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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7603 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, Parte_1
con il proc. dom. avv. Stefano Priod e l'avv. Vladimir Kusmic
- appellante -
e
avv. Andrea, con il proc. dom. avv. Enrico Montobbio CP_1
- appellato -
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n.628/2024, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Genova il 22.4.2024 a definizione del giudizio introdotto dall'avv. Andrea Pareti per ottenere il pagamento di prestazioni professionali stragiudiziali rese in favore della . Parte_1
Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda di parte attrice, condannava al pagamento dell'importo di €. 2.398,03 Parte_1
1 in favore dell'avv. quale compenso per l'attività prestata, nonché alla CP_1
rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Con il proprio appello la sig.ra impugnava la decisione del giudice di Parte_1
pace
- evidenziando che il giudice di pace aveva omesso di dichiarare l'interruzione del processo nonostante fosse intervenuta la cancellazione del difensore della
, avv. Paolo Kusmic, dall'albo degli Avvocati;
al riguardo affermava Parte_1
che l'accaduto aveva determinato la nullità della sentenza di primo grado;
- evidenziando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere provato,
sulla base della documentazione in atti, il fatto storico della avvenuta effettuazione dell'attività professionale nei termini allegati dall'avv. CP_1
dovendosi al contrario affermare che detta attività era consistita unicamente nell'invio di una comunicazione via Pec al liquidatore dell'assicurazione nei cui confronti la aveva inteso chiedere il pagamento di un indennizzo Parte_1
assicurativo; comunicazione che, inoltre, in tesi di parte odierna appellante,
era priva di pregio e carente dei necessari elementi costitutivi in vista della richiesta di risarcimento;
- affermando che il giudice di primo grado aveva fatto erronea applicazione dei criteri normativi di liquidazione degli onorari di avvocato per il caso di prestazione stragiudiziale, in particolare procedendo a una considerazione unitaria dell'attività prestata invece di valutare la stessa per fasi.
2 Su detti presupposti, parte appellante concludeva domandando di accertare la nullità della sentenza di primo grado e di procedere alla totale riforma della stessa respingendo le domande svolte dall'avv. CP_1
L'avv. Andrea Pareti, a ministero di diverso difensore, si costituiva in giudizio rimettendosi in ordine alla vicenda interruttiva ma contestando come infondati gli ulteriori motivi di appello, e così concludendo per la conferma di quanto disposto nella sentenza impugnata.
* * * * *
Considerato che
- va effettivamente dichiarata la nullità della sentenza impugnata, emessa nonostante il verificarsi di evento interruttivo del processo, atteso che
▪ il giudizio di primo grado, introdotto con atto di citazione datato 11.11.2021,
ha visto la costituzione in giudizio della sig.ra con comparsa datata Parte_1
10.1.2022, lo svolgimento di attività istruttoria che nella presente sede non viene contestata, e la fissazione – con provvedimento del 3.10.2023 –
dell'udienza del 2.4.2024 per la rimessione della causa in decisione;
▪ l'unico difensore di parte nel giudizio di primo grado, avv. Paolo Parte_1
Kusmic, risulta essere stato cancellato dall'albo professionale con decorrenza
29.1.2024, dunque in data intercorrente tra quella (3.10.2023) in cui è stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, e quella (2.4.2024) in cui effettivamente la causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice di Pace,
udienza svoltasi senza la presenza di alcun difensore per la sig.ra ; Parte_1
3 ▪ per giurisprudenza consolidata, la cancellazione del difensore dall'albo professionale è circostanza che, ai sensi dell'art.301cpc, determina l'automatica interruzione del processo, anche in difetto di specifica comunicazione al riguardo o di conoscenza da parte del giudice;
▪ conseguentemente, è nulla la decisione impugnata per essere stata emessa quando si era verificato evento interruttivo del processo;
▪ la nullità in questione, tuttavia, non determina necessità di rimessione al giudice di primo grado, trattandosi di elemento diverso da quelli che, soli e tassativamente, ai sensi dell'art.354cpc impongono di procedere in tal senso: il giudice d'appello deve, dunque, decidere le questioni nel merito e la sentenza d'appello si sostituisce a quella di primo grado in virtù del principio di assorbimento e conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame (cfr., tra le molte, Cass.ord.n.33456/19);
▪ è appena il caso di evidenziare che ogni eventuale lesione del diritto di difesa derivante dallo svolgimento dell'udienza del 2.4.2024 in assenza del difensore e dalla successiva mancata redazione di note conclusive per la , non Parte_1
costituisce elemento che consenta la rimessione del giudizio al giudice di primo grado;
per contro, la ratio sottesa all'indicazione dell'art.354u.c. cpc
(nella formulazione ante riforma Cartabia, e peraltro sostanzialmente riprodotta anche nel testo attualmente vigente ), di tendenziale favor per la rinnovazione in appello degli atti nulli, risulta nel caso in esame soddisfatta dall'ampio dispiegarsi delle difese di parte appellante nel presente giudizio;
4 - risulta adeguatamente provato lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avv. nei termini allegati nel giudizio di primo grado e CP_1
apprezzati dal giudice di pace (si consideri al riguardo l'ampia documentazione prodotta da parte attrice/appellata, peraltro non contestata nel giudizio di primo grado);
- parimenti risulta corretta, e condivisa dallo scrivente, la determinazione del compenso spettante al difensore per l'attività prestata in sede stragiudiziale e sulla base del corretto valore di causa, rientrante nello scaglione tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00;
- va pertanto condivisa nel merito la statuizione adottata dal giudice di primo grado, imponendosi anche in questa sede identica decisione di merito;
- l'esito processuale evidenzia la, del tutto prevalente, soccombenza di parte appellante - sia con riferimento al giudizio di primo grado, sia con riferimento al presente grado - con conseguente statuizione di governo delle spese di lite,
secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza n.628/2024, emessa dal Giudice di Pace di
Genova il 22.4.2024;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Andrea Pareti Parte_1
dell'importo di euro 2.398,03, già comprensivi di spese generali, Iva e Cpa, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta dall'attore, oltre
5 interessi ex d.lgs.n.231/02 dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado al saldo;
- condanna a rifondere in favore di Andrea Pareti le spese di lite Parte_1
di entrambi i gradi di giudizio;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
(D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano per il giudizio di primo grado in €
900,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
per il giudizio di appello in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%,
Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 25.3.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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