Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 938/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1045/24 (dr. Colosimo), discussa all'udienza collegiale del 21.11.2024 e promossa
DA
P.I. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti MARCO Parte_1 P.IVA_1
MARAZZA (C.F. ) e DOMENICO DE FEO ed elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in MILANO, P.ZZA DIAZ 6, presso lo studio dell'avv. Luca Failla
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti ERNESTO MARIA CIRILLO (C.F. e FRANCO SCARPELLI C.F._3 ed elettivamente domiciliato in MILANO, CORSO ITALIA 8, presso lo studio dell'avv.
Scarpelli
APPELLATO
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SILVANA MOSTACCHI ( C.F. CP_2 P.IVA_2
. ed elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso C.F._4
l'avvocatura dell'ente
APPELLATO
1
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE :”Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dal Sig. nel giudizio di primo grado. CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO : “ chiede il rigetto dell'appello, la conferma della CP_1 impugnata sentenza e condanna di parte appellante al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;”
PER L'APPELLATO : “in via principale, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte CP_2 dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiari con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, pronunciando sul ricorso spiegato contro da Parte_1
, il Tribunale di Milano ha condannato la società al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di €. 3.500,00, oltre interessi a rivalutazione, a titolo di indebito assorbimento del sovraminimo individuale operato dalla convenuta tra febbraio 2018 e settembre
2023.
A fondamento della decisione il primo giudice ha dato atto che con sentenza n. 2330/22 il Tribunale di Milano aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento in busta paga della voce
“AP/Sovraminimo individuale” e, per l'effetto, aveva condannato la società a restituire tale voce nella misura goduta dal ricorrente fino a gennaio 2018, nonché al versamento di tutte le somme allo stesso titolo assorbite e trattenute fino a settembre 2023.
Con sentenza n. 724/23 la Corte territoriale aveva confermato la decisione, quindi il lavoratore aveva agito al fine di ottenere il pagamento del dovuto previa quantizzazione delle somme corrispondenti agli indebiti assorbimenti operati dalla società a far data da febbraio 2018, nonché delle relative incidenze sugli istituti indiretti e differiti.
Ciò posto, il primo giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda la quale era stata articolata sulla scorta dell'asserita espressa rinuncia del ricorrente alla pretesa, come formulata nel verbale di conciliazione giudiziale del 09.12.2021, nell'ambito del giudizio per demansionamento iscritto al n. 2852/2018 del Tribunale di Latina.
Il primo giudice, comunque rilevata l'ampiezza della formula della rinuncia, ha ritenuto l'inammissibilità dell'eccezione per intervenuta decadenza, assumendo che la stessa avrebbe dovuto
2 essere sollevata ai sensi dell'art. 416 co 2 c.p.c. con l'atto di costituzione nella causa esitata con la decisione n. 2330/22 del Tribunale di Milano e non già nell'ambito del presente giudizio, finalizzato all'accertamento del quantum debeatur.
Il primo giudice ha altresì respinto l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata sulla scorta dell'assenza di formazione di giudicato sulla sentenza n. 2330/22 del Tribunale di Milano, assumendo che la decisione non fosse di accertamento, bensì di condanna, per come peraltro espressamente enunciato in dispositivo.
Inoltre, relativamente alla non definitività della sentenza n. 2330/22 del Tribunale di Milano – siccome la sentenza di conferma n.724/23 della Corte d'Appello di Milano era stata gravata di ricorso per Cassazione – il primo giudice ha rilevato che la società si era limitata a dedurre il mero deposito del ricorso per Cassazione avverso la decisione di secondo grado, senza allegazione alcuna in merito alle ragioni di pregiudizialità dei due giudizi.
Infine, il primo giudice ha assunto la genericità delle contestazioni della società relativamente ai conteggi depositati dal lavoratore, rilevando in argomento la giurisprudenza che prescrive l'obbligo di specifici e dettagliati rilievi critici avverso i predetti conteggi.
