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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 710 /2025 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott. Giorgio Previte a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2025, con decorrenza da oggi (stante il termine per consentire il deposito della documentazione esibita in udienza da ambo le parti), nella causa iscritta al n. r.g. 710/2025 e promossa da:
c.f. residente in [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e quale titolare sino al 16.03.2023 della impresa individuale Parte_2
p.iva , con sede in GO (MI) via Groane n. 4, rappresentato e difeso giusta procura in calce P.IVA_1 al presente atto dall'Avv. Marco Costanzo Vitarelli, c.f. con studio in Seregno (MB) via C.F._2
Magenta n. 9, presso il quale elegge domicilio e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica relativa alla presente procedura all'indirizzo PEC Email_1
-ricorrente-
CONTRO
p.iva , con sede in Tavernerio (CO), Via Controparte_1 P.IVA_2
Briantea n. 8., e
, C.F. nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._3
Briantea 8, Tavernerio, in proprio e quale socio accomandatario e rappresentante p.t. della società predetta, difesi e rappresentati dall'avv. Paolo Casati (C.F. ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Como, Via Napo Torriani 21/A, email p.e.c.
, Fax 031 27 02 74Email_2
- resistente - ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 671 -669 BIS SS C.P.C ante causam
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: autorizzare l'immediato sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili (in particolare la quota di proprietà del sig. degli immobili siti in Meda, via CP_1
Como s.n.c. accatastati in detto comune al Foglio 9, Part. 148 Sub. 13 e Part. 150 Sub. 5 e 6), delle partecipazioni societarie (in particolare nella Villa GI & Figli Di Villa PI & CA TO s.n.c.,
c.f. ), dei crediti e di ogni altro cespite patrimoniale della e del P.IVA_3 Controparte_1 sig. o di quanto agli stessi dovuto da terzi, sino alla concorrenza dell'importo di complessivi CP_1
90.000,00 euro, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del sequestro, provvedendo ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c. con decreto inaudita altera parte per il fondato timore che la convocazione delle controparti ne pregiudichi l'attuazione, fissando l'udienza di comparizione delle parti e assegnando il termine di 8 giorni per la notificazione alle controparti.
1 In via subordinata: previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili, dei crediti e di CP_ ogni altro cespite patrimoniale della e del sig. o di quanto agli stessi Controparte_1 dovuto da terzi, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 90.000,00 euro.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
Per parte resistente:
“rigettare il proposto ricorso di sequestro conservativo perché infondato in fatto ed in diritto.
Condannare i ricorrenti in solido a pagare ai resistenti, ex art. 96 c.p.c., la somma di € 2.000,00.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DELIBAZIONE CAUTELARE
I. Con ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 669-bis e succ. e art. 671 c.p.c. depositato il
27.2.25 –in proprio e quale titolare sino al 16.03.2023 della impresa individuale Parte_1
, cessata e cancellata nel marzo 2023 (doc.1 ricorso)- avanzava davanti al succitato Tribunale Pt_2 domanda di sequestro conservativo, ai sensi degli art. 671 e ss. c.p.c. “anche presso terzi, dei beni mobili e immobili (in particolare la quota di proprietà del sig. degli immobili siti in Meda, via Como s.n.c. CP_1 accatastati in detto comune al Foglio 9, Part. 148 Sub. 13 e Part. 150 Sub. 5 e 6), delle partecipazioni societarie (in particolare nella Villa GI & Figli Di Villa PI & CA TO s.n.c., c.f. , dei P.IVA_3 crediti e di ogni altro cespite patrimoniale della e del sig. o di quanto agli stessi Controparte_1 CP_1 dovuto da terzi, sino alla concorrenza dell'importo di complessivi 90.000,00 euro”; in via principale richiedeva l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, in via subordinata ad esito del contraddittorio;
chiedendo inoltre che venisse ordinata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del sequestro.
