TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/09/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 133/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 23 settembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Mario Ferreri con la parte personalmente;
- per parte opposta: l'avv. Paola Cappabianca.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 29/07/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 29/07/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ferreri Parte_1 C.F._1 del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Via Aldo
Rossi n. 44, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola CP_1 C.F._2
Cappabianca del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini
Terme, Piazza Cesare Battisti n. 4, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 29/07/2025:
“voglia il Tribunale adito:
- dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto o comunque in ogni caso cessata la materia del contendere;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite come da nota allegata”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 29/07/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta:
“- rigettare l'opposizione promossa dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto. Con Pt_1 vittoria di spese e competenze di lite.”.
* * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti Parte_1 esecutivi avverso il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 2251/2024 emesso dal giudice di Pace di Pistoia e pedissequo precetto per l'importo di € 1.106,03-, notificatogli su istanza della sig.ra in data 09/01/2025. CP_1
In particolare, quale unico motivo di opposizione, il sig. ha dedotto la carenza di procura Pt_1 alle liti allegata al precetto notificato e, pertanto, il titolo doveva essere dichiarato inefficace.
In ogni caso, la pretesa creditoria della sig.ra risulterebbe infondata in quanto le spese CP_1 ingiunte non sarebbero state preventivamente concordate tra le parti, come invece disposto dal
Tribunale di Pistoia;
peraltro, nel periodo marzo 2023 – giugno 2024, l'opposta avrebbe riscosso integralmente l'assegno unico in assenza del consenso del sig. Pt_1
Tanto premesso e ritenuti sussistenti gravi motivi giustificanti la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, parte opponente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Preso atto della intervenuta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo da parte del Giudice di
Pace di Pistoia, il Giudice, con ordinanza del 14/02/2025, ha revocato l'udienza fissata per la discussione della domanda cautelare di sospensiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/06/2025 si è costituita in giudizio la sig.ra contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare CP_1 rilevando che la mancata allegazione della procura conferita dalla sig.ra al suo difensore CP_1 non determinerebbe in alcun modo l'inefficacia dell'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo;
ha insistito, quindi, per il rigetto della spiegata opposizione.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata. propone opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale Parte_1 gli ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.106,03-, deducendo CP_1 quale unico motivo di opposizione la nullità, invalidità o comunque irregolarità del precetto per mancanza della procura alle liti conferita dalla stessa sig.ra . CP_1
Il motivo di opposizione è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c-, non costituisce “atto introduttivo del giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 8213/2012); pertanto, lo stesso deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove il precetto sia sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata (cfr. Cass. Civ. n. 10497/2006).
L'atto di precetto sottoscritto dal legale dichiaratosi difensore privo della allegazione della procura alle liti è, dunque, affetto da un vizio di nullità sanabile con il semplice conferimento ex post della procura fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Tanto premesso e considerato, il precetto notificato al sig. unitamente al titolo esecutivo e Pt_1 al ricorso per decreto ingiuntivo risulta sottoscritto dall'avv. Cappabianca, dichiaratasi difensore della sig.ra , ma ad esso non è allegata alcuna procura alle liti, meramente richiamata negli CP_1 atti (cfr. atto di precetto notificato prodotto dall'opponente); pertanto, lo stesso risulta affetto da un vizio di nullità, tuttavia, sanabile.
Ebbene, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti e ribadito che l'atto di precetto non è atto di natura processuale, nel caso che ci occupa la nullità del precetto risulta essere stata sanata mediante il conferimento successivo della procura, rilasciata dalla sig.ra all'avv. Paola CP_1
Cappabianca ai fini della costituzione nel presente giudizio di opposizione (cfr. doc. 1 di parte opposta).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, stante l'avvenuta sanatoria della rilevata nullità,
l'opposizione deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'opponente.
Esse sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 1.106,03) esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto altresì del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione; condanna
a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 1.276,00 per Parte_1 CP_1 compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 23 settembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: l'avv. Mario Ferreri con la parte personalmente;
- per parte opposta: l'avv. Paola Cappabianca.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 29/07/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 29/07/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Ferreri Parte_1 C.F._1 del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecatini Terme, Via Aldo
Rossi n. 44, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paola CP_1 C.F._2
Cappabianca del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini
Terme, Piazza Cesare Battisti n. 4, giusta procura in atti;
- parte opposta -
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi.
