Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1320.
(Estinzione parziale).
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e' liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
(Estinzione parziale).
Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non e' liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.
La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.
Commentari • 16
- 1. Delle obbligazioni divisibili e indivisibilihttps://www.brocardi.it/ · 201.78706
[…] espressamente estesa, dal terreno della remissione, ad ogni altra ipotesi di estinzione parziale del l'obbligazione indivisibile per causa non satisfattiva (art. 70 capov.) Relazione al Codice Civile (Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942) 600 Alla disciplina dell'obbligazione solidale si è ricondotta quella dell'obbligazione indivisibile (art. 1317 del c.c.), salvo per quanto attiene alla situazione degli eredi del debitore (art. 1318 del c.c.) e all'estinzione parziale dell'obbligazione (art. 1320 del c.c.). […]
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Giurisprudenza • 62
- 1. Trib. Roma, sentenza 27/05/2021, n. 9362Provvedimento: […] ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l'impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell'obbligazione indivisibile, attesa l'espressa previsione nell'art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all'addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione.” (Cass., 10Leggi di più...
- obbligazioni indivisibili·
- compensazione spese processuali·
- nullità contratto preliminare·
- risarcimento danni·
- art. 2932 c.c.·
- accertamento incidenter tantum·
- caparra confirmatoria·
- art. 1317 c.c.·
- inadempimento contrattuale·
- art. 1227 c.c.