Articolo 9 della Legge 4 marzo 1987, n. 88
Articolo 8
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2 aprile 1987
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente "Norme per il personale tecnico e amministrativo delle universita'".

Entrata in vigore il 2 aprile 1987