Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16
gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4459/2024 promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, come da Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Maria Corsaro;
-opponente- contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura CP_1
generale alle liti in notar in Roma del 23 gennaio 2023, dall'avvocato Maria Rosaria Per_1
Battiato;
-resistente-
Avente ad oggetto: Opposizione ad ATP.
Conclusioni: all'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 maggio 2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico dell'Ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento) fin dalla data della domanda amministrativa, requisiti che il CTU nominato nella prima fase aveva escluso, avendola ritenuta totalmente invalida, ma non bisognevole di assistenza continua.
1
1.1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo profili di CP_1
inammissibilità del ricorso e negando, nel merito, in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario.
1.2. La causa veniva istruita mediante consulenza medico-legale.
All'udienza odierna, udita la discussione orale, sulle conclusioni delle parti di cui al verbale in atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
2.1. Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
2.2. Va, subito, premesso, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014; cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n,
2025). Ne consegue che inammissibile è la domanda con cui parte opponente ha chiesto
CP_
“Condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa”.
3. Nel procedimento per ATP il CTU aveva concluso il suo giudizio reputando che non ricorressero in capo all'opponente, trovata affetta da “Cerebrovasculopatia cronica con discreto declino cognitivo Cardiopatia ischemica già rivascolarizzata Ipertensione arteriosa Insufficienza respiratoria in trattamento O2 terapia Artrosi polidistrettuale con passaggi posturali e deambulazione difficoltosi ma possibili in autonomia Sindrome depressiva”, i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La stessa era stata ritenuta,
2 infatti, soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%, ma non incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
4. La parte opponente ha contestato le risultanze dell'accertamento svolto dal CTU nominato nella prima fase, dolendosi che lo stesso non ha correttamente valutato il corredo sintomatologico dalla stessa presentato, avendo effettuato un'incongrua valutazione medico-legale per avere omesso di considerare che il quadro patologico da cui è affetta, ovvero “grave deterioramento cognitivo con disturbi del comportamento, cardiopatia ischemica, insufficienza respiratoria, ipertensione arteriosa, obesità, artrosi polidistrettuale, deficit statico dinamico, sindrome depressiva”, incide sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Ha richiamato, in particolare, la certificazione medica ASP-Catania del 24 gennaio 2024, da cui emergerebbe la sussistenza di un grave e globale deterioramento cognitivo caratterizzato da disorientamento spazio temporale, deficit nella registrazione di semplici parole e nella rievocazione dopo breve interferenza, deficit dell'attenzione e calcolo, deficit nell'area del linguaggio, compromissione funzionale severa alle autonomie di base, grave deficit con riguardo alle autonomie strumentali quotidiane;
ha aggiunto che dall'anamnesi e dagli accertamenti psicodiagnostici si evidenzia un grave e globale deterioramento cognitivo associato a sindrome ansioso-depressiva con perdita delle autonomie semplici e complesse del vivere quotidiano.
Ha sostenuto, in conseguenza, la parte opponente che il complesso delle patologie da cui è affetta determina nella stessa la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di provvedere alla propria vita in maniera autonoma.
Ha concluso sostenendo che quanto evidenziato dà conto della propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua.
5. Orbene, il CTU nominato in questa fase, sulla scorta della documentazione in atti e dell'esame obiettivo condotto sull'opponente, ha evidenziato che la stessa è affetta da “Marcato deterioramento cognitivo in soggetto affetto da sindrome ansioso-depressiva, cardiopatia ischemico ipertensiva, insufficienza respiratoria in O2terapia, poliartrosi, incontinenza urinaria”.
Ha ritenuto il CTU che tale quadro morboso soddisfi i parametri richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in quanto il “nucleo centrale del quadro clinico presentato dalla ricorrente è costituito dal grave declino cognitivo associato a sindrome ansioso-depressiva, per cui la stessa è apparsa disorientata nello spazio e nel tempo, incapace di rievocare fatti che la riguardano. Tutto ciò gravato dalla cardiopatia ischemico ipertensiva, dalla poliartrosi, dall'insufficienza respiratoria e dall'incontinenza urinaria”. Ha in definitiva ritenuto il CTU che la
3 parte opponente non sia in grado di svolgere in autonomia gli atti elementari della vita quotidiana, per i quali necessita di assistenza continua.
6. Con riguardo alla decorrenza del requisito sanitario, ha evidenziato il CTU che la stessa debba farsi coincidere con il mese di gennaio 2024, epoca della relazione psicologica rilasciata il 24 gennaio 2024 dall'ASP di Catania.
7. La relazione medico legale, immune da vizi, e avverso la quale non sono stati formulati rilievi critici, va condivisa e richiamata, anche con riferimento alla accertata decorrenza.
Ne consegue l'accoglimento della opposizione sia pure con la decorrenza sopra indicata.
8. Le spese di lite della prima fase, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva rispetto alla domanda amministrativa e anche alla visita presso la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile delle condizioni visive e della sordità tenutasi il 19 giugno
2023, devono essere compensate.
Le spese di questa fase, tenuto conto dell'accertata decorrenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da epoca coeva all'accertamento compiuto nella prima fase e anteriore alla proposizione dell'opposizione, devono essere poste a carico dell' ; CP_1
esse si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
147/2022, e vanno corrisposte dall' direttamente in favore dell'Erario ai sensi dell'articolo 133 CP_1 del DPR n. 115/2002, stante l'ammissione della parte opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto di pari data vanno poste a carico dell' CP_1 avuto riguardo all'esito dell'accertamento favorevole alla parte opponente fin da epoca coincidente con le operazioni peritali svolte nella prima fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4459/2024 R.G., disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento dell'opposizione, dichiara che è persona Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età (L.
509/88, 124/98) grave 100% e con necessità di assistenza continua a decorrere dal mese di gennaio del 2024.
Compensa le spese di lite della prima fase.
Condanna l' a pagare le spese del giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € CP_1
2.695,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone il versamento direttamente in favore dell'Erario ai sensi dell'articolo 133 del D.P.R. n. 115/2002.
4 Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della prima fase e della seconda fase, CP_1
liquidate come da separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania all'udienza del 16 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dr. Patrizia Mirenda
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