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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta in data 29.06.2024 al n. 1723/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Ferroni, giusta procura in calce al ricorso di primo grado dd. 7.4.2023;
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. F. Mauro, giusta procura in atto separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dd. 24.10.2024;
- APPELLATO -
OGGETTO: «APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 556/2023 DEL GIUDICE DI PACE
DI UDINE»
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“si riporta a quanto dedotto nelle note conclusive dd. 15.2.2025 e alle conclusioni di cui all'atto introduttivo” e, quindi, “– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora (consistente nell'evidente vizio di motivazione della sentenza impugnata); – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1 556/2023, resa inter partes dal Giudice di pace di Udine, Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Elisabetta Kraus nel giudizio R.G. n. 2263/23, del 15.11.2023, pubblicata il 29.12.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendano ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal resistente per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto annullare l'ordinanza
d'ingiunzione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello al motivo n. c) a cui si rinvia”.
Per la parte appellata:
“come da memoria di costituzione” e, quindi, “IN VIA PRELIMINARE DI RITO Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 556/2023 del Giudice di Pace di Udine per mancanza dei requisiti. NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.556/2023 del
Giudice di Pace di Udine. Condannarsi l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento. NEL MERITO - IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la nullità della sentenza n. 556/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Udine, rigettarsi, nel merito, le domande formulate dalla parte appellante e, per l'effetto accertare
l'intervenuta violazione della Legge Regionale 1/2014 artt. 5 e 6 da parte della società “
[...]
” con sede a Tolmezzo (UD) e conseguentemente confermare la Parte_1
contestazione elevata e la successiva e conseguente ordinanza ingiunzione n.3756/P dd.
10.03.2023. Spese e onorari di causa rifusi o compensati anche parzialmente.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1-
La società ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'ordinanza ingiunzione di CP_1
pagamento prot.gen. n. 3756/P del 10.3.2023, emessa dal per la violazione Controparte_1 dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale F.V.G. n. 1/2014.
La società ingiunta ha impugnato la predetta ordinanza ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di
Udine per i seguenti motivi: 1) insussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. F.V.G. n. 1/2014 e ss.mm. sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo;
2) vizio di legittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e dei principi costituzionali sottesi agli artt. 2, 3, 41, 42, 97, 117, 118 e 120; 3) eccessività della sanzione inflitta.
2 Il si è costituito in giudizio, deducendo la validità del provvedimento Controparte_1
sanzionatorio.
Il Giudice di Pace di Udine, con la sentenza qui gravata, ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta ad euro 5.000,00.
Avverso tale decisione la società ha interposto Parte_1
appello, chiedendo in limine la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Il ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione Controparte_1 dell'esecutorietà della sentenza impugnata e sostenendo nel merito la correttezza della decisione gravata.
Respinta l'istanza di sospensiva e concesso termine intermedio per il deposito di note conclusive, all'udienza del 25.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, ult. c., c.p.c..
2-
L'appello proposto non è fondato e incontra il rigetto. Invero:
3-
Con il primo motivo di appello parte appellante censura la sentenza di primo grado per omessa motivazione con riferimento ai motivi indicati in premessa sub 1) e sub 2).
Tale motivo non è fondato e non può essere accolto.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui non ricorre vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda. Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., ordinanza del 2.4.2020 n. 7662).
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.
9.3.2011 n. 5583).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato anche dalla difesa di parte appellata, nel ripercorrere la vicenda il Giudice di Pace ha richiamato la sentenza n. 490/2022 pronunciata dal
TAR F.V.G. e ha confermato la sanzione amministrativa irrogata dal quantificandola però CP_1
in misura ridotta.
In tal modo, il Giudice di primo grado ha implicitamente fatto propri i ragionamenti e le conclusioni
3 del TAR F.V.G., giungendo alle medesime conclusioni con riferimento alla fondatezza del provvedimento sanzionatorio.
Il primo motivo è dunque infondato e va disatteso.
4-
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante prospetta violazione e falsa applicazione di legge per violazione degli artt. 1 e 3 della L. 689/1981 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove ritiene che difettino del tutto i requisiti per la sussistenza della contestazione ascrittale.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'applicazione della L.R. FVG n. 1/2014 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco
d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”. In particolare, l'art. 6, comma 1, di detta norma vieta “l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili ….”. Il successivo c. 3 dispone che “sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività”.
