Ordinanza cautelare 9 ottobre 2020
Sentenza 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/05/2021, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00618/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Ferasin e Alessandro Frizzarin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS-/-OMISSIS- – -OMISSIS- Bis , del -OMISSIS-, con cui viene decretato il divieto, in capo al signor -OMISSIS-, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- del provvedimento del -OMISSIS-di revoca della licenza di porto di fucile;
- di ogni atto ai precedenti connesso e/o presupposto, ivi compresa la nota della -OMISSIS-/-OMISSIS- – -OMISSIS- Bis del -OMISSIS- di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’-OMISSIS- e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del -OMISSIS-comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, a seguito del deferimento -OMISSIS-ai sensi dell’art. 697 c.p. ed in relazione all’art. 38 T.U.L.P.S., “ per aver denunciato l’acquisto di una pistola oltre il limite delle 72 ore previste (acquisizione del -OMISSIS-) ”.
1.1. Il ricorrente presentava le sue osservazioni in cui evidenziava di essere “ incorso in un incolpevole e non voluto computo dei termini dilazionato nel tempo, ma condizionato da fattori che oggettivamente gli impedivano di espletare nell’immediatezza l’obbligo comunicativo ”.
In particolare il ricorrente rilevava: di avere acquistato l’arma in data sabato -OMISSIS-, come da ordinanza di separazione; di essere stato impegnato per motivi di lavoro a -OMISSIS- nelle giornate di martedì e mercoledì -OMISSIS-, il terzo giorno utile dopo l’acquisto, escluse le giornate di sabato e domenica in cui la “ Stazione non riceve il pubblico ”.
1.2. Con decreto del -OMISSIS-vietava al ricorrente ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, in quanto:
a) il -OMISSIS-è aperto al pubblico tutti i giorni, compresi i festivi, pertanto il ritardo nella denuncia dell’acquisto dell’arma doveva ritenersi ingiustificato;
b) dalla -OMISSIS-erano emersi i seguenti ulteriori precedenti di polizia a carico del ricorrente:
“ - in data -OMISSIS-per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sequestro di persona aggravato dall’utilizzo di armi e in concorso”;
- in data -OMISSIS-gli è stata sospesa la patente di guida a seguito di contestazione degli artt. 186/187 del C.d.S.;
- in data -OMISSIS-è stato deferito -OMISSIS-dal -OMISSIS- per truffa e per il conseguimento di erogazioni pubbliche ”;
c) da tali elementi e “ indipendentemente dagli esiti processuali degli stessi ” deve ritenersi che il ricorrente “ non sia soggetto affidabile in materia di armi ”.
1.3. In conseguenza di tale provvedimento, il -OMISSIS- della -OMISSIS- revocava la licenza di porto di fucile rilasciata al ricorrente.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato i sopra menzionati provvedimenti di divieto di detenzione armi e di revoca di porto di fucile sulla base del seguente motivo articolato in più censure.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990: erroneità, contraddittorietà e comunque carenza della motivazione. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti ed erronea valutazione degli stessi; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia. Sviamento di potere .
Nessuno dei fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati – sostiene il ricorrente - sarebbe sintomatico di una sua pericolosità, né tali fatti dimostrerebbero che il ricorrente potrebbe abusare delle armi che egli detiene da anni, senza averne mai fatto un uso improprio e senza aver mai dato segno di inaffidabilità nel loro utilizzo. I provvedimenti impugnati sarebbero pertanto privi di idonea motivazione.