Con ricorso depositato in data 29.8.2024 ha interposto appello avverso la Parte_1 decisione del Tribunale di Milano, lamentando, con il primo motivo di gravame, la violazione degli artt.li 1362, 1363 e 2113 c.c.. A dire dell'appellante, il primo giudice aveva omesso di considerare che le domande attoree erano state oggetto di rinunzia per effetto del verbale di conciliazione firmato dinanzi al Tribunale di Latina.
Difatti, il lavoratore, nell'ambito del giudizio per impugnativa di trasferimento e demansionamento, aveva sottoscritto nell'anno 2021 il verbale con cui dichiarava di “ritenersi integralmente soddisfatto e di non aver più nulla a pretendere dalla - e sue Controparte_3 collegate, danti causa o precedenti Società del Gruppo OM LI ( sue eventuali CP_3 datrici di lavoro - in ordine a ogni titolo, diritto o pretesa dedotti e/o deducibili, comunque connessi al presente giudizio nonché al rapporto di lavoro intercorso fino ad oggi, rinunciando a qualsivoglia pretesa che possa essere fondata su titolo di legge o di contratto e/o qualsiasi pretesa di risarcimento di danni di qualsiasi natura e specie…” . Con la rinuncia sottoscritta nel 2021 l'appellato aveva chiaramente manifestato la sua volontà abdicativa in merito ad ipotetiche pretese di natura economica e, inoltre, l'assorbimento era intervenuto nel 2018, con la conseguenza che alla data di sottoscrizione del verbale i fatti si erano già verificati. Secondo l'appellante l'eccezione di inammissibilità della domanda doveva essere spiegata nel presente giudizio finalizzato alla condanna al pagamento di somme di denaro -rinunciate- e non già in quello sottostante, relativo all'accertamento dell'an.
Con il secondo motivo di gravame la società ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove aveva respinto l'eccezione di improponibilità della domanda articolata sulla scorta della non definitività della sentenza di mero accertamento n. 2330/22.
L'appellante ha all'uopo assunto che con la sentenza di condanna generica il giudice riconosce l'esistenza dell'an, ovverosia del diritto ad una determinata prestazione, senza tuttavia determinarne il quantum e che detta pronuncia di condanna generica si configura quale statuizione di mero accertamento sull'esistenza di un diritto, che, tuttavia, resta meramente potenziale. Soltanto la sentenza di determinazione del quantum, e quindi la successiva liquidazione dell'importo
3 effettivamente dovuto, “concretizza quel diritto in una pronuncia avente – soltanto questa – efficacia esecutiva”, mentre “una pronuncia di accertamento non può essere soggetta ad esecuzione, se non al momento del suo passaggio in giudicato, mancando, prima di tale momento, il carattere della definitività, che è necessario ed imprescindibile per poter procedere all'esecuzione della stessa”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. e l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la genericità delle contestazioni mosse avverso i conteggi del lavoratore.
Si sono costituiti gli appellati i quali hanno chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 21.11.2024, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Relativamente al primo motivo di gravame il Collegio ritiene che la decisione del giudice abbia fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la fattispecie.
In disparte ogni rilievo circa l'effettiva efficacia estintiva della conciliazione siglata innanzi al Tribunale di Latina, il Collegio ritiene che già con l'esperimento della domanda tesa all'ottenimento delle differenze retributive maturate per effetto dell'illegittimo assorbimento in busta paga del individuale, era insorto in capo alla società l'interesse ad eccepire la sussistenza di CP_4 fatti estintivi e modificativi della pretesa azionata, idonei a paralizzare il riconoscimento dell'an e, quindi, ad impedire la cristallizzazione del diritto in favore del lavoratore.
E' pacifico in atti che la società, nel predetto giudizio esitato con la sentenza n. 2330/22 del Tribunale di Milano, abbia omesso l'eccezione non rilevabile d'ufficio, ovvero la deduzione dell'asserito fatto estintivo dell'obbligazione oggetto di causa, quindi la rinuncia siglata nel 2021.
Stante il disposto di cui all'art. 416 c.p.c. -secondo cui “La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a considerarli come effettivamente sussistenti”-, il difetto della tempestiva e specifica contestazione nel giudizio esitato con la decisione n. 2330/22 ha consentito la la cristallizzazione del diritto rivendicato dal ricorrente.
Rappresentando il presente giudizio una mera conseguenza del decisum di cui alla sentenza n.
2330/22, siccome esclusivamente finalizzato alla determinazione del quantum debeatur, non vi sono margini per consentire disquisizioni sull'an debeatur .
Dunque, all'omissione dell'eccezione non rilevabile d'ufficio nel giudizio esitato con la sentenza 2330/22, nei modi e nei termini, di cui all'art. 416 c.p.c. co 2, consegue, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'inammissibilità dell'eccezione nella presente sede.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Il Collegio disattende l'argomento secondo cui la sentenza n. 2330/22 del Tribunale di Milano sarebbe di mero accertamento e, in quanto tale, insuscettibile di esecuzione sino al suo passaggio in giudicato.
4 Al proposito il Collegio osserva che con la sentenza di mero accertamento il giudice dichiara la sussistenza di una data situazione di diritto eliminando l'incertezza che ha dato origine al giudizio, senza, però, far conseguire all'accertamento alcun comando. Diversamente, con la sentenza di condanna, il giudice, all'esito del positivo accertamento del diritto azionato, emette un comando a carico della parte soccombente in giudizio. Nell'ambito delle sentenze di condanna si collocano le decisioni di condanna generica alla prestazione rivendicata in giudizio, ovverosia le sentenze contenenti il comando ma che rinviino l'accertamento in concreto della prestazione a separato giudizio.
Nel caso di specie, la sentenza n. 2330/22 del Tribunale di Milano contiene in dispositivo l'ordine di pagamento a favore dell'appellato (accerta e dichiara l'illegittimità della condotta di
per avere assorbito nelle buste paga dei ricorrenti la voce Parte_1
AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto la condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute da febbraio 2018) e, pertanto, non vi è margine per ritenere che detta sentenza sia di mero accertamento.
Ciò posto e rilevato che le sentenze di condanna sono esecutive ex lege, l'eccezione di improponibilià per difetto di passaggio in giudicato della decisione è destituita di fondamento.
Rileva, inoltre, che l'appellante non abbia allegato alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e che nemmeno abbia dedotto le ragioni del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che intercorre tra il presente giudizio e quello pendente in
Cassazione per la riforma della decisione n. 2330/22 del Tribunale di Milano.
Anche il terzo motivo di gravame è infondato.
La delibazione del motivo di gravame muove dalla disamina delle contestazioni ai conteggi del lavoratore formulate dalla società, la quale al proposito ha affermato che “…con riferimento alle presunte differenze rivendicate dal ricorrente sul calcolo del TFR maturato da luglio 2018, se ne contesta la fondatezza soprattutto con riferimento alla facoltà della contrattazione collettiva di determinare le voci retributive che incidono sul calcolo del TFR. Si impugna altresì la quantificazione di dette pretese differenze, di cui non si comprende il criterio di calcolo, non supportato da conteggi analitici allegati al ricorso, salvo una valutazione del tutto arbitraria compiuta dal ricorrente. Controparte, infatti, non deposita nessun conteggio e neppure documentazione atta a provare o riscontrare il quantum richiesto a titolo risarcitorio”.
Per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi consente al giudicante di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito così come richiesto. Tale principio trova applicazione anche nel processo del lavoro ove “l'onere di contestare specificamente
i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita
5 reclamato” (ex plurimis Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del
12.3.2018).
Ciò posto, il Collegio ritiene che la società appellante sia venuta meno all'onere della specifica e puntuale contestazione dei conteggi, avendo mancato di allegare idonee ragioni utili a confutarne il fondamento.
L'appello, dunque, deve essere respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese sostenute dall'appellato costituito CP_1 per il presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante, mentre quelle tra CP_ l'appellante e l' possono essere compensate.
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n.
147/2022- in euro 1.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1045/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato , che CP_1 liquida in €. 1.500,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
CP_ Dichiara compensate le spese del grado tra l'appellante e l'appellato
Dichiara dovuto il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 21.11.2024.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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