Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/06/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7077/2019 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Il Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 7077/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Luigi
Manzi, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano
alla Via Roma n. 19;
- APPELLANTE -
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante E_ P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'avv. Giuseppe
Esposito, unitamente al quale elettivamente domicilia in Caserta al C.so
Trieste n. 98;
- APPELLATA –
NONCHÈ
, residente in [...]; Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n.
3861/2019 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 30
luglio 2019.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 13.03.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Nola e la in Controparte_2 E_
persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentirli condannare, in solido,
previo accertamento dell'esclusiva responsabilità in capo a , Controparte_2
al risarcimento delle lesioni subite in seguito al sinistro verificatosi in
Piazzolla di Nola, in data 21.12.2015 alle ore 18:30 circa.
L'attore deduceva che nell'ora e alla data indicata, mentre percorreva la via
Nola Castellammare, in Piazzolla di Nola, alla guida del motociclo tg.
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CP34060, veniva tamponato dal veicolo Audi, tg. CC914XV e che a causa del sinistro riportava lesioni personali per le quali chiedeva il risarcimento.
Resisteva in giudizio la mentre rimaneva contumace E_
. Controparte_2
Con sentenza n. 3861/2019 il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda,
ritenendola infondata.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello il Parte_1
quale censurava la sentenza impugnata sul presupposto che il Giudice di primo grado aveva erroneamente disposto la consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare se i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro de quo
fossero compatibili con la dinamica dello stesso e che quindi, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non aveva correttamente valutato le altre emergenze istruttorie.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare eccepiva E_
la nullità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
Anche nel giudizio di appello, benché regolarmente citato, non si costituiva
, il quale all'udienza del 21.10.2021 veniva dichiarato Controparte_2
contumace.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 31.03.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Motivi della decisione
In via preliminare, l'appello è ammissibile, in quanto risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente,
secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni
(cfr. Cass., sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
Con la proposizione dell'appello impugna la sentenza di Parte_1
primo grado sul presupposto che il giudicante abbia erroneamente rigettato la domanda basando la propria decisione esclusivamente sull'esito della CTU
tecnica che avrebbe escluso la compatibilità tra i danni subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro e la riferita dinamica dello stesso.
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In particolare, si duole del fatto che il Giudice di prime cure ha erroneamente disposto la consulenza tecnica in quanto egli era impossibilitato a mettere a disposizione del consulente il ciclomotore, non essendo di sua proprietà e nonostante la medesima consulenza, a suo dire, esulasse dalla domanda risarcitoria avanzata, che aveva ad oggetto le lesioni personali da lui subite a seguito del sinistro per cui è causa.
Lamenta, dunque, che con la sentenza gravata non sono state adeguatamente valutate le prove raccolte nel corso del giudizio in violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., per cui la domanda era stata erroneamente rigettata.
Nel merito, la domanda avanzata in primo grado è da dichiararsi improcedibile, così come richiesto dalla compagnia nella comparsa di costituzione depositata in grado di appello.
Vanno affrontate tuttavia, per completezza, le ulteriori questioni implicate nella vicenda.
Quanto alla doglianza mossa dall'appellante in ordine alla circostanza che il
Giudice di prime cure ha posto alla base della propria decisione la conclusione a cui è pervenuto il CTU il quale avrebbe SO
escluso la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro con la riferita dinamica dello stesso, si osserva che “Nel quadro del principio
espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non
abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare
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discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la
decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo
implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti purché l'iter
motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi utilizzati” (Cassazione
civile sez. VI, 01.3.2021, n. 5560).
Invero, con la sentenza gravata il giudicante ha rigettato la domanda esclusivamente sul presupposto che “la CTU svolta dal perito SO
, non ha confermato la compatibilità fra i danni subiti dal veicolo
[...]
dell'istante e la dinamica del sinistro da egli prospettata, atteso che i veicoli
coinvolti non venivano fatti ispezionare né veniva depositata documentazione
fotografica attestante i danni lamentati”; ha omesso di valutare gli altri elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento e allegati dalla parte a sostegno della propria domanda.
In ogni caso, posto che è nella discrezionalità del Giudice disporre una consulenza tecnica d'ufficio (e ciò al di là della tardività della richiesta di
CTU da parte della compagnia assicuratrice), occorre preliminarmente analizzare le altre emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado;
soltanto all'esito di tale analisi potrà valutarsi l'opportunità di integrare il quadro probatorio delineatosi con le risultanze della CTU
cinematica disposta all'interno di un giudizio che ha ad oggetto il risarcimento danni per lesioni personali.