* * *
Conclusioni di parte opponente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 29/07/2025:
“voglia il Tribunale adito:
- dichiarare la nullità, l'invalidità o comunque l'irregolarità del precetto o comunque in ogni caso cessata la materia del contendere;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite come da nota allegata”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 29/07/2025 e dunque come in comparsa di costituzione e risposta:
“- rigettare l'opposizione promossa dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto. Con Pt_1 vittoria di spese e competenze di lite.”.
* * * RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli atti Parte_1 esecutivi avverso il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 2251/2024 emesso dal giudice di Pace di Pistoia e pedissequo precetto per l'importo di € 1.106,03-, notificatogli su istanza della sig.ra in data 09/01/2025. CP_1
In particolare, quale unico motivo di opposizione, il sig. ha dedotto la carenza di procura Pt_1 alle liti allegata al precetto notificato e, pertanto, il titolo doveva essere dichiarato inefficace.
In ogni caso, la pretesa creditoria della sig.ra risulterebbe infondata in quanto le spese CP_1 ingiunte non sarebbero state preventivamente concordate tra le parti, come invece disposto dal
Tribunale di Pistoia;
peraltro, nel periodo marzo 2023 – giugno 2024, l'opposta avrebbe riscosso integralmente l'assegno unico in assenza del consenso del sig. Pt_1
Tanto premesso e ritenuti sussistenti gravi motivi giustificanti la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, parte opponente ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Preso atto della intervenuta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo da parte del Giudice di
Pace di Pistoia, il Giudice, con ordinanza del 14/02/2025, ha revocato l'udienza fissata per la discussione della domanda cautelare di sospensiva.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/06/2025 si è costituita in giudizio la sig.ra contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in particolare CP_1 rilevando che la mancata allegazione della procura conferita dalla sig.ra al suo difensore CP_1 non determinerebbe in alcun modo l'inefficacia dell'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo;
ha insistito, quindi, per il rigetto della spiegata opposizione.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata. propone opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale Parte_1 gli ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 1.106,03-, deducendo CP_1 quale unico motivo di opposizione la nullità, invalidità o comunque irregolarità del precetto per mancanza della procura alle liti conferita dalla stessa sig.ra . CP_1
Il motivo di opposizione è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c-, non costituisce “atto introduttivo del giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (cfr. Cass. Civ. n. 8213/2012); pertanto, lo stesso deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove il precetto sia sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata (cfr. Cass. Civ. n. 10497/2006).
L'atto di precetto sottoscritto dal legale dichiaratosi difensore privo della allegazione della procura alle liti è, dunque, affetto da un vizio di nullità sanabile con il semplice conferimento ex post della procura fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore.
Tanto premesso e considerato, il precetto notificato al sig. unitamente al titolo esecutivo e Pt_1 al ricorso per decreto ingiuntivo risulta sottoscritto dall'avv. Cappabianca, dichiaratasi difensore della sig.ra , ma ad esso non è allegata alcuna procura alle liti, meramente richiamata negli CP_1 atti (cfr. atto di precetto notificato prodotto dall'opponente); pertanto, lo stesso risulta affetto da un vizio di nullità, tuttavia, sanabile.
Ebbene, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti e ribadito che l'atto di precetto non è atto di natura processuale, nel caso che ci occupa la nullità del precetto risulta essere stata sanata mediante il conferimento successivo della procura, rilasciata dalla sig.ra all'avv. Paola CP_1
Cappabianca ai fini della costituzione nel presente giudizio di opposizione (cfr. doc. 1 di parte opposta).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, stante l'avvenuta sanatoria della rilevata nullità,
l'opposizione deve essere rigettata.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico dell'opponente.
Esse sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 1.106,03) esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta e ridotto altresì del 50% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione; condanna
a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in € 1.276,00 per Parte_1 CP_1 compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 23 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni