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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/09/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4583/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Porti nr. 38
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e RO P.IVA_1
difesa dall'avv. PANNITTERI MARIA GRAZIA del Foro di Catania e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Paternò, via Somalia nr. 6
CONVENUTA OPPOSTA
e contro
(c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. ABRIGNANI IGNAZIO del Foro di P.IVA_2
Roma e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma,
Piazzale delle Belle Arti nr. 8
pagina 1 di 21 CONVENUTA OPPOSTA
nonché nei confronti di:
(c.f. Parte_2
ora P.IVA_3 Parte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. SOLINAS GIANNI del Foro di
[...]
Venezia e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza,
Contrà Santa Caterina nr. 10
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Nel merito: accertare e dichiarare nei confronti di tutte le parti del presente giudizio e comunque con accertamento efficace erga omnes, che il rapporto garantito dalla fideiussione sottoscritta in data 29.09.2017 dal Sig.
[...]
è nullo e/o annullabile e comunque inefficace per tutti i motivi Parte_1
esposti negli atti presentati nell'interesse dell'attore; accertare altresì la nullità
e l'inefficacia della fideiussione;
accertare quanto meno l'invalidità della fideiussione in relazione alla previsione di deroga della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.; accertare e dichiarare che il termine di cui all'art. 1957 c.c.
non è stato rispettato e dunque che la fideiussione è divenuta inefficace;
accertare e dichiarare l'inefficacia e l'invalidità della fideiussione anche per violazione del termine ex art. 1955 c.c.; per l'effetto, revocare, dichiarare nulla,
ovvero annullare ovvero ancora dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 09120210003984687002 emessa dall'Agente della Riscossione della Provincia
di Pordenone in considerazione del fatto che la pretesa creditoria azionata nei pagina 2 di 21 confronti del Sig. , nella sua qualità di fideiussore della Parte_1
società (P.iva ) è infondata in fatto e in diritto, per CP_3 P.IVA_4
tutte le ragioni puntualmente dedotte nell'atto di opposizione e nelle successive memorie;
comunque accertare e dichiarare che nulla l'attore deve a e dunque ad . Controparte_4 RO
In via istruttoria: si chiede di ammettere le prove richieste con memoria ex art. 183 co. VI nr. 2 c.p.c. e non ammesse, in particolare si chiede di essere abilitati alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
Contr 1) “Vero che ha garantito il credito della verso Controparte_6 CP_3
derivante da un contratto di mutuo in relazione al quale il Sig.
[...] [...]
si era costituito fideiussore della mutuataria, unitamente al dott. Parte_1
e alla società fino alla concorrenza Controparte_7 Controparte_8
dell'importo massimo di Euro 1.937.000,00 (doc. 2)”;
2) “Vero che ha finanziato omettendo le Controparte_6 CP_3
verifiche in ordine alla possibilità per detta società di restituire il finanziamento erogato attraverso il mutuo n. 126627 e senza rilevare che la società aveva ricevuto dall' la notifica di dieci cartelle di RO
pagamento”;
3) “Vero che ha trasferito la provvista a a titolo di CP_3 CP_9
caparra a fronte della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare”;
4) “Vero che e hanno fornito alla banca copia del CP_3 CP_9
contratto preliminare di compravendita immobiliare del 20 settembre 2017”;
pagina 3 di 21 5) “Vero che ha utilizzato la provvista erogata per acquistare il credito CP_9
di 1,16 milioni di euro di verso Penta Immobiliare di Controparte_6
; RO0
6) “Vero che tale credito era, al momento della cessione a , classificato a CP_9
sofferenza”;
7) “Vero che le transazioni finanziarie tra e relative CP_3 CP_11
al pagamento della somma di euro 1,9 milioni in virtu' di quanto previsto contratto preliminare di compravendita del 20 settembre 2017 sono intervenute su conti correnti delle due società accesi presso Controparte_6
(c/c 00/008061376 intestato a e conto corrente n. 18/008061346 CP_3
intestato a )”; CP_9
8) “Vero che è divenuta insolvente verso nel CP_3 Controparte_6
rimborso del mutuo n. 126627 nell'anno 2019 dopo aver versato rate per complessivi euro 133.168,66 e che detto istituto di credito ha provveduto ad escutere nel febbraio 2020 la garanzia del pari all'80% Controparte_4
dell'esposizione complessiva”;
9) “Vero che ha acquistato per la somma di euro 184.000,00 un CP_11
immobile che aveva ottenuto in assegnazione all'esito di una Controparte_6
procedura esecutiva immobiliare”;
10) “Vero che in data 04 ottobre 2017 il Sig. ha chiesto di Controparte_7
svincolare la propria fideiussione a garanzia del debito di ”; CP_3
11) “Vero che ha accettato di svincolare il cofideiussore Controparte_6
su richiesta dello stesso, senza interpellare il Sig. Controparte_7 Pt_1
pagina 4 di 21 acquisendo la garanzia di una società fallita dopo Parte_1 CP_8
qualche mese”;
12) “Dica il teste se e quando la banca abbia avvisato il Sig. Parte_1
della rinuncia a tale garanzia personale e se abbia ottenuto l'assenso dell'odierno attore allo svincolo della fideiussione;
CP_7
Si indicano a testi sulle predette circostanze: di Vicenza;
Testimone_1
di Venezia;
di Vicenza, quest'ultima c/o Controparte_7 Testimone_2 CP_11
il Sig. e presso
[...] Testimone_3 Persona_1 Testimone_4
AN San Giorgio e Valle Agno (oggi AN di Verona e Vicenza).
Si richiede che il Giudice voglia ordinare alla AN di CC, anche in detto giudizio, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione di seguito
Contr riportata: copia della documentazione inerente al rilascio della garanzia con riferimento al mutuo 126627; copia del contratto di apertura di conto corrente intestato ad copia del contratto di deposito titoli CP_3
intestato a detta società; copia delle intimazioni inviate a detta società.
Si chiede anche l'esibizione dell'assenso alla richiesta di svincolo della fideiussione formulata dal Dott. nonché copia della documentazione CP_7
inerente l'istruttoria che ha preceduto la stipula del contratto di mutuo n.
126627 in favore di . CP_3
Si chiede, sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga richiesta al
[...]
Contr l'esibizione della domanda di insinuazione al passivo di e di Parte_4
AN di Verona e Vicenza S.c. e che venga disposta l'esibizione dell'ultima informativa periodica del Curatore ai creditori in ordine alle prospettive di realizzo dell'attivo e di pagamento dei crediti ammessi al passivo fallimentare.
pagina 5 di 21 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA RO
:
[...]
ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione e, comunque, il difetto di legittimazione passiva di RO
relativamente alle eccezioni inerenti al merito della pretesa impositiva e/o adempimenti di competenza esclusiva dell'ente impositore, tenendola indenne dalle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della sottoscritta procuratrice.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA RO2
[...]
La scrivente difesa, in ossequio al provvedimento del Giudice che ha disposto la trattazione scritta dell'udienza dell'8.5.2025, con le presenti brevi note precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e precipuamente alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. da intendersi qui trascritti,
insistendo affinché la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
PER LA PARTE TERZA CHIAMATA:
In via preliminare:
- dichiarare, anche per i motivi esposti in narrativa, la tardività, l'irritualità e l'inammissibilità e/o la carenza di legittimazione attiva in capo al signor a svolgere qualsiasi domanda e/o eccezione inerente alla Parte_1
validità e/o legittimità del contratto di mutuo del 29.9.2017;
pagina 6 di 21 - dichiarare, anche i per i motivi esposti in narrativa in ordine all'esistenza di un giudicato sulla validità e liceità del contratto di mutuo, la tardività e l'irritualità e l'inammissibilità e/o la carenza di legittimazione attiva a svolgere qualsiasi domanda e/o eccezione avente per oggetto la validità e/o legittimità
del contratto di mutuo in data 29.9.2017;
- dichiarare, anche per i motivi esposti in narrativa, la tardività e l'irritualità e l'inammissibilità e/o la carenza di interesse e/o di legittimazione attiva del signor a far valere domande e/o eccezioni inerenti ad Parte_1
un'asserita concessione abusiva del credito;
- dichiararsi, anche per i motivi indicati in narrativa, prescritte tutte le
Contr domande e/o pretese azionate da nei confronti di e/o Parte_1
della AN;
Nel merito:
- fermo restando le conclusioni sopra rassegnate rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni avanzate dal Signor
[...]
(nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi Parte_1
esposti;
-rigettare, in ogni caso, tutte le domanda proposte nei confronti dalla convenuta nei confronti della (nessuna esclusa), Controparte_2 CP_6
ivi compresa quella di manleva, siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili.
In ogni caso:
con vittoria integrale delle spese e compensi di lite oltre spese generali, IVA e
Cpa come per legge.
pagina 7 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1,
c.p.c. proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 09120210003984687002, notificatagli dalla
[...]
, cartella RO3
emessa ai sensi dell'art. 8bis D.lgs. 3/2015 e art. 67 DPR 43/88 per l'esazione della somma di € 1.549.600, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 1.596.093,88 a titolo di recupero delle somme erogate dal Fondo
di Garanzia ex L. 662/1996 (fondo gestito dal a RO4
favore di a titolo di rimborso di un mutuo RO5
insoluto erogato ad di cui l'opponente si era costituito fideiussore, CP_3
in data 29.09.2017, per l'importo massimo di € 1.937.000. A seguito del pagamento dell'importo da parte del , lo stesso si era surrogato CP_2
nella posizione della fino alla concorrenza della somma versatale e aveva CP_6
quindi incaricato l' di Pordenone di RO
recuperare l'importo dalla debitrice principale e dai fideiussori mediante procedura esattoriale.
Premessa la sua qualifica di “consumatore” e la conseguente competenza del Tribunale adito, l'opponente formulava i seguenti motivi di opposizione:
1) nullità della cartella di pagamento in quanto emessa da soggetto della riscossione territorialmente incompetente, ovvero l' CP_16
operante in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del sig. Parte_1
2) nullità della cartella di pagamento per invalidità dell'obbligazione principale. Nullità del contratto di mutuo e della fideiussione per pagina 8 di 21 assenza/illiceità della causa, ciò in quanto il contratto garantito dalla fideiussione era nullo per mancanza o illiceità della causa ex artt. 1325 e 1418
Contr c.c. in quanto il mutuo, garantito dal era stato erogato dalla ad CP_6
affinché la stessa acquistasse, dalla banca mutuante, un credito CP_3
incagliato verso una società terza, RO7
esposta verso la banca e insolvente per € 1.160.440,50, così che la banca
[...]
potesse “scaricare”, in modo illecito, il rischio di insolvenza di quest'ultima sul
Contr con operazione illegittima, come accertato dalle indagini della Guardia di
NA. Il contrato di mutuo dovrebbe considerarsi anche annullabile per
Contr dolo della AN che aveva inteso pregiudicare e gli altri garanti di
[...]
CP_
3) inefficacia della cartella di pagamento per insussistenza del diritto di agire in via esecutiva in danno del fideiussore. Inefficacia della fideiussione prestata dall'opponente, in quanto la che aveva acquisito anche una CP_6
garanzia fideiussoria da parte di in relazione al medesimo Controparte_7
debito garantito dal sig. , lo aveva successivamente liberato senza Parte_1
ottenere il consenso dell'attore con conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c..
4) inefficacia della fideiussione per violazione della disciplina Antitrust.
Scadenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c. La fideiussione prestata richiamava lo schema elaborato dall'ABI nel 2002 per le fideiussioni bancarie e quindi era nulla in quanto contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale a monte sancita dal provvedimento della AN d'LI nr. 55/2005. In ogni caso anche se la nullità fosse parziale e limitata alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8
pagina 9 di 21 dello schema contrattuale la garanzia sarebbe inefficace in quanto la banca non aveva rispettato il termine semestrale ex art. 1957 c.c., la cui deroga sarebbe comunque nulla in quanto l'opponente è un consumatore.
Concludeva quindi come in atti, instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o della cartella di pagamento opposta.
II. Si costituiva in giudizio (d'ora in RO
avanti ) deducendo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della CP_16
cartella di pagamento per essere stata emessa da soggetto della riscossione territorialmente incompetente in quanto si trattava di motivo integrante opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di giorni 20 dalla notifica della cartella di pagamento e quindi tardivamente sollevato. Inoltre il motivo era anche infondato in quanto le norme di cui al DPR 602/1973
dovevano essere lette secondo il nuovo assetto della riscossione erariale, in cui era stata soppressa la riscossione mediante concessionari provinciali e, a seguito del D.L. 203/2005, le funzione relative alla riscossione nazionale erano state attribuite alla (che le esercitava mediante l' con RO CP_16
conseguente venir meno dei limiti territoriali di competenza previgenti, come statuito dalla giurisprudenza di merito. Sui motivi attinenti al merito della pretesa sollevava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. CP_16
Concludeva quindi come in atti, con richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente.
III. Si costituiva in giudizio Controparte_2
Contr (d'ora in avanti ) eccependo la tardività del motivo
[...]
relativo alla pretesa incompetenza dell' di Pordenone ad emettere e CP_16
pagina 10 di 21 notificare la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione in quanto si trattava di motivo da proporre con opposizione ex art. 617 c.p.c. nei venti giorni successivi alla ricezione della notifica della cartella. Rilevava poi l'autonomia della propria pretesa rispetto al rapporto intercorrente tra la banca e il debitore/fideiussore e la legittimità della riscossione a mezzo di ruolo esattoriale.
Quanto al merito deduceva che la garanzia prestata era espressamente qualificata come fideiussione specifica, pertanto non si applicava la giurisprudenza citata dall'opponente relative alle fideiussioni omnibus. Inoltre
la stessa era da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia con conseguente impossibilità per il garante di sollevare le eccezioni ex artt. 1956 e
1957 c.c.; in ogni caso difettava la prova del coinvolgimento della AN nella intesa anticoncorrenziale e dell'avvenuta deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.,
che, comunque sarebbe valida ed ammissibile non presidiando alcun interesse
Contr pubblico superiore. Infine rilevava che l'art. 6 della fideiussione,
approvato in via specifica, stabiliva l'efficacia della garanzia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia già esistente o che fosse in seguito prestata in favore della AN e nell'interesse del medesimo debitore,
nonché prevedeva che, in presenza di più fideiussori, ciascuno rispondesse per l'intero ammontare del debito anche se l'obbligazione di uno dei garanti fosse venuta a cessare per qualsiasi causa, di talché ne conseguiva l'inapplicabilità
dell'invocato art. 1955 c.c.
pagina 11 di 21 Chiedeva comunque autorizzarsi la chiamata in causa della AN per sentirla condannare al pagamento delle somme richieste al fideiussore in caso di accoglimento dell'opposizione.
Concludeva, quindi, come in atti con rigetto della chiesta sospensiva.
IV. Si costituiva in giudizio la terza chiamata
[...]
Parte (d'ora in avanti anche ”) rilevando Parte_2
preliminarmente come non vi fossero domande formulate dall'opponente nei propri confronti e replicando ai motivi di opposizione come segue: o esistenza del giudicato sulla validità del contratto di mutuo concesso ad in quanto il relativo credito era stato ammesso al CP_3
passivo fallimentare del fallimento della debitrice principale da parte del Tribunale di Pordenone che aveva, quindi, accertato validità,
liceità e legittimità del predetto contratto;
o prescrizione di eventuali domande di annullamento della fideiussione per asseriti vizi del consenso essendo ormai trascorso il termine quinquennale ex art. 1442 c.c.;
o infondatezza delle contestazioni sulla violazione della normativa antitrust in quanto il provvedimento sanzionatorio della AN d'LI
nr. 55/2005 non è applicabile alle fideiussioni specifiche, quale è
quella per cui è causa e, in ogni caso, le clausole oggetto di censura non rilevavano avendo la AN rispettato il termine semestrale ex art. 1957 c.c., infatti la stessa, a fronte del fallimento di in CP_3
data 23.01.2020 con deposito della sentenza in data 31.01.2020 aveva tempestivamente presentato domanda di ammissione al passivo pagina 12 di 21 fallimentare della debitrice principale in data 27.02.2020 ed era stata ammessa successivamente al passivo in data 14.07.2020. La
fideiussione andava comunque qualificata quale “contratto autonomo di garanzia”, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.;
o infondatezza delle contestazioni in ordine alla violazione dell'art. 1955
c.c. poiché il fatto del creditore rilevante ai sensi della predetta norma non poteva consistere nella mera inazione, ma nella violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o dal contratto e, nella fattispecie, non vi era alcun obbligo in tal senso della banca di chiedere il consenso del sig. per liberare l'altro garante, né Parte_1
vi era altro obbligo informativo, non risultando alcun vincolo di solidarietà essendo, al contrario, previsto dalla garanzia che ciascun fideiussore rispondesse per l'intero debito anche se l'obbligazione degli altri garanti fosse venuta a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la remissione del debito o la transazione;
o infondatezza delle contestazioni relative alla nullità della fideiussione ex art. 1939 c.c. in quanto l'eventuale concessione abusiva di credito comporterebbe una responsabilità risarcitoria della banca e non la nullità del contratto di mutuo, inoltre, ove in ipotesi fosse sussistente l'operazione dedotta dal sig. lo stesso ne sarebbe stato Parte_1
quantomeno partecipe, se non addirittura l'artefice.
Concludeva quindi come segue:
• Inammissibilità e/o carenza di legittimazione attiva di su Parte_1
tutte le domande relative al mutuo;
pagina 13 di 21 • Rigetto di tutte le domande per infondatezza in fatto e diritto;
Contr
• Rigetto delle domande formulate da verso la banca, ivi compresa quella di manleva.
V. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c., concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c., nuovamente rigettata l'istanza di sospensiva attorea, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni. Subentrato dal
03.10.24 il sottoscritto g.i., il procedimento era trattenuto in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 08.05.25, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
VI. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
VI.
1. Preliminarmente si deve rilevare, come anche eccepito
Contr dall'opponente, che la memoria di replica di depositata in data 31.07.25 è
tardiva, scadendo il relativo termine lunedì 28.07.25 e pertanto non se ne terrà
conto ai fini della decisione.
VI.
2. Sempre preliminarmente occorre dare atto della differenza che,
in materia di esecuzione forzata, intercorre tra l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. e quella agli atti esecutivi regolata dall'art. 617
c.p.c.. Invero, come noto, la prima investe l'an dell'azione esecutiva (vale a dire il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni),
mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa (concernendo la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto – cui è equiparabile la pagina 14 di 21 cartella esattoriale – ovvero dei singoli atti di esecuzione e la loro notifica notifica, senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis) (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III del 13.11.2009 n. 24047, nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 5.5.2009 n. 10296, Cass. civ. sez. III del
25.11.2002 n. 16569 e Cass. civ. sez. lav. del 26.05.2017 n. 13381, con cui è
stato ribadito che “In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che,
nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi,
investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può
agire in sede esecutiva).
Ciò premesso, quanto al motivo di opposizione sub. 1 (nullità della cartella di pagamento in quanto emessa da soggetto della riscossione territorialmente incompetente) lo stesso è inammissibile in quanto integra un motivo da sollevarsi mediante opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20
giorni dalla notifica del precetto (ovvero della cartella di pagamento), mentre nella presente circostanza, a fronte della notifica della predetta a mezzo pec in data 20.06.22 (come ammesso dallo stesso opponente a pag. 1 dell'opposizione),
la stessa è stata notificata ad in data 31.08.22. CP_16
VI.
3. Quanto al complesso motivo sub. 2 conviene analizzare separatamente le questioni sollevate.
VI.
3.1. Quanto alla asserita assenza/illiceità della causa del contratto di mutuo non è ben chiaro se l'opponente volesse sostenere l'abusiva concessione del credito ad da parte della AN o la compartecipazione CP_3
pagina 15 di 21 della AN ad una fattispecie di rilievo penalistico da cui conseguirebbe l'assenza/illiceità della causa del negozio.
Nel primo caso non si potrebbe discorrere di nullità, ma semmai di responsabilità risarcitoria della che potrebbero far valere i soggetti CP_6
legittimati ovvero i creditori dell'impresa finanziata o il curatore fallimentare
(cfr. Cass. 29840/2023: “L'erogazione del credito è qualificabile come “abusiva”,
qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi;
in tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass. (ord.).
30.6.2021, n. 18610 (Rv. 661819-01)”); nel secondo caso potrebbe discorrersi di nullità del negozio solo ove la AN avesse posto in essere un'attività
assimilabile ad un concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta (o in altro illecito penale). Di ciò non pare esservi una prova sufficiente, infatti la relazione della Guardia di NA (di cui non risulta alcun seguito di carattere penale a carico di organi della AN mutuataria) si rifà a dichiarazioni formulate ex post del curatore di ponendo in essere un ragionamento CP_3
di cui però non fornisce dimostrazione (assimilabile ad un “la AN non poteva non sapere”). In realtà, come viene esposto anche nella relazione medesima, aveva posto in essere fin dal 2014 azioni volte a presentare CP_3
pagina 16 di 21 un bilancio diverso da quello reale, con lo scopo di assumere un profilo meritevole anche, e soprattutto, verso eventuali finanziatori:
Tanto che nell'ultimo bilancio prima della concessione del mutuo
(bilancio di esercizio al 31.12.2016) la stessa società esponeva un rilevante utile di bilancio, peraltro in continuità con l'esercizio precedente (segretario dell'assemblea era proprio il sig. di talché appare Parte_1
sorprendente che adesso lo stesso deduca di nulla sapere della situazione societaria di tenuto conto che all'epoca era socio unico di CP_3 CP_8
Parte a sua volta socia unica di docc. 12, 14 e 15 )
[...] CP_3
[..]
Anche la successiva operazione posta in essere da con terzo CP_3
soggetto appare irrilevante per i fini che ci occupano in quanto il mutuo garantito dal Fondo non era di scopo e comunque la società finanziata all'epoca pagina 17 di 21 non aveva pregiudizievoli e aveva presentato un credibile business plan circa
Parte l'utilizzo del finanziamento (docc. 17-19 ).
VI.
3.2. Quanto esposto al paragrafo precedente conduce anche all'infondatezza della prospettazione attorea circa l'annullabilità del contratto per dolo della AN finanziatrice, che appare insussistente.
VI.
4. Quanto al motivo sub. 3, è giurisprudenza pacifica che “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.” (Cass. n. 4175/2020). Nella
fattispecie, come correttamente dedotto dalla non sussisteva alcun CP_6
obbligo legale o contrattuale della stessa di informare l'opponente della liberazione dell'altro garante tenuto conto che l'art. 6, comma 2, della garanzia,
separatamente sottoscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. dall'opponente prevedeva espressamente che:
VI.
5. Quanto al motivo sub. 4 risultano prive di rilievo le argomentazioni sulla eventuale nullità della clausola derogatoria al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (che sarebbe comunque solo parziale e pagina 18 di 21 limitata alle clausole di cui al provvedimento della AN d'LI nr. 55/20025,
cfr. Cass., S.U. n. 41994/2021), perché in realtà tale clausola non è presente nel testo della garanzia. Deve quindi applicarsi il disposto del predetto articolo e,
come già rilevato anche dal precedente g.i. in sede di sospensiva (ordinanza del
11.03.24), “è decisivo rilevare il pieno rispetto da parte della delle CP_6
previsioni normative dell'art. 1957 c.c., atteso che, a fronte del fallimento di del 23.1.2020, con deposito della sentenza del 31.1.2020 (cfr. doc. CP_3
5 del fasc. della terza chiamata) la AN (che non aveva il rapporto a sofferenza) ha agito presentando tempestivamente la domanda di ammissione al passivo nel semestre successivo alla dichiarazione di fallimento e precisamente il 27.2.2020 (cfr. doc. 6 del fasc. della terza chiamata) nei confronti della debitrice principale innanzi al Tribunale di Pordenone,
venendo anche ammessa al passivo il 14.7.2020 (cfr. doc. 7 del fasc. della terza chiamata);”. Di talché anche tale motivo di opposizione è privo di pregio.
Contr
VI.
6. Le domande formulate, in via subordinata, da nei confronti della risultano assorbite dal rigetto dei superiori motivi di opposizione e CP_6
dalla conseguente conferma della cartella di pagamento opposta.
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente nei
Contr confronti di tutte le altre parti in causa ivi compresa la terza chiamata da in quanto tale chiamata in causa è stata originata dai motivi di opposizione formulati dal sig. (infatti è consolidato nella giurisprudenza della Parte_1
Corte di legittimità - cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10364/2023 e 10583/2024 -
il principio per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo,
chiamato in garanzia dal convenuto, va a carico dell'attore qualora, come nella pagina 19 di 21 specie, la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate). Le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro medio per le fasi studio e introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e
Contr decisionale (stante la tardività della memoria di replica) a favore di al parametro minimo per tutte le fasi con distrazione a favore della procuratrice antistataria per e al parametro medio per tutte le fasi e minimo per la CP_16
Parte fase istruttoria a favore di , tenuto conto del valore di causa (superiore ad €
520.000).
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e le domande tutte formulate dalla parte opponente in causa;
2) condanna a rifondere alle controparti le spese di lite del Parte_1
presente giudizio che liquida come segue:
- a favore di in € 18.977 per compensi, RO3
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore della procuratrice antistataria;
- a favore di in € 1.686 Controparte_2
per esborsi, € 23.946 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 - a favore di già RO8 [...]
in € 29.154 per compensi, oltre 15% Parte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 22/09/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4583/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. DAL BEN MARCO ANTONIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Porti nr. 38
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), rappresentata e RO P.IVA_1
difesa dall'avv. PANNITTERI MARIA GRAZIA del Foro di Catania e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Paternò, via Somalia nr. 6
CONVENUTA OPPOSTA
e contro
(c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. ABRIGNANI IGNAZIO del Foro di P.IVA_2
Roma e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Roma,
Piazzale delle Belle Arti nr. 8
pagina 1 di 21 CONVENUTA OPPOSTA
nonché nei confronti di:
(c.f. Parte_2
ora P.IVA_3 Parte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. SOLINAS GIANNI del Foro di
[...]
Venezia e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza,
Contrà Santa Caterina nr. 10
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE:
Nel merito: accertare e dichiarare nei confronti di tutte le parti del presente giudizio e comunque con accertamento efficace erga omnes, che il rapporto garantito dalla fideiussione sottoscritta in data 29.09.2017 dal Sig.
[...]
è nullo e/o annullabile e comunque inefficace per tutti i motivi Parte_1
esposti negli atti presentati nell'interesse dell'attore; accertare altresì la nullità
e l'inefficacia della fideiussione;
accertare quanto meno l'invalidità della fideiussione in relazione alla previsione di deroga della disposizione di cui all'art. 1957 c.c.; accertare e dichiarare che il termine di cui all'art. 1957 c.c.
non è stato rispettato e dunque che la fideiussione è divenuta inefficace;
accertare e dichiarare l'inefficacia e l'invalidità della fideiussione anche per violazione del termine ex art. 1955 c.c.; per l'effetto, revocare, dichiarare nulla,
ovvero annullare ovvero ancora dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 09120210003984687002 emessa dall'Agente della Riscossione della Provincia
di Pordenone in considerazione del fatto che la pretesa creditoria azionata nei pagina 2 di 21 confronti del Sig. , nella sua qualità di fideiussore della Parte_1
società (P.iva ) è infondata in fatto e in diritto, per CP_3 P.IVA_4
tutte le ragioni puntualmente dedotte nell'atto di opposizione e nelle successive memorie;
comunque accertare e dichiarare che nulla l'attore deve a e dunque ad . Controparte_4 RO
In via istruttoria: si chiede di ammettere le prove richieste con memoria ex art. 183 co. VI nr. 2 c.p.c. e non ammesse, in particolare si chiede di essere abilitati alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto:
Contr 1) “Vero che ha garantito il credito della verso Controparte_6 CP_3
derivante da un contratto di mutuo in relazione al quale il Sig.
[...] [...]
si era costituito fideiussore della mutuataria, unitamente al dott. Parte_1
e alla società fino alla concorrenza Controparte_7 Controparte_8
dell'importo massimo di Euro 1.937.000,00 (doc. 2)”;
2) “Vero che ha finanziato omettendo le Controparte_6 CP_3
verifiche in ordine alla possibilità per detta società di restituire il finanziamento erogato attraverso il mutuo n. 126627 e senza rilevare che la società aveva ricevuto dall' la notifica di dieci cartelle di RO
pagamento”;
3) “Vero che ha trasferito la provvista a a titolo di CP_3 CP_9
caparra a fronte della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare”;
4) “Vero che e hanno fornito alla banca copia del CP_3 CP_9
contratto preliminare di compravendita immobiliare del 20 settembre 2017”;
pagina 3 di 21 5) “Vero che ha utilizzato la provvista erogata per acquistare il credito CP_9
di 1,16 milioni di euro di verso Penta Immobiliare di Controparte_6
; RO0
6) “Vero che tale credito era, al momento della cessione a , classificato a CP_9
sofferenza”;
7) “Vero che le transazioni finanziarie tra e relative CP_3 CP_11
al pagamento della somma di euro 1,9 milioni in virtu' di quanto previsto contratto preliminare di compravendita del 20 settembre 2017 sono intervenute su conti correnti delle due società accesi presso Controparte_6
(c/c 00/008061376 intestato a e conto corrente n. 18/008061346 CP_3
intestato a )”; CP_9
8) “Vero che è divenuta insolvente verso nel CP_3 Controparte_6
rimborso del mutuo n. 126627 nell'anno 2019 dopo aver versato rate per complessivi euro 133.168,66 e che detto istituto di credito ha provveduto ad escutere nel febbraio 2020 la garanzia del pari all'80% Controparte_4
dell'esposizione complessiva”;
9) “Vero che ha acquistato per la somma di euro 184.000,00 un CP_11
immobile che aveva ottenuto in assegnazione all'esito di una Controparte_6
procedura esecutiva immobiliare”;
10) “Vero che in data 04 ottobre 2017 il Sig. ha chiesto di Controparte_7
svincolare la propria fideiussione a garanzia del debito di ”; CP_3
11) “Vero che ha accettato di svincolare il cofideiussore Controparte_6
su richiesta dello stesso, senza interpellare il Sig. Controparte_7 Pt_1
pagina 4 di 21 acquisendo la garanzia di una società fallita dopo Parte_1 CP_8
qualche mese”;
12) “Dica il teste se e quando la banca abbia avvisato il Sig. Parte_1
della rinuncia a tale garanzia personale e se abbia ottenuto l'assenso dell'odierno attore allo svincolo della fideiussione;
CP_7
Si indicano a testi sulle predette circostanze: di Vicenza;
Testimone_1
di Venezia;
di Vicenza, quest'ultima c/o Controparte_7 Testimone_2 CP_11
il Sig. e presso
[...] Testimone_3 Persona_1 Testimone_4
AN San Giorgio e Valle Agno (oggi AN di Verona e Vicenza).
Si richiede che il Giudice voglia ordinare alla AN di CC, anche in detto giudizio, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione di seguito
Contr riportata: copia della documentazione inerente al rilascio della garanzia con riferimento al mutuo 126627; copia del contratto di apertura di conto corrente intestato ad copia del contratto di deposito titoli CP_3
intestato a detta società; copia delle intimazioni inviate a detta società.
Si chiede anche l'esibizione dell'assenso alla richiesta di svincolo della fideiussione formulata dal Dott. nonché copia della documentazione CP_7
inerente l'istruttoria che ha preceduto la stipula del contratto di mutuo n.
126627 in favore di . CP_3
Si chiede, sempre ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che venga richiesta al
[...]
Contr l'esibizione della domanda di insinuazione al passivo di e di Parte_4
AN di Verona e Vicenza S.c. e che venga disposta l'esibizione dell'ultima informativa periodica del Curatore ai creditori in ordine alle prospettive di realizzo dell'attivo e di pagamento dei crediti ammessi al passivo fallimentare.
pagina 5 di 21 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA RO
:
[...]
ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione e, comunque, il difetto di legittimazione passiva di RO
relativamente alle eccezioni inerenti al merito della pretesa impositiva e/o adempimenti di competenza esclusiva dell'ente impositore, tenendola indenne dalle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese diritti ed onorario da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della sottoscritta procuratrice.
