANGELO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
C.F. quale mandataria di C.F. Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA e dell'avv. FRANCONE P.IVA_3
ANTONINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5 C.F._2
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del 31/03/2023 con il quale gli era stato ingiunto di pagare a quale mandataria di a sua Controparte_2 Controparte_3 volta mandataria di la somma di € 82.678,24, quale erede di Controparte_4 Persona_1
, deducendo il suo difetto di legittimazione passiva essendo sopraggiunta la
[...] successione testamentaria alla successione legittima, a seguito del rinvenimento e della pubblicazione di un testamento olografo del de cuius. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta nella qualità, Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale la dichiarazione che Parte_2 era erede puro e semplice di , chiedendo altresì l'autorizzazione
[...] Persona_1 alla chiamata in causa di . Controparte_5
Quest'ultima non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata ed è stata dichiarata contumace con ordinanza del 29/05/2024. Con la stessa ordinanza il G.I. ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Con atto dell'8/01/2025 parte opposta ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Con note scritte dell'8/03/2025 l'opponente ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la rifusione delle spese. In considerazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opposta, accettata dall'opponente, va dichiarata cessata la materia del contendere, revocando il decreto ingiuntivo opposto. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, va disposta l'integrale compensazione delle stesse, essendo intervenuto un mutamento nella situazione di fatto che costituisce una grave ed eccezionale ragione analoga a quella indicata nell'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Invero, in un primo momento si era aperta la successione legittima e aveva accettato tacitamente l'eredità, compiendo atti di alienazione dei Persona_1 beni ereditari, mentre solo in epoca successiva è stato rinvenuto il testamento olografo con cui il padre ha nominato unica erede la moglie , con ciò escludendo l'odierno Controparte_5 opponente dall'eredità; il verbale di pubblicazione del testamento è stato prodotto solo con l'atto introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2059/2023: Dichiara cessata la materia del contendere. Revoca il decreto ingiuntivo n. 495/2023 del 31/03/2023. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 18/03/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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