Parere definitivo 20 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
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- 1. TAR Lombardia, Brescia, sezione I, sentenza 1° settembre 2025, n. 786https://www.eius.it/articoli/
FATTO Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bergamo ha revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso caccia, su segnalazione del Comando Compagnia Carabinieri di Zogno, che aveva sequestrato cautelarmente le armi al ricorrente a seguito della querela presentata contro di lui dall'ex moglie per i reati di furto e violazione di domicilio. Il sig. [omissis] ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 7 giugno 2024 e depositato il 27 giugno 2024; l'Amministrazione si è costituita e ha depositato una relazione. Il 10 luglio 2024 il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare, e il Collegio ne ha preso atto con ordinanza n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2025REG.PROV.COLL.
N. 00122/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara, Questura di Massa Carrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01305/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara e della Questura di Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha subito la revoca del porto di fucile per uso sportivo (e successivamente il divieto di detenere armi e munizioni), a seguito di un esposto presentato dal -OMISSIS- asseritamente teso a scongiurare il pericolo di un uso improprio delle armi da parte sua, a causa di peculiari condizioni -OMISSIS- e di una spiccata conflittualità nel rapporto familiare. In particolare il provvedimento, impugnato in sede giurisdizionale, evidenzia che il -OMISSIS-, dall’anno -OMISSIS-, ha intrapreso -OMISSIS- cause nei confronti dell’odierno ricorrente, sia civili che penali.
2.1. Avverso i due provvedimenti dell’Amministrazione l’odierno appellante ha prodotto due distinti ricorsi in primo grado, uno avverso la revoca del porto di fucile e l’altro avverso il divieto di detenere armi e munizioni.
2.2. Il Giudice di prime cure, dopo aver riunito i due gravami, ha respinto il ricorso, sulla scorta della giurisprudenza di settore, considerato che “ la situazione fattuale è caratterizzata da una forte conflittualità intrafamiliare sfociata in reciproci esposti, con riguardo peraltro non ai soli rapporti tra il ricorrente e suo -OMISSIS- ma anche a quelli con -OMISSIS-, come risulta dall’esposto del ricorrente medesimo -OMISSIS- presentato, unitamente al -OMISSIS-, alla Questura di Massa Carrara, ed anche ai rapporti tra il ricorrente e -OMISSIS- (-OMISSIS- dal -OMISSIS-) la quale ha intentato un ricorso (peraltro respinto) finalizzato alla -OMISSIS-. Il quadro presenta quindi fortissimi contrasti reciproci tra i familiari, che ragionevolmente hanno indotto l’Amministrazione a revocare il porto armi al ricorrente e a disporre il divieto di detenere armi e munizioni. Ai fini che qui interessano non si tratta di valutare chi sia il responsabile della situazione poiché ciò che conta è il pericolo che dalla stessa possano scaturire fatti antigiuridici. La situazione fattuale è stata presa in esame dall’Amministrazione e ragionevolmente ritenuta causa di revoca del porto armi e del divieto di detenerle poiché, si ripete a prescindere da qualunque responsabilità del ricorrente, è suscettibile di produrre fatti antigiuridici e funzione del potere autorizzatorio riconosciuto alla pubblica autorità in materia è proprio evitare che questi possano accadere ”.
3. Avverso detta sentenza il ricorrente insorge con l’appello qui in scrutinio, lamentando i seguenti motivi:
- Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, 11, 43, r.d. 18.6.1931, n. 773 (TULPS). Difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 7, del TULPS, dell’art. 6 8 del d.lgs. 26.10.2019, n. 204, del decreto del Ministro della Sanità del 28.4.1998. Eccesso di potere per travisamento di fatti decisivi e grave difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241. Difetto e/o carenza di motivazione. B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 e dell’art. 43 del TULPS. Difetto dei presupposti legittimanti il provvedimento. Eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, travisamento di fatti decisivi, illogicità, contraddittorietà, sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 88 del c.p.a. e dell'art. 112 del c.p.c. Mancata pronuncia: per non avere il Tar delibato “ il plurimo articolato profilo di doglianza, con particolare riferimento alla condizione psico-fisica del ricorrente appellante – circostanza di per sé rilevante sia a) in relazione al tenore dell'esposto -OMISSIS-, sia in ragione b) della peculiare finalità meramente preventiva, discrezionale e cautelare del procedimento – e dei provvedimenti - in questione. Dall'altro, in maniera evidentemente contraddittoria, c) il primo giudice ha dato atto in sentenza del fatto che il ricorrente-appellante risultasse esente da pregiudizi di sorta, che non avesse alcuna responsabilità in relazione al verificarsi della peculiare e conflittuale situazione familiare , limitandosi tuttavia genericamente a ricordare la natura latamente discrezionale e cautelare del potere esplicato dalla PA in subiecta materia, la natura meramente prognostica del giudizio connesso a tali valutazioni, l'irrilevanza di pregressi pregiudizi penali e/o di sicurezza, la possibilità di imporre la revoca e il divieto di porto d'armi in ragione di situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto destinatario dei provvedimenti medesimi. La decisione del primo giudice appare dunque sul punto erronea ed inattendibile…Con riferimento poi al primo motivo di cui al ricorso di primo grado recante il n. -OMISSIS- r.g., si è detto che il Prefetto di Massa – Carrara ha adottato il provvedimento di “divieto” di detenzione dichiaratamente sulla scorta delle disposizioni normative di cui all’art. 39 e 43 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Ora, in primo luogo, fermo quanto sopra, è noto che l’art. 39 consenta al Prefetto di vietare, discrezionalmente, ma certo motivatamente, la detenzione delle armi ai soggetti “ritenuti capaci di abusarne”. Il “giudizio” di inidoneità, che è presupposto indefettibile del divieto, diversamente da quanto opinato dal TAR, non è certamente automatico rispetto ad una situazione di conflittualità familiare, per altro solo subita e non causata dal soggetto destinatario e, sia pure connotato da ampia discrezionalità, tale giudizio deve fondare almeno su indizi che siano gravi, precisi e concordanti. La “lettura” del primo giudice è immotivatamente punitiva per l'appellante. Il giudizio prognostico, anche se tale, non può essere un mero automatismo, in assenza di indizi di sorta, anzi in presenza di prova contraria al pericolo di abuso, che deve essere concreto e non meramente paventato in astratto. Diversamente opinando, si impegnerebbero evidentemente le categorie del mero “sospetto”. L'assenza di precedenti penali, di misure di prevenzione, di reati, di pregiudizi fisico – psichici in capo all'appellante, in uno con la sola conflittualità familiare – per altro dallo stesso subita e non provocata – avrebbero dovuto indurre la PA ma soprattutto il primo giudice a fare buon uso delle su indicate categorie interpretative, valutando motivatamente la presenza concreta di un rischio di abuso delle armi – non quale corrispondenza biunivoca con la sussistente e non creata conflittualità familiare, ma il ragione dell'esercizio del “principio di precauzione a partire da una condizione obiettiva espressiva del rischio, una condizione che deve essere plausibile e sufficientemente accertata” (v., da ultimo, 14 Consiglio di Stato, sezione III, 28.12.2021, n. 8701). Nel caso, nulla è stato accertato in capo all'appellante, né dalla PA, né dal TAR, né in termini di evenienze concrete, né in termini di rischio. Non solo manca la prova e anche l'indizio, ma sussiste la prova contraria rispetto al paventato rischio di abuso delle armi da parte dell'appellante… La sentenza di primo grado – e i provvedimenti impugnati - appaiono tuttavia viziati sotto ulteriori ed assorbenti profili. L’Amministrazione dell’Interno e il TAR Toscana non hanno infatti minimamente valutato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 e anche di cui all’art. 43, ultimo comma, del T.U.L.P.S., in maniera autonoma e puntuale, nell’ordine, a) sulla rilevanza delle circostanze di fatto di cui alla fattispecie concreta idonee a giustificare il gravato divieto; b) sulla complessiva personalità del ricorrente medesimo. Le puntuali “difese” spese da quest’ultimo, in 16 sede di partecipazione procedimentale avanti il Questore e, da ultimo, anche avanti il Prefetto (v., nell’ordine, i ns. doc. n. 4 e allegati e ns. doc. n. 4 bis e n. 16 depositati in primo grado) sono state infatti inopinatamente liquidate dal Prefetto di Massa - Carrara con una mera formula “di stile”, e così testualmente: “dagli scritti difensivi successivamente trasmessi non sono emersi elementi tali da consentire un orientamento diverso rispetto alla proposta della citata Questura…”. Non è stata in realtà compiuta alcuna concreta valutazione “istruttoria” sui dirimenti profili sopra indicati ”;
- Error in iudicando: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, grave e manifesta, travisamento di fatti decisivi, difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione della Circolare Ministero Interno del 25.11.2020, n. 557. Difetto dei presupposti legittimanti il provvedimento di divieto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 88 del c.p.a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del c.p.c.: in quanto la “ sola conflittualità familiare non conduce de plano, in maniera acritica ed immotivata, ad un giudizio prognostico di inaffidabilità del soggetto (v., sul tema, in primo grado, T.A.R. Bologna, sezione I, n. 204/2019); b) idem per quel che concerne la rilevanza delle plurime cause civili intentate dal (solo) -OMISSIS- verso -OMISSIS- – odierno ricorrente 22 e per il denunciato -OMISSIS-; c) la certificazione medico – clinica prova incontestabilmente la perfetta condizione psicofisica e di personalità nella quale in realtà versa il ricorrente (v., sul punto, in prime cure, T.A.R. Puglia, Bari, sezione II, 13.1.2021, n. 51; il ns. doc. n. 8 e relativi allegati in primo grado); d) l'appellante non ha alcun “precedente”, nemmeno di polizia (v., sul punto, perspicuamente, Consiglio di Stato, sezione III, -OMISSIS-; v. il ns. doc. n. 13 in primo grado); e) il contenzioso in atto fra le parti ha natura esclusivamente civilistica; da che discende l’equivoco interpretativo in relazione alla fonte ministeriale n. 557/2020, che riserva appunto alle vicende penali – non civilistiche - un dirimente rilievo; f) le circostanze di fatto emerse nella fattispecie concreta non sono state adeguatamente valutate nemmeno dal primo giudice ; g) la documentata assenza di precedenti e di “mende” avrebbe imposto alla P.A., se del caso, una motivazione rafforzata – e non di mero stile – v., sul tema, Consiglio di Stato, sezione III, 11.10.2016, n. 4197, e anche, più di recente Consiglio di Stato, sezione III, 1.6.2020, n. 3452). Il TAR, sul punto, evidentemente glissa. La finalità “preventiva” o, se si vuole, “cautelare” dell’atto di divieto in questione deve, come già detto in precedenza, necessariamente, avere un “aggancio” solido con la realtà fattuale, che nel caso di specie manca totalmente. Le lacune istruttorie più volte denunciate hanno poi dato corso ad un evidente difetto di motivazione del provvedimento finale qui impugnato. Il TAR ha 23 erroneamente limitato la propria “indagine”, a) alla pacifica natura del potere esercitato, b) alla sussistenza della – sola – conflittualità familiare, per altro, come più volte evidenziato, solo subita e non causata dall'odierno appellante. Il che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, anche in ossequio al più recente orientamento di questo Consiglio di Stato, non può essere ritenuto sufficiente a dare contro dei provvedimenti che qui si impugnano. Di qui un ulteriore motivo di riforma e/o annullamento della sentenza impugnata ”.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con una breve memoria, con cui sostiene la legittimità del proprio provvedimento.
5. All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In materia di armi, è costante l’orientamento della Sezione di ritenere giustificato il ritiro della licenza allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso.
1.2. Tale valutazione si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (Cons. Stato, n. 840/2023).
1.3. Nel caso in esame, è indubbio che l’amministrazione, emettendo i provvedimenti gravati in primo grado nei confronti dell’interessato, oggettivamente coinvolto in contrasti con familiari, abbia inteso evitare che una situazione obiettivamente rischiosa, per l’incolumità dei terzi e dello stesso appellante, potesse effettivamente degenerare, circostanza del tutto idonea a incidere negativamente sull’affidabilità nella detenzione e nel porto di un’arma da parte di un soggetto implicato nelle liti stesse e, pertanto, in grado di legittimare la decisione amministrativa - altamente discrezionale - di revocare una licenza del porto di fucile e di vietare la detenzione di armi e munizioni.
1.4. In materia, occorre richiamare la sentenza n. 10592/2023 di questa Sezione che, in un caso in parte analogo, ha affermato che “ A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti. Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame…In linea generale, giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti. Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare…È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico ”.
1.5. In definitiva, alla luce di pregnanti esigenze di tutela, le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e sono, come tali, insindacabili nella sede della giurisdizione di legittimità.
2. Per quanto detto, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De IC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De IC |
IL SEGRETARIO