Lamentava, sostanzialmente, il ricorrente, cliente di e della di Controparte_2 Controparte_1 cui quest'ultimo è socio accomandatario, di essere risultato vittima di errori e/o omissioni professionali da parte dei resistenti nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale fornita tra il 2016 e il 2023 in ordine alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, agli adempimenti fiscali e ad altre attività connesse. Al punto da avere determinato (pag.4 ricorso) pendenze con il Fisco (avvisi e cartelle) per oltre 235.000,00 euro complessivi, di cui circa € 158.000,00 per tributi e contributi omessi e oltre €77.000,00 euro per sanzioni, interessi e spese di rateizzazione. Tale ultima voce, unita ad € 1.844,48 pari agli onorari dei professionisti nominati in sostituzione per risolvere, o quantomeno contenere le criticità generatasi dalla cattiva assistenza pregressa, a ad € 11.956,00 per compensi inutilmente pagati a per Controparte_1
l'attività professionale, determinano il complessivo importo, pari a € 90.000, in relazione al quale chiede il sequestro.
Con decreto del 9 marzo 2025 il sottoscritto Giudice rigettava la richiesta di accoglimento dell'istanza cautelare inaudita altera parte, e fissava udienza al 26 marzo 2025 per la comparizione delle parti dinanzi a sé per consentire l'esercizio del contraddittorio, onerando parte ricorrente di procedere alla notifica del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza alla controparte entro il 12.3.25 ed concedendo termine a quest'ultima fino al 24.3.25per costituirsi-
Tempestivamente il 24.3.2025 si costituiva , sia in proprio sia quale socio Controparte_2 accomandatario e rappresentante della società, chiedendo rigettarsi la richiesta cautelare attorea, poiché infondata sia sotto il profilo del fumus che sotto quello del periculum e chiedendo la condanna di controparte al versamento dell'importo, in proprio favore, di € 2.000 ex art. 96 c.p.c.,
2 All'udienza del 26.3.2025 entrambe le parti comparivano ed insistevano nelle proprie richieste, ed il Giudice tratteneva il fascicolo a riserva, con decorrenza dal giorno successivo (per consentire il deposito in PCT della documentazione esibita in udienza ed autorizzata); riserva sciolta con l'odierno provvedimento.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
il ricorrente ha inoltre sufficientemente enucleato la propria legittimazione ad agire e l'interesse ad agire.
Instando ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare ad effetto conservativo, quale il sequestro ex art. 671 cpc, il ricorrente ha inoltre correttamente preannunciato il giudizio di merito a tutela del quale invoca la cautela richiesta, ovvero (pag.6-7) la condanna delle controparti a risarcire il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
Il primo viene individuato come direttamente causato dall' omessa o inesatta attività correlata all'incarico ricevuto (consistente nella tenuta contabile della società nella predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni di Legge, nell'esatto calcolo dei tributi e dei contributi dovuti dal ricorrente e nel pagamento degli stessi mediante compensazione con gli eventuali crediti tributari ovvero addebito sul conto corrente collegato al cassetto fiscale), e altri adempimenti;
e viene approssimativamente quantificato in euro
77.201,94 per sanzioni, interessi e oneri già pagati o da pagare, euro 1.844,48 per gli onorari dei professionisti intervenuti per contenere il danno emergente ed euro 11.956,00 per compensi inutilmente pagati a . Controparte_1
Il danno non patrimoniale viene invece, in maniera più sfumata, correlato “al gravissimo e perdurante stress psicofisico conseguente all'ingiusta e ingente esposizione debitoria”.
III. La domanda cautelare merita di essere rigettata.
Anzitutto a difettare, pur nei limiti della cognizione sommaria della presente fase, appare essere il periculum in mora; non pare infatti sussistere non solo un depauperamento in atto del patrimonio dei resistenti, ma financo la presenza di quegli elementi presuntivi da cui il pregiudizio potrebbe desumersi in via indiziaria. Non appare ravvedersi infatti né la presenza di “elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito”, né di quelli “soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”.
