Articolo 1320 del Codice civile
Articolo 1284Articolo 1284
Versione
19 aprile 1942
Art. 1320.

(Estinzione parziale).

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e' liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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