In particolare:
- il ritardo nella denuncia di detenzione dell’arma, oltre ad essere contenuto in pochi giorni e giustificabile, non denoterebbe alcuna inaffidabilità del ricorrente che, pur detenendo da anni una pluralità di armi per uso sportivo e caccia, non ne avrebbe mai fatto un uso improprio. Si tratterebbe di un singolo fatto estemporaneo, mancherebbe quindi una valutazione complessiva della personalità del ricorrente;
- i precedenti di polizia citati nel provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non avrebbero portato a condanne in sede penale. All’esito delle indagini tali procedimenti sarebbero stati tutti archiviati ancor prima della proposizione dell’azione penale. Mancherebbe in questo senso il fatto storico addebitato al ricorrente;
- uno di questi precedenti sarebbe anteriore al rilascio del porto d’armi, quindi sarebbe stato ritenuto non ostativo al rilascio della licenza;
- il secondo di tali precedenti, sarebbe stato ritenuto non rilevante dall’Amministrazione in quanto non aveva portato alla revoca della licenza;
- la sospensione della patente di guida per tre mesi per essere stato trovato positivo all’alcool-test sarebbe irrilevante.
3. L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio e contestava nel merito le censure proposte dal ricorrente, confermando la correttezza dei provvedimenti impugnati.
4. Con ordinanza-OMISSIS-questa Sezione respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente per difetto del presupposto del periculum in mora.
5. In data -OMISSIS-il ricorrente depositava una memoria in cui sviluppava ulteriormente le difese già svolte in sede di ricorso e all’udienza del 24 febbraio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Le censure proposte con il ricorso non possono essere condivise.
6.1. Per costante giurisprudenza infatti:
- non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
- l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270);
- il giudizio di “ non affidabilità ” è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158; 14 ottobre 2014, n. 5398).
- il potere di vietare la detenzione delle armi ha una finalità di tutela preventiva dell'ordine pubblico;
- la valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità ed è sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o al travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, -OMISSIS-, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148);
- trattandosi di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi, è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine non contestati dalle parti, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon godimento delle armi senza che sia necessaria un’istruttoria specifica sulla pericolosità sociale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2016, n. 3516);
6.2. Nel caso di specie, il -OMISSIS-ha desunto la non piena affidabilità del ricorrente nell’uso e nella detenzione delle armi da un complesso di elementi:
- la ritardata denuncia dell’acquisto di una ulteriore pistola e l’incongruità delle giustificazioni presentate, comportamenti che, in ogni caso, costituiscono una violazione di un preciso obbligo imposto a carico del ricorrente e in questo senso evidenziano una negligenza nella gestione delle armi;
- un precedente di polizia archiviato – il -OMISSIS- “per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sequestro di persona aggravato dall’utilizzo di armi e in concorso” - ma che riguardava fatti significativi, che avevano anche ad oggetto l’uso delle armi;
- un ulteriore precedente di polizia archiviato (il -OMISSIS- “per truffa e per il conseguimento di erogazioni pubbliche”) ;
- un precedente di polizia – “ la sospensione della patente di guida per tre mesi per essere stato trovato positivo all’alcool-test” – che, seppur non attinente alla materia delle armi, può costituire una situazione genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ”.
La valutazione assunta all’esito del contraddittorio procedimentale si basa dunque su fatti specifici, riguarda la complessiva posizione del ricorrente - non un singolo fatto estemporaneo – e pertanto non presenta i vizi logici lamentati dal ricorrente.
6.3. Né può bastare a rendere irragionevole la motivazione che sorregge il provvedimento la circostanza che uno dei precedenti citati fosse antecedente alla data di rilascio del porto di fucile e che un altro - pur intervenuto successivamente a tale rilascio – non abbia comportato la revoca del titolo.
La valutazione complessiva degli elementi evidenziati è infatti sufficiente a dare adeguato conto delle ragioni su cui si fonda l’impugnato divieto di detenzione armi.
7. Con riguardo al secondo atto impugnato - il diniego del porto d'armi adottato dal -OMISSIS- – ad escludere la fondatezza delle censure è sufficiente il rilievo che tale provvedimento costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi: deve infatti escludersi che possa essere concessa l'autorizzazione al trasporto delle armi in capo ad un soggetto al quale ne sia stata vietata persino la detenzione perché ritenuto inaffidabile (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 luglio 2011, n.778. Conformi: T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 19 aprile -OMISSIS-, n. 266; T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 luglio 2017, n. 794).
8. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.