PER LA PARTE CONVENUTA OPPOSTA RO2
[...]
La scrivente difesa, in ossequio al provvedimento del Giudice che ha disposto la trattazione scritta dell'udienza dell'8.5.2025, con le presenti brevi note precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e precipuamente alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. da intendersi qui trascritti,
insistendo affinché la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
PER LA PARTE TERZA CHIAMATA:
In via preliminare:
- dichiarare, anche per i motivi esposti in narrativa, la tardività, l'irritualità e l'inammissibilità e/o la carenza di legittimazione attiva in capo al signor a svolgere qualsiasi domanda e/o eccezione inerente alla Parte_1
validità e/o legittimità del contratto di mutuo del 29.9.2017;
pagina 6 di 21 - dichiarare, anche i per i motivi esposti in narrativa in ordine all'esistenza di un giudicato sulla validità e liceità del contratto di mutuo, la tardività e l'irritualità e l'inammissibilità e/o la carenza di legittimazione attiva a svolgere qualsiasi domanda e/o eccezione avente per oggetto la validità e/o legittimità
del contratto di mutuo in data 29.9.2017;
- dichiarare, anche per i motivi esposti in narrativa, la tardività e l'irritualità e l'inammissibilità e/o la carenza di interesse e/o di legittimazione attiva del signor a far valere domande e/o eccezioni inerenti ad Parte_1
un'asserita concessione abusiva del credito;
- dichiararsi, anche per i motivi indicati in narrativa, prescritte tutte le
Contr domande e/o pretese azionate da nei confronti di e/o Parte_1
della AN;
Nel merito:
- fermo restando le conclusioni sopra rassegnate rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, tutte le domande e/o eccezioni avanzate dal Signor
[...]
(nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi Parte_1
esposti;
-rigettare, in ogni caso, tutte le domanda proposte nei confronti dalla convenuta nei confronti della (nessuna esclusa), Controparte_2 CP_6
ivi compresa quella di manleva, siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili.
In ogni caso:
con vittoria integrale delle spese e compensi di lite oltre spese generali, IVA e
Cpa come per legge.
pagina 7 di 21 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma 1,
c.p.c. proponeva opposizione avverso la cartella di Parte_1
pagamento n. 09120210003984687002, notificatagli dalla
[...]
, cartella RO3
emessa ai sensi dell'art. 8bis D.lgs. 3/2015 e art. 67 DPR 43/88 per l'esazione della somma di € 1.549.600, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 1.596.093,88 a titolo di recupero delle somme erogate dal Fondo
di Garanzia ex L. 662/1996 (fondo gestito dal a RO4
favore di a titolo di rimborso di un mutuo RO5
insoluto erogato ad di cui l'opponente si era costituito fideiussore, CP_3
in data 29.09.2017, per l'importo massimo di € 1.937.000. A seguito del pagamento dell'importo da parte del , lo stesso si era surrogato CP_2
nella posizione della fino alla concorrenza della somma versatale e aveva CP_6
quindi incaricato l' di Pordenone di RO
recuperare l'importo dalla debitrice principale e dai fideiussori mediante procedura esattoriale.
Premessa la sua qualifica di “consumatore” e la conseguente competenza del Tribunale adito, l'opponente formulava i seguenti motivi di opposizione:
1) nullità della cartella di pagamento in quanto emessa da soggetto della riscossione territorialmente incompetente, ovvero l' CP_16
operante in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del sig. Parte_1
2) nullità della cartella di pagamento per invalidità dell'obbligazione principale. Nullità del contratto di mutuo e della fideiussione per pagina 8 di 21 assenza/illiceità della causa, ciò in quanto il contratto garantito dalla fideiussione era nullo per mancanza o illiceità della causa ex artt. 1325 e 1418
Contr c.c. in quanto il mutuo, garantito dal era stato erogato dalla ad CP_6
affinché la stessa acquistasse, dalla banca mutuante, un credito CP_3
incagliato verso una società terza, RO7
esposta verso la banca e insolvente per € 1.160.440,50, così che la banca
[...]
potesse “scaricare”, in modo illecito, il rischio di insolvenza di quest'ultima sul
Contr con operazione illegittima, come accertato dalle indagini della Guardia di
NA. Il contrato di mutuo dovrebbe considerarsi anche annullabile per
Contr dolo della AN che aveva inteso pregiudicare e gli altri garanti di
[...]
CP_
3) inefficacia della cartella di pagamento per insussistenza del diritto di agire in via esecutiva in danno del fideiussore. Inefficacia della fideiussione prestata dall'opponente, in quanto la che aveva acquisito anche una CP_6
garanzia fideiussoria da parte di in relazione al medesimo Controparte_7
debito garantito dal sig. , lo aveva successivamente liberato senza Parte_1
ottenere il consenso dell'attore con conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c..
4) inefficacia della fideiussione per violazione della disciplina Antitrust.
Scadenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c. La fideiussione prestata richiamava lo schema elaborato dall'ABI nel 2002 per le fideiussioni bancarie e quindi era nulla in quanto contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale a monte sancita dal provvedimento della AN d'LI nr. 55/2005. In ogni caso anche se la nullità fosse parziale e limitata alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8
pagina 9 di 21 dello schema contrattuale la garanzia sarebbe inefficace in quanto la banca non aveva rispettato il termine semestrale ex art. 1957 c.c., la cui deroga sarebbe comunque nulla in quanto l'opponente è un consumatore.
Concludeva quindi come in atti, instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o della cartella di pagamento opposta.
II. Si costituiva in giudizio (d'ora in RO
avanti ) deducendo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della CP_16
cartella di pagamento per essere stata emessa da soggetto della riscossione territorialmente incompetente in quanto si trattava di motivo integrante opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine di giorni 20 dalla notifica della cartella di pagamento e quindi tardivamente sollevato. Inoltre il motivo era anche infondato in quanto le norme di cui al DPR 602/1973
dovevano essere lette secondo il nuovo assetto della riscossione erariale, in cui era stata soppressa la riscossione mediante concessionari provinciali e, a seguito del D.L. 203/2005, le funzione relative alla riscossione nazionale erano state attribuite alla (che le esercitava mediante l' con RO CP_16
conseguente venir meno dei limiti territoriali di competenza previgenti, come statuito dalla giurisprudenza di merito. Sui motivi attinenti al merito della pretesa sollevava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. CP_16
Concludeva quindi come in atti, con richiesta di rigetto dell'istanza di sospensione formulata dall'opponente.
