CASS
Sentenza 21 maggio 2021
Sentenza 21 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2021, n. 20336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20336 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FF NU, nato a [...] il primo febbraio 1983 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna del 7 gennaio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 12 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere GI NA RO LI;
Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza, emessa il 7 gennaio 2021, il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di FF NU avverso l'ordinanza della Corte d'appello della stessa città, che aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in punto di persistenza delle esigenze cautelari, essendo egli sottoposto alla misura cautelare da ben 2 anni e 8 mesi. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20336 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 12/05/2021 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che non erano stati addotti dalla difesa elementi di effettiva novità rispetto al quadro cautelare già esaminato, al di là del mero presofferto, che non poteva considerarsi idoneo a far ritenere scemato o comunque attenuato il periculum libertatis, già ravvisato, e ciò tenuto conto della gravità dei fatti di reato e delle pene per gli stessi inflitte nonché della personalità del ricorrente, caratterizzata da sostanziale indifferenza agli effetti monitori deterrenti delle plurime condanne definitive subite e da una mancanza di capacità di autocontrollo, dimostrata dal precedente aggravamento ex art. 276 c.p.p. Il Collegio del riesame ha quindi concluso che era imprescindibile la conferma della misura degli arresti domiciliari. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le censure, invero sollevate dal ricorrente in modo generico, hanno trovato adeguata risposta da parte del giudice del riesame, che ha motivato il proprio convincimento con argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 maggio 2021
Udita nell'udienza camerale del 12 maggio 2021 la relazione fatta dal Consigliere GI NA RO LI;
Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Valentina Manuali, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza, emessa il 7 gennaio 2021, il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di FF NU avverso l'ordinanza della Corte d'appello della stessa città, che aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in punto di persistenza delle esigenze cautelari, essendo egli sottoposto alla misura cautelare da ben 2 anni e 8 mesi. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20336 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 12/05/2021 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che non erano stati addotti dalla difesa elementi di effettiva novità rispetto al quadro cautelare già esaminato, al di là del mero presofferto, che non poteva considerarsi idoneo a far ritenere scemato o comunque attenuato il periculum libertatis, già ravvisato, e ciò tenuto conto della gravità dei fatti di reato e delle pene per gli stessi inflitte nonché della personalità del ricorrente, caratterizzata da sostanziale indifferenza agli effetti monitori deterrenti delle plurime condanne definitive subite e da una mancanza di capacità di autocontrollo, dimostrata dal precedente aggravamento ex art. 276 c.p.p. Il Collegio del riesame ha quindi concluso che era imprescindibile la conferma della misura degli arresti domiciliari. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le censure, invero sollevate dal ricorrente in modo generico, hanno trovato adeguata risposta da parte del giudice del riesame, che ha motivato il proprio convincimento con argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 12 maggio 2021