Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5653 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
13 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 14/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5653/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: impugnazione DURC irregolare.;
T R A
(C.P.L. ) (P. IVA , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentate p.t. (C.F. ) Parte_3 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. S. Longo;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHE' CONTRO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. D'Agostino, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2023 la ricorrente, indicata in epigrafe, ha formulato domanda di annullamento del DURC irregolare, comunicato dall' per mezzo pec l'8.11.2023, in ragione CP_2
CP_ delle irregolarità contributive relativa alla gestione Datori di lavoro con dipendenti, per l'importo di € 325,59. CP_ In particolare ha precisato che, successivamente alla ricezione dell'invito dell' a regolarizzare la propria posizione debitoria in data 17.10.2023 a seguito di interrogazione all' CP_2
era stata inviata allo stesso Istituto di previdenza una comunicazione, rimasta priva di riscontro, indicante le ragioni escludenti una posizione debitoria. CP_ Ha affermato che il 6.11.2023, a seguito di un colloquio telefonico con un dipendente aveva regolarizzato la posizione contributiva rendendo edotto l'Istituto di tale circostanza ma, nonostante ciò, l'8.11.2023 le era stata comunicata l'irregolarità del DURC.
Posto che a seguito di istanza di annullamento in autotutela, parzialmente accolta in data
9.11.2023 con un ricalcolo del debito ad € 254,52, ha sostenuto che, per mezzo della compensazione con altri crediti, le era stato rilasciato il DURC con esito positivo con provvedimento on line Prot.
n. 41233362. CP_2
Pertanto, evidenziando di avere provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva prima della scadenza dei 30 giorni rispetto alla richiesta del DURC, avanzata sulla piattaforma e delle Politiche CP_2Parte_1
Sociali n. 19 dell'8 giugno 2015 e dell' n. 126 del 26 giugno 2015, ha concluso chiedendo: CP_1
“1) ritenere e dichiarare viziato ed errato per inosservanza di norme di legge e/o di regolamento, il procedimento amministrativo di cui alla richiesta attivata sulla piattaforma I.N.A.I.L.
(Numero Protocollo 40795992 del 17/10/2023), definito con l'emissione del documento denominato
“Verifica regolarità contributiva”; documento nel quale è riportato che la Progresso e Lavoro
Società Cooperativa - C.P.L. Polistena, alla data del 08/11/2023,“NON RISULTA REGOLARE” in merito alla posizione relativa alla “gestione Datori di lavoro con dipendenti” per presunte CP_1
“irregolarità nel versamento di contributi ed accessori per l'importo di euro 325,59”;
2) per l'effetto, annullare e/o dichiarare privo di qualsiasi efficacia il documento de quo che attesta la risultanza negativa della verifica;
3) ordinare ai resistenti di rimuovere il documento per cui è causa, denominato “Verifica regolarità contributiva”, dagli archivi, dai siti internet, dai registri pubblici e comunque da qualsiasi strumento di consultazione delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici privati.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto, il DURC non è autonomamente impugnabile essendo un atto di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo che, pertanto, non costituisce posizioni giuridiche potenzialmente lesive per la ricorrente.
Ha comunque evidenziato che in data 04.11.2023, l'azienda aveva trasmesso un flusso di regolarizzazione (DM-VIG) dal quale veniva generato un credito a favore dell'azienda pari ad €.
58,63, insufficiente a compensare totalmente il debito contestato e, per tale ragione, era stato rilasciato il DURC irregolare.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio l' il quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione CP_2
del giudice adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva nella misura in cui il rilascio del CP_ DURC negativo era giustificato dalla comunicazione dell'
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
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Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di giurisdizione atteso che la controversia afferisce a posizioni di diritto soggettivo inerenti al rapporto contributivo sotteso al CP_3 concernendo dunque l'applicazione di norme previdenziali relative al versamento dei contributi rientranti nella sfera di cognizione del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c.
Sempre in via preliminare è infondata l'eccezione di legittimazione passiva proposta dell' CP_2 essendo stato il provvedimento impugnato emesso dell'Ente citato.
Ciò premesso, occorre chiarire che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. CP_3
ha la funzione di certificare il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte di imprese e lavoratori autonomi che partecipino a gare indette per l'affidamento di appalti pubblici o di concessioni di servizi o ancora che, nel settore dell'edilizia, realizzino lavori o opere in favore di committenti privati (cfr. in tal senso già la L. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. b), la cui disciplina è stata prima riscritta dal D.L. n. 210 del 2002, art. 2, conv. con L. n. 266 del 2002, poi dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38 e nel frattempo estesa ai committenti privati nel settore edilizio dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10). (Cassazione Civile n. 5825 del 03/03/2021)
Il DURC, dunque, è un atto avente natura essenzialmente dichiarativa, che va ricompreso nell'alveo degli atti di certificazione o di attestazione che – come nel caso di specie - attesta la situazione contributiva del contribuente, il quale non genera delle situazioni giuridiche di per sé pregiudicanti.
Al fine di dare soluzione alla questione giuridica afferente alla procedura di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, giova effettuare una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'art. 4 del D.L. n. 34 del 2014 convertito in L. n. 78 del 2014, con riferimento al DURC, ha disciplinato le modalità di verifica, rilascio e diniego, in forma telematica del documento stabilendo che "
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell dell e, per le imprese tenute ad CP_1 CP_2
applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2...e che Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l' CP_1
l' e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni CP_2
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti
e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1 e che Il decreto di cui al presente comma e' ispirato ai seguenti criteri: c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296".
Infine, l'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione di quanto previsto dal D.L. 30
34/2014 sopra citato, ha previsto, da un lato, che "Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l' l' e le CP_1 CP_2
Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art.
1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo”; dall'altro, che “L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7”.
Premesso che l'invito a regolarizzare mantiene la propria efficacia per 15 giorni, la norma regolamentare ha previsto al contempo una clausola temporale di chiusura indicante il termine massimo di 30 giorni di vigenza dell'invito alla regolarizzazione decorrente dalla data dell'interrogazione formulata dall'impresa interessata.
Orbene, come si evince dagli allegati in atti, parte ricorrente ha allegato (all. 3) il DURC On Line con esito regolare emesso il 9.11.2023, ovvero entro il termine di 30 giorni dal momento della formulazione dell'interrogazione, effettuata in data 17.10.2023.
Viene dunque in rilievo la condizione dell'azione costituita dall'interesse ad agire che, come osservato dalla Corte di Cassazione “richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.
27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355).
Ebbene, alla luce del quadro documentale presente in atti, considerata la presenza di un DURC regolare, non appare dimostrato il risultato utile concreto che la ricorrente potrebbe ottenere da una pronuncia favorevole.
In altri termini l'originaria irregolarità, anche a seguito di interlocuzione con gli enti resistenti e in CP_ specie con l' risulta già sanata non permanendo alcun documento attestante una irregolarità contributiva.
Pertanto, difettando l'interesse ad agire, il ricorso va dichiarato inammissibile.
La complessità della materia, determinata da un quadro normativo frastagliato e scarsamente
CP_ chiaro, nonché la difficoltosa e farraginosa interlocuzione avviata dalla ricorrente con l' giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il ricorso inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 14/05/2025.
Il Giudice
Dott. Francesco De Leo