III. Si costituiva in giudizio Controparte_2
Contr (d'ora in avanti ) eccependo la tardività del motivo
[...]
relativo alla pretesa incompetenza dell' di Pordenone ad emettere e CP_16
pagina 10 di 21 notificare la cartella di pagamento oggetto della presente opposizione in quanto si trattava di motivo da proporre con opposizione ex art. 617 c.p.c. nei venti giorni successivi alla ricezione della notifica della cartella. Rilevava poi l'autonomia della propria pretesa rispetto al rapporto intercorrente tra la banca e il debitore/fideiussore e la legittimità della riscossione a mezzo di ruolo esattoriale.
Quanto al merito deduceva che la garanzia prestata era espressamente qualificata come fideiussione specifica, pertanto non si applicava la giurisprudenza citata dall'opponente relative alle fideiussioni omnibus. Inoltre
la stessa era da qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia con conseguente impossibilità per il garante di sollevare le eccezioni ex artt. 1956 e
1957 c.c.; in ogni caso difettava la prova del coinvolgimento della AN nella intesa anticoncorrenziale e dell'avvenuta deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.,
che, comunque sarebbe valida ed ammissibile non presidiando alcun interesse
Contr pubblico superiore. Infine rilevava che l'art. 6 della fideiussione,
approvato in via specifica, stabiliva l'efficacia della garanzia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia già esistente o che fosse in seguito prestata in favore della AN e nell'interesse del medesimo debitore,
nonché prevedeva che, in presenza di più fideiussori, ciascuno rispondesse per l'intero ammontare del debito anche se l'obbligazione di uno dei garanti fosse venuta a cessare per qualsiasi causa, di talché ne conseguiva l'inapplicabilità
dell'invocato art. 1955 c.c.
pagina 11 di 21 Chiedeva comunque autorizzarsi la chiamata in causa della AN per sentirla condannare al pagamento delle somme richieste al fideiussore in caso di accoglimento dell'opposizione.
Concludeva, quindi, come in atti con rigetto della chiesta sospensiva.
IV. Si costituiva in giudizio la terza chiamata
[...]
Parte (d'ora in avanti anche ”) rilevando Parte_2
preliminarmente come non vi fossero domande formulate dall'opponente nei propri confronti e replicando ai motivi di opposizione come segue: o esistenza del giudicato sulla validità del contratto di mutuo concesso ad in quanto il relativo credito era stato ammesso al CP_3
passivo fallimentare del fallimento della debitrice principale da parte del Tribunale di Pordenone che aveva, quindi, accertato validità,
liceità e legittimità del predetto contratto;
o prescrizione di eventuali domande di annullamento della fideiussione per asseriti vizi del consenso essendo ormai trascorso il termine quinquennale ex art. 1442 c.c.;
o infondatezza delle contestazioni sulla violazione della normativa antitrust in quanto il provvedimento sanzionatorio della AN d'LI
nr. 55/2005 non è applicabile alle fideiussioni specifiche, quale è
quella per cui è causa e, in ogni caso, le clausole oggetto di censura non rilevavano avendo la AN rispettato il termine semestrale ex art. 1957 c.c., infatti la stessa, a fronte del fallimento di in CP_3
data 23.01.2020 con deposito della sentenza in data 31.01.2020 aveva tempestivamente presentato domanda di ammissione al passivo pagina 12 di 21 fallimentare della debitrice principale in data 27.02.2020 ed era stata ammessa successivamente al passivo in data 14.07.2020. La
fideiussione andava comunque qualificata quale “contratto autonomo di garanzia”, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c.;
o infondatezza delle contestazioni in ordine alla violazione dell'art. 1955
c.c. poiché il fatto del creditore rilevante ai sensi della predetta norma non poteva consistere nella mera inazione, ma nella violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o dal contratto e, nella fattispecie, non vi era alcun obbligo in tal senso della banca di chiedere il consenso del sig. per liberare l'altro garante, né Parte_1
vi era altro obbligo informativo, non risultando alcun vincolo di solidarietà essendo, al contrario, previsto dalla garanzia che ciascun fideiussore rispondesse per l'intero debito anche se l'obbligazione degli altri garanti fosse venuta a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la remissione del debito o la transazione;
o infondatezza delle contestazioni relative alla nullità della fideiussione ex art. 1939 c.c. in quanto l'eventuale concessione abusiva di credito comporterebbe una responsabilità risarcitoria della banca e non la nullità del contratto di mutuo, inoltre, ove in ipotesi fosse sussistente l'operazione dedotta dal sig. lo stesso ne sarebbe stato Parte_1
quantomeno partecipe, se non addirittura l'artefice.
Concludeva quindi come segue:
• Inammissibilità e/o carenza di legittimazione attiva di su Parte_1
tutte le domande relative al mutuo;
pagina 13 di 21 • Rigetto di tutte le domande per infondatezza in fatto e diritto;
Contr
• Rigetto delle domande formulate da verso la banca, ivi compresa quella di manleva.
V. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c., concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c., nuovamente rigettata l'istanza di sospensiva attorea, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni. Subentrato dal
03.10.24 il sottoscritto g.i., il procedimento era trattenuto in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 08.05.25, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte e previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per scritti conclusivi.
VI. L'opposizione è infondata e deve quindi essere rigettata.
VI.
1. Preliminarmente si deve rilevare, come anche eccepito
Contr dall'opponente, che la memoria di replica di depositata in data 31.07.25 è
tardiva, scadendo il relativo termine lunedì 28.07.25 e pertanto non se ne terrà
conto ai fini della decisione.
VI.
2. Sempre preliminarmente occorre dare atto della differenza che,
in materia di esecuzione forzata, intercorre tra l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c. e quella agli atti esecutivi regolata dall'art. 617
c.p.c.. Invero, come noto, la prima investe l'an dell'azione esecutiva (vale a dire il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni),
mentre la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa (concernendo la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto – cui è equiparabile la pagina 14 di 21 cartella esattoriale – ovvero dei singoli atti di esecuzione e la loro notifica notifica, senza riguardare il potere dell'istante ad agire in executivis) (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III del 13.11.2009 n. 24047, nonché, in modo conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 5.5.2009 n. 10296, Cass. civ. sez. III del
25.11.2002 n. 16569 e Cass. civ. sez. lav. del 26.05.2017 n. 13381, con cui è
stato ribadito che “In sede esecutiva, al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che,
nell'opposizione all'esecuzione, investono l'"an" della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi,
investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può
agire in sede esecutiva).