Il c. 4 chiarisce che “è comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto”. Il c. 5, invece, dispone che “… È altresì ammesso il nuovo contratto per le attività di raccolta delle scommesse e l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente subentrante con lo stesso concessionario;
b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;
c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;
d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati ...”. Infine, il c.11 chiarisce che “il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse”.
La società appellante sostiene di essere stata esentata dal rispetto delle distanze, trattandosi di una attività in corso, posto che nell'immobile di era insediata, anche se con diverse CP_1
titolarità aziendali, una attività di sala giochi sin dal 2011.
Tale difesa non convince, dovendosi qui integralmente condividere le argomentazioni illustrate dal
4 TAR F.V.G. nella sentenza n. 490/2022 agli atti.
Va, anzitutto, precisato che nella presente causa non è invocabile la fattispecie derogatoria prevista dal c. 11 cit., riferendosi questa al differente caso in cui il luogo sensibile si sia materialmente insediato solo successivamente alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta delle scommesse.
Viene, invece, in rilievo l'art. 7, c. 1, della L.R. FVG n. 26/2017 che dispone che “… le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014 , come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe …”.
In sostanza, come ben esposto dal TAR F.V.G., si tratta di verificare se l'attività esercitata dalla società appellante si ponga in continuità con l'attività svolta, sin dal 2011, dalla Parte_2 [...]
, potendo solo in quest'ultimo caso essere considerata come “attività in corso” ex art. 7 cit.. CP_3
In presenza, invece di elementi interruttivi nell'esercizio dell'attività aziendale, la società appellante non può profittare del termine di adeguamento previsto dall'art. 7 cit. dovendo, invece, soggiacere in toto e ab origine ai divieti stabiliti dall'art. 6 della L.R. 1/2014.
Condividendo il ragionamento spiegato dal giudice amministrativo, deve escludersi la sussistenza del requisito della continuità (di fatto e di diritto) nell'attività del precedente gestore, seppure esercitata nei medesimi locali, in quanto si era creata una cesura temporale tra la chiusura, scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese della precedente attività e la SCIA di subentro.
Nello specifico, è dirimente osservare che la di , che nei locali esercitava Parte_2 CP_3
l'attività di scommesse, è stata sciolta già in data 12.10.2021 ed è stata cancellata dal registro delle imprese il giorno 22.10.2021 mentre la per il subentro è stata presentata il successivo CP_4
16.12.2021, quando la società titolare dell'attività era cessata e, con essa, anche l'esercizio dell'attività. Pertanto, la SCIA presentata oltre 2 mesi dopo la cessazione dell'attività precedente non può per ciò solo essere qualificata in termini di prosecuzione della precedente attività né di subentro, semmai in termini di apertura di una “nuova attività” assoggettata al nuovo regime vincolistico di cui all'art. 6 della L.R. 1/2021, essendole inapplicabile la norma transitoria prevista dall'art. 7 L.R. F.V.G. n. 26/2017.
Ancora, la società appellante non ha fornito alcuna prova scritta in ordine al trasferimento dell'azienda di cui era titolare la limitandosi a produrre documenti che, anzi, sembrano Pt_2
smentire la tesi della predetta, ossia il nuovo contratto di locazione con la società Rilke Immobiliare
s.r.l., proprietaria dei locali di via Spilimbergo n. 281, e la cessione del contratto con la
[...]
[...] [..
[...] quanto al contratto di locazione, poiché, ove in effetti vi fosse stato un Controparte_5 trasferimento dell'attività, non vi sarebbe stata la necessità di stipulare un nuovo contratto;
quanto alla cessione del contratto con la poiché essa dimostrava la cessione del solo rapporto con la CP_5
per il servizio di connessione, ma non anche la cessione della complessiva attività. CP_5
La modulistica prevista dallo SUAP online FVG per il procedimento di subentro conferma tale interpretazione, richiedendo, per i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate richiedendo, inoltre, per l'ipotesi di atto in fase di registrazione, la dichiarazione del notaio attestante un tanto. La stessa appellante, del resto, compilando il modello
“C2 - Subingresso”, aveva tra l'altro dichiarato che l'atto era in corso di registrazione e si impegnava a trasmettere gli estremi a registrazione avvenuta – trasmissione in realtà mai seguita.
Conseguentemente, l'attività va annoverata fra quelle “nuove”, soggetta come tale al rispetto della distanza superiore ai 500 mt da un luogo sensibile come previsto dalla l.r. n. 1/2014.
Sussiste, ad avviso di questo giudice, anche l'elemento soggettivo.
Va, al proposito, ricordato che l'art. 3 L. 689/81 punisce gli illeciti amministrativi sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.
A tal riguardo, è significativo il comportamento tenuto dall'appellante che 1) nonostante l'impegno assunto nel modello “C2 - Subingresso”, non ha mai prodotto gli estremi del contratto registrato, nemmeno a seguito delle richieste di conformazione pervenute dal Comune;
2) ha dichiarato, sempre nella SCIA, di volersi avvalere della deroga prevista dall'art. 6, c. 11 della L.R. 1/2014, oggetto anch'essa della richiesta di conformazione del Comune e rimasta priva di adeguato riscontro.
Trattasi di condotta negligente idonea ad integrare quella azione colposa che giustifica l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, c. 1, della L.R. 1/2014, nella misura minima determinata dal Giudice di Pace, avuto riguardo all'entità della violazione.
5-
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori da parte del giudice di primo grado che così avrebbe pregiudicato la prova di circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.
Orbene, il carattere documentale della causa rende irrilevanti le richieste istruttorie formulate dall'appellante.
Quanto alle prove orali, le circostanze capitolate non aggiungono nulla rispetto a quanto già emerge dai documenti. Quanto alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio, va considerato, in primo luogo,
6 che è la società stessa a dichiarare nella Scia del 16.12.2021 che si trattava di sala giochi ubicata ad una distanza inferiore a mt 500 dai luoghi sensibili;
in secondo luogo, l'appellante non ha evidenziato errori nelle modalità di misurazione o nell'utilizzo della strumentazione da parte del limitandosi a contestare il percorso misurato. Un tanto è stato rilevato anche nella CP_1
sentenza del TAR F.V.G., sicché, anche su tale punto va confermata la decisione di primo grado.
6-
Al rigetto dell'appello segue la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio secondo il principio della soccombenza – spese liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% stante la non particolare complessità della vertenza e senza riconoscimento della fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della Legge 24.12.2012 n. 228, va dato altresì atto che sussistono inoltre i presupposti dell'obbligo per la parte appellante di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
3) Dà atto che l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
Così deciso in Udine, il 26.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta in data 29.06.2024 al n. 1723/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G. Ferroni, giusta procura in calce al ricorso di primo grado dd. 7.4.2023;
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. F. Mauro, giusta procura in atto separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dd. 24.10.2024;
- APPELLATO -
OGGETTO: «APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 556/2023 DEL GIUDICE DI PACE
DI UDINE»
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“si riporta a quanto dedotto nelle note conclusive dd. 15.2.2025 e alle conclusioni di cui all'atto introduttivo” e, quindi, “– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora (consistente nell'evidente vizio di motivazione della sentenza impugnata); – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1 556/2023, resa inter partes dal Giudice di pace di Udine, Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott.ssa Elisabetta Kraus nel giudizio R.G. n. 2263/23, del 15.11.2023, pubblicata il 29.12.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendano ritrascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dal resistente per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto annullare l'ordinanza
d'ingiunzione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello al motivo n. c) a cui si rinvia”.
Per la parte appellata:
“come da memoria di costituzione” e, quindi, “IN VIA PRELIMINARE DI RITO Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 556/2023 del Giudice di Pace di Udine per mancanza dei requisiti. NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande attoree tutte in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.556/2023 del
Giudice di Pace di Udine. Condannarsi l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento. NEL MERITO - IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata la nullità della sentenza n. 556/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Udine, rigettarsi, nel merito, le domande formulate dalla parte appellante e, per l'effetto accertare
l'intervenuta violazione della Legge Regionale 1/2014 artt. 5 e 6 da parte della società “
[...]
” con sede a Tolmezzo (UD) e conseguentemente confermare la Parte_1
contestazione elevata e la successiva e conseguente ordinanza ingiunzione n.3756/P dd.
10.03.2023. Spese e onorari di causa rifusi o compensati anche parzialmente.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1-
La società ha evocato in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'ordinanza ingiunzione di CP_1
pagamento prot.gen. n. 3756/P del 10.3.2023, emessa dal per la violazione Controparte_1 dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale F.V.G. n. 1/2014.
La società ingiunta ha impugnato la predetta ordinanza ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di
Udine per i seguenti motivi: 1) insussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. F.V.G. n. 1/2014 e ss.mm. sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo;
2) vizio di legittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e dei principi costituzionali sottesi agli artt. 2, 3, 41, 42, 97, 117, 118 e 120; 3) eccessività della sanzione inflitta.
2 Il si è costituito in giudizio, deducendo la validità del provvedimento Controparte_1
sanzionatorio.
Il Giudice di Pace di Udine, con la sentenza qui gravata, ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta ad euro 5.000,00.
Avverso tale decisione la società ha interposto Parte_1
appello, chiedendo in limine la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.
Il ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione Controparte_1 dell'esecutorietà della sentenza impugnata e sostenendo nel merito la correttezza della decisione gravata.
Respinta l'istanza di sospensiva e concesso termine intermedio per il deposito di note conclusive, all'udienza del 25.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni di cui in epigrafe e il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies, ult. c., c.p.c..
2-
L'appello proposto non è fondato e incontra il rigetto. Invero:
3-
Con il primo motivo di appello parte appellante censura la sentenza di primo grado per omessa motivazione con riferimento ai motivi indicati in premessa sub 1) e sub 2).
Tale motivo non è fondato e non può essere accolto.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui non ricorre vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda. Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., ordinanza del 2.4.2020 n. 7662).
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.
9.3.2011 n. 5583).
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato anche dalla difesa di parte appellata, nel ripercorrere la vicenda il Giudice di Pace ha richiamato la sentenza n. 490/2022 pronunciata dal
TAR F.V.G. e ha confermato la sanzione amministrativa irrogata dal quantificandola però CP_1
in misura ridotta.
In tal modo, il Giudice di primo grado ha implicitamente fatto propri i ragionamenti e le conclusioni
3 del TAR F.V.G., giungendo alle medesime conclusioni con riferimento alla fondatezza del provvedimento sanzionatorio.
Il primo motivo è dunque infondato e va disatteso.
4-
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante prospetta violazione e falsa applicazione di legge per violazione degli artt. 1 e 3 della L. 689/1981 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove ritiene che difettino del tutto i requisiti per la sussistenza della contestazione ascrittale.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'applicazione della L.R. FVG n. 1/2014 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco
d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”. In particolare, l'art. 6, comma 1, di detta norma vieta “l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili ….”. Il successivo c. 3 dispone che “sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività”.
Il c. 4 chiarisce che “è comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto”. Il c. 5, invece, dispone che “… È altresì ammesso il nuovo contratto per le attività di raccolta delle scommesse e l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente subentrante con lo stesso concessionario;
b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;
c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;
d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati ...”. Infine, il c.11 chiarisce che “il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta di scommesse”.
La società appellante sostiene di essere stata esentata dal rispetto delle distanze, trattandosi di una attività in corso, posto che nell'immobile di era insediata, anche se con diverse CP_1
titolarità aziendali, una attività di sala giochi sin dal 2011.
Tale difesa non convince, dovendosi qui integralmente condividere le argomentazioni illustrate dal
4 TAR F.V.G. nella sentenza n. 490/2022 agli atti.
Va, anzitutto, precisato che nella presente causa non è invocabile la fattispecie derogatoria prevista dal c. 11 cit., riferendosi questa al differente caso in cui il luogo sensibile si sia materialmente insediato solo successivamente alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all'insediamento dell'attività di raccolta delle scommesse.
Viene, invece, in rilievo l'art. 7, c. 1, della L.R. FVG n. 26/2017 che dispone che “… le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014 , come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe …”.
In sostanza, come ben esposto dal TAR F.V.G., si tratta di verificare se l'attività esercitata dalla società appellante si ponga in continuità con l'attività svolta, sin dal 2011, dalla Parte_2 [...]
, potendo solo in quest'ultimo caso essere considerata come “attività in corso” ex art. 7 cit.. CP_3
In presenza, invece di elementi interruttivi nell'esercizio dell'attività aziendale, la società appellante non può profittare del termine di adeguamento previsto dall'art. 7 cit. dovendo, invece, soggiacere in toto e ab origine ai divieti stabiliti dall'art. 6 della L.R. 1/2014.
Condividendo il ragionamento spiegato dal giudice amministrativo, deve escludersi la sussistenza del requisito della continuità (di fatto e di diritto) nell'attività del precedente gestore, seppure esercitata nei medesimi locali, in quanto si era creata una cesura temporale tra la chiusura, scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese della precedente attività e la SCIA di subentro.
Nello specifico, è dirimente osservare che la di , che nei locali esercitava Parte_2 CP_3
l'attività di scommesse, è stata sciolta già in data 12.10.2021 ed è stata cancellata dal registro delle imprese il giorno 22.10.2021 mentre la per il subentro è stata presentata il successivo CP_4
16.12.2021, quando la società titolare dell'attività era cessata e, con essa, anche l'esercizio dell'attività. Pertanto, la SCIA presentata oltre 2 mesi dopo la cessazione dell'attività precedente non può per ciò solo essere qualificata in termini di prosecuzione della precedente attività né di subentro, semmai in termini di apertura di una “nuova attività” assoggettata al nuovo regime vincolistico di cui all'art. 6 della L.R. 1/2021, essendole inapplicabile la norma transitoria prevista dall'art. 7 L.R. F.V.G. n. 26/2017.
Ancora, la società appellante non ha fornito alcuna prova scritta in ordine al trasferimento dell'azienda di cui era titolare la limitandosi a produrre documenti che, anzi, sembrano Pt_2
smentire la tesi della predetta, ossia il nuovo contratto di locazione con la società Rilke Immobiliare
s.r.l., proprietaria dei locali di via Spilimbergo n. 281, e la cessione del contratto con la
[...]
[...] [..
[...] quanto al contratto di locazione, poiché, ove in effetti vi fosse stato un Controparte_5 trasferimento dell'attività, non vi sarebbe stata la necessità di stipulare un nuovo contratto;
quanto alla cessione del contratto con la poiché essa dimostrava la cessione del solo rapporto con la CP_5
per il servizio di connessione, ma non anche la cessione della complessiva attività. CP_5
La modulistica prevista dallo SUAP online FVG per il procedimento di subentro conferma tale interpretazione, richiedendo, per i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'azienda commerciale, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle Entrate richiedendo, inoltre, per l'ipotesi di atto in fase di registrazione, la dichiarazione del notaio attestante un tanto. La stessa appellante, del resto, compilando il modello
“C2 - Subingresso”, aveva tra l'altro dichiarato che l'atto era in corso di registrazione e si impegnava a trasmettere gli estremi a registrazione avvenuta – trasmissione in realtà mai seguita.
Conseguentemente, l'attività va annoverata fra quelle “nuove”, soggetta come tale al rispetto della distanza superiore ai 500 mt da un luogo sensibile come previsto dalla l.r. n. 1/2014.
Sussiste, ad avviso di questo giudice, anche l'elemento soggettivo.
Va, al proposito, ricordato che l'art. 3 L. 689/81 punisce gli illeciti amministrativi sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.
A tal riguardo, è significativo il comportamento tenuto dall'appellante che 1) nonostante l'impegno assunto nel modello “C2 - Subingresso”, non ha mai prodotto gli estremi del contratto registrato, nemmeno a seguito delle richieste di conformazione pervenute dal Comune;
2) ha dichiarato, sempre nella SCIA, di volersi avvalere della deroga prevista dall'art. 6, c. 11 della L.R. 1/2014, oggetto anch'essa della richiesta di conformazione del Comune e rimasta priva di adeguato riscontro.
Trattasi di condotta negligente idonea ad integrare quella azione colposa che giustifica l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 9, c. 1, della L.R. 1/2014, nella misura minima determinata dal Giudice di Pace, avuto riguardo all'entità della violazione.
5-
Con il terzo motivo parte appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori da parte del giudice di primo grado che così avrebbe pregiudicato la prova di circostanze tali da invalidare l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.
Orbene, il carattere documentale della causa rende irrilevanti le richieste istruttorie formulate dall'appellante.
Quanto alle prove orali, le circostanze capitolate non aggiungono nulla rispetto a quanto già emerge dai documenti. Quanto alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio, va considerato, in primo luogo,
6 che è la società stessa a dichiarare nella Scia del 16.12.2021 che si trattava di sala giochi ubicata ad una distanza inferiore a mt 500 dai luoghi sensibili;
in secondo luogo, l'appellante non ha evidenziato errori nelle modalità di misurazione o nell'utilizzo della strumentazione da parte del limitandosi a contestare il percorso misurato. Un tanto è stato rilevato anche nella CP_1
sentenza del TAR F.V.G., sicché, anche su tale punto va confermata la decisione di primo grado.
6-
Al rigetto dell'appello segue la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio secondo il principio della soccombenza – spese liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% stante la non particolare complessità della vertenza e senza riconoscimento della fase istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della Legge 24.12.2012 n. 228, va dato altresì atto che sussistono inoltre i presupposti dell'obbligo per la parte appellante di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge.
3) Dà atto che l'appellante è tenuto a versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.
Così deciso in Udine, il 26.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
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