Alla valutazione già spesa con il decreto inaudita altera parte in ordine all'art. 2270 c.c –che si richiama, poiché non smentita da parte ricorrente in udienza, a differenza di quella sulla pressochè assenza di beni immobili, di cui è stata data prova con le visure catastali depositate il 26.3.25-, si sommano quelle, fondate, spese da parte resistente nella propria memoria di costituzione.
Anzitutto, parte resistente produce in atti assicurazione professionale (doc.3) –rispetto alla quale risulta tempestiva comunicazione di sinistro (doc. 2, comunicazione del 21/03/2025), e di apertura della stessa il
25.3.25 (doc.26.2.25)-, a fronte della quale, in ipotesi di operatività (n. 350499003) il massimale assicurato sarebbe ampiamente superiore all'importo di cui si chiede il sequestro (€ 90.000,00, essendo previsto fino alla “concorrenza dell'importo di 258.229,00 euro”.
Ebbene dalla lettura della polizza, la cui copertura si estende anche alle “omissioni e ritardi” ed alle “le sanzioni amministrative”, ed in particolare dal combinato delle previsioni di cui agli art. 1 sezione B e 2.A e
2.B, non parrebbe esclusa, alla luce della descrizione compiuta da parte ricorrente in ordine alle carenze CP imputate a , l'operatività della stessa.
Del resto, si rilevi, l'operatività della stessa non è stata in udienza da parte ricorrente oggetto di puntuale contestazione, anzi non è stata oggetto di contestazione tout court.
3 Conseguentemente –alla luce della documentazione nella disponibilità del sottoscritto giudicante, e limitatamente alla cognizione sommaria che gli compete nella presente fase- non rischierebbe di Parte_1 vedere pregiudicato un eventuale accoglimento delle proprie ragioni in sede di merito –o, quantomeno, non l'ha dimostrato rispetto alla polizza esibita da controparte-, poiché il pagamento dell'importo eventualmente accertato come dovuto sarebbe coperto dall'assicurazione, alla luce del principio dell'onere della prova per come declinato dalle parti in questa sede;
e la solvibilità di un istituto assicurativo è notoria, quantomeno in via presuntiva e secondo massima d'esperienza.
Incidentalmente inoltre si rilevi come, limitatamente alla richiesta di sequestro dell'immobile, l'utilità dell'azione sia molto relativa, stante la quota, risibile, oggetto di sequestro (2/18esimi), ed il diritto sequestrabile, pari unicamente alla proprietà non piena dell'immobile, gravando su di esso il diritto di abitazione in capo alla madre del resistente (giusta visura sub doc 4 memoria).
IV. Inoltre –e pur essendo il profilo assorbito dall'acclarata carenza di periculum- nemmeno il fumus risulta adeguatamente enucleato a sostegno della domanda, in quanto risultano adeguatamente contestati dai resistenti, senza che la successiva presa di posizione da controparte svolta in udienza possa ritenersi efficace in senso contrario, ad esempio:
- la non dovutezza delle sanzioni lamentate in relazione alla dichiarazione dei redditi 2019 (anno d'imposta 2018), avendo i resistenti sufficientemente argomentato in ordine alla mancanza di incarico professionale per quel periodo, non essendo l'attività stata remunerata;
- la non imputabilità ai resistenti delle doglianze relative alla parte contributiva previdenziale a partire dall'anno 2020, essendo la stessa passata in gestione a consulente del lavoro terzo (E.D.B.
Società cooperativa a.r.l.), non apparendo sufficiente deduzione in senso contrario la circostanza che i rapporti con quest'ultimo fossero tenuti dai resistenti;
Per le ragioni che precedono la domanda di sequestro conservativo ante causam deve essere rigettata.
V. L'infondatezza del ricorso determina la soccombenza del ricorrente, quantomeno nella presente fase, cautelare, ciò che determina la condanna al pagamento delle spese di lite.
Tuttavia costituiscono giusti motivi per la compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese di lite (I) tanto l'apparente continenza dell'importo per cui è stato richiesto il sequestro (non superiore al danno per sorte capitale ritenuto come dovuto, e dunque con esclusione di interessi e spese ipotetiche del giudizio di merito), quanto, soprattutto (II) la non condivisibilità della tesi di parte resistente in ordine alla presumibile presenza di assicurazione professionale –che non significa automaticamente operatività della stessa-, e (III) l'irrilevanza dell'assenza di una mancata diffida e contatto stragiudiziale, che ove compiuto avrebbe mortificato qualsiasi speranza di fruttuosità della tutela cautelare invece invocata.
Le spese di lite si quantificano secondo i parametri tra i minimi e i medi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022per lo scaglione di valore, salvo la fase istruttoria non svolta, e quella decisionale ai minimi.
Per le medesime ragioni esposte, a maggior ragione, deve essere disattesa la richiesta di parte resistente di condanna per lite temeraria.
Tutto ciò premesso, visti gli artt. 669 bis c.p.c. e 671 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, pronunciandosi sul ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto ante causam da nei Parte_1 confronti di e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
4 Conferma la pronuncia resa con decreto ex art. 669 sexies co.II I periodo c.p.c in data 9 marzo 2025, e per l'effetto:
Rigetta l'istanza ex art. 671 c.p.c. depositata telematicamente da parte ricorrente in data 27.2.25, non accordando la richiesta misura cautelare.
Compensa le spese di lite nella misura della metà.
Condanna – in relazione alla residua metà- parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento sostenute delle parti resistenti costituite, in solido, che si liquidano in € 1.400,00 (millequattrocento/00) per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a..
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Così deciso in Como il 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
5
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice dott. Giorgio Previte a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2025, con decorrenza da oggi (stante il termine per consentire il deposito della documentazione esibita in udienza da ambo le parti), nella causa iscritta al n. r.g. 710/2025 e promossa da:
c.f. residente in [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e quale titolare sino al 16.03.2023 della impresa individuale Parte_2
p.iva , con sede in GO (MI) via Groane n. 4, rappresentato e difeso giusta procura in calce P.IVA_1 al presente atto dall'Avv. Marco Costanzo Vitarelli, c.f. con studio in Seregno (MB) via C.F._2
Magenta n. 9, presso il quale elegge domicilio e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica relativa alla presente procedura all'indirizzo PEC Email_1
-ricorrente-
CONTRO
p.iva , con sede in Tavernerio (CO), Via Controparte_1 P.IVA_2
Briantea n. 8., e
, C.F. nato il [...] a [...], residente in [...] C.F._3
Briantea 8, Tavernerio, in proprio e quale socio accomandatario e rappresentante p.t. della società predetta, difesi e rappresentati dall'avv. Paolo Casati (C.F. ( ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio in Como, Via Napo Torriani 21/A, email p.e.c.
, Fax 031 27 02 74Email_2
- resistente - ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 671 -669 BIS SS C.P.C ante causam
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: autorizzare l'immediato sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili (in particolare la quota di proprietà del sig. degli immobili siti in Meda, via CP_1
Como s.n.c. accatastati in detto comune al Foglio 9, Part. 148 Sub. 13 e Part. 150 Sub. 5 e 6), delle partecipazioni societarie (in particolare nella Villa GI & Figli Di Villa PI & CA TO s.n.c.,
c.f. ), dei crediti e di ogni altro cespite patrimoniale della e del P.IVA_3 Controparte_1 sig. o di quanto agli stessi dovuto da terzi, sino alla concorrenza dell'importo di complessivi CP_1
90.000,00 euro, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del sequestro, provvedendo ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c. con decreto inaudita altera parte per il fondato timore che la convocazione delle controparti ne pregiudichi l'attuazione, fissando l'udienza di comparizione delle parti e assegnando il termine di 8 giorni per la notificazione alle controparti.
1 In via subordinata: previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, autorizzare il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e immobili, dei crediti e di CP_ ogni altro cespite patrimoniale della e del sig. o di quanto agli stessi Controparte_1 dovuto da terzi, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 90.000,00 euro.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
Per parte resistente:
“rigettare il proposto ricorso di sequestro conservativo perché infondato in fatto ed in diritto.
Condannare i ricorrenti in solido a pagare ai resistenti, ex art. 96 c.p.c., la somma di € 2.000,00.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DELIBAZIONE CAUTELARE
I. Con ricorso per sequestro conservativo ante causam ex art. 669-bis e succ. e art. 671 c.p.c. depositato il
27.2.25 –in proprio e quale titolare sino al 16.03.2023 della impresa individuale Parte_1
, cessata e cancellata nel marzo 2023 (doc.1 ricorso)- avanzava davanti al succitato Tribunale Pt_2 domanda di sequestro conservativo, ai sensi degli art. 671 e ss. c.p.c. “anche presso terzi, dei beni mobili e immobili (in particolare la quota di proprietà del sig. degli immobili siti in Meda, via Como s.n.c. CP_1 accatastati in detto comune al Foglio 9, Part. 148 Sub. 13 e Part. 150 Sub. 5 e 6), delle partecipazioni societarie (in particolare nella Villa GI & Figli Di Villa PI & CA TO s.n.c., c.f. , dei P.IVA_3 crediti e di ogni altro cespite patrimoniale della e del sig. o di quanto agli stessi Controparte_1 CP_1 dovuto da terzi, sino alla concorrenza dell'importo di complessivi 90.000,00 euro”; in via principale richiedeva l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, in via subordinata ad esito del contraddittorio;
chiedendo inoltre che venisse ordinata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione del sequestro.
Lamentava, sostanzialmente, il ricorrente, cliente di e della di Controparte_2 Controparte_1 cui quest'ultimo è socio accomandatario, di essere risultato vittima di errori e/o omissioni professionali da parte dei resistenti nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale fornita tra il 2016 e il 2023 in ordine alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, agli adempimenti fiscali e ad altre attività connesse. Al punto da avere determinato (pag.4 ricorso) pendenze con il Fisco (avvisi e cartelle) per oltre 235.000,00 euro complessivi, di cui circa € 158.000,00 per tributi e contributi omessi e oltre €77.000,00 euro per sanzioni, interessi e spese di rateizzazione. Tale ultima voce, unita ad € 1.844,48 pari agli onorari dei professionisti nominati in sostituzione per risolvere, o quantomeno contenere le criticità generatasi dalla cattiva assistenza pregressa, a ad € 11.956,00 per compensi inutilmente pagati a per Controparte_1
l'attività professionale, determinano il complessivo importo, pari a € 90.000, in relazione al quale chiede il sequestro.
Con decreto del 9 marzo 2025 il sottoscritto Giudice rigettava la richiesta di accoglimento dell'istanza cautelare inaudita altera parte, e fissava udienza al 26 marzo 2025 per la comparizione delle parti dinanzi a sé per consentire l'esercizio del contraddittorio, onerando parte ricorrente di procedere alla notifica del ricorso e del presente decreto di fissazione di udienza alla controparte entro il 12.3.25 ed concedendo termine a quest'ultima fino al 24.3.25per costituirsi-
Tempestivamente il 24.3.2025 si costituiva , sia in proprio sia quale socio Controparte_2 accomandatario e rappresentante della società, chiedendo rigettarsi la richiesta cautelare attorea, poiché infondata sia sotto il profilo del fumus che sotto quello del periculum e chiedendo la condanna di controparte al versamento dell'importo, in proprio favore, di € 2.000 ex art. 96 c.p.c.,
2 All'udienza del 26.3.2025 entrambe le parti comparivano ed insistevano nelle proprie richieste, ed il Giudice tratteneva il fascicolo a riserva, con decorrenza dal giorno successivo (per consentire il deposito in PCT della documentazione esibita in udienza ed autorizzata); riserva sciolta con l'odierno provvedimento.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como;
il ricorrente ha inoltre sufficientemente enucleato la propria legittimazione ad agire e l'interesse ad agire.
Instando ai fini dell'emissione di un provvedimento cautelare ad effetto conservativo, quale il sequestro ex art. 671 cpc, il ricorrente ha inoltre correttamente preannunciato il giudizio di merito a tutela del quale invoca la cautela richiesta, ovvero (pag.6-7) la condanna delle controparti a risarcire il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale.
Il primo viene individuato come direttamente causato dall' omessa o inesatta attività correlata all'incarico ricevuto (consistente nella tenuta contabile della società nella predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni di Legge, nell'esatto calcolo dei tributi e dei contributi dovuti dal ricorrente e nel pagamento degli stessi mediante compensazione con gli eventuali crediti tributari ovvero addebito sul conto corrente collegato al cassetto fiscale), e altri adempimenti;
e viene approssimativamente quantificato in euro
77.201,94 per sanzioni, interessi e oneri già pagati o da pagare, euro 1.844,48 per gli onorari dei professionisti intervenuti per contenere il danno emergente ed euro 11.956,00 per compensi inutilmente pagati a . Controparte_1
Il danno non patrimoniale viene invece, in maniera più sfumata, correlato “al gravissimo e perdurante stress psicofisico conseguente all'ingiusta e ingente esposizione debitoria”.
III. La domanda cautelare merita di essere rigettata.
Anzitutto a difettare, pur nei limiti della cognizione sommaria della presente fase, appare essere il periculum in mora; non pare infatti sussistere non solo un depauperamento in atto del patrimonio dei resistenti, ma financo la presenza di quegli elementi presuntivi da cui il pregiudizio potrebbe desumersi in via indiziaria. Non appare ravvedersi infatti né la presenza di “elementi obiettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito”, né di quelli “soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio”.
Alla valutazione già spesa con il decreto inaudita altera parte in ordine all'art. 2270 c.c –che si richiama, poiché non smentita da parte ricorrente in udienza, a differenza di quella sulla pressochè assenza di beni immobili, di cui è stata data prova con le visure catastali depositate il 26.3.25-, si sommano quelle, fondate, spese da parte resistente nella propria memoria di costituzione.
Anzitutto, parte resistente produce in atti assicurazione professionale (doc.3) –rispetto alla quale risulta tempestiva comunicazione di sinistro (doc. 2, comunicazione del 21/03/2025), e di apertura della stessa il
25.3.25 (doc.26.2.25)-, a fronte della quale, in ipotesi di operatività (n. 350499003) il massimale assicurato sarebbe ampiamente superiore all'importo di cui si chiede il sequestro (€ 90.000,00, essendo previsto fino alla “concorrenza dell'importo di 258.229,00 euro”.
Ebbene dalla lettura della polizza, la cui copertura si estende anche alle “omissioni e ritardi” ed alle “le sanzioni amministrative”, ed in particolare dal combinato delle previsioni di cui agli art. 1 sezione B e 2.A e
2.B, non parrebbe esclusa, alla luce della descrizione compiuta da parte ricorrente in ordine alle carenze CP imputate a , l'operatività della stessa.
Del resto, si rilevi, l'operatività della stessa non è stata in udienza da parte ricorrente oggetto di puntuale contestazione, anzi non è stata oggetto di contestazione tout court.
3 Conseguentemente –alla luce della documentazione nella disponibilità del sottoscritto giudicante, e limitatamente alla cognizione sommaria che gli compete nella presente fase- non rischierebbe di Parte_1 vedere pregiudicato un eventuale accoglimento delle proprie ragioni in sede di merito –o, quantomeno, non l'ha dimostrato rispetto alla polizza esibita da controparte-, poiché il pagamento dell'importo eventualmente accertato come dovuto sarebbe coperto dall'assicurazione, alla luce del principio dell'onere della prova per come declinato dalle parti in questa sede;
e la solvibilità di un istituto assicurativo è notoria, quantomeno in via presuntiva e secondo massima d'esperienza.
Incidentalmente inoltre si rilevi come, limitatamente alla richiesta di sequestro dell'immobile, l'utilità dell'azione sia molto relativa, stante la quota, risibile, oggetto di sequestro (2/18esimi), ed il diritto sequestrabile, pari unicamente alla proprietà non piena dell'immobile, gravando su di esso il diritto di abitazione in capo alla madre del resistente (giusta visura sub doc 4 memoria).
IV. Inoltre –e pur essendo il profilo assorbito dall'acclarata carenza di periculum- nemmeno il fumus risulta adeguatamente enucleato a sostegno della domanda, in quanto risultano adeguatamente contestati dai resistenti, senza che la successiva presa di posizione da controparte svolta in udienza possa ritenersi efficace in senso contrario, ad esempio:
- la non dovutezza delle sanzioni lamentate in relazione alla dichiarazione dei redditi 2019 (anno d'imposta 2018), avendo i resistenti sufficientemente argomentato in ordine alla mancanza di incarico professionale per quel periodo, non essendo l'attività stata remunerata;
- la non imputabilità ai resistenti delle doglianze relative alla parte contributiva previdenziale a partire dall'anno 2020, essendo la stessa passata in gestione a consulente del lavoro terzo (E.D.B.
Società cooperativa a.r.l.), non apparendo sufficiente deduzione in senso contrario la circostanza che i rapporti con quest'ultimo fossero tenuti dai resistenti;
Per le ragioni che precedono la domanda di sequestro conservativo ante causam deve essere rigettata.
V. L'infondatezza del ricorso determina la soccombenza del ricorrente, quantomeno nella presente fase, cautelare, ciò che determina la condanna al pagamento delle spese di lite.
Tuttavia costituiscono giusti motivi per la compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese di lite (I) tanto l'apparente continenza dell'importo per cui è stato richiesto il sequestro (non superiore al danno per sorte capitale ritenuto come dovuto, e dunque con esclusione di interessi e spese ipotetiche del giudizio di merito), quanto, soprattutto (II) la non condivisibilità della tesi di parte resistente in ordine alla presumibile presenza di assicurazione professionale –che non significa automaticamente operatività della stessa-, e (III) l'irrilevanza dell'assenza di una mancata diffida e contatto stragiudiziale, che ove compiuto avrebbe mortificato qualsiasi speranza di fruttuosità della tutela cautelare invece invocata.
Le spese di lite si quantificano secondo i parametri tra i minimi e i medi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022per lo scaglione di valore, salvo la fase istruttoria non svolta, e quella decisionale ai minimi.
Per le medesime ragioni esposte, a maggior ragione, deve essere disattesa la richiesta di parte resistente di condanna per lite temeraria.
Tutto ciò premesso, visti gli artt. 669 bis c.p.c. e 671 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, pronunciandosi sul ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto ante causam da nei Parte_1 confronti di e così provvede: Controparte_1 Controparte_2
4 Conferma la pronuncia resa con decreto ex art. 669 sexies co.II I periodo c.p.c in data 9 marzo 2025, e per l'effetto:
Rigetta l'istanza ex art. 671 c.p.c. depositata telematicamente da parte ricorrente in data 27.2.25, non accordando la richiesta misura cautelare.
Compensa le spese di lite nella misura della metà.
Condanna – in relazione alla residua metà- parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento sostenute delle parti resistenti costituite, in solido, che si liquidano in € 1.400,00 (millequattrocento/00) per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a..
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Così deciso in Como il 27 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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