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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano alla richiesta congiunta di estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE Ricorrente_1
“Voglia l'ill.ma Corte:
1. dichiarare l'estinzione del processo;
2. disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di NOVARA
“Voglia l'ill.ma Corte:
1. dichiarare l'estinzione del processo;
2. disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso col servizio telematico, Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso IRPEF datata 25.9.2023, deducendo la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, D.lgs. n. 147/15.
Invero, avendo sempre avuto la residenza in Grecia, nel mese di giugno 2018 era giunta in Italia ove
Società_1 Società_2aveva lavorato in Cameri (NO) alle dipendenze delle imprese S.p.a. e S.p.a., aventi sede in Italia, rivestendo la qualifica di impiegata con funzioni direttive di 6 livello CCNL
Metalmeccanico.
Pertanto, instava per il rimborso del credito IRPEF, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Novara che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso sia per omessa sottoscrizione della procura alle liti da parte della contribuente, che per omessa formazione del silenzio-rifiuto, a casa della mancata presentazione dell'istanza.
2 Invero, avendo la ricorrente asserito di aver presentato in data 3.10.2023 alla casella PEC dell'AdE l'istanza di rimborso, come da ricevuta di avvenuta consegna allegata, tuttavia tale documento in formato “pdf”, anziché in formato originale “.eml”, non consente di verificarne il contenuto.
Il messaggio PEC recapitato all'Ufficio non contiene l'istanza di rimborso, ma solo i documenti allegati alla medesima, tanto che quest'ultimo sollecitava vie brevi il consulente a trasmettere l'istanza, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
Solo a seguito della costituzione in giudizio l'Ufficio aveva contezza dell'istanza.
Sicché, in assenza di quest'ultima, non sé è formato alcun silenzio-rifiuto impugnabile. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate deduceva la tardività dell'istanza di rimborso relativa all'anno
2018 per intervenuta decorrenza del termine di 48 mesi ex art. 38, comma 2, DPR n. 602/73, nonché la legittimità del silenzio-rifiuto per le imposte relative all'anno 2020 per errata individuazione dell'Ufficio competente, avuto riguardo alla trasferita residenza della contribuente in Torino.
L'Ufficio segnalava altresì l'infondatezza dell'istanza, in quanto la contribuente non aveva mai manifestato la volontà di avvalersi dell'agevolazione prevista ex art. 16, comma 1, D.lgs. n. 147/15 per i c.d. lavoratori “impatriati”, né con richiesta scritta al datore di lavoro, né direttamente nella dichiarazione dei redditi, e neppure tramite il mod. Redditi ovvero con dichiarazione tardiva, e cioè non oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza. Infine, l'AdE rilevava l'assenza di prova della spettanza del diritto al rimborso, mancando qualsiasi riscontro documentale delle imposte versate e del criterio per determinare i redditi e le relative imposte.
Pertanto, concludeva affinché il ricorso fosse dichiarato inammissibile o respinto, con condanna alle spese di giudizio.
Con nota congiunta del 10.2.2026 le parti davano atto della rinuncia al ricorso della contribuente, per cui, all'odierna pubblica udienza, esse hanno insistito nelle conformi conclusioni sopra trascritte. La Corte ha deciso come da dispositivo di cui si è data immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte degli originari rilievi prospettati dalla ricorrente in ordine al silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte versate, deve convenirsi che l'intervenuta rinuncia al ricorso
3 comporta, ex art. 44 D.lgs. n. 546/92, l'estinzione del processo, come prospettato concordemente dalle parti.
Come pure convenuto dalle parti e sussistendo giusti motivi, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Novara, 17 febbraio 2026
Il Presidente Rel.
Dott. Gianfranco Pezone
4
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE GIANFRANCO, Presidente e Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice MONDELLO FABIO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 43/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2019
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2020
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano alla richiesta congiunta di estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese.
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE Ricorrente_1
“Voglia l'ill.ma Corte:
1. dichiarare l'estinzione del processo;
2. disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di NOVARA
“Voglia l'ill.ma Corte:
1. dichiarare l'estinzione del processo;
2. disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente trasmesso col servizio telematico, Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto all'istanza di rimborso IRPEF datata 25.9.2023, deducendo la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, D.lgs. n. 147/15.
Invero, avendo sempre avuto la residenza in Grecia, nel mese di giugno 2018 era giunta in Italia ove
Società_1 Società_2aveva lavorato in Cameri (NO) alle dipendenze delle imprese S.p.a. e S.p.a., aventi sede in Italia, rivestendo la qualifica di impiegata con funzioni direttive di 6 livello CCNL
Metalmeccanico.
Pertanto, instava per il rimborso del credito IRPEF, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Novara che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso sia per omessa sottoscrizione della procura alle liti da parte della contribuente, che per omessa formazione del silenzio-rifiuto, a casa della mancata presentazione dell'istanza.
2 Invero, avendo la ricorrente asserito di aver presentato in data 3.10.2023 alla casella PEC dell'AdE l'istanza di rimborso, come da ricevuta di avvenuta consegna allegata, tuttavia tale documento in formato “pdf”, anziché in formato originale “.eml”, non consente di verificarne il contenuto.
Il messaggio PEC recapitato all'Ufficio non contiene l'istanza di rimborso, ma solo i documenti allegati alla medesima, tanto che quest'ultimo sollecitava vie brevi il consulente a trasmettere l'istanza, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
Solo a seguito della costituzione in giudizio l'Ufficio aveva contezza dell'istanza.
Sicché, in assenza di quest'ultima, non sé è formato alcun silenzio-rifiuto impugnabile. Nel merito, l'Agenzia delle Entrate deduceva la tardività dell'istanza di rimborso relativa all'anno
2018 per intervenuta decorrenza del termine di 48 mesi ex art. 38, comma 2, DPR n. 602/73, nonché la legittimità del silenzio-rifiuto per le imposte relative all'anno 2020 per errata individuazione dell'Ufficio competente, avuto riguardo alla trasferita residenza della contribuente in Torino.
L'Ufficio segnalava altresì l'infondatezza dell'istanza, in quanto la contribuente non aveva mai manifestato la volontà di avvalersi dell'agevolazione prevista ex art. 16, comma 1, D.lgs. n. 147/15 per i c.d. lavoratori “impatriati”, né con richiesta scritta al datore di lavoro, né direttamente nella dichiarazione dei redditi, e neppure tramite il mod. Redditi ovvero con dichiarazione tardiva, e cioè non oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza. Infine, l'AdE rilevava l'assenza di prova della spettanza del diritto al rimborso, mancando qualsiasi riscontro documentale delle imposte versate e del criterio per determinare i redditi e le relative imposte.
Pertanto, concludeva affinché il ricorso fosse dichiarato inammissibile o respinto, con condanna alle spese di giudizio.
Con nota congiunta del 10.2.2026 le parti davano atto della rinuncia al ricorso della contribuente, per cui, all'odierna pubblica udienza, esse hanno insistito nelle conformi conclusioni sopra trascritte. La Corte ha deciso come da dispositivo di cui si è data immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte degli originari rilievi prospettati dalla ricorrente in ordine al silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte versate, deve convenirsi che l'intervenuta rinuncia al ricorso
3 comporta, ex art. 44 D.lgs. n. 546/92, l'estinzione del processo, come prospettato concordemente dalle parti.
Come pure convenuto dalle parti e sussistendo giusti motivi, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Novara, 17 febbraio 2026
Il Presidente Rel.
Dott. Gianfranco Pezone
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