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Ebbene, in punto di diritto grava sull'attore/appellante ai sensi dell'art. 2697
c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, per cui chi è
coinvolto in un sinistro stradale e vuole ottenere il risarcimento dei danni è
tenuto a dimostrare l'effettivo accadimento e le modalità dell'evento sinistroso e, di conseguenza, il nesso causale tra l'evento e i danni lamentati.
All'udienza del 17.11.2017 il teste dichiarava che in data Testimone_1
21.12.2015, alle ore 18:00/18:30 circa, assisteva ad un incidente stradale avvenuto in Piazzolla di Nola, alla via Nola/Castellammare tra un motociclo e un Audi di colore scuro. Riferiva di non ricordare i danni riportati dai due veicoli. Sulla dinamica “posso riferire che il ciclomotore rallentava a causa di
un'auto che aveva innanzi e l'Audi che procedeva da tergo non riusciva a
frenare in tempo e tamponava il ciclomotore che gli era innanzi. A seguito
dell'impatto il motociclo cadeva sul lato destro unitamente agli occupanti i
quali lamentavano dolori alla spalla, al ginocchio e al fianco destro. Preciso
che entrambi gli occupanti avevano il casco protettivo.”. (…) Riferiva infine
“Io mi sono allontanato ma vi erano altre persone che per quanto ho potuto
verificare al momento accompagnarono gli occupanti all'ospedale più
vicino”.
La dichiarazione resa dal teste sembrerebbe, ad un primo esame, logica e coerente nei suoi dati essenziali, priva di contraddizioni;
tuttavia il teste non ha saputo specificare i danni ai veicoli, elemento che sarebbe stato necessario
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ai fini della verifica della compatibilità tra la dinamica riferita ed i danni alle cose.
Il teste, infatti, dopo aver confermato le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, ha ricostruito la dinamica dello stesso precisando addirittura che i conducenti indossavano il casco ma non ha saputo riferire nulla in ordine ai danni ai veicoli, nonostante gli fosse stata fatta apposita domanda.
Quanto alla relazione peritale depositata dall'ing. posta SO
nell'insieme del quadro istruttorio così delineato, è vero che questa non può
essere da sola presa in considerazione ai fini del rigetto della domanda, in quanto il tecnico non ha escluso tout court la sussistenza del nesso causale,
ma ha semplicemente dichiarato che, in assenza dei veicoli, rappresentati in foto o messi a disposizione materialmente, o anche di danni riferiti in sede testimoniale, non ha potuto esperire il proprio incarico.
Con la suddetta relazione peritale, infatti, il consulente, “stante l'assenza di
tutti i mezzi oggetto di causa e di documentazione fotografica”, non si è
espresso in merito alla compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro.
Ora, l'azione aveva ad oggetto i danni alla persona e non alle cose ed il danneggiato non era il proprietario del veicolo che conduceva, onde non può a lui imputarsi la mancata messa a disposizione del veicolo, facendone discendere conseguenze negative in ambito probatorio.
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Tuttavia, l'attore non è stato in grado di fornire per altra via elementi utili ai fini della precisa ricostruzione del sinistro, avendo omesso di depositare rilievi fotografici o di fornire in sede testimoniale la dimostrazione dei danni subiti dai veicoli;
circostanze di fatto, queste ultime, che sebbene non attinenti al danno alla persona richiesto, appaiono in ogni caso necessarie alla prova del verificarsi dell'evento.
Ad ogni modo, assume rilievo assorbente ai fini della proponibilità della domanda la circostanza che si sia rifiutato di presentarsi a Parte_1
visita medica con il fiduciario della compagnia assicuratrice, pur essendo stato invitato due volte con missive del 24/10/2016 e 31/10/2016.
Tale circostanza appare del tutto ingiustificata e non ha consentito alla compagnia di formulare un'offerta, sospendendo i termini per la formulazione della stessa e per la proponibilità della domanda, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., rendendo improcedibile la stessa.
Sul punto si veda Cass. 21761/2019, che ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda perché
il danneggiato aveva rifiutato di sottoporsi a visita, nonostante fosse stato a tanto invitato dalla compagnia due volte.
Il rifiuto di sottoporsi a visita, inoltre, unitamente alla mancata prova dei danni ai veicoli, influirebbe sulla valutazione di merito, rendendo il sinistro di dubbia verificazione.
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In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio,
nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri medi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate,
dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00
ed € 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), esclusa la non espletata fase istruttoria.
Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013
costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza E_
del Giudice di Pace di Nola n. 3861/2019, così provvede:
- Rigetta l'appello
- Dichiara improponibile la domanda avanzata da Parte_1
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- condanna a pagare in favore di in Parte_1 E_
persona del legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.701,00 per compenso professionale,
oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002.
Nola, 27/6/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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