Ciò premesso, quanto al motivo di opposizione sub. 1 (nullità della cartella di pagamento in quanto emessa da soggetto della riscossione territorialmente incompetente) lo stesso è inammissibile in quanto integra un motivo da sollevarsi mediante opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20
giorni dalla notifica del precetto (ovvero della cartella di pagamento), mentre nella presente circostanza, a fronte della notifica della predetta a mezzo pec in data 20.06.22 (come ammesso dallo stesso opponente a pag. 1 dell'opposizione),
la stessa è stata notificata ad in data 31.08.22. CP_16
VI.
3. Quanto al complesso motivo sub. 2 conviene analizzare separatamente le questioni sollevate.
VI.
3.1. Quanto alla asserita assenza/illiceità della causa del contratto di mutuo non è ben chiaro se l'opponente volesse sostenere l'abusiva concessione del credito ad da parte della AN o la compartecipazione CP_3
pagina 15 di 21 della AN ad una fattispecie di rilievo penalistico da cui conseguirebbe l'assenza/illiceità della causa del negozio.
Nel primo caso non si potrebbe discorrere di nullità, ma semmai di responsabilità risarcitoria della che potrebbero far valere i soggetti CP_6
legittimati ovvero i creditori dell'impresa finanziata o il curatore fallimentare
(cfr. Cass. 29840/2023: “L'erogazione del credito è qualificabile come “abusiva”,
qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi;
in tale evenienza l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass. (ord.).
30.6.2021, n. 18610 (Rv. 661819-01)”); nel secondo caso potrebbe discorrersi di nullità del negozio solo ove la AN avesse posto in essere un'attività
assimilabile ad un concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta (o in altro illecito penale). Di ciò non pare esservi una prova sufficiente, infatti la relazione della Guardia di NA (di cui non risulta alcun seguito di carattere penale a carico di organi della AN mutuataria) si rifà a dichiarazioni formulate ex post del curatore di ponendo in essere un ragionamento CP_3
di cui però non fornisce dimostrazione (assimilabile ad un “la AN non poteva non sapere”). In realtà, come viene esposto anche nella relazione medesima, aveva posto in essere fin dal 2014 azioni volte a presentare CP_3
pagina 16 di 21 un bilancio diverso da quello reale, con lo scopo di assumere un profilo meritevole anche, e soprattutto, verso eventuali finanziatori:
Tanto che nell'ultimo bilancio prima della concessione del mutuo
(bilancio di esercizio al 31.12.2016) la stessa società esponeva un rilevante utile di bilancio, peraltro in continuità con l'esercizio precedente (segretario dell'assemblea era proprio il sig. di talché appare Parte_1
sorprendente che adesso lo stesso deduca di nulla sapere della situazione societaria di tenuto conto che all'epoca era socio unico di CP_3 CP_8
Parte a sua volta socia unica di docc. 12, 14 e 15 )
[...] CP_3
[..]
Anche la successiva operazione posta in essere da con terzo CP_3
soggetto appare irrilevante per i fini che ci occupano in quanto il mutuo garantito dal Fondo non era di scopo e comunque la società finanziata all'epoca pagina 17 di 21 non aveva pregiudizievoli e aveva presentato un credibile business plan circa
Parte l'utilizzo del finanziamento (docc. 17-19 ).
VI.
3.2. Quanto esposto al paragrafo precedente conduce anche all'infondatezza della prospettazione attorea circa l'annullabilità del contratto per dolo della AN finanziatrice, che appare insussistente.
VI.
4. Quanto al motivo sub. 3, è giurisprudenza pacifica che “Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.” (Cass. n. 4175/2020). Nella
fattispecie, come correttamente dedotto dalla non sussisteva alcun CP_6
obbligo legale o contrattuale della stessa di informare l'opponente della liberazione dell'altro garante tenuto conto che l'art. 6, comma 2, della garanzia,
separatamente sottoscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. dall'opponente prevedeva espressamente che:
VI.
5. Quanto al motivo sub. 4 risultano prive di rilievo le argomentazioni sulla eventuale nullità della clausola derogatoria al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (che sarebbe comunque solo parziale e pagina 18 di 21 limitata alle clausole di cui al provvedimento della AN d'LI nr. 55/20025,
cfr. Cass., S.U. n. 41994/2021), perché in realtà tale clausola non è presente nel testo della garanzia. Deve quindi applicarsi il disposto del predetto articolo e,
come già rilevato anche dal precedente g.i. in sede di sospensiva (ordinanza del
11.03.24), “è decisivo rilevare il pieno rispetto da parte della delle CP_6
previsioni normative dell'art. 1957 c.c., atteso che, a fronte del fallimento di del 23.1.2020, con deposito della sentenza del 31.1.2020 (cfr. doc. CP_3
5 del fasc. della terza chiamata) la AN (che non aveva il rapporto a sofferenza) ha agito presentando tempestivamente la domanda di ammissione al passivo nel semestre successivo alla dichiarazione di fallimento e precisamente il 27.2.2020 (cfr. doc. 6 del fasc. della terza chiamata) nei confronti della debitrice principale innanzi al Tribunale di Pordenone,
venendo anche ammessa al passivo il 14.7.2020 (cfr. doc. 7 del fasc. della terza chiamata);”. Di talché anche tale motivo di opposizione è privo di pregio.
Contr
VI.
6. Le domande formulate, in via subordinata, da nei confronti della risultano assorbite dal rigetto dei superiori motivi di opposizione e CP_6
dalla conseguente conferma della cartella di pagamento opposta.
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente nei
Contr confronti di tutte le altre parti in causa ivi compresa la terza chiamata da in quanto tale chiamata in causa è stata originata dai motivi di opposizione formulati dal sig. (infatti è consolidato nella giurisprudenza della Parte_1
Corte di legittimità - cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10364/2023 e 10583/2024 -
il principio per cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo,
chiamato in garanzia dal convenuto, va a carico dell'attore qualora, come nella pagina 19 di 21 specie, la chiamata in causa sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate). Le stesse sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro medio per le fasi studio e introduttiva e minimo per le fasi istruttoria e
Contr decisionale (stante la tardività della memoria di replica) a favore di al parametro minimo per tutte le fasi con distrazione a favore della procuratrice antistataria per e al parametro medio per tutte le fasi e minimo per la CP_16
Parte fase istruttoria a favore di , tenuto conto del valore di causa (superiore ad €
520.000).
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e le domande tutte formulate dalla parte opponente in causa;
2) condanna a rifondere alle controparti le spese di lite del Parte_1
presente giudizio che liquida come segue:
- a favore di in € 18.977 per compensi, RO3
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore della procuratrice antistataria;
- a favore di in € 1.686 Controparte_2
per esborsi, € 23.946 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 20 di 21 - a favore di già RO8 [...]
in € 29.154 per compensi, oltre 15% Parte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